Rifiuti prodotti in ambito cimiteriale



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ALLEGATO 1 1. Definizioni Rifiuti prodotti in ambito cimiteriale Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati; g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis; r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata; t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b); z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a); bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade; cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.».

2. Classificazione dei rifiuti cimiteriali Di seguito si è descritta una classificazione dettagliata dei rifiuti prodotti in un cimitero, sulla scorta dell articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( 1 ) e della regolamentazione di dettaglio di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254 ( 2 ), e conseguentemente è ritenuto abrogato implicitamente l'art. 85/2 del DPR 285/90. 2.1. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. b): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g) carte, fiori secchi, corone, ceri e similari raccolti nei cimiteri Sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi contenitori posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune. 2.2. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. c): rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Si tratta delle strade interne al cimitero e dei piazzali di pertinenza. Se la tipologia del viale interno al cimitero lo consente lo spazzamento è effettuato direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana. In caso contrario provvede il gestore del cimitero salvo conferire tali rifiuti nei modi stabiliti dal gestore del servizio di igiene urbana. 2.3. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. e): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali esiti di sfalci, potature, arbusti, fiori recisi e similari provenienti dal cimitero ( 1 ) Art. 184 Classificazione 1. Ai fini dell attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). omissis ( 2 )Art. 2. - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: omissis e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie) 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo) f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione omissis

Essi sono da trattare esattamente come qualunque altro rifiuto vegetale e quindi sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi scarrabili posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune. 2.4. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e DpR 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da esumazione od estumulazione Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal DPR 254/2003 e le modalità di trattamento ( 3 ). Sono classificati come rifiuti urbani, bisognosi di distinta ed adeguata gestione (ovviamente dagli altri urbani raccolti nel cimitero). Sono quindi necessarie particolari modalità di raccolta e trattamento, nonché conferimento separato dagli altri rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, secondo norme stabilite con regolamento comunale. RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE Identificazione Classificazione Trattamento Art. 2 comma 1, lettera e) Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo). Sono ordinariamente considerati rifiuti urbani NON PERICOLOSI, salvo casi specifici di seguito riportati. Sono PERICOLOSI solo quando, al momento della raccolta, siano a contatto con liquidi biologici (è il caso di rifiuti di casse di zinco con liquami cadaverici all interno). In questo caso perché diventino NON pericolosi è necessario un trattamento specifico prima del conferimento al gestore del servizio incaricato dello smaltimento. Altrimenti occorre utilizzare le precauzioni e le destinazioni per rifiuti pericolosi. Il trattamento specifico per toglierne la pericolosità consiste nel lavaggio con soluzioni leggermente acidule, disinfettanti. La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali). Nel luogo di produzione del rifiuto (singolo cimitero), dopo aver separato le ossa e/o i resti mortali, che seguono il trattamento previsto dal regolamento di polizia mortuaria statale (DPR 285/90, come modificato dal DPR 254/2003) e circolare Min. Sanità 31.7.1998 n. 10, se ne fa una raccolta indifferenziata o differenziata. Le norme regionali in materia cimiteriale fino ad ora intervenute hanno confermato tutte le stesse modalità. Il trattamento può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di ammasso, in apposita zona da identificare dal Comune all'interno del cimitero (in diversi comuni, con strumento regolamentare, è stata prevista la possibilità che il deposito temporaneo possa avvenire dentro il cimitero o nelle immediate vicinanze, in area di rispetto cimiteriale). Il trattamento può limitarsi alla differenziazione, ma può anche dar luogo a sminuzzamento di assi o anche triturazione. In quest ultimo caso la triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi. Laddove il trattamento non dia luogo a triturazione e quindi alla perdita della originaria riconoscibilità di parte di ( 3 ) Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione 1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni». 3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2. 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo. 5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5). 6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. Art. 13. - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

