La Sicurezza sul Lavoro La Formazione dei Lavoratori

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La Sicurezza sul Lavoro La Formazione dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 art.37, integrato dall Accordo Stato-Regioni Modulo Generale Pasquini Consulenze snc 1

Indicazioni generali Il concetto di rischio; danno; La prevenzione e la protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza Pasquini Consulenze snc 2

A chi si rivolge il D.Lgs 81/08 Ai datori di lavoro Ai lavoratori A tutte le figure aziendali con particolari responsabilità (capi reparto; capi settore, dirigenti, ecc ) Ai tecnici, consulenti, professionisti Pasquini Consulenze snc 3

Di cosa si occupa il D.Lgs. 81/08 Il D.Lgs. 81/08 è strutturato in varie parti e prende in esame la quasi totalità della materia sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. Pasquini Consulenze snc 4

Il D.lgs. 81/08: -Propone nuove definizioni (lavoratore, preposto, ambiente di lavoro,...) -Definisce gli obblighi del datore di lavoro -Definisce i requisiti di sicurezza e salute -Adegua le norme previgenti -Fornisce prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. Pasquini Consulenze snc 5

TITOLO I PRINCIPI COMUNI TITOLO II LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII AGENTI FISICI D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEURA PENALE

D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI ALLEGATI STILI DI VITA MISURE DI PREVENZIONE FUMO ALCOL STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE

Lavoratore [art.2 comma 1-a)] Persona che, indipendentemente dalla tipologia conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti apprendere un mestiere, un arte o una professione, chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la o ai laboratori in questione; il volontario, come definito sua attività per conto delle società e dell ente stesso; dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo l associato in partecipazione di cui all art. 2549 del nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile; il codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 200, n. realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o 81. di agevolare le scelte professionali mediante la Pasquini Consulenze snc 9

DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO (D.d.L.) PRIVATO - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore -Soggetto che ha la responsabilità dell impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. PUBBLICO Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

DEFINIZIONI DIRIGENTE Persona che ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa PREPOSTO Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa

DEFINIZIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

Luoghi di lavoro [art.62 comma 1-a) e b)]...si intendono per luoghi di lavoro: i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell azienda o dell unità produttiva accessibile al lavoratore nell ambito del proprio lavoro; i campi i boschi e altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale. Pasquini Consulenze snc 13

Campo di Applicazione Tutti i settori di attività PUBBLICI PRIVATI Pasquini Consulenze snc 14

Servizio di Prevenzione e Protezione L azienda ha l obbligo di attivare il SPP costituito dai seguenti soggetti: Datore di lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Pasquini Consulenze snc 15

Servizio di Prevenzione e Protezione: compiti (art.33, comma 1) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all art. 28, comma2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art. 36. Pasquini Consulenze snc 16

MISURE GENERALI DI TUTELA ELIMINAZIONE RIDUZIONE RISCHI ALLA FONTE Riduzione dei rischi alla fonte Sostituzione pericolo con minor pericolo Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo Rispetto principi ergonomici Limitazione al minimo degli esposti al rischio PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE Attenuazione lavoro monotono e ripetitivo Priorità protezione collettiva rispetto protezione individuale Limitazione agenti chimici, fisici, biologici

Indice di rischio Ad ogni mansione/ attrezzatura/sostanza impiegata nella fase del lavoro corrisponde un indice di rischio (vedi valutazioni specifiche) Pasquini Consulenze snc 18

Prevenzione Ad ogni rischio corrisponde una misure di prevenzione Pasquini Consulenze snc 19

Rischio: Possibilità prevedibile di subire un danno Pasquini Consulenze snc 20

Prevenzione: Atto o comportamento inteso a prevenire un evento dannoso Pasquini Consulenze snc 21

Documento di Valutazione I rischi e le misure di prevenzione sono contenute nel documento di valutazione dei rischi (DVR) Pasquini Consulenze snc 22

MISURE GENERALI DI TUTELA Controllo sanitario dei lavoratori ORGANIZZAZIONE GESTIONE Allontanamento per motivi sanitari Misure di emergenza Segnali di avvertimento e sicurezza Manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di sicurezza Informazione, formazione, consultazione, partecipazione, istruzioni adeguate ai lavoratori

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO ATTREZZATURE MACCHINE IMPIANTI UOMO RISCHIO AMBIENTE

FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE

RISCHIO INFORTUNI IMPIGLIAMENTO INTRAPPOLAMENTO SCHIACCIAMENTO TRASCINAMENTO PROIEZIONE MECCANICO CESOIAMENTO ATTORCIGLIAMENTO CONTATTO - TAGLIO URTO PERFORAZIONE ATTRITO - ABRASIONE

DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea

PREVENZIONE Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell uomo PREVENZIONE PRIMARIA PREVENZIONE SECONDARIA

PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi) Aspirazione localizzata Interventi sulla propagazione Ventilazione generale Modifica organizz. lavoro Spazio Lay-out

PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell assunzione per il rilascio dell idoneità Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI NON DELEGABILI Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente: - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione R.L.S. (consultazione) R.S.P.P.+ Med. Comp. Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Designa Responsabile S.P.P. (anche esterno)

OBBLIGHI DEI LAVORATORI I LAVORATORI Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite da D.d.L., dirigenti, preposti Utilizzano correttamente attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasposto, i dispositivi di sicurezza Segnalano immediatamente al D.d.L., dirigenti, preposti le deficienze di macchine, impianti, dispositivi Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalazione, ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Contribuiscono all adempimento degli obblighi imposti dall autorità competente

OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI PROGETTISTI Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza Scelgono attrezzature, componenti e e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia FABBRICANTI FORNITORI Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alla legislazione vigente. In caso di locazione finanziaria i beni devono essere accompagnati da attestazione di conformità. INSTALLATORI MONTATORI Installano e montano impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici secondo le norme salute e sicurezza sul lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti

CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D OPERA DATORE DI LAVORO VERIFICA IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE FORNISCE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI COOPERA ALL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA) ELABORA IL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE (DUVRI) IMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI L obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI IL D.d.L. DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni Durante orario di lavoro In modo periodico - All assunzione - Cambio mansione - Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze In modo particolare per il R.L.S. In modo mirato gli addetti all antincendio, ecc. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI IL D.d.L. DEVE ADDESTRARE CIASCUN LAVORATORE - All assunzione - Al cambio mansione - Al cambio di attrezzature, tecnologie, sostanze - Se necessari, all uso di DPI di 3.a categoria e dei dispositivi di protezione dell udito L addestramento deve essere fatto da persona esperta sul luogo di lavoro

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Prende misure perché tutte le attrezzature siano installate ed utilizzate correttamente e fatte oggetto di una idonea manutenzione Provvede affinché le attrezzature di cui all allegato VII ( es. scale aeree, funi e catene, generatori di calore ecc.) siano sottoposte a verifica sia ad ogni installazione che successivamente a cadenza periodica Provvede all aggiornamento ai requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature sulla base di provvedimenti regolamentari eventualmente adottati

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d uso sulla sicurezza (in forma loro comprensibile) Assicura ai lavoratori incaricati una formazione adeguata e specifica sull uso corretto e sicuro

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento Le utilizzano secondo le informazioni e l addestramento ricevuti Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti

D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI D.P.I. è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, non sono DPI

D.Lgs. 475/92 - TUTTI I DPI DEVONO ESSERE DOTATI DI MARCATURA CE E ACCOMPAGNATI DA UNA NOTA INFORMATIVA CE I D.P.I. devono essere: adeguati al rischio da prevenire adeguati alle condizioni del luogo di lavoro ergonomici adattabili all'utilizzatore In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la necessaria efficacia

OBBLIGHI DEI LAVORATORI Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento sull uso corretto dei D.P.I. Utilizzarli correttamente Averne cura e non modificarli Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente

D.Lgs. 81/08 tit.v TUTTE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI DEVONO ESSERE RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI CARTELLI DI AVVERTIMENTO LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE PERCEPITI I MESSAGGI

SEGNALETICA GENERALE TUTTE LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI DEVONO ESSERE SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI I PERCORSI INDIVIDUATI PER GLI ESODI E L EVACUAZIONE DEVONO ESSERE SEGNALATI IDONEAMENTE TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE INDIVIDUATE TRAMITE APPOSITE SEGNALAZIONI NEI LOCALI O ATTIVITA OVE NECESSITANO VANNO INDICATI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE DEVE ESSERE INDICATO L INTERRUTTORE GENERALE DELL ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE SEGNALATA L UBICAZIONE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

DIVIETO I CARTELLI DI DIVIETO SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA ACQUA NON POTABILE DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA NON TOCCARE VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE VIETATO AI PEDONI VIETATO FUMARE

AVVERTIMENTO I CARTELLI DI AVVERTIMENTO SONO DI FORMA TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO E BORDO NERO SOSTANZA CORROSIVA RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO DI INCIAMPO SOSTANZA VELENOSA SOSTANZA COMBURENTE TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

PRESCRIZIONE I CARTELLI DI PRESCRIZIONE SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI PROTEZIONE OBBLIGATORIA VIE RESPIRATORIE PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL UDITO

SALVATAGGIO I CARTELLI DI SALVATAGGIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA DIREZIONE DA SEGUIRE PRONTO SOCCORSO LAVAGGIO PER OCCHI BARELLA

Grazie per l attenzione! Materiale a cura di Daniela Pasquini per Pasquini Consulenze snc. Bibliografia: -D.Lgs. 81/08 e s.m.i -ABC della Sicurezza e Igiene del Lavoro (Azienza AUSL Regione Emilia Romagna) Pasquini Consulenze snc 49