REGOLAMENTO DI CONTABILITA'



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P.zza del Comune, 1-07020 Palau Tel 0789-770801 Fax 0789-770810 www.comunepalau.it - info@comunepalau.it REGOLAMENTO DI CONTABILITA' Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17.12.2002 1

PARTE PRIMA - ASPETTI FUNZIONALI PARTE SECONDA - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PARTE TERZA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PARTE QUARTA - SERVIZIO ECONOMATO PARTE QUINTA - GESTIONE DELLE ENTRATE PARTE SESTA - GESTIONE DELLE SPESE PARTE SETTIMA - RENDICONTO PARTE OTTAVA - INVENTARIO E PATRIMONIO PARTE NONA - CONTABILITÀ ECONOMICA PARTE DECIMA - CONTROLLO DI GESTIONE PARTE UNDICESIMA - ADEMPIMENTI FISCALI PARTE DODICESIMA - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PARTE TREDICESIMA - SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PARTE QUATTORDICESIMA - RESPONSABILITÀ CONTABILE PARTE QUINDICESIMA - NORME TRANSITORIE E FINALI I N D I C E 2

PARTE PRIMA ASPETTI FUNZIONALI Art. 1 - Funzioni del Servizio finanziario Art. 2 - Competenze in materia di bilanci e rendiconto Art. 3 - Adempimenti contabili Art. 4 - Responsabile del Servizio finanziario Art. 5- Responsabilità diretta e personale. Certificazioni PARTE SECONDA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Art. 6 - Programmazione dell attività dell Ente Art. 7 - La relazione previsionale e programmatica Art. 8 - Il bilancio pluriennale Art. 9 - Il bilancio annuale Art. 10 - Allegati al bilancio annuale Art. 11 - La formazione del bilancio annuale e dei suoi allegati Art. 12 - Assegnazione di risorse Art. 13 - Controlli interni e analisi di bilancio Art. 14 - Consultazioni, pareri e deliberazioni preliminari all approvazione del bilancio Art. 15 - Approvazione del bilancio Art. 16 - Programmazione degli investimenti. Piani economico finanziari PARTE TERZA BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE Art. 17 - Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria Art. 18 - Esercizio finanziario Art. 19 - Principi del bilancio annuale di previsione Art. 20 - Classificazioni delle entrate Art. 21 - Classificazioni delle spese 3

Art. 22 - Spese per conto terzi Art. 23 - Risorse e Interventi Art. 24 - Fondo di riserva Art. 25 - Variazione delle previsioni di bilancio Art. 26 - Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi Art. 27 - Variazioni alle assegnazioni di risorse Art. 28 - Finanziamento di nuove e maggiori spese Art. 29 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 30 - Assestamento di bilancio PARTE QUARTA SERVIZIO ECONOMATO Art. 31 - Disciplina del Servizio di economato Art. 32 - Competenze Art. 33 - Competenza esclusiva. Deroghe Art. 34 - Economo comunale Art. 35 - Anticipazione fondo economale Art. 36 - Pagamento di spese sul fondo anticipato Art. 37 - Rendiconto delle spese sul fondo anticipato Art. 38 - Riscossioni. Limiti Art. 39 - Limite dei pagamenti Art. 40 - Scritture PARTE QUINTA GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 41 - Fasi procedurali di acquisizione delle entrate Art. 42 - Accertamento delle entrate Art. 43 - Riscossione e versamento delle entrate Art. 44 - Vigilanza sulla gestione delle entrate Art. 45 - Residui attivi 4

PARTE SESTA GESTIONE DELLE SPESE Art. 46 - Fasi di erogazione della spesa Art. 47 - Impegno di spesa Art. 48 - Impegno di spese fisse Art. 49 - Impegni a carico di esercizi futuri Art. 50 - Spese finanziate con avanzo di amministrazione Art. 51 - Spese finanziate con prestiti, con entrate proprie e con entrate vincolate per legge Art. 52 - Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Art. 53 - Divieto di assunzione di spese prive di impegno Art. 54 - Lavori pubblici di somma urgenza Art. 55 - Modalità di esecuzione della spesa Art. 56 - Liquidazione spesa Art. 57 - Il pagamento della spesa Art. 58 - Residui passivi Art. 59 - Spese di rappresentanza PARTE SETTIMA RENDICONTO Art. 60 - Rendiconto Art. 61 - Conto del Bilancio Art. 62 - Conto Economico Art. 63 - Conto del Patrimonio Art. 64 - Trasmissione alla Corte dei conti 5

