A cura del Cap. Luigi Mario PAONE Bari, 9 febbraio 2011
Operazione GOLDEN OIL
Operazione GOLDEN OIL L aiuto al consumo dell olio d oliva, concesso come incentivo a quegli operatori che commercializzavano olio d oliva vergine, è stato abrogato a decorrere dal 1 novembre 1998, come deciso dalla Commissione della Comunità Europea, avendo preso atto che la particolare forma di provvidenza offriva vantaggi pressoché nulli, attesa la sua esiguità, e che non sarebbe stato possibile aumentarla senza concreti rischi di frode, già peraltro sperimentati nel tempo.
Operazione GOLDEN OIL E, invece, rimasto in vigore l aiuto alla produzione che viene concesso ai produttori olivicoli in base al quantitativo di olio effettivamente prodotto. L aiuto alla produzione di olio d oliva è una particolare forma di contribuzione erogata dalla Comunità Europea per il tramite del F.E.O.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia), disciplinata dal Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio datato 22 settembre 1966, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 ed integrato da successivi regolamenti.
Operazione GOLDEN OIL In particolare, l aiuto de quo viene concesso agli olivicoltori che destinano il proprio fondo alla coltivazione e produzione di olive da olio (uliveti). Ai fini dell erogazione del contributo è indispensabile che le olive da olio raccolte siano destinate alla produzione di olio d oliva vergine.
Operazione GOLDEN OIL Sono ascrivibili a tale categoria: l olio extravergine d oliva; l olio d oliva vergine; l olio d oliva vergine corrente; l olio d oliva vergine lampante.
Operazione GOLDEN OIL In seguito ad un attenta ATTIVITÀ D INTELLIGENCE venivano acquisite notizie in ordine ad un articolato sistema di frode finalizzato all indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di olio d oliva.
In base all attività info-investigativa, il sistema si sarebbe basato sull emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le cosidette F.O.I., da parte di imprese olearie ubicate nelle province di Lecce, Brindisi, Bari e Cosenza.
Le prime attività di riscontro hanno immediatamente portato alla luce il ruolo di primo piano rivestito dal rappresentante legale di un oleificio sito di Brindisi, in qualità di organizzatore dell attività fraudolenta, che vedeva coinvolti numerosi frantoiani e commercianti all ingrosso e al minuto di olio d oliva.
Il modello F è quel documento che viene compilato dal frantoio e rilasciato al produttore olivicolo in virtù di una effettiva molitura di olive da olio. Esso costituisce documentazione necessaria al produttore olivicolo per richiedere l aiuto comunitario alla produzione d olio d oliva.
In questa maniera gli stessi portavano in contabilità quantitativi fittizi di olio d oliva, di cui avevano la necessità di documentare, in un secondo momento, lo scarico. Ciò avveniva mediante l emissione di fatture di vendita nei confronti della ditta di Brindisi.
Le operazioni tecniche hanno fornito notevoli riscontri alle informazioni ed alle risultanze preliminarmente acquisite, consentendo di delineare ulteriormente il ruolo principale soggetto brindisino, il quale si recava sistematicamente in diversi paesi della provincia di Lecce, Brindisi e Cosenza ove incontrava titolari o rappresentanti di aziende agricole e società, commercianti olio d oliva.
Risalendo dalle province di Lecce e di Brindisi, lo stesso contattava ogni giorno diversi commercianti al minuto di olio d oliva e prodotti alimentari, per fissare, nel primo pomeriggio, appuntamenti presso la Banca Antonveneta, agenzia di Bisceglie (BAT), la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Bisceglie (BAT), e la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Andria (BAT).
Presso tali istituti di credito l indagato procedeva, con i convenuti, a particolari operazioni bancarie, necessarie a rendere inappuntabili, dal punto di vista formale, le fittizie cessioni di olio documentate nei loro confronti. Ricontattati, poi, gli stessi ambulanti nel tardo pomeriggio, li invitava a passare presso il magazzino della propria ditta per il ritiro delle fatture.
1. L imprenditore brindisino acquistava fittiziamente partite di olio da frantoiani e titolari o rappresentanti di società con le quali intratteneva presunti rapporti commerciali; di tali operazioni, regolate con assegni circolari, riceveva il controvalore in contanti, maggiorato della provvigione a lui riconosciuta e concordata a priori;
2. il denaro contante ricevuto veniva, successivamente, consegnato nelle mani degli ambulanti, ai quali veniva corrisposta ugualmente una provvigione e da questi versato sui rispettivi conti correnti. Contestualmente, gli ambulanti richiedevano assegni circolari, con addebiti sui propri conti, a favore dell imprenditore stesso, a saldo delle fittizie forniture di olio effettuate nei loro confronti dalla sua ditta;
3. le provvigioni ricevute trovavano giustificazione nell emissione, da parte degli oleifici interessati, di modelli F totalmente o parzialmente falsi, attraverso i quali era possibile accedere ai contributi erogati dalla Comunità Europea per la produzione di olio d oliva.
Sulla scorta di tali elementi, l A.G. inquirente, condividendo e recependo l ipotesi investigativa prospettata dal G.T.S.P., ha avanzato, nel tempo:
Operazione GOLDEN OIL
Operazione GOLDEN OIL
Operazione GOLDEN OIL Partendo ai dati rilevati dalla domanda di aiuto alla produzione dell olio di oliva presentata dal produttore, si individuano i kg. di olive molite e i kg. di olio di oliva prodotti per i quali ultimi veniva richiesto e attribuito l aiuto comunitario fino alla campagna olearia 2004-2005. Alla domanda di aