ca CNSIGLI NAZINALE 011111 R. n HJh 1 ~.\~ 'III DEGLI INGEGNERI CNSIGLI NAZINALE DEGLIINGEGNERII 27/01/20~4 Uss/498/2014 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 1\ 'mb. II~ ~;:r< t en""",ru on hn c. \.\~ r 4]t. nj ~'mgp«cu U/GF/2014 Circo n. 320/XVIII Sesso Ai Presidenti degi rdini degi Ingegneri d'itaia GGETT: protocoo d'intesa CNI CEI Cari Presidenti, mercoedì 22 gennaio 2014 presso a sede de C.N,I., è stato stipuato un significativo ed importante protocoo d'intesa tra i nostro Consigio Nazionae ed i Comitato Eettrotecnico Itaiano, nea persona de Direttore Ing. Roberto Bacci. I protocoo, frutto de'attività de nostro GdL Energia coordinato da Consigiere Gaetano Fede, è finaizzato a stabiire un sistema di rapporti tra CNI e CEI ne'ambito dee attività di normazione tecnica attraverso a partecipazione a gruppi di avoro, a preparazione di documenti di carattere tecnico e a reaizzazione di iniziative cuturai, di formazione, di studio e di ricerca che e due parti riterranno utie attivare, ao scopo di sviuppare a coaborazione ne'ambito dee rispettive competenze. Vi informeremo puntuamente di tutte e attività che verranno sviuppate nei prossimi mesi a seguito di tae importante accordo. In aegato si invia i testo de protocoo sottoscritto. Cogiamo 'occasione per inviare cordiai sauti. Aegato: c.s.d.
" PRTCLL D'INTESA TRA Consigio Nazionae degi Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma Via IV Novembre 114 RI. e C.F. 80057570584 agi effetti de presente atto rappresentato da Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Saerno) i 13/09/1952 E I Comitato Eettrotecnico Itaiano (di seguito CEI), con sede in Miano, via P.A. Saccardo 9, P.I.V.A. 06357810156, C.F. 80059350159 nea persona de Direttore Generae Ing. Roberto Bacci nato a Castenuovo di Va Cecina (Pisa) i 6 ugio 1956 (d'ora in poi : LE PARTI), i. 1,, c: j,!,c: 'i "CI i I,I c: 'i 1 N j I Z I j c: I j,., I 1 ti) c: ] U o I c: i o I Q) ì.., 1..I. ca ti) t., i c: 1&1 1. ' "CI., I 1 } :t: E o U ; I A., 1 ~.. I 3 premesso che I Consigio Nazionae degi Ingegneri, ente pubbico non economico sottoposto aa vigianza de Ministero dea Giustizia, è 'organismo di rappresentanza istituzionae a iveo nazionae degi interessi dea categoria professionae degi Ingegneri, che ha come fine queo di promuovere, sviuppare e potenziare 'attività degi Ingegneri a fine di accresce me a presenza fattiva nea società in cui operano, nonché queo di esprimere pareri e proposte di egge riguardanti e motepici attivttà oggetto dea professione di Ingegnere. I CEI Comitato Eettrotecnico Itaiano è 'Ente riconosciuto dao Stato Itaiano e da'unione Europea, preposto aa normazione e a'unificazione in Itaia de settore eettrotecnico, eettronico e dee teecomunicazioni. La egge itaiana 1 marzo 1968 n.186 ne riconosce 'autorità, stabiendo che "i materiai, e apparecchiature, i macchinari, e instaazioni e gi impianti eettrici ed eettronici reaizzati secondo e norme de comitato eettrotecnico itaiano si considerano costruiti a regoa d'arte". Ai sensi de Regoamento (CE) de Paramento Europeo e de Consigio n.1025/2012 de 25 ottobre 2012, i CEI è inotre deegato dao Stato itaiano a rappresentare i nostro Paese in ambito Comunitario e Intemazionae per e attivttà di standardizzazione nei settori Eettrotecnico, Eettronico e dee Teecomunicazioni. Le Norme tecniche pubbicate da CEI stabiiscono i requisiti fondamentai che devono avere materiai, macchine, apparecchiature, instaazioni e impianti eettrici ed eettronici per rispondere aa regoa dea buona tecnica, definendo e caratteristiche, e condizioni di sicurezza, di affidabiità di quaità e i metodi di prova che garantiscono a rispondenza dei suddetti componenti aa regoa de'arte. Finaità de Cij( sono a promozione e a diffusione dea cutura tecnica e dea sicurezza eettrièa. A tae scopo i CEI sviuppa una serie di attività normative L I