PARTE OTTAVA INVENTARIO E PATRIMONIO Art. 65 - Patrimonio Art. 66 - Inventari Art. 67 - Gestione degli inventari Art. 68 - Beni non inventariabili Art. 69 - Consegnatari dei beni immobili Art. 70 - Consegnatari dei beni mobili Art. 71 - Sub consegnatari Art. 72 - Costi da capitalizzare Art. 73 - Inventario dei beni immobili patrimoniali Art. 74 - Universalità di beni Art. 75 - Automezzi Art. 76 - Inesigibilità di crediti Art. 77 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni Art. 78 - Contabilità economica PARTE NONA CONTABILITÀ ECONOMICA PARTE DECIMA CONTROLLO DI GESTIONE Art. 79 - Finalità del controllo di gestione Art. 80 - Servizio controllo di gestione Art. 81 - Elementi del controllo di gestione Art. 82 - Il sistema degli indicatori Art. 83 - Gli utenti del controllo di gestione Art. 84 - Le fasi del controllo di gestione Art. 85 - Referto del controllo di gestione Art. 86 - Indici di funzionalità 6

PARTE UNDICESIMA ADEMPIMENTI FISCALI Art. 87 -Comune quale soggetto passivo d imposta Art. 88 - Sottoscrizioni e responsabilità PARTE DODICESIMA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Art. 89 - Organo di revisione economico finanziaria Art. 90 - Funzioni del Revisore dei Conti Art. 91 - Termini e modalità per l espressione dei pareri Art. 92 - Partecipazione alle assemblee e riunioni degli organi collegiali PARTE TREDICESIMA SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA Art. 93 - Affidamento del servizio Art. 94 - Incompatibilità Art. 95 - Convenzione Art. 96 - Rapporti con il tesoriere Art. 97 - Conto del Tesoriere PARTE QUATTORDICESIMA RESPONSABILITÀ CONTABILE Art. 98 - Norme applicabili Art. 99 - Giudizio di conto sulla gestione del Tesoriere Art. 100 - Denuncia dei dipendenti al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti PARTE QUINDICESIMA NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 101 - Rinvio ad altre disposizioni Art. 102 - Abrogazione di norme 7

PARTE PRIMA ASPETTI FUNZIONALI Art. 1 Funzioni del Servizio finanziario 1. Nell ambito dei principi generali fissati dallo Statuto, la struttura e l organizzazione del servizio finanziario sarà disciplinata con il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Competono in ogni caso al servizio finanziario le funzioni indicate all art. 153, comma 4, del T.U. 3. A capo del Servizio sopra enunciato è posto il Responsabile del Settore finanziario. La figura professionale del Responsabile del Settore finanziario è prevista nella dotazione organica del Comune ed è inquadrata in qualifica funzionale adeguata secondo i vigenti contratti di lavoro. Il medesimo assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile o altre qualifiche corrispondenti). Art. 2 Competenze in materia di bilanci e rendiconti 1. Al Servizio di cui al precedente art. 1, salva diversa disposizione del regolamento sull ordinamento degli uffici, compete: la predisposizione e nel rispetto delle indicazioni programmatiche formulate dagli organi di direzione politica e sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e della Relazione previsionale e programmatica, da presentare alla Giunta; l esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione comunale; la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei competenti Settori, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così come dell entrata; la preparazione del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa. 8

Art. 3 Adempimenti contabili 1. Salvo che il regolamento sull ordinamento degli uffici abbia assegnato alcune funzioni contabili ad altri servizi, il Servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alla entrate ed alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni. 2. In particolare il Servizio finanziario provvede: a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati; b) alla registrazione degli accertamenti di entrata; c) all emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso; d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo; e) a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; f) alla verifica periodica, con frequenza almeno quadrimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; g) alla verifica dei residui attivi di cui al successivo art. 45 da conservare nel conto del bilancio su proposta dei competenti responsabili di servizio; h) alla verifica dei residui passivi di cui al successivo art. 58 da conservare nel conto del bilancio su proposta dei competenti responsabili di servizio; i) agli adempimenti fiscali di cui ai successivi artt. 87 e 88; l) a trasmettere al tesoriere l elenco dei residui passivi, come indicato all art. 216, comma 3, del T.U. Art. 4 Responsabile del Settore finanziario 1. Oltre a quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, il Responsabile del Settore finanziario: a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed effettua attestazione di copertura finanziaria su ogni proposta di deliberazione che comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrata; b) appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa; 9

c) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso; d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento; e) vigila sull esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio; f) segnala al Sindaco, o suo delegato, al Consiglio comunale, al Segretario comunale ed all Organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette al Sindaco e alla Giunta Comunale i risultati della verifica di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. f), nonché comunica per iscritto ai medesimi l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. La segnalazione relativa al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti; g) disciplina il monitoraggio dei flussi di cassa; h) propone i regolamenti e le direttive in materia di contabilità e le relative variazioni. 2. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile del Settore finanziario, le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal sostituto nominato dal Sindaco. Art. 5 Responsabilità diretta e personale. Certificazioni 1. Il Responsabile del Settore finanziario, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità ed esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni. 2. In particolare la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei riguardi dei certificati da inviare ai ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati finanziari contenuti nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto. 10

PARTE SECONDA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Art. 6 Programmazione dell attività dell Ente 1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 2. Il Comune conforma la propria attività ai metodi e all utilizzo degli strumenti della programmazione territoriale, socioeconomica e finanziaria. 3. I principali strumenti per il conseguimento dell obiettivo programmatico sono: o La relazione previsionale e programmatica; o Il bilancio pluriennale di previsione; o Il bilancio annuale di previsione; o Le variazioni collegate allo svolgersi della gestione; o I Piani Economico Finanziari di cui all art. 201 del D.Lgs. n. 267/2000; o Programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94. 4. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo in materia finanziaria attraverso gli strumenti all uopo previsti dalla legge. Art. 7 La relazione previsionale e programmatica 1. La relazione previsionale e programmatica deve illustrare, con riferimento al periodo considerato dal bilancio pluriennale, i seguenti principali elementi che compongono il piano programmatico dell Ente: o Gli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale che l Ente è chiamato a governare, al fine dello sviluppo e della cura degli interessi della comunità; o La consistenza e il livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti dall Ente nel confronto tra risorse disponibili e utilizzate e funzioni esercitate; o La valutazione dei fenomeni economici, sociali, culturali, demografici che influenzano e determinano il manifestarsi dei bisogni delle comunità, evidenziano i settori d intervento dell Ente; o I servizi gestiti da altri soggetti pubblici e privati e le interconnessioni con le funzioni e le competenze dell Ente; 11

o Gli strumenti di programmazione dei quali l Ente è dotato, posti in relazione con gli strumenti degli altri livelli istituzionali, con particolare riferimento alla Regione. 2. Dovranno essere determinate le relazioni con il bilancio pluriennale ed annuale dell Ente in riferimento all individuazione dei programmi, servizi ed interventi che costituiscono la struttura della programmazione ed il fondamento degli indirizzi attuativi dell Ente. 3. La relazione è predisposta dai responsabili di Settore, e con il coordinamento del Settore finanziario e le metodologie da esso stabilite. 4. La relazione previsionale e programmatica evidenzia il quadro generale delle risorse, sia correnti che di natura straordinaria, prevedibili dando specifica motivazione delle scelte adottate. 5. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l entità e l incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata a quella di sviluppo e a quella d investimento. 6. Per la spesa corrente consolidata s intende quella spesa riferita al mantenimento del livello quali/quantitativo dei servizi esistenti. 7. Per le spese correnti si sviluppo s intendono quelle necessarie per incrementare il livello quali/quantitativo dei servizi esistenti e attivarne dei nuovi. 8. Le spese d investimento sono quelle incrementative del patrimonio. Art. 8 Il bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quella della Regione. 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese d investimento con indicazione per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 3. Il bilancio pluriennale, per la parte spesa, è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall attuazione degli investimenti, nonché le spese d investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale, che per il primo anno devono corrispondere a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, 12

costituendo limite agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Art. 9 Il bilancio annuale 1. Il bilancio finanziario annuale iscrive le previsioni di entrata e di uscita relative alle linee programmatiche. 2. E redatto in termini di competenza. 3. Osserva i principi dell annualità, universalità, unità, integrità, veridicità, attendibilità, pareggio finanziario, equilibrio economico e pubblicità. 4. Al bilancio è allegato una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell ambito di ciascun servizio. 6. La parte spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. 7. Il Bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. 8. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il Consiglio dell ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. 9. La verifica dei principi di veridicità ed attendibilità deve essere sostenuta da analisi riferite ad una area di tempo di almeno due anni precedenti o da altri parametri stabiliti di volta in volta. Art. 10 Allegati al bilancio annuale 1. A norma delle disposizioni vigenti, al bilancio annuale sono anche allegati i seguenti atti e documenti: o Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; o Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni dei comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l esercizio di servizi 13

pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; o La deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -. Ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; o Il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio n. 109; o La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; o La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 2. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato. Art. 11 La formazione del bilancio annuale e dei suoi allegati 1. Ai fini della formazione e gestione del bilancio annuale e dei suoi allegati i Responsabili di Settore manterranno i contatti con il Settore finanziario, preposto alla formazione del bilancio e a cui spetta la funzione di coordinamento. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, in esecuzione delle scelte definite dagli strumenti programmatici approvati dal Consiglio e delle indicazioni operative individuate dalla Giunta, i Responsabili di Settore predispongono le proposte in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali per la formazione e l aggiornamento del bilancio di previsione e i suoi allegati per l esercizio successivo. 3. Ove le proposte riguardino interventi in conto capitale o l istituzione di nuovi servizi, il Responsabile di Settore proponente ne individua e quantifica le conseguenze finanziarie nel breve e medio periodo in relazione anche a diverse ipotesi gestionali. 4. Entro il 10 ottobre di ogni anno il Settore finanziario provvede alla predisposizione della prima bozza di bilancio. 5. La Giunta, con i Responsabili di Settore, provvede entro il 20 ottobre ad esaminare le proposte, verificarne l opportunità e l aderenza ai programmi e indirizzi già adottati, ricercando l equilibrio finanziario attraverso il potenziamento delle entrate ed il taglio delle spese. 14

