LA NUOVA LEGGE SVUOTA CARCERI



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M. ANTONELLA PASCULLI NICOLETTA VENTURA LA NUOVA LEGGE SVUOTA CARCERI Misure urgenti a tutela dei diritti dei detenuti Commento alla legge 21 febbraio 2014, n.10, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 23 dicembre 2013, n.146

SOMMARIO Premessa V ARTICOLO 1 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 1 1.- Lo spirito della riforma del 2014: qualche considerazione preliminare 2 2.- La struttura dell articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 4 3.- La modifica dell articolo 275-bis del codice di procedura penale 4 4.- L efficacia temporale della disposizione ex articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 8 5.- La sostituzione del comma 1 dell articolo 678 del codice di procedura penale 9 6.- L introduzione del comma 1-bis dell articolo 678 del codice di procedura penale 11 ARTICOLO 2 MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. DELITTO DI CONDOTTE ILLECITE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI LIEVE ENTITÀ. 13 SEZIONE PRIMA Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 1.- Introduzione. Le premesse alla disciplina in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope 14 2.- Evoluzione/involuzione della disciplina in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope 15 3.- L articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni, Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope 17 4.- Il 5 comma articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309: modificazioni ed effetti normativi, Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o VIII

psicotrope di lieve entità 22 5.- Le ragioni della Cassazione sulla natura di reato autonomo del 5 comma articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 25 6.- L articolo 94, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 Affidamento in prova in casi particolari 30 7.- I riverberi in materia processuale (segue Sezione seconda) 34 SEZIONE SECONDA Le modifiche al codice di procedura penale 1.- Gli emendamenti stabiliti al testo dell articolo 380 del codice di procedura penale 37 2.- La riformulazione dell articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 39 ARTICOLO 3 MODIFICHE ALL ORDINAMENTO PENITENZIARIO 43 SEZIONE PRIMA Le disposizioni procedurali 1.- L articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 47 2.- La rimodulazione del diritto di reclamo 48 3.- Il reclamo giurisdizionale 51 4.- La sostituzione del testo previgente dell articolo 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 54 5.- L introduzione dell articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 57 6.- Le modifiche apportate al testo dell articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 59 7.- Le ulteriori disposizioni ex articolo 3, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 62 SEZIONE SECONDA Le disposizioni sostanziali 1.- L affidamento in prova ai servizi sociali. L articolo 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 63 2.- Annotazioni sulla natura giuridica dell affidamento in prova 71 3.- Le modifiche introdotte dall articolo 3, legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il nuovo comma 3 bis articolo 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 74 IX

ARTICOLO 4 LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE 81 1.- L esecuzione della pena detentiva e i suoi percorsi alternativi 82 2.- La liberazione anticipata. Ratio e modificazioni. 83 3.- Dal genus alla species: le modifiche introdotte dall articolo 4 legge 21 febbraio 2014 n. 10 84 ARTICOLO 5 ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICIOTTO MESI 91 1.- Le modifiche stabilite dal legislatore del 2014 al testo dell articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 91 2.- I precedenti emendamenti apportati all articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 dall articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 94 ARTICOLO 6 MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 96 1.- Cenni sul concetto di espulsione amministrativa. I rapporti con il sistema penale 96 2.- L espulsione come misura di sicurezza 101 3.- L espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Il testo originario dell articolo 16, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 103 4.- L espulsione come misura alternativa alla detenzione. Il testo dell articolo 16, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prima delle modifiche operate dall articolo 6 legge 21 febbraio 2014 n. 10 107 5- Le modifiche favorevoli agli immigrati colpevoli di reato. La riscrittura del comma 5 articolo 16, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e suoi profili critici 111 6.- I comma 5 bis, 5 ter articolo 16, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in tema di identificazione dello straniero 114 7.- Il 6 comma articolo 16, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in tema X

di garanzie processuali 116 ARTICOLO 7 GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 119 1.- L istituzione e la composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 121 2.- Il regime delle incompatibilità dei componenti dell organismo 123 3.- Le strutture di supporto alle attività del Garante nazionale 123 4.- Le attività previste dall articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 124 4.1.- Il potere di vigilanza di cui alla lettera a) 125 4.2.- Il diritto di visita previsto dalla lettera b) 125 4.3.- La visione di atti a norma della lettera c) 126 4.4.- La richiesta di documentazione ai sensi della lettera d) 127 4.5.- Le verifiche ex lettera e) 128 4.6.- La formulazione di raccomandazioni stabilita dalla lettera f) 129 4.7.- La trasmissione della relazione annuale di cui alla lettera g) 130 ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI DI PROROGA PER L ADOZIONE DEI DECRETI RELATIVI ALLE AGEVOLAZIONI E AGLI SGRAVI PER L ANNO 2013 DA RICONOSCERSI AI DATORI DI LAVORO IN FAVORE DI DETENUTI ED INTERNATI 131 1.- La legge 22 giugno 2000, n.193, Norme per favorire l attività lavorativa dei detenuti e le modifiche applicative operate dall articolo 8, legge 21 febbraio 2014, n.10. 131 ARTICOLO 9 COPERTURA FINANZIARIA 137 1.- Il disposto dell articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 137 2.- La logica sottesa alla disposizione 138 ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE 139 XI