Autorizzazione Integrata. Quali procedimenti?

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Transcript:

Autorizzazione Integrata Ambientale Quali procedimenti?

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (entrato in vigore il 26/08/2010) dispone l abrogazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (art. 4, comma 1, lett. a); stabilisce che le procedure di AIA, VIA e VAS avviate precedentemente all entrata in vigore del decreto legislativo stesso sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell avvio del procedimento (art. 4, comma 5). inserisce la disciplina dell autorizzazione integrata ambientale nel titolo IIIbis della parte II del D.Lgs. 152/2006 (artt. da 29-bis a 29- quattuordecies). riporta l elenco delle attività soggette ad AIA all allegato VIII degli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006

Procedimenti (artt. 29-ter e 29-quater D.Lgs. 152/2006) Il procedimento amministrativo è disciplinato dagli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/2006 : ai fini dell esercizio di impianti nuovi della modifiche sostanziali dell adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006

PRESENTAZIONE DOMANDA (Il gestore può presentare una copia della domanda priva delle informazioni riservate ai sensi dell art. 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006). VERIFICA COMPLETEZZA DOMANDA Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda l Autorità Competente verifica la completezza della stessa. DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA RICHIESTA INTEGRAZIONI L autorità competente chiede integrazioni alla documentazione assegnando al proponente un termine non inferiore ai 30 gg. Il procedimento s intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. E facoltà del proponente di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare. MANCATO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA L ISTANZA SI INTENDE RITIRATA DEPOSITO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DOCUMENTAZIONE COMPLETA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda l A.C. comunica l avvio del procedimento PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO Entro 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell avvio del procedimento il gestore provvede alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB L A.C. pubblica sul proprio sito WEB le informazioni pubblicate dal gestore sul quotidiano. OSSERVAZIONI SULLA DOMANDA Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell annuncio su quotidiano i soggetti interessati possono presentare in forma scritta all A.C. osservazioni sulla domanda. ISTRUTTORIA TECNICA Redazione del Rapporto Istruttorio Integrato.

ISTRUTTORIA TECNICA Redazione del Rapporto Istruttorio Integrato. CONFERENZA DEI SERVIZI L A.C. convoca un apposita conferenza dei servizi alla quale sono invitate: Le amministrazioni competenti in materia ambientale; Richiedente; Arpam; Sindaco del Comune. Nell ambito della conferenza sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e il parere dell Arpam per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell ambiente. RICHIESTA INTEGRAZIONI L A.C. chiede integrazioni alla documentazione, indicando un termine non superiore a 90 gg. per la presentazione della stessa Il termine per la conclusione della conferenza viene sospeso. CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI Conclusione della Conferenza dei servizi entro 60 gg. dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni, salvo quanto diversamente concordato. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO I tempi per la conclusione del procedimento sono di 150 gg. dalla presentazione della domanda. Se ci sono state integrazioni o sono state richieste in conferenza dei servizi, il termine diventa 180 gg. DECRETO DI AIA

Rinnovo dell A.I.A. (art. 29-octies D.Lgs. 152/2006)

Procedimento Rinnovo dell A.I.A. Attualmente avviene di regola ogni 5 anni, ogni 6 anni per impianti certificati ISO 14001, ogni 8 anni per impianti registrati EMAS; il gestore deve presentare domanda di rinnovo sei mesi prima della scadenza; Il procedimento si conclude nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda; Fino alla pronuncia dell autorità competente il gestore continua l attività sulla base della precedente autorizzazione deve contenere l aggiornamento delle informazioni di cui all art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006; la modulistica di cui all allegato A al decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 8/VAA del 26/01/2012 indica le informazioni necessarie al rinnovo dell A.I.A.; ai sensi dell art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 tali informazioni possono essere fornite anche secondo un rapporto di sicurezza elaborato secondo la normativa SEVESO, secondo la norma ISO 14001, ovvero dati prodotti per siti registrati ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS)

Rinnovo dell A.I.A. Procedimento L art. 29-octies, comma 1 richiama l applicazione dell art. 29-quater, commi da 5 a 9 del D.Lgs. 152/2006. Il procedimento consisterà quindi: comunicazione di avvio del procedimento; istruttoria tecnica; conferenza di servizi (anche con più sedute)

Conferenza dei servizi A.I.A. (art. 29-quater, commi 5, 7, 8, 9 del D.Lgs. 152/2006) Sono convocate le amministrazioni competenti in materia ambientale, il proponente, il Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l impianto e l ARPAM; Nel corso della conferenza sono acquisiti: le prescrizioni del Sindaco a tutela della salute pubblica ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ed il parere di ARPAM sul piano di monitoraggio e controllo presentato dal gestore; (Parere Avvocatura regionale del 25/10/2011) Nel corso della conferenza possono essere chieste integrazioni alla documentazione, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni, con sospensione dei termini del procedimento.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (Sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all autorità competente una domanda di rinnovo corredata da un aggiornamento delle informazioni richieste con la modulistica di cui all allegato A del Decreto n. 8 del 26/01/2012 ). COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda l A.C. comunica l avvio del procedimento ISTRUTTORIA TECNICA Redazione del Rapporto Istruttorio Integrato. CONFERENZA DEI SERVIZI L A.C. convoca un apposita conferenza dei servizi alla quale sono invitate: Le amministrazioni competenti in materia ambientale; Richiedente; Arpam; Sindaco del Comune. Nell ambito della conferenza sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217, e il parere dell Arpam per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell ambiente. RICHIESTA INTEGRAZIONI L A.C. chiede integrazioni alla documentazione, indicando un termine non superiore a 90 gg. per la presentazione della stessa Il termine per la conclusione della conferenza di 60 gg. viene sospeso. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO L autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda con conferma o aggiornamento delle condizioni dell autorizzazione DECRETO DI RINNOVO DELL AIA

Deroghe temporanee ai requisiti dell AIA (art. 29-octies, comma 5 D.Lgs. 152/2006) Possono essere richieste quando un piano di ammodernamento approvato dall Autorità competente assicura il rispetto di tali requisiti entro il termine di 6 mesi e se il progetto determina una riduzione dell inquinamento, in caso di: rinnovo dell A.I.A. (art. 29-octies, comma 5 D.Lgs. 152/2006) riesame dell A.I.A. (art. 29-octies, comma 5 D.Lgs. 152/2006) aggiornamento dell A.I.A. a seguito di modifica non sostanziale (art. 29- nonies, comma 3 D.Lgs. 152/2006) modifica sostanziale dell A.I.A. (art. 29-nonies, comma 3 D.Lgs. 152/2006) Direttiva IED (2010/75/UE) Le deroghe devono essere comunicate dalle A.C. alla Comunità europea

Modifica non sostanziale (art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006)

Modifica non sostanziale (art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006) Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente i progetti delle modifiche che intende apportare all impianto industriale L autorità competente può: aggiornare l autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni; chiedere al gestore di presentare domanda ai sensi dell art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, se rileva che la modifica è sostanziale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche istruttoria tecnica ai fini della valutazione della sostanzialità della modifica e dell aggiornamento dell A.I.A. eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti circa il progetto di modifica eventuale aggiornamento di tutte o di alcune delle condizioni dell Autorizzazione Integrata Ambientale

Riesame dell A.I.A. (art. 29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/2006) procedimento avviato d ufficio dall autorità competente, anche su richiesta delle amministrazioni competenti in materia ambientale anche il Sindaco del Comune può chiedere di verificare la necessità di riesaminare l autorizzazione integrata ambientale in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio, qualora lo ritenga necessario nell interesse della salute pubblica (art. 29-quater, comma 7 D.Lgs. 152/2006) effettuato comunque quando: l inquinamento provocato dall impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati con l AIA o l inserimento in quest ultima di nuovi valori limite le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali tali da consentire una notevole riduzione dell inquinamento senza imporre costi eccessivi la sicurezza di esercizio del processo o dell attività richiede l impiego di altre tecniche nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono

Validità dell A.I.A. Con l aggiornamento dell A.I.A. a seguito di una o più modifiche non sostanziali e con il riesame il termine di validità ed efficacia rimane quello fissato nel provvedimento di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo precedente.

Variazione della titolarità della gestione (art. 29-nonies, comma 4 D.Lgs. 152/2006)

Variazione della titolarità della gestione (art. 29-nonies, comma 4 D.Lgs. 152/2006) Il vecchio gestore ed in nuovo gestore ne danno comunicazione all Autorità competente entro 30 giorni. E stato predisposto un modello per la comunicazione di cui sopra riportato all allegato B al decreto n. 8/VAA del 26/01/2012

Riservatezza dei dati L art. 29-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la domanda di AIA contiene l indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale L autorità competente ritiene che tale regola vada applicata anche alle comunicazioni preventive di modifica all impianto ed alle integrazioni alla documentazione richieste nel corso del procedimento Il richiedente fornisce all autorità competente anche una versione della domanda (o della comunicazione di modifica o delle integrazioni alla documentazione) priva delle informazioni riservate, ai fini dell accessibilità del pubblico (art. 29-ter, comma 2 D.Lgs. 152/2006). Il mancato deposito di copia della domanda priva delle informazioni riservate sarà considerata dall Autorità competente quale assenza di informazioni riservate

Riservatezza dei dati Ai sensi dell art. 29-quater, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 l Autorità competente può sottrarre all accesso le informazioni: relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica o della difesa nazionale non riguardanti le emissioni dell impianto nell ambiente per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale

La modulistica della domanda (Allegato A al decreto n. 8/VAA del 26/01/2012) è costituita di: un modello di domanda da compilare allegati alla domanda schede da compilare allegati alle schede copia della domanda e di tutta la documentazione tecnica allegata priva delle informazioni riservate