6. Entro il 31 ottobre i Responsabili di Settore predispongono la stesura definitiva dei programmi e dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all art. 7; il Servizio finanziario provvede alla stesura definitiva del bilancio annuale e pluriennale. Art. 12 Assegnazione di risorse 1. Col bilancio sono affidati ai singoli responsabili dei Settori, nominati dal Sindaco, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti. L affidamento può avvenire per la durata di un anno, ovvero per tre anni, secondo la previsione del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 2. Sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Comunale la Giunta approva entro 15 giorni dall avvenuta deliberazione, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 4. Il Responsabile del Settore risponde del regolare e tempestivo reperimento delle entrate e della erogazione delle spese, con criterio di efficacia, efficienza ed economicità. Per ciascun servizio le spese e le entrate, in quanto esistenti, sono assegnate al medesimo responsabile. 7. Ai fini di cui ai successivi artt. 81 e 82, gli obiettivi di gestione vengono corredati da indicatori e parametri definiti a preventivo e che saranno poi confrontati con i dati desunti, a consuntivo, dell attività svolta. Art. 13 Controlli interni e analisi di bilancio 1. Il progetto di bilancio annuale ed i relativi allegati sono sottoposti all esame dell Organo di Revisione, per l espressione dei pareri previsti contenuti nella relazione all uopo predisposta, almeno dodici giorni prima della data prevista per l esame del Consiglio Comunale: entro 10 giorni dal ricevimento il Revisore esprime il parere. 2. I controlli si riferiscono principalmente ai vincoli nella determinazione delle previsioni di entrata e uscita, alla loro attendibilità, agli equilibri complessivi finanziari ed economici, alle regole per la redazione del bilancio. 3. L analisi del progetto di bilancio annuale deve riferirsi anche ai collegamenti con i risultati degli esercizi precedenti e con l andamento gestionale dell esercizio in corso, al fine di certificare l equilibrio complessivo del bilancio nella successione dei periodi amministrativi: a questo riguardo sarà analizzato, in particolare, il collegamento con le previsioni del bilancio assestato dell esercizio in corso. 15

Art. 14 Consultazioni, pareri e deliberazioni preliminari all approvazione del bilancio 1. Le proposte di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale e il progetto di bilancio annuale nonché la relazione dell organo di revisione, dopo l esame della Giunta comunale di cui al precedente art. 11, sono presentate al Consiglio Comunale entro il 5 dicembre. 2. I Consiglieri Comunali presentano alla Giunta Comunale le proposte di emendamento entro 10 giorni successivi dalla data di presentazione al Consiglio Comunale. Tutti gli emendamenti che determinano squilibrio finanziario devono riportare l indicazione delle modalità per il ripristino dell equilibrio. La Giunta Comunale, i Responsabili di Settore ed il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, esaminano gli emendamenti e provvedono all istruttoria delle proposte presentate per l esame del Consiglio Comunale. Art. 15 Approvazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione per l esercizio successivo, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Ai sensi dell art. 162 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati avverrà mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune. Art. 16 Programmazione degli investimenti. Piani economico-finanziari 1. Prima dell approvazione del progetto o del piano esecutivo dell investimento, il Comune, ove ricorrano i presupposti di cui art. 201, comma 2, del T.U., deve, con apposito atto, approvare il piano economico-finanziario con il quale dimostrare l effettiva possibilità di finanziamento delle spese ed i mezzi per farvi fronte. 2. Il provvedimento che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto necessario di legittimità degli atti di approvazione dell investimento e dell assunzione del mutuo, o dell emissione del prestito obbligazionario. 3. I predetti piani sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa, sino al secondo esercizio successivo all attivazione dell investimento. 16

4. Il programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici vengono elaborati sulla base delle risorse disponibili, delle indicazioni programmatiche e degli indirizzi dell Amministrazione. Il programma e l elenco vengono formati dal Responsabile del Settore OO.PP. e Manutenzioni, sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili dei Settori. Lo schema degli elaborati di cui al presente comma è approvato dalla Giunta e pubblicato, entro il 30 settembre, per 60 giorni all albo pretorio. 5. Si applicano le disposizioni contenute nella legge 109/94 e s.m. e relativo Regolamento. 17

PARTE TERZA BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE Art. 17 Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria 1. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dell art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, intendendosi come riferimento l ultimo bilancio definitivamente approvato. 2. Durante l esercizio provvisorio l ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 della somma prevista nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 3. Per effettuazione delle spese si intende la costituzione dell obbligazione giuridicamente perfezionata così come indicata dal comma 1 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000. 4. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è consentita esclusivamente la gestione provvisoria limitata all assolvimento delle obbligazioni previste dal comma 2 dell art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 18 Esercizio finanziario 1. L unità temporale della gestione è l anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Dopo tale termine, non possono essere più effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa, in conto dell esercizio scaduto. Art. 19 Principi del bilancio annuale di previsione 1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni. 2. La gestione finanziaria, unica come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate. 3. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza. 4. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti ed alle quote di capitale 18

delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. 5. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell Ente e di altre eventuali spese ad esse connesse. 6. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Art. 20 Classificazioni delle entrate 1. Le entrate sono riportate nei seguenti titoli: TITOLO I Entrate tributarie TITOLI II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dalla Regione TITOLO III Entrate extratributarie TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V Entrate derivanti da accessione di prestiti TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi. 2. La parte entrata è ordinata, oltre che per titoli, in categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell oggetto dell entrata. Art. 21 Classificazioni delle spese 1. Le spese sono riportate nei seguenti titoli: TITOLO I Spese correnti TITOLI II Spese in conto capitale TITOLO III Spese per rimborso di prestiti TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi. 2. Le spese correnti comprendono le partite che attengono al funzionamento ed al mantenimento dell Ente. 3. Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e conferimento, nonché ad operazioni per concessione di crediti. 4. Le spese per il rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate di 19

ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito. 5. Le spese sono ripartite in: FUNZIONI secondo le funzioni dell Ente SERVIZI secondo i singoli uffici che gestiscono un complesso di attività INTERVENTI secondo la natura economica dei fattori produttivi. Art. 22 Spese per conto di terzi 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l Ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli secondo la ripartizione contenuta nel regolamento di cui ai precedenti artt. 20 e 21. 2. Le previsioni e gli accertamenti d entrata conservano l equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. Art. 23 Risorse e Interventi 1. L unità fondamentale del bilancio è rappresentata dalla risorsa per le entrate e dall intervento per le spese. 2. Ciascuna risorsa di entrata e intervento di spesa deve indicare: o L ammontare degli accertamenti e degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all esercizio di riferimento la previsione aggiornata relativa all esercizio in corso; o L ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell esercizio a cui il bilancio si riferisce. 3. Ciascuna risorsa di entrata e intervento di spesa deve essere contraddistinta da un numero di codice meccanografico a cinque cifre, secondo le modalità previste. Art. 24 Fondo di riserva 1. Il Comune iscrive nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. L utilizzazione del fondo di riserva è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi fino al 31.12 dell esercizio. 3. L utilizzo è disposto per esigenze straordinarie di bilancio o per impinguare la dotazione 20

di interventi di spesa corrente insufficienti. 4. La richiesta per l utilizzo di quote del Fondo di riserva deve essere presentata dal Responsabile di Settore al Responsabile del Settore finanziario almeno 10 giorni prima della adozione degli atti che impegnano le relative spese. La richiesta deve contenere la somma che si richiede, il centro di costo e/o l intervento e il capitolo e articolo che si intende impinguare e la motivazione della richiesta. Il Responsabile del Settore Finanziario, previa verifica della richiesta, predispone l atto da sottoporre alla Giunta Comunale. Art. 25 Variazione delle previsioni di bilancio 1. Dopo l approvazione del bilancio nessuna nuova o maggiore spesa può essere assunta se non vengono indicati i mezzi per farvi fronte ed apportate le conseguenti modificazioni alle previsioni del bilancio annuale. 2. Nessuna maggiore o nuova entrata può essere utilizzata se essa non è tale in rapporto al complesso delle entrate iscritte in bilancio. 3. Le variazioni di bilancio non devono alterare il pareggio finanziario e tutti gli altri equilibri sanciti con il bilancio preventivo. 4. La richiesta di variazione al bilancio deve essere presentata dal Responsabile di Settore al Responsabile del Settore finanziario almeno 20 giorni prima della adozione degli atti che impegnano le relative spese. La richiesta deve contenere la somma che si richiede, il centro di costo e/o l intervento e il capitolo e articolo che si intende impinguare e la motivazione della richiesta. Il Responsabile del Settore Finanziario, previa verifica della richiesta con l Assessore alle Finanze, predispone l atto da sottoporre alla Giunta Comunale. 5. La competenza a modificare le previsioni di bilancio è del Consiglio, con eccezione dei casi previsti dagli artt. 24 e 27. 6. La Giunta comunale, ricorrendone i presupposti, può provvedere in luogo del Consiglio. È esclusa l ipotesi prevista dall art. 30, nella quale la competenza del Consiglio non è derogabile nemmeno temporaneamente. 7. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio entro 60 giorni e comunque entro la fine dell esercizio a pena di decadenza. In caso di mancata o parziale ratifica si provvede ai sensi dell art. 175, comma 5, del T.U. 21

