N 46 del 30/09/2003 OGGETTO: Trasferimento di immobili tra Comune di Volterra e Istituti Ospedalieri e di Ricovero «Città di Volterra».

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risultano assenti soltanto i signori: Fedeli.

risultano assenti soltanto i signori: Cinotti, Lulleri, Cerri.

L anno duemilasette, addì primo del mese di marzo, alle ore 9,30, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.

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risultano assenti soltanto i signori: Baldini, Cinotti, Speltra, Toncelli, Nuti, Ricotti.

risultano assenti soltanto i signori: E presente anche l Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.

Comune di Volterra Provincia di Pisa

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risultano assenti soltanto i signori: Lulleri e Fedeli.

Comune di Volterra Provincia di Pisa

Comune di Volterra. Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Volterra Provincia di Pisa

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L anno Duemilatre, addì 25 del mese di Febbraio, alle ore 16.30, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Comune di Volterra Provincia di Pisa

Comune di Volterra Provincia di Pisa

risultano assenti soltanto i signori: Lulleri, Paterni, Bolognesi, Biondi, Fedeli, Ricotti.

Sono presenti i Signori: Gabellieri, Malfetti, Cerri, Dei, Cinotti, Bartaloni.

E presente anche l Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.

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N 46 del 30/09/2003 OGGETTO: Trasferimento di immobili tra Comune di Volterra e Istituti Ospedalieri e di Ricovero «Città di Volterra». L anno duemilatre, addì 30 del mese di Settembre, alle ore 17, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1 convocazione, previa trasmissione degli inviti con l elenco degli oggetti da trattarsi nell odierna seduta. Presiede l adunanza il Sig. Ivo Gabellieri - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori: CINOTTI Andrea BARTALONI Cesare GINESI Piero BALDINI Roberto DEI Pier Luigi LULLERI Renata in Gabellieri PATERNI Paolo CERRI Pietro DELLO SBARBA Rosa BOLOGNESI Claudia in Anichini FALORNI Fabrizio MALFETTI Sergio TICCIATI Brunello BIONDI Enrico TROMBI Domenico COCUCCI Fulvio FEDELI Riccardo RICOTTI Ugo TOGOLI Alessandro CASALINI Massimiliano risultano assenti soltanto i signori: Lulleri, Paterni, Bolognesi, Fedeli, Togoli. Quindi, con l assistenza del Segretario Generale Dr. Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che, - con contratto in data 12/02/2001 il Comune di Volterra si impegnava a prendere in locazione il complesso immobiliare denominato «I Cappuccini» posto in Volterra, di proprietà degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero Città di Volterra, al fine di adibirlo a sede scolastica per l infanzia; gli Istituti Ospedalieri Città di Volterra si impegnavano a ristrutturare detto complesso immobiliare al fine di renderlo idoneo a tale destinazione; - l ente proprietario del complesso immobiliare ha consegnato i lavori nel settembre 2002 all appaltatore individuato mediante procedimento di evidenza pubblica; - detti lavori avrebbero dovuto terminare nella primavera del 2003; - a seguito dell entrata in vigore dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3274 del 20/03/2003 e della delibera Giunta Regione Toscana n 604 del 16/06/2003, il Comune di Volterra è stato classificato come sismico di classe 3^; - la giunta comunale, preso atto di tale sopraggiunta nuova classificazione del rischio sismico ha ritenuto doveroso verificare la corrispondenza delle specifiche tecniche di resistenza ai sismi del complesso immobiliare una volta ristrutturato alla classe di rischio sismico in cui il territorio comunale è stato inserito; - il progettista dell intervento ha riferito che il complesso immobiliare non sarebbe stato conforme alle nuove specifiche tecniche introdotte dalla nuova classificazione sismica; ha aggiunto che la variazione del progetto di ristrutturazione avrebbe portato ad un risultato conforme alla nuova classificazione sismica solo prevedendo la demolizione e la ricostruzione dell edificio; ha inoltre riferito che quest ultima modalità di ristrutturazione avrebbe potuto essere seguita su larga parte del complesso immobiliare e comunque su quella parte destinata alle attività scolastiche; residuerebbe solo una parte di minore consistenza, da adibire a servizi e non all attività didattica né alla permanenza a qualsiasi titolo dei bambini, che, essendo di più antica costruzione e di maggior pregio, è soggetta ad un più stringente vincolo architettonico e non può esserne consentita la demolizione, potendo la stessa subire solo limitati interventi di miglioramento sotto l aspetto della resistenza ai sismi; - nel frattempo i lavori appaltati, che avevano subito ritardi dovuti ad eventi imprevedibili, venivano sospesi; - l ente proprietario faceva presente di non poter fronteggiare i maggiori costi che venivano stimati necessari per l effettuazione dell intervento di adeguamento sismico sopra delineato; - le parti rilevavano l impossibilità sopravvenuta di adempiere le reciproche obbligazioni contrattuali originarie, determinata dalla variazione del contesto normativo di riferimento ritenendo contestualmente necessario addivenire ad una pronta soluzione alternativa

considerata da un lato l esigenza di procedere a dare una funzionale collocazione alla scuola dell'infanzia e dall altro la necessità da parte degli Istituti Ospedalieri di onorare il contratto di appalto sottoscritto e di fronteggiare i crediti assunti per finanziarlo; - l ente proprietario proponeva pertanto di cedere al Comune il complesso immobiliare e manifestava il proprio interesse ad acquisire in permuta l edificio di proprietà comunale attualmente adibito a sede della scuola elementare Santa Chiara; contestualmente veniva proposto al Comune di subentrare in tutti i rapporti connessi con la proprietà del complesso immobiliare «I Cappuccini» ed in particolar modo nei rapporti giuridici riconducibili che esso aveva posto in essere per finanziare i lavori di ristrutturazione dello stesso complesso immobiliare (mutuo, finanziamento finalizzato); - la giunta comunale effettuava una approfondita verifica della propria pianificazione dell edilizia scolastica e addiveniva alla conclusione che potendo variare il progetto di ristrutturazione evitando in larga parte i vincoli progettuali determinati dall originaria conformazione del complesso immobiliare, sarebbe stato possibile realizzare in quel sito un complesso scolastico idoneo a riunire al suo interno i plessi scolastici adibiti all infanzia attualmente presenti in Volterra; nello stesso sito avrebbe potuto utilmente essere realizzata una cucina centralizzata per il confezionamento dei cibi destinati a tutte le scuole comunali rendendo possibili sensibili risparmi di gestione; - per converso la collocazione dell intero sistema scolastico locale dedicato all infanzia dei Cappuccini avrebbe potuto rendere liberi i locali attualmente occupati nel plesso di San Lino e avrebbe reso possibile la fusione in un prossimo futuro presso lo stesso plesso delle elementari di Volterra con benefici per ciò che concerne la gestione immobiliare e la razionalizzazione della stessa gestione scolastica; - l ipotesi del passaggio al patrimonio comunale del complesso immobiliare dei Cappuccini era stata presa in considerazione anche nella convenzione del 12/02/2001 sopra citata che prevede la facoltà di opzione in tal senso da parte del Comune; - l Arch. Occhipinti redigeva una perizia di stima dalla quale emerge che gli immobili presi in considerazione per la permuta hanno un valore pressoché equivalente; - con nota del 26/09/2003 gli Istituti Ospedalieri hanno comunicato la propria disponibilità alla permuta «alla pari» dei predetti immobili; - per ciò che concerne il tempo necessario alla ultimazione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare dei Cappuccini, durante il quale il Comune dovrà continuare ad usare l immobile di Santa Chiara anche dopo la sua cessione, le parti hanno convenuto che il Comune dovrà corrispondere agli Istituti Ospedalieri un canone annuo di Euro 5.681,03 pari al canone che attualmente il Comune corrisponde per la locazione del complesso immobiliare dei Cappuccini, data l equivalenza del valore dei due immobili; Visto l art.42, comma 2, lettere h) ed l) del D.Lgs.n 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell atto; Con voti favorevoli n 13 (Unione per Volterra + Alternativa per Volterra), astenuti n 3 (Polo per le Libertà), resi nei modi di Legge da n 16 Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1. Il Comune di Volterra acquisirà dagli Istituti Ospedalieri e di Ricovero Città di Volterra il complesso immobiliare denominato «I Cappuccini» così censito: a) N.C.E.U. del Comune di Volterra: Foglio 128 mappale 41 sub.1 unito al mappale 40 via dei Cappuccini piano terreno categoria B/2 classe 1 Mc 6.802 Rendita Catastale 4.918,12 Foglio 128 mappale 41 sub.2 via dei Cappuccini piano terreno categoria A/4 classe 1 vani 4 Rendita Catastale 192,12 Foglio 128 mappale 41 sub.3 via dei Cappuccini piano terreno categoria B/7 classe 1 Mc 648 Rendita Catastale 334,67; b) N.C.T. Comune di Volterra: Foglio 128 mappali 21-39-4546-47-293-296 per complessivi Mq 4.595 R.D. 20,44; Cederà in permuta il fabbricato di sua proprietà censito al N.C.E.U. del Comune di Volterra al Foglio 98 mappale 103 categoria B/5 classe 2 RC 5.028,00. Il valore di ciascuno dei due beni oggetto di permuta è convenzionalmente determinato in Euro 935.190,00; 2. Il Comune di Volterra succederà, dovendosi obbligare in tal senso il proprietario cedente, in tutti i rapporti attivi e passivi concernenti il complesso immobiliare dei Cappuccini ed in particolare nel contratto in essere con il progettista incaricato della ristrutturazione, nel contratto di mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, nel contratto di appalto in essere con la ditta Tecnodomus s.r.l. che dovrà essere variato ai sensi dell art.25, comma 1, lett.a) della L.n 109/1994, nel finanziamento comunitario finalizzato già ottenuto, nonché in altri finanziamenti richiesti prima della stipulazione del contratto di permuta dalla parte cedente e finalizzati all effettuazione dei lavori sul complesso immobiliare dei Cappuccini; 3. Le obbligazioni derivanti dal contratto in essere tra le parti in data 12/02/2001 concernente la locazione del complesso immobiliare «I Cappuccini» nonché quelle risalenti a precedenti atti aventi ad oggetto lo stesso complesso immobiliare si estingueranno dalla data della stipulazione del contratto di permuta ai sensi dell art.1253 del codice civile; 4. Entrambe le parti del contratto di permuta dovranno darsi reciproca assicurazione ed assumere impegno a sottoscrivere tra loro accordi che potessero rendersi necessari al fine di ovviare all eventuale sopraggiunta impossibilità, non riconducibile al fatto delle

medesime, di attuare compiutamente la formale successione del Comune di Volterra nei rapporti giuridici di cui al punto 2. Tali accordi non potranno in alcun modo alterare l equilibrio delle reciproche obbligazioni assunte per effetto del contratto di permuta.