REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DI LA THUILE IL GRANDE ALBERO



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REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DI LA THUILE IL GRANDE ALBERO

ART. 1 UBICAZIONE E CAPIENZA L asilo nido del Comune di La Thuile è sito in Fraz. Villaret n. 1, nella struttura precedentemente adibita a Garderie. La sua capienza massima è di n 12 unità ed ospita bambini di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni. È possibile frequentare l'asilo nido a tempo pieno o parziale. ART. 2 CALENDARIO E ORARIO L asilo nido è aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato dalle ore 07.45 alle ore 17.30, tranne i giorni festivi ed una interruzione annuale di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, necessaria al fine di permettere l ordinaria manutenzione degli stabili e far usufruire i congedi ordinari al personale. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del bambino per conferire con il personale circa lo svolgimento della giornata del bambino. L'orario di permanenza nell asilo nido è flessibile e viene concordato, all'atto dell'ammissione nella struttura, tra il coordinatore dell asilo e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino. L'orario concordato dovrà essere osservato. In caso di particolari esigenze dei genitori del minore l'orario concordato potrà subire specifiche variazioni giornaliere. In ogni caso, l entrata e l uscita non potranno avvenire nella fascia oraria del pranzo (ore 12,00/13,00) e della nanna 13,30/15,00. Per i minori già inseriti in struttura, è possibile presentare richiesta di variazione di orario (da tempo pieno a part-time e viceversa); tali richieste saranno accolte a seconda della disponibilità di posti e in considerazione della graduatoria di cui al successivo articolo 3. ART. 3 AMMISSIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Le domande di ammissione possono essere presentate fin dalla nascita del minore di cui si chiede l'inserimento, su richiesta dei genitori esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci come previsto dalle norme del Codice Civile Libro Primo (Delle persone e della famiglia) Titolo IX (Della potestà dei genitori). Appositi moduli saranno predisposti dall Amministrazione comunale, che procederà d'ufficio a corredare le domande della situazione di famiglia. La graduatoria degli ammessi viene approvata con cadenza annuale, con determinazione del Responsabile del servizio entro il 15 settembre di ogni anno, relativamente alle domande regolarmente presentate entro il 31 agosto. La formazione della graduatoria verrà stilata in primo luogo secondo le seguenti condizioni prioritarie: a) residenza nel Comune di La Thuile; b) residenza nelle frazioni di Elevaz, La Balme e Revers del Comune di Pré S.Didier; c) residenza in altri Comuni con domicilio nel Comune di La Thuile per ragioni di lavoro; 2

In secondo luogo si terrà conto dei criteri sottoelencati: CRITERI PUNTI Genitori lavoratori a tempo pieno. Per ogni genitore 5 Genitori lavoratori a tempo parziale o saltuariamente (almeno 180 gg. nell anno solare precedente). Per ogni genitore 4 Situazione effettivamente monogenitoriale, ossia genitori vedovi/e o figli non riconosciuti da uno dei due genitori. 12 Genitori separati legalmente 1 Utente portatore di handicap psico-fisico accertato 10 Altri componenti del nucleo familiare disabili. Per ognuno 4 Per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni a carico, oltre al minore per cui si richiede l inserimento 2 Minori iscritti nell anno precedente non inseriti per mancanza di posti 4 A parità di punteggio, precede il minore nato prima. Per tutelare la privacy dei minori, la graduatoria sarà pubblicata omettendo il punteggio assegnato ad ogni singola domanda. I minori utilmente collocati in graduatoria che maturano il diritto all'inserimento e non hanno ancora compiuto i 9 mesi, conservano la posizione nella graduatoria vigente e verranno inseriti al compimento del 9 mese di età solo in presenza di posti vacanti nella struttura. Le domande dei minori in graduatoria in attesa di posti disponibili, si intendono automaticamente rinnovate fino a rinuncia da parte di almeno un genitore. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi all asilo nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente Servizio sociosanitario distrettuale. ART. 4 INSERIMENTO Gli inserimenti verranno effettuati nel momento in cui si verifichi una disponibilità di posti, tenendo conto della graduatoria vigente. Indipendentemente dalla graduatoria, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio, in qualsiasi periodo dell anno, qualora vi siano posti disponibili, previa presentazione della domanda di ammissione accompagnata da apposita relazione dell assistente sociale o dell équipe socio-sanitaria, i seguenti casi sociali: a) bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità che rendono imprescindibile l inserimento; b) bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (casi di carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative; casi di maltrattamenti e trascuratezze gravi); c) bambini con genitori in grave stato di inabilità psicofisica; d) bambini affidati a parenti o a terze persone; Dal momento della chiamata per l inserimento, i genitori o chi ne fa le veci, hanno a disposizione dieci giorni di tempo per confermare per iscritto l'inserimento medesimo. Nel caso di mancata conferma scritta si intende che il genitore rinuncia all inserimento pur restando in graduatoria. Nel caso in cui la famiglia non sia interessata all immediato inserimento, dovrà specificare la data a partire dalla quale è disponibile all inserimento. In questo caso, si procederà all inserimento solo in caso di posti disponibili a partire dalla data richiesta. 3

