Rivista giuridica Registrata presso il Tribunale di Catania ISSN OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA

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www.ildirittoamministrativo.it Rivista giuridica Registrata presso il Tribunale di Catania ISSN 2039-6937 OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 1 MAGGIO 31 AGOSTO 2018 (aggiornato al 31 agosto 2018) A cura di Luca SALAMONE (www.lucasalamone.it)

Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 5833 (In tema di rideterminazione del canone demaniale marittimo). Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo di appello, tornando ad esaminare la questione ricorrente relativa alla rideterminazione del canone demaniale marittimo, ha statuito che «sulla questione del riparto di giurisdizione in caso di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi in applicazione della l. n. 296/2006 [ ] a) l ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, da cui si desume che la previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della l. n. 1034 del 1971), va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti la quantificazione e il pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione, dovendosi riconoscere invece in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; b) l ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 1 luglio 2010, n. 15644, secondo cui la controversia sulla rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell Autorità Portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione in esito una rinnovata valutazione tecnico - discrezionale, è devoluta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l Autorità incide sull economia dell intero rapporto concessorio, attraverso l esercizio di poteri autoritativi». Al riguardo, il supremo consesso amministrativo ha quindi ribadito che «Anche la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell art. 1, comma 251, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (da applicare anche, ai sensi del successivo comma 252, per le misure dei canoni sulle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale

revisione previa ricognizione tecnico - discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell inamovibilità, o meno, delle stesse (Cons St., Sez. VI, nn. 2216/2015, 336/2015, 721/2013, 2371/2011 e 3348/2010). La rideterminazione del canone, a seguito dell applicazione della nuova normativa, qualora la controversia investa l esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico aziendali (sia sull an che sul quantum), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai principi in precedenza richiamati, mentre, diversamente, rientra nell ambito di giurisdizione del giudice ordinario». Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2018 n. 2688 (In tema di rideterminazione del canone demaniale marittimo). Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo di appello ha statuito che se l oggetto della domanda consiste nell annullamento di un ordinanza di ingiunzione di sgombero di un area demaniale marittima asseritamente occupata sine titulo, e la controversia è incentrata sulla sussistenza di illegittimità e vizi del provvedimento impugnato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle della società che detiene, occupa e utilizza l area demaniale di cui trattasi in virtù di atti che ne hanno concesso il godimento) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi di natura sanzionatoria da parte dell amministrazione, anche sotto il profilo dell effettiva attribuzione di tali poteri all autorità cui compete il rilascio delle concessioni demaniali.

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I sentenza 5 giugno 2018 n. 548 (In tema di rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e/o recinzione che impedisce il libero transito su una strada sterrata di accesso al mare senza la indicazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità). Con la pronuncia in rassegna il Tribunale amministrativo sardo ha statuito che è illegittima, per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione, un ordinanza contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco, senza indicare la sussistenza di situazioni di pericolo che minacciano la pubblica incolumità, ha disposto l immediata rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e/o recinzione esistente su una strada sterrata che impedisce il libero transito sulle vie di accesso alle spiagge e l uso pubblico della strada stessa. Ad avviso del Collegio, in tal caso, infatti, la motivazione dell ordinanza non contiene alcun puntuale riferimento alle finalità poste dalle norme di cui all art. 54 cit., non rinvenendosi alcuna ragione fondante l adozione degli atti che sia riferibile a gravi pericoli per l integrità fisica della popolazione, ovvero all esigenza di prevenire e contrastare l insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità. Corte di Cassazione, sez. lavoro, 7 giugno 2018, n. 14828 (In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato). Con la pronuncia in rassegna il giudice di legittimità ha evidenziato che in tema di arruolamento di un marittimo a tempo determinato, esclusa l applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all art. 326 c. nav. che nel porre, all ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce in via generale e astratta una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Ad avviso degli ermellini, tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai

sensi dell art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l uso deviato e fraudolento del contratto a termine. Tribunale amministrativo regionale per l Abruzzo l Aquila, Sez. I 2 luglio 2018 n. 271 (In tema di demanio marittimo e proroga fino al 2035 di una concessione per stabilimento balneare finalizzata a consentire l ammortamento di importanti investimenti). Con la pronuncia in rassegna il Tribunale amministrativo regionale abruzzese è tornato ad occuparsi dell annosa questione della proroga delle concessioni demaniali marittime. In particolare, il giudice amministrativo regionale ha statuito che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l ordinamento comunitario (con riferimento all art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo introdotto in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012, n. 221). Ad avviso del Collegio, la proroga di una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un epoca in cui «non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza». Ciò in linea con quanto recentemente statuito dalla Corte di Giustizia U.E. (sentenza del 14 luglio 2016, nella cause riunite C-458/14 e C-67/15), la quale ha precisato che la tutela della buona fede del concessionario va relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein ); secondo la Corte UE, quindi, in caso di concessione rilasciata in data antecedente la cessazione anticipata della concessione, la stessa «deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal

punto di vista economico»; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la Direttiva Bolkestein. Alla luce di quanto sopra, secondo il giudice amministrativo è illegittima la nota del Comune recante atto di diniego di istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell art. 3 d.l. 400/93 s.m.i., della concessione per uno stabilimento balneare, nel caso in cui sia la concessione, sia gli investimenti siano stati compiuti prima che: a) la Commissione notificasse, il 2 febbraio 2009, la lettera di costituzione in mora di cui alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908; b) fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 6/123/CE del 12 dicembre 2006 (e cioè il 28 dicembre 2009, v. art. 44 della Direttiva Servizi); c) la Repubblica Italiana attuasse tale Direttiva con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Ad avviso del Collegio, in tal caso, infatti, considerata la compatibilità del comma 4-bis dell art. 3 del D.L. n. 400/1993 conv. in L. n. 494/1993 con l ordinamento comunitario, deve considerarsi sussistente il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con i quali è stata affermata l impossibilità di proroghe di concessioni demaniali oltre il termine del 31 dicembre 2020.