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Lista dei controlli alle imprese effettuati dalla la Camera di commercio di Torino Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica (art. 14, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) Sono elencate alcune competenze camerali che comportano controlli presso le imprese, con i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi. SETTORE VIGILANZA SUL MERCATO SERVIZIO METRICO A) ATTIVITA ISPETTIVE NON METROLOGICHE 1) Controlli sulla sicurezza dei prodotti (conformità ( alle leggi speciali vigenti dei seguenti prodotti,, oltre o che ai sensi del D. Lgs.. 206/2005 - Codice del consumo - relativamente alla parte IV sulla sicurezza dei prodotti) a) giocattoli rispetto al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011); b) prodotti elettrici/elettronici rispetto alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico. c) dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria rispetto al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475; 2) Controlli sulla etichettatura dei prodotti a) prodotti tessili rispetto alla legge 26 novembre 1973, n. 883. al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazioni delle fibre tessili e l etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili. I controlli sono, in genere, eseguiti presso: - i fabbricanti; - gli importatori; - i commercianti. Le imprese da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione: 1) Sede dell impresa o unità locale sita nella provincia di Torino; 2) Impresa attiva; 3) Attività esercitata in base ai codici ATECO 2007. L estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale ed il numero di imprese estratte da sottoporre a controllo è pari a tre volte il numero dei controlli da effettuare nel corso dell anno. Le imprese sono controllate, senza preavviso, secondo l ordine di estrazione, distinto per categoria di impresa (fabbricanti, importatori, commercianti ingrosso/minuto). Il servizio attua un approccio rispetto all impresa controllata in modo da creare il minor impatto ed il minor disagio per la controparte. Il controllo avviene attraverso le seguenti fasi: a) controllo visivo di 10 prodotti presenti in azienda e scelti a caso, verificandone i soli aspetti formali;

b) su giocattoli, materiale elettrico e DPI può essere effettuato un controllo documentale, richiedendo al soggetto responsabile dell immissione sul mercato la documentazione tecnica del prodotto (inclusa la dichiarazione di conformità); questa viene sottoposta, con un esemplare del prodotto, ad un organismo autorizzato che ne verifica l idoneità; in linea di massima questo controllo è eseguito sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo; c) per tutti i prodotti del punto a) se ritenuto opportuno può essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari al fine di sottoporli a controllo presso laboratorio autorizzato o accreditato. I controlli su un prodotto riscontrato non conforme coinvolgono, oltre all impresa estratta anche la catena commerciale a monte al fine di verificare le responsabilità degli operatori intervenuti nella stessa con particolare riguardo alla posizione dell impresa che ha immesso il prodotto sul mercato. Oltre ai controlli effettuati secondo la modalità precedente, altri controlli possono effettuarsi su segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo una opportuna valutazione nella legalità e nel merito da parte del servizio preposto. Per quanto concerne le richieste di intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, queste avranno comunque sempre seguito. In parallelo vengono fornite informazioni alle imprese sulle attività di vigilanza tramite il sito, lo svolgimento di incontri e la predisposizione di opuscoli che possano fornire elementi utili per l applicazione delle norme. 3) Vigilanza sull attività di magazzino generale di cui al R.D. 1 luglio 1926, n. 2290 e al R.D. 16 gennaio 1927, n. 126. La norma prevede che le Camere di Commercio riferiscano annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato dei magazzini generali presenti in provincia; ne deriva che, in linea di massima, tutti i magazzini generali sono controllati con periodicità riferita all anno. Lo scopo del controllo è di verificare lo stato delle merci depositate, il regolare svolgimento dell attività e l accertamento del rispetto delle condizioni con le quali la legge consente l emissione di fedi di deposito e di note di pegno sulle merci depositate. B) ATTIVITA ISPETTIVE METROLOGICHE TIPOLOGIA DEI CONTROLLI 1) LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL D.M. 10/12/2001 Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517; Modifica Direttiva sui NAWI: D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40; regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n. 182; Condizioni e modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10/12/2001; Regolamento per l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici: Deliberazione di Consiglio n. 9 del 16/10/2008; Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n.13 del 23/07/2012; Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003; Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004.

Controlli presso la sede operativa del laboratorio: nel rispetto dell art. 14, c. 4 lett. f) del D. L n. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012, trattandosi di aziende in possesso di Certificazione del Sistema gestione di Qualità ISO 9001:2008 o accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005. Coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); Documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati; Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l effettuazione delle prove di verifica periodica; Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per esempio gli errori massimi permessi); Gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati. Cont ntrolli presso gli utenti metrici: In affiancamento ai laboratori che abbiano comunicato preventivamente il loro calendario interventi; Effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio, secondo metodo statistico previsto dalla norma UNI ISO 2859 Procedimenti di campionamento per attributi. 2) LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL D.Lgs. 22/2007 (STRUMENTI MID) Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 Regolamenti concernenti i criteri per l esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburante: Direttiva 4 agosto 2011. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011. Regolamenti Unioncamere per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. n. 31 e 32 del 18 gennaio 2011. Controlli presso la sede operativa del laboratorio: o: nel rispetto dell art. 14, c. 4 lett. f) del D. L n. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012, trattandosi di aziende in possesso di Certificazione del Sistema gestione di Qualità ISO 9001:2008 o accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 (MI-005 e MI-006) o 17020:2012 (MI-002). Su richiesta di Unioncamere che si avvale di norma della Camera di commercio competente territorialmente: Coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); Certificati CE del tipo e dichiarazioni di conformità degli strumenti verificati; Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l effettuazione delle prove di verifica periodica; Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per esempio gli errori massimi permessi); Gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati. Controlli presso gli utenti metrici: In affiancamento ai laboratori che abbiano comunicato preventivamente il loro calendario interventi;

Effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio. 3) SORVEGLIANZA IN SERVIZIO SU STRUMENTI DI MISURA LEGALI (SIA MID CHE DIVERSI DAI MID) Testo Unico leggi pesi e misure: R.D. 23/08/1890 N. 7088. Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici: R.D. 12/06/1902 n. 226. Regolamento per il Servizio metrico: R.D. 31/01/1909 n. 242. Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40. Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n. 179. Regolamento di modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n. 182. Condizioni e modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001. Linee di indirizzo per l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici: Deliberazione di Consiglio n. 9 del 16/10/2008; Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n.13 del 23/07/2012 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: direttiva 4 aprile 2003. Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004. Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 Regolamenti concernenti i criteri per l esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburante: Direttiva 4 agosto 2011. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011. Controlli: Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari; Esecuzione delle prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. glie errori massimi permessi). 4) SORVEGLIANZA NEL SETTORE ORAFO: AZIENDE ASSEGNATARIE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DI METALLI RPEZIOSI, AZIENDE CHE ESERCITANO L ATTIVITA DI COMMERCIO ALL INGROSSO O AL MINUTO DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI P Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251. Regolamento recante norme per l applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. Controlli presso la sede operativa dell impresa: Verifica presenza dei marchi e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in vendita; Prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso il laboratorio acreditati; Per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza della dotazione di punzoni assegnati.

5) SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI Regolamento relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: regolamento CE n. 1360 del 13 giugno 2002. Disposizioni attuative del Regolamento relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n. 361. Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: D.M. 10 agosto 2007. Controlli presso la sede operativa dell impresa: nel rispetto dell art. 14, c. 4 lett. f) del D. Lgs n. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 trattandosi di aziende in possesso di Certificazione del Sistema gestione di Qualità ISO 9001:2008. Verifica dell idoneità delle apparecchiature presenti e delle procedure di prova, compilazione check-list e rapporto di sopralluogo ed invio di questi al Ministero dello sviluppo economico. CRITERI E MODALITA DEI CONTROLLI METROLOGICI I controlli in sede di sorveglianza e di vigilanza da parte del Settore Vigilanza sul mercato - Servizio metrico vengono effettuati: A seguito di richiesta da parte delle autorità di controllo (G.F., C.C., Vigili, ecc.) o di esposto da parte di aziende/privati; A seguito di richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo economico di vigilanza straordinaria presso i fabbricanti, gli importatori, i commercianti e utilizzatori di strumenti MID; Seguendo un piano di sorveglianza, con una periodicità in linea di massima triennale, presso le aziende assegnatarie di marchio di identificazione dei metalli preziosi e presso le aziende che esercitano l attività di commercio all ingrosso o al minuto di oggetti in metallo prezioso estratti in modo casuale dal registro Imprese; Seguendo piani di sorveglianza con ciclicità in linea di massima biennale per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in materia presso i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al D.M. 10/12/2001 e presso i centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici, nel rispetto del D.M. 5/2012. SETTORE SANZIONI E REGOLAZIONE DEL MERCATO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO Controllo sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. I controlli avvengono attraverso l esame del materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici registrati presso il Tribunale di Torino o altri tribunali della provincia di Torino. Per i quotidiani, vengono esaminate due testate a diffusione nazionale, mentre per i periodici sono state scelte due pubblicazioni a livello provinciale. Il controllo avviene una settimana al mese sulla base di un calendario predeterminato dal responsabile del settore.