Art. 26 Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi 1. In corrispondenza con gli accertamenti dell entrata possono iscriversi nella parte passiva dei servizi per conto di terzi le somme occorrenti per le restituzioni di depositi o comunque di somme percepite per conto di terzi, anche in esubero rispetto alle previsioni di bilancio. Art. 27 Variazioni alle assegnazioni di risorse 1. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al precedente art. 12 richiedano modificazioni, il Responsabile del Settore ne fa apposita richiesta motivata alla Giunta Comunale; ovvero nel caso in cui avvengano all interno dello stesso intervento, senza modificare gli obiettivi, possono essere effettuate con semplice richiesta dei Responsabili di Settore interessati. 2. Ciascun Responsabile di Settore deve prioritariamente verificare la possibilità di reperire risorse all interno del proprio centro di responsabilità con particolare riferimento alle previsioni di entrata e di spesa a lui affidate prima di richiedere ulteriori fondi o risorse all esterno del centro di responsabilità medesimo. 3. La richiesta viene sottoposta alla Giunta che può predisporre i conseguenti provvedimenti ovvero rifiutarli con atto motivato. 4. Le variazioni di cui al presente articolo possono effettuarsi sino al 15 dicembre, salvo che si tratti di integrazioni di stanziamenti di spesa mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel qual caso la variazione può farsi fino al 31 dicembre. Art. 28 Finanziamento di nuove e maggiori spese 1. Sono spese nuove quelle che richiedono l istituzione di uno o più stanziamenti nuovi. 2. Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di stanziamenti esistenti. 3. Qualora le spese di cui ai precedenti commi non trovino copertura con prelevamenti dal fondo di riserva o da altri stanziamenti del bilancio, si può provvedere mediante utilizzo di nuove o maggiori entrate, sempre ché risultino soddisfatte le condizioni dettate dal comma 2 del precedente art. 25, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 27, comma 2. 4. La competenza a deliberare è assegnata al Consiglio comunale, che può provvedervi 22

entro il 30 novembre dell anno in corso. 5. È vietato l utilizzo di entrate nuove o maggiori di parte capitale per finanziare spese di natura corrente, salvo specifiche deroghe di legge. 6. L avanzo di amministrazione può essere utilizzato a finanziamento delle spese con le modalità indicate all art. 187 del T.U. Art. 29 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, secondo quanto previsto dall art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 2. A tal fine i Responsabili di Settore dell Ente formulano apposita relazione sullo stato di attuazione della relativa gestione da trasmettere entro il 10 settembre di ogni anno all organo esecutivo, corredato da un rapporto sintetico relativo all esercizio in corso sullo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli adempimenti da compiere, specificando quelli che devono essere perfezionati entro il termine dell esercizio. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede nello stesso termine di cui al comma 2, ad effettuare una verifica straordinaria degli equilibri finanziari avvalendosi di apposite comunicazioni da parte dei Responsabili di Settore. 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario deve anche verificare la concreta possibilità di copertura delle spese correnti e di investimento nonché, per i residui, il permanere della ragione del credito e del debito ed il relativo ammontare, raffrontato a quello risultante dal conto consuntivo. 5. L organo esecutivo provvede a predisporre proposta di deliberazione da sottoporre all organo consiliare, integrando e compendiando le relazioni gestionali con proprie osservazioni e proposte. 6. Il Consiglio, all atto della ricognizione di cui al comma 1, deve adottare i provvedimenti necessari per il ripiano: o Del disavanzo di amministrazione accertato con l ultimo conto consuntivo; o Dei debiti fuori bilancio; o Del disavanzo risultante dalla gestione in corso. 7. Sulla proposta di riequilibrio l organo di revisione deve formulare il proprio parere e le osservazioni conseguenti. 23

Art. 30 Assestamento di bilancio 1. Dopo aver effettuato la verifica della salvaguardia degli equilibri di cui al precedente art. 29 e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Comunale approva l assestamento generale del bilancio su proposta della Giunta. 2. Con la deliberazione di assestamento del bilancio si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio. 24

PARTE QUARTA SERVIZIO ECONOMATO Art. 31 Disciplina del Servizio di economato 1. Il Comune si avvale del Servizio di economato inserito nel Settore Finanziario. 2. Il Servizio di economato è disciplinato dagli articoli seguenti. Art. 32 Competenze 1. Il Servizio di economato provvede: 1) agli acquisti ed alle forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali; 2) alla manutenzione e riparazione di tutti i mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al fine di assicurarne la buona conservazione e l efficienza per il normale svolgimento dei servizi; 3) alla gestione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad i uffici comunali; 4) alla stipulazione delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli amministratori e del personale e di quanto altro disposto dall Amministrazione; 5) agli abbonamenti ed agli acquisti di pubblicazioni periodiche e delle pubblicazioni di carattere generale necessarie per i vari servizi; 6) al servizio di cassa, come indicato ai successivi articoli; 7) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili di proprietà comunale; 8) alle operazioni riguardanti gli oggetti rinvenuti a norma degli artt. 927, 928 e 929 del codice civile. 2. Nelle procedure di acquisto sono sperimentate le modalità previste dall art. 26 della legge 448/99. Art. 33 Competenza esclusiva. Deroghe 1. Per le provviste e le prestazioni di cui al precedente articolo gli uffici ed i servizi comunali, senza eccezioni, devono fare capo esclusivamente all Economato. 2. Eventuali deroghe alla competenza dell Economato devono essere espressamente deliberate dalla Giunta e sono ammesse solo per particolari acquisti o servizi che richiedano una specifica competenza. 25