bara è d obbligo l'introduzione delle varie frazioni (assi intere, stracci, ecc.) in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Le tecniche di raccolta e di trasporto interno al cimitero possono essere diverse in funzione dei sistemi adottati e della quantità di rifiuti prodotti. Si può cioè confezionare il rifiuto direttamente a bordo campo (di esumazione), nelle vicinanze del tumulo (estumulazione) all interno dei contenitori flessibili previsti dalla norma, oppure trasportarli con appositi contenitori, che nascondano la vista al pubblico del contenuto, nella zona del cimitero nella quale procedere al deposito temporaneo (in vista dell'avvio a recupero o successivo smaltimento) o alle operazioni di triturazione. Prima dell avvio a recupero o smaltimento i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere insaccati. Il mezzo del servizio pubblico di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba) già insaccati, oppure dalla zona di deposito temporaneo. Raccolta indifferenziata (cioè vi è una commistione tra elementi lignei, maniglie, ecc.): i rifiuti da esumazione ed estumulazione vengono classificati con codice CER individuato al successivo punto 5.2 Raccolta differenziata: Cioè vengono separate le parti biodegradabili (assi e resti lignei delle casse, resti di indumenti e stracci, imbottiture e altri resti biodegradabili contenuti nelle casse) da quelle non biodegradabili. Le parti non biodegradabili sono :maniglie, piedini, simboli religiosi, ornamenti, parti metalliche in genere, ecc.. Per la classificazione con codice CER si rimanda al successivo punto 5.2. È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini consentiti dalla legge (comprese le proroghe). Se si effettua il recupero occorre ulteriormente differenziare tra resti metallici delle casse ( di norma lo zinco) e tutte le altre parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Nel caso di avvio a recupero, viene richiesto generalmente dal recuperatore una pulitura superficiale dei materiali, mentre per lo zinco è chiesta una pulitura più approfondita. Per lo zinco destinato a recupero, talvolta è richiesto il prodotto sminuzzato e con lavaggio in soluzione acquosa acidula, con potere disinfettante. Per una pulizia dello zinco possono utilizzarsi le metodiche indicate dal paragrafo 2.2.2. dell'all. 1 alla circolare SEFIT- Federgasacqua n. 3544 del 24/4/96 o altre più semplificate, tenuto conto della diversa classificazione e pericolosità oggi stabilita. Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato.

2.5. D.Lgs. 152/2006 art. 184/2 lett. f) e DpR 254/2003 art. 2/1 lett. e): rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e). Di seguito se ne riporta la classificazione fornita in dettaglio dal DPR 254/2003 e le modalità di trattamento. Sono classificati come rifiuti urbani. ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI Identificazione Classificazione Trattamento 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione Sono rifiuti urbani non pericolosi Sono rifiuti urbani non pericolosi Riutilizzati all interno della struttura cimiteriale, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti Si dovrà favorire il recupero 2.6. DpR 254/2003 art. 2/1 lettera h): rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione 2.6.1. Organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al regolamento 254/2003 Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili. Parti anatomiche riconoscibili L'art. 3 del DPR 254/03 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario. Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto (inferiore o superiore) o una parte dello stesso. Parti anatomiche non riconoscibili Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili. Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto. Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 DPR 254/03. 3. Il deposito temporaneo e deposito preliminare In base all'art. 183/1 lett. m), si intende deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi; Superando il quantitativo sopra indicato o la cadenza di asporto, anziché temporaneo il deposito è preliminare, con ciò ricadendo nella operazione di smaltimento D15, o D1 (discarica), come da definizione ( 4 ) riportata nell'art. 2 lettera g del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Si noti che anche il semplice trasferimento da un cimitero all altro di rifiuti cimiteriali, svolto da un gestore di cimitero, determina il fatto che non si ricade più nel caso del deposito preliminare (difatti il deposito temporaneo può essere tale solo nel luogo di produzione del rifiuto): unificare il centro di raccolta dei rifiuti c/o un unico cimitero, rappresenta un'attività di messa in riserva (R13), soggetta a disciplina autorizzativa in regime semplificato ( art. 214). 4. Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) Ai fini della formazione ed aggiornamento del "catasto dei rifiuti" (ossia della presentazione del cosiddetto "MUD"), Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.. (art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006) Le imprese di qualsiasi dimensione dal 29 aprile 2006 dichiarano perciò nel MUD solo i rifiuti pericolosi, mentre prima dell entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 questa possibilità era prevista esclusivamente per gli imprenditori artigiani con un numero di dipendenti non superiore a tre. Non è più necessario, infatti, documentare per mezzo della dichiarazione ambientale la produzione degli scarti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali o industriali. L agevolazione è prevista esclusivamente per quelle imprese che non esercitano un attività professionale di trasporto, intermediazione, commercio, recupero o smaltimento: per gli operatori della gestione dei rifiuti le regole restano invariate. Se in termini generali i produttori di rifiuti speciali saranno tenuti a presentare la dichiarazione ambientale esclusivamente con riferimento ai rifiuti pericolosi, è però opportuno precisare che nel nuovo decreto legislativo viene confermato l esonero dall obbligo previsto per le imprese e che hanno conferito rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione. Questa esenzione è riferita esclusivamente alle tipologie ed alle quantità di rifiuti pericolosi effettivamente conferiti al servizio pubblico e, naturalmente, è applicabile solo negli sporadici casi in cui i Comuni hanno istituito un servizio integrativo di raccolta per scarti produttivi di questo tipo. ( 4 )g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi.

Le nuove disposizioni escludono inoltre le imprese, con l eccezione costituita dalle aziende che hanno attivato un proprio sistema di restituzione degli imballaggi, dall obbligo di compilazione della sezione imballaggi del MUD. 5. Oneri dei produttori e detentori 5.1. Tenuta del registro di carico e scarico Dalla lettura dell'art. 189 comma 3 del D.L.vo 152/2006 è escluso l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti da attività cimiteriale nel caso in cui i rifiuti non pericolosi siano direttamente raccolti dal deposito temporaneo sito nel cimitero di produzione dal gestore del servizio di igiene urbana. Occorre il registro di carico e scarico (e la compilazione del formulario) se si ha produzione di rifiuti pericolosi. Si precisa inoltre che per il trasporto da parte del produttore (gestore dei cimiteri) da più luoghi di produzione (diversi cimiteri) ad un unico cimitero, per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti, anche non pericolosi è prevista l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Art. 212 comma 5, con procedura semplificata, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs 04/2008. In questo caso (e quindi non quando la raccolta è effettuata dal gestore del servizio di igiene urbana direttamente in ogni cimitero e a propria cura) necessita, pertanto per ogni trasporto di rifiuti cimiteriali la compilazione del formulario per il trasporto e la tenuta del registro di carico e scarico. Infine l obbligo della tenuta del registro di carico e scarico vige anche nel caso in cui i rifiuti non siano direttamente raccolti dal gestore del servizio d'igiene urbana, ma siano conferiti ad altre ditte autorizzate per recupero o smaltimento. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è attività comunale in privativa, ivi compresa quella dei rifiuti cimiteriali e quindi ci si conforma al regolamento dell ATO. 5.2. Attribuzione dei codici CER alle varie tipologie di rifiuto Con decisione 2000/532/Ce e successive modifiche e integrazioni, l'unione europea ha istituito l'"elenco dei rifiuti". Tale Elenco ha sostituito dal 1 gennaio 2002 i vecchi codici "Cer" e l' "elenco dei rifiuti pericolosi" di cui alle precedenti norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti: - il Dlgs 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV; - il Dm Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del Dlgs 152/2006, allegato A. L'elenco riportato è aggiornato con le modifiche alla decisione 2000/532/Ce apportate dalle successive decisioni 2001/118/Ce, 2001/119/Ce e 2001/573/C e dalle rettifiche apportate ad alcune voci della decisione 2001/118/Ce dai 3 successivi avvisi (Guce 2 ottobre 2001 n. L 262; Guce 27 aprile 2002 n. L 112; e Guue 20 agosto 2004 n. L 272). È pacifico che i rifiuti cimiteriali sono classificati tra quelli urbani e conseguentemente ad essi si applicano i codici CER corrispondenti in funzione del trattamento eseguito. Sussistono differenziazioni sul territorio nazionale, spesso determinate da regolamenti comunali, regolamenti regionali. Altre volte dalla disponibilità di accettazione da parte delle discariche autorizzate. Per lo più, comunque, il comportamento è di classificazione o con il codice 20.02.01 o con il codice 20.02.03 (questo preponderante in Italia). In alcuni casi si utilizza anche il codice 20.03.01.