e organizzative a iveo nazionae ed internazionae che incudono, otre aa redazione dei documenti normativi e a recepimento dee direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviuppo, comunicazione e formazione in sinergia con e partì coinvote ne processo normativo. Si rawisa 'opportunità di rafforzare a coaborazione fra CEI e CNI attraverso a stipua di un Protocoo d'intesa, anche nea prospettiva deo sviuppo finaizzato a promuovere a ricerca scientifica e tecnoogica e ingegneristica, anche attraverso attività di formazione degi addetti; I Protocoo d'intesa rappresenta i riferimento generae per a stipua di futuri accordi eo convenzioni e, per quanto non specificamente discipinato nei predetti atti, si riterranno appicabii gi articoi di cui a presente Protocoo; Attesa a compessità e a mutidiscipinarità dee attività de CNI e de CEI, nonché a vastità deo spettro dee possibii interazioni, e Parti hanno necessità di una preiminare attività di vautazione dee attività che possono essere fatte oggetto di un rapporto sinergico, finaizzato a raggiungimento di obiettivi comuni; si conviene e si stipua quanto segue:. U, 'U Art. 1 (Premesse)., Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziae de presente atto e si intendono integramente trascritte ne presente articoo. "CI I presente Protocoo d'intesa contiene norme a carattere generae cui e Parti dovranno fare riferimento in sede di stipua di futuri accordi negoziai. Per quanto I non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno appicabii gi articoi di cui a presente Protocoo d'intesa. ;t Zo 'ii _II=.!; Art. Z (oggetto) I presente accordo è finaizzato a stabiire un sistema di rapporti tra CNI e CEI.~ ne'ambito dee attività di normazione tecnica, attraverso a partecipazione a gruppi di avoro ed aa preparazione di documenti di carattere tecnico e a (,) reaizzazione di iniziative cuturai, di formazione, di studio e di ricerca che e due Partì riterranno utie attivare, ao scopo di sviuppare a coaborazione e I U. ne'ambito dee rispettive competenze. U== U Art. 3 (Strumenti per 'attuazione de Protocoo d'intesa) 1:1&1 :. "a Le modaità e i termini sua base dei quai attivare i rapporto di coaborazione _ I per i raggiungimento degi obiettivi di cui a precedente art. 2 saranno oggetto di appositi specifici accordi che verranno stipuati per iscritto tra e Parti per E discipinarne organicamente i rapporti. Su contenente e~vità, a tempistica, gi obiettivi e e fasi di attuazione, dovranno 0 Tai accordi su specifiche materie, corredate da un esaustivo aegato tecnico D.U
. ca u in particoare prevedere, in via esempificativa e non esaustiva, : e attività da svogere in coaborazione e quee di competenza di ciascuna Parte; a durata dee attività e e modaità di esecuzione; i termini e e modaità di ripartizione tra e Parti degi eventuai costi; i personae coinvoto (compresi stagisti, contratti a progetto e atro) che, in virtù dea Convenzione, è ospitato presso e strutture de'atra Parte; e attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e quant'atro necessario, messe a disposizioni dae Parti; e disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; i Responsabii di ciascuna Parte per a corretta esecuzione dee disposizioni contenute nei singoi Atti esecutivi. Le Parti convengono che, di norma, savo diversa intesa, ciascuna di esse sosterrà e spese, comprese quee di viaggio/trasferta, per i proprio personae coinvoto neo svogimento dea coaborazione prevista da presente accordo. 1 G) Art.4 (Durata e decorrenza de Protocoo d'intesa) U G) G) " G) ca o Z " presente Protocoo d'intesa entra in vigore daa data di sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni a decorrere daa sua entrata in vigore. Art.5 (Modifiche) Quaora o si ritenga indispensabie, per adeguare i presente atto ae mutate esigenze dee Parti, i Protocoo d'intesa, nonché i reativi Atti esecutivi, potranno N essere modificati durante i periodo di vigenza mediante accordo scritto tra e ca Parti. U 1 U. 1_ ca Art.6 (Riservatezza proprietà e utiizzazione de risutati) 1: Fatta sava a normativa vigente in materia di accesso ai documenti, nonché ()!:! quea reativa aa tutea dea privacy e sicurezza dei dati e dee informazioni (,,) nee pubbiche amministrazioni, in mancanza di espicita disposizione o accordo ca G) che imponga i rispetto de'obbigo di riservatezza, a documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione dee attività oggetto de presente atto e per a quae ca è prevista a diffusione a pubbico, sarà considerata iberamente disponibie da :i entrambe e Parti. 