Art. 34 Economo comunale 1. Il Servizio di economato è affidato all Economo comunale, che ne assume la responsabilità. 2. L economo provvede all immediato pagamento delle spese di cui al precedente art. 32 che abbiano i caratteri dell urgenza e dell indifferibilità, nonché delle spese previste dal successivo art. 35. 3. L economo provvede anche alle riscossioni urgenti che non possono essere eseguite tempestivamente tramite il tesoriere o altri agenti contabili; 6. L incarico di Economo può essere conferito a tempo determinato. 7. Al dipendente di cui al presente articolo è corrisposto un compenso speciale per maneggio di denaro e di valori nei limiti consentiti dalla vigente normativa. Art. 35 Anticipazione fondo economale 1. Per provvedere al pagamento delle spese minute ed indifferibili, di cui al precedente art. 34, comma 2, è assegnato annualmente all Economo un apposito fondo con regolari mandati di pagamento imputati ai servizi per conto terzi del bilancio comunale dell ammontare di 2.500. 2. Il fondo di cui al precedente comma 1 viene utilizzato in particolare per: 1) anticipazioni di spese e indennità di trasferta al personale, entro i limiti previsti dalle normative vigenti; 2) spese per posta, telegrafo, carte e valori bollati, trasporto materiali ecc., quando non sia possibile, per motivi d urgenza, provvedere mediante mandati di pagamento; 3) tasse di circolazione per gli automezzi comunali e rinnovazione annuale patenti dei conducenti, sempre quando sia richiesto il pagamento immediato; 4) minute spese d ufficio; 5) minute spese diverse per cerimonie, ricevimenti, onoranze e comunque di rappresentanza, non superiori a. 50,00; 6) spese di facchinaggio e trasporto urgente di valori e materiali; 7) imposte e tasse passive il cui assolvimento nei termini non consente l indugio dell emissione dei mandati di pagamento. 3. L Economo comunale non può fare delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per cui sono state concesse. 26

Art. 36 Pagamento di spese sul fondo anticipato 1. L Economo provvede al pagamento delle spese, debitamente autorizzate, sulla base di documenti giustificativi e rappresentativi (fatture, note, parcelle e simili) dei beni e dei servizi acquisiti dal Comune. 2. L Economo provvederà al ritiro dei documenti stessi e all effettuazione dei pagamenti con le modalità valide per il servizio di tesoreria. Art. 37 Rendiconto delle spese sul fondo anticipato 1. Quando le spese sull anticipazione abbiano assunto un importo per cui si ravvisi necessario il reintegro, l Economo provvede ad inoltrare la richiesta di rimborso, corredata dei documenti giustificativi delle spese eseguite e redatta in modo da agevolare l imputazione delle spese stesse ai rispettivi interventi o capitoli del bilancio in corso. 2. La richiesta di rimborso, sottoscritta dall Economo, deve essere presentata almeno una volta ogni trimestre. Il Responsabile del Settore finanziario può disporre, in relazione al volume dei pagamenti, che detta richiesta venga presentata a periodi inferiori. 3. Al rimborso delle spese pagate dall Economo si provvede con Determinazione del Responsabile del Settore finanziario. 4. Alla fine dell esercizio, l Economo deve provvedere all integrale versamento in Tesoreria, su ordine di riscossione emesso dal Servizio finanziario, con imputazione ai servizi per conto terzi del bilancio comunale, del fondo avuto in anticipazione, come indicato al precedente art. 35, comma 1. Art. 38 Riscossioni. Limiti 1. L economo e gli altri agenti contabili provvedono alle riscossioni di cui al precedente art. 34, comma 3, nell ambito delle seguenti fattispecie: o Di piccole rendite patrimoniali occasionali; o Dei diritti di segreteria, stato civile, ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio; o Delle oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco; o Dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiale di poco valore, risultante scarto di magazzino o dichiarato fuori uso; 27

o Dei proventi derivati dai servizi pubblici a domanda individuale; o Dei diritti sulle pubbliche affissioni; o Dei proventi derivanti dalla concessione in uso di beni patrimoniali del Comune; o Dei proventi derivati dall autorizzazione alla occupazione provvisoria di spazi ed aree pubbliche. Art. 39 Limite dei pagamenti 1. La Giunta comunale stabilisce annualmente l ammontare massimo dei singoli pagamenti che possono essere effettuati dall Economo in caso di mancata deliberazione della Giunta si considera confermato quello dell anno precedente. Art. 40 Scritture 1. Il Responsabile del Settore finanziario stabilisce le scritture che devono essere approntate e tenute al corrente a cura dell Economo e degli altri agenti contabili indicati al successivo art. 43, sia per quanto riguarda le riscossioni e i pagamenti, sia per quanto attiene a tutte le altre operazioni. 28

PARTE QUINTA GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 41 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate 1. L acquisizione al bilancio delle somme relative alle entrate previste nelle singole risorse del bilancio annuale di competenza, presuppone l obbligo di realizzare l effettiva disponibilità delle somme medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo - funzionale delle seguenti fasi: o accertamento; o riscossione; o versamento. Art. 42 Accertamento delle entrate 1. L avanzo di amministrazione viene accertato con deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo ( o Conto del Bilancio ). 2. Le entrate derivanti da mutui si intendono accertate al momento della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ovvero dalla stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di Credito. 3. Il corrispettivo di alienazioni patrimoniali è accertato con il provvedimento di approvazione delle risultanze della relativa gara, sottoscritto per accettazione dalla controparte, ovvero sulla base del relativo contratto. 4. Le somme provenienti da prestiti obbligazionari sono accertate dopo il collocamento di cui all art. 35, comma 6, della legge n. 724/94 e s.m. 5. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate che sono di competenza economica dell esercizio chiuso possono essere ultimati fino alla data di produzione della stampa ufficiale del conto consuntivo soggetto al controllo dei revisori dei conti. A partire da tale data tutti i residui procedimenti si intendono non ultimati e le corrispondenti poste costituiscono "minori accertamenti" di competenza dell esercizio chiuso. Art. 43 Riscossione e versamento delle entrate 29

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell entrata, che consiste nel materiale introito da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all Ente. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d incasso, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di Tesoreria. 3. L ordinativo d incasso è sottoscritto dal Responsabile del Settore finanziario o, in caso di assenza o d impedimento, dal funzionario di cui all art. 4 comma 2 del presente regolamento. 4. Per le somme riscosse viene rilasciata quietanza secondo le modalità idonee a consentire il riscontro delle riscossioni effettuate sulle copie delle quietanze rilasciate. 5. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell Ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d incasso. In tale ipotesi il Tesoriere ne dà immediata comunicazione all Ente, richiedendo la regolarizzazione. 6. Le entrate del Comune sono riscosse: o con versamenti diretti in Tesoreria; o con versamenti su conto corrente postale o conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune; o a mezzo dell Economo Comunale e di dipendenti appositamente incaricati della riscossione di entrate speciali, quali diritti di segreteria, stato civile, carte d identità, ecc ; o le modalità di riscossione dei tributi sono stabilite nei regolamenti dei singoli tributi. La riscossione delle altre entrate avviene di regola direttamente da parte del Tesoriere. La riscossione coattiva avviene con le modalità indicate nel R.D. 639/10. 8. I dipendenti incaricati della riscossione di entrate speciali devono versare nella cassa dell ente le somme riscosse, al massimo con cadenza mensile e comunque devono versare le giacenze in essere al 31.12. 9. Essi rispondono delle somme in loro possesso e della tenuta dei documenti. 10. E vietato disporre pagamenti di spese con le somme direttamente riscosse dagli appositi incaricati. 11. Ogni dipendente, appositamente incaricato, dovrà tenere un registro regolarmente vidimato dal Responsabile del Settore finanziario, sul quale dovranno essere annotate le singole operazioni di riscossione. 12. La riscossione viene effettuata a mezzo di: o marche segnatasse; ovvero 30

o apposizione, sul documento, di un timbro indicante il numero del Registro, l anno di riferimento, l ammontare dei diritti riscossi per ciascun tipo; ovvero o l indicazione, dei servizi meccanizzati, del tipo di diritto con il relativo importo (l annotazione va fatta in calce al certificato). 13. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno individuati i singoli profili professionali dei dipendenti riconosciuti agenti contabili.. Art. 44 Vigilanza sulla gestione delle entrate 1. Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, i Responsabili dei Settori curano, nell esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale e tempestivo ed hanno l obbligo di segnalare, al Responsabile del Settore finanziario, tempestivamente e comunque entro il 31/8 ed il 30/10 di ciascun esercizio situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibrio di gestione. Art. 45 Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi del precedente art. 42 e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell esercizio. 2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e, se del caso, versati; ovvero siano estinti per prescrizione o venuti meno per ragioni indicate al successivo comma 4. 3. È vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del precedente comma 1 e che comunque non rappresentino crediti effettivi del Comune. Si applica quanto stabilito all art. 228, comma 3, e art. 230, comma 5, del T.U.. 4. L eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, va motivata a cura del competente Responsabile di servizio. 31