L'inserimento del bambino all asilo nido deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza verranno stabiliti giornalmente dal coordinatore dell asilo e dagli operatori di riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino, e comunque secondo opportune e graduali modalità. Nel periodo di inserimento il bambino deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia. Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso l asilo nido di un genitore, ovvero in casi eccezionali di una persona familiare al bambino a ciò espressamente autorizzata dai genitori. Durante tale periodo verrà applicata la quota fissa relativa allo spazio gioco. ART. 5 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO La tariffa di partecipazione dell utente alle spese di gestione del servizio (quota) è determinata mediante l applicazione di una percentuale all Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2454 del 19.07.2004. La percentuale viene definita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale nella stessa data di approvazione del bilancio di previsione a valere dal 1 gennaio; in tale data la Giunta definisce una tariffa minima ed una massima di partecipazione alle spese da parte della famiglia, la percentuale da applicare in caso di riduzione della tariffa e le contribuzioni inerenti le diverse tipologie di frequenza. L accertamento della quota viene determinata mensilmente dal Responsabile del Servizio sulla base dell IRSEE, previa presentazione da parte della famiglia dell attestazione dell ISEE, con allegata la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa all anno precedente l iscrizione all asilo nido. Nel caso in cui gli utenti non presentino la documentazione richiesta, verrà loro applicata la contribuzione massima di partecipazione alle spese del servizio. Sono inoltre rispettati i criteri seguenti: a) Nel caso in cui due o più bambini del medesimo nucleo familiare siano iscritti all'asilo nido con opzione mensile, sarà prevista una riduzione della quota per ogni bambino oltre al primo; b) Nei casi segnalati dall assistente sociale o dall équipe socio-sanitaria potranno essere previste altresì riduzioni della quota mensile di contribuzione, anche per quanto concerne la quota minima. Tali riduzioni potranno aver luogo solo sulla base di apposita relazione in cui sia evidenziato il grave disagio economico del nucleo familiare e sia allegata la documentazione sul reddito ed ogni altra informazione utile a motivare la richiesta. ART. 6 RITIRO DEI MINORI Qualora i genitori risultino impossibilitati al ritiro dei figli al momento dell'uscita dall'asilo nido, al fine di garantire una maggiore tutela dei minori frequentanti, i genitori medesimi sono tenuti a: a) avvisare preventivamente il personale della struttura compilando apposita autorizzazione scritta per il ritiro del bambino da parte di terzi; 4

b) comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro del minore e disporre affinché la stessa si presenti al nido munita di documento di identità; c) delegare solo persone di maggiore età al ritiro del minore. Qualora, durante la permanenza nell asilo nido, il minore dovesse presentare una delle seguenti condizioni: a) stato di malessere fisico evidente, eventualmente associato a temperatura esterna superiore a un rialzo termico oltre 37.5 b) vomito ripetuto e/o evacuazioni acquose; c) diarrea con evacuazioni acquose ripetute; d) congiuntivite con secrezione oculare di tipo purulento altresì associata a lacrimazione intensa, fastidio alla luce o dolore qualora non trattata. Il bambino, in questo caso, può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore in cui si attesti il trattamento in corso. e) pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia). In questo caso, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore in cui si attesti il trattamento in corso. Il coordinatore dell asilo, o in sua assenza, l'educatore di riferimento, dovrà avvisare i genitori, i quali dovranno provvedere tempestivamente al ritiro del bambino dal nido. In caso di incidente il coordinatore dell asilo, o in sua assenza l'educatore di riferimento, debbono richiedere 1 intervento urgente del competente servizio dell'u.s.l., previo avviso ai genitori, o chi ne fa le veci, di quanto accorso al bambino. Quando l allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e diffusiva è obbligatorio, per la riammissione, la certificazione medica che non risulta, invece, necessaria, in caso di allontanamento dovuto a semplice e specifico malessere fisico che permetta il rientro entro 5 giorni lavorativi oppure 7 giorni consecutivi. ART. 7 ASSENZE I genitori, o chi ne fa le veci, sono invitati a comunicare preventivamente al Coordinatore dell asilo, o in sua assenza, all'educatore di riferimento, i periodi di ferie e le assenze dovute a giustificate motivazioni familiari. In caso di assenza di almeno 15 giorni consecutivi certificata dal medico pediatra e solo per quanto concerne l opzione mensile, la quota viene diminuita in ragione di 1/26 del suo importo per ogni giorno di assenza effettiva dall asilo nido. Il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore quando l assenza non è dovuta a malattia. ART. 8 ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA L'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali della Unità Sanitaria Locale. In caso di necessità, il coordinatore dell asilo nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie di distretto. La struttura sanitaria si riserva di intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità. 5

Il personale educativo dell asilo nido deve procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbiano fatto richiesta scritta al Coordinatore del servizio e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido. L'assunzione di farmaci da parte del bambino è responsabilità diretta e inderogabile dei genitori o di chi ne fa le veci. ART. 9 DIETA La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'u.s.l. in accordo con l Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali tenendo conto delle esigenze dei bambini, ed individualizzata secondo i bisogni alimentari dei bambini stessi. Eventuali intolleranze alimentari del bambino dovranno essere segnalate e documentate con certificato del medico specialista (allergologo, dietologo, gastroenterologo) della struttura pubblica che altresì ne indica la validità temporale. Per coloro che debbono seguire un particolare programma dietetico, è richiesto lo schema rilasciato dal medico specialista. ART. 10 ACCESSO DEI GENITORI È consentito l'accesso dei genitori al nido stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività a giudizio del coordinatore della struttura, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo. ART. 11 DIMISSIONI I genitori sono tenuti a comunicare all'ente gestore l'eventuale ritiro del minore inserito in struttura con un preavviso di un mese. Nel corso della permanenza del minore all asilo nido, con provvedimento del Responsabile del servizio possono essere disposte le dimissioni del minore medesimo per i seguenti motivi: a) assenza del minore non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo; b) mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a mesi due. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo nido è prolungata sino all'apertura della stessa ed il passaggio dovrà essere adeguatamente curato sulla base di uno specifico progetto concordato tra il coordinatore dell asilo nido e l'istituzione scolastica competente. E consentita la permanenza oltre il terzo anno di età a bambini disabili su richiesta dell équipe socio-sanitaria di neuropsichiatria infantile dell Unità sanitaria locale. ART. 12 ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 6

Nel corso della permanenza del minore all asilo nido il Comune di La Thuile potrà disporre l esclusione dal servizio nei seguenti casi: assenza del minore non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo, previa verifica, attraverso il contatto con la famiglia, delle motivazioni dell assenza; mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a due mesi ( anche non consecutivi); accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori o da chi ne fa le veci ai fini della partecipazione del minore al servizio. ART. 13 NORME DI RINVIO Per quanto non contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle Direttive Regionali e qualora in contrasto prevarranno queste ultime. ART. 14 SPAZIO GIOCO L asilo nido dispone inoltre del servizio di spazio gioco per n. 6 bambini. Gli inserimenti verranno valutati di volta in volta dal coordinatore dell asilo nido o in sua assenza dall educatore di riferimento. E previsto il pagamento di una tessera d iscrizione annuale con decorrenza dalla data del primo inserimento. La tariffa viene definita annualmente con provvedimento della Giunta comunale nella stessa data di approvazione del bilancio di previsione a valere dal 1 gennaio; ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI I bambini utenti del servizio di garderie alla data del 31.12 2007 manterranno l inserimento al servizio di asilo nido sino alla formazione della prossima graduatoria, previa presentazione entro i termini stabiliti della domanda di ammissione di cui all art. 3. Entro il 31 gennaio 2008 dovrà essere presentata da parte degli utenti iscritti la documentazione per la definizione della retta dovuta a decorrere dal 1 gennaio 2008. 7