Processo di Siviglia Aggiornamento BREF comunitari La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni degli impianti industriali (IED), entrata in vigore il 6 gennaio 2011, ha introdotto rilevanti e sostanziali modifiche alle disposizioni di cui alla vigente Direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento (Direttiva IPPC). La direttiva prevede l attribuzione di un nuovo status giuridico alle sezioni dei documenti Bref inerenti le Conclusioni sulle BAT, conferendo ai livelli di emissione associati alle BAT (c.d. BAT AELs) in essi individuati carattere vincolante nei confronti della definizione dei valori limite di emissione da fissare nelle autorizzazioni integrate ambientali da parte delle autorità competenti. A riguardo si sottolinea che in data 8 marzo 2012 sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea sono state già pubblicate due decisioni (2012/134/UE e 2012/135/UE) che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di vetro e la produzione di ferro e acciaio. Entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla GUUE, le attività interessate dovranno dare attuazione alle BAT AELs, previa autorizzazione rilasciata dall A.C. (decreto n. 8/VAA del 26.01.2012, punto 8)

Processo di Siviglia Aggiornamento BREF comunitari Inoltre per i settori industriali che hanno attività elencate nell allegato I della Direttiva 2010/75/UE sono in fase di modifica i BREF di settore. Alcuni da avviare, altri da implementare e altri in fase di conclusione. Data la particolare rilevanza che i documenti sopramenzionati assumeranno nel contesto nazionale, risulta fondamentale la partecipazione alla costruzione di tali documenti da parte di tutti gli attori coinvolti (Ministero, Autorità competenti, associazioni di categoria, ecc ). Per questo motivo la Regione Marche partecipa alla revisione dei Bref. E per alcuni settori particolarmente rilevanti a livello regionale (Galvaniche e Cartiere) partecipa come capofila nazionale nella costruzione, modifica e conclusione dei documenti tecnici (BREF).

Decreto Semplificazioni (Legge 4 aprile 2012, n. 35 di modifica alla L. 241/90) stabilisce che: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (resp. proc.) che l organo di governo individua, nell ambito delle figure apicali dell amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nel caso di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell amministrazione decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (o quello superiore di cui al comma 7), il privato può rivolgersi al responsabile, individuato in caso di inerzia, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Decreto Semplificazioni (Legge 4 aprile 2012, n. 35 di modifica alla L. 241/90) governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese L autorizzazione unica ambientale: sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale è rilasciata da un unico Ente il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, nonché alla tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese

Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale Art. 5 Coordinamento e semplificazione dei procedimenti Nel caso di progetto sottoposto ad AIA, con VIA preventiva: Il provvedimento di VIA tiene luogo dell AIA Il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall art. 29-ter, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative Le spese istruttorie sono versate in un unica soluzione La pubblicazione e la consultazione effettuate ai fini della procedura VIA sono valide anche ai fini della procedura AIA, purché sia data specifica evidenza dell integrazione tra le procedure suddette Per le due procedure può essere individuato un unico responsabile Se l istruttoria VIA si conclude con esito positivo il provvedimento finale riporta anche le condizioni e misure supplementari previste dagli artt. 29 sexies e 29 septies del D.Lgs. 152/2006 Il monitoraggio ed i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite dagli artt. 29-decies e 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 È facoltà del proponente chiedere la separazione dei procedimenti di VIA ed AIA Se il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità ed al procedimento di AIA, l AIA può essere richiesta solo all esito della verifica La Regione è autorità competente al rilascio dell AIA ad esclusione della categoria 5 gestione rifiuti per la quale è competente la Provincia (art. 27, comma 4)

Sistemi di Gestione Ambientale (Impianti soggetti) 23,75% SGA 76,25% SI NO * Il totale degli impianti non comprende i settori Allevamenti e Rifiuti

Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (Impianti soggetti) SME 62,50% 37,50% SI NO * Il totale degli impianti non comprende i settori Allevamenti e Rifiuti

Coordinamento IPPC-SEVESO Coordinamento procedimenti IPPC-SEVESO (Conferenza dei Presidenti del 15/03/2012) Sintesi utilizzo documentazione Seveso ai fini IPPC (Allegato C del Decreto n. 8 del 26/01/2012) Visite Ispettive coordinate IPPC-SEVESO

Decennale IPPC 2002 Direttiva 96/61/CE Linee Guida nazionali (imp. esist.) Modulistica regionale Avvio Gruppo IPPC (c/o Arpam) Rilascio AIA (2004) 2012 Direttiva IED (2010/75/UE) (da recepire entro il 2012) Aggiornamento BREF-BATconcl. Nuova Modulistica regionale Gruppo IPPC (Regione, escl. Riff) Rinnovi AIA (modifiche sost/non sost, aggiornamenti, ecc.)

GRAZIE PER L ATTENZIONE!