Di seguito si illustra in dettaglio la classificazione: a. raccolta con destinazione a smaltimento da parte del gestore del servizio di igiene urbana (che sarà lui a dare la classificazione del rifiuto e l appartenenza al codice CER di spettanza) 20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 1. rifiuti del verde cimiteriale (erba, ramaglie, ecc.), rifiuti della raccolta differenziata dei rifiuti ordinari cimiteriali (fiori secchi naturali) 2. rifiuti non pericolosi biodegradabili dalla raccolta differenziata di frazioni di rifiuti da esumazione ed estumulazione come stracci e assi o parti di essi, altri elementi biodegradabili raccolti. 20 02 02 terra e roccia 1. terre provenienti da cimiteri, laddove le caratteristiche siano tali da non superare le concentrazioni di taluni elementi in essi contenuti oltre i livelli ammissibili. Se vengono riutilizzate nello stesso cimitero (ad es. per rimodellazione del terreno) ci si rifà a quanto consentito dall articolo 13 comma 1 del DPR 254/2003 (senza autorizzazioni). 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 1. È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc. 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili (ma anche CER 20 03 01) 1. rifiuti non pericolosi quando si effettua la raccolta indifferenziata di rifiuti da esumazione ed estumulazione senza la separazione tra le varie frazioni biodegradabili e non biodegradabili. 2. maniglie, piedini, segni religiosi metallici, casse di zinco o di piombo, ecc., non avviati a recupero. b. smaltimento effettuato a cura del produttore di rifiuto È il caso dei rifiuti che provengono dalle operazioni di scavo, di demolizione di tombe, di demolizione di pareti di tamponamento di un tumulo, di demolizione di cippi, copri tomba ed elementi di loro supporto, ecc. In tal caso si applicano i codici CER: 17 01 06 (*) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Generalmente è il secondo codice (170107). Diventa finale 06 (pericoloso) ad es. se si fa una estumulazione per rottura di cassa di zinco con liquami che hanno bagnato di fresco il muro di tamponamento. La parte di inerti che presenta tali caratteristiche di pericolosità è classificabile come 17 01 06. Negli altri casi no. Inoltre potrebbe essere usato il codice 17 09 04 rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. L'attribuzione del codice è in genere a carico di chi produce il rifiuto e della possibilità di accoglimento di discarica (o recuperatore) in zona.

c. recupero fatto dal produttore o da soggetto terzo autorizzato, individuato dal produttore Si utilizzano i codici corrispondenti, individuati al punto b), cui si può aggiungere: 20 01 37(*) legno, contenente sostanze pericolose (nei soli casi in cui si sia in presenza di possibili contaminazioni della bara derivanti da liquami cadaverici recenti). 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37. Situazione che può essere riferita a tutti i casi assi e resti lignei di bara provenienti, separati preventivamente dalle altre frazioni di rifiuti da esumazione ed estumulazione (come zinchi, maniglie, ecc.) 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo. Ci si riferisce a maniglie, simboli religiosi metallici, piedini, lastre di zinco provenienti da esumazioni ed estumulazione.