1:11.1 I o. In sede di stipua di futuri accordi negozia i attuativi de presente Protocoo a d'intesa e Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e a documentazione,:! I prodotta in esecuzione dea attività in oggetto a'obbigo di riservatezza. E (,,) E' fatto divieto ae Parti di modificare, pubbicizzare e trasferire ad atri in u quasiasi formato a documentazione e e informazioni sopra citate e di utiizzare '5 e stesse per fjf1i diversi da'esecuzione dee attività oggetto de presente D. G) 5
Protocoo d'intesa. I risutati dea coaborazione tra CNI e CEI, sono attribuiti in misura proporzionae aa partecipazione di ciascuna Parte, da stabiire con e apposite convenzioni, savo diverso specifico accordo intervenuto tra e Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionai. e modaità e j tempi di una eventuae pubbicazione eo diffusione dei risutati dea coaborazione di cui a'oggetto de presente atto verranno definiti di comune accordo tra e Parti. Art.7 (Comitato di coordinamento) e Partì si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative, per 'effettiva attuazione de presente Protocoo d'intesa, composto da 2 (due) membri deegati de CNI e da 2 (due) membri deegati de CEI, i cui compiti saranno definiti nea prima riunione de Comitato stesso con apposito documento di programma che verrà verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra e stesse Parti. I Comitato si riunirà con cadenza ameno annuae, per esaminare e probematiche reative agi argomenti precisati ne precedente art.2 e e conseguenti iniziative da intraprendere di vota in vota, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare o stato di attuazione di quee già awiate. I Comitato nea sua prima riunione prowederà a definire, con apposito. regoamento, e modaità de proprio funzionamento. I 1], "1:1 N e Parti si impegnano ad iustrare e portare a'attenzione de Comitato di coordinamento tutte e iniziative coegate ae attività di cui a presente Protocoo d'intesa. Art.a (Recesso) Z. Le Partì possono recedere da presente Protocoo d'intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preawiso di ameno 15 (quindici) giorni, ~ mediante ettera raccomandata con awiso di ricevimento. :!!:: ~ In caso di recesso, gi impegni assunti ne'ambito degi Atti esecutivi e in corso u_ di esecuzione dovranno e~ere comunque portati a compimento, savo diverso ~ accordo scritto tra e Partì. ì ",j :; Art. 9 (Trattamento de dati) 1:111 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati eo e.~ : "1:1 informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, reativi a'espetamento di attività, in quaunque modo riconducibii a presente Protocoo d'intesa, in _ E 2003 n.196 (cd Codice dea privacy). ~ conformità ae misure e agi obbighi imposti da decreto egisativo 30 giugno u 0 L 6
.' Art. I (Spese ed oneri fiscai) I presente Protocoo d'intesa sconta 'imposta di boo in base a DPR 26/10/1972 n.642 e sue successive modificazioni e integrazioni. Art. I (Foro competente) Per tutte e controversie che dovessero insorgere in merito a'interpretazione e/o esecuzione de presente Protocoo d'intesa, i Foro competente è quea de soggetto convenuto, savo diverso accordo tra e Parti. Art. 12 (Domiciio) Ai fini e per tutti gi effetti de presente Protocoo d'intesa, i contraenti eeggono i proprio domiciio: i CNI, in Roma, Via IV Novembre 114 ed i CEI, in Miano, via P.A. Saccardo n. 9. 1 Art. 13 (Norme appicabii)! : Per quanto non espressamente disposto ne presente Protocoo d'intesa, troveranno appicazione e norme de Codice Civie. : i a " : o P:.::ze iiìfn~ N Per CNI Per CEI Z.2. fa Ing. Armando Zambrano Ing. Roberto Bacci 1: " " I Presidente I Direttore Generae u.!! : " " '=15 =i 'I iii :. a _ " E " Su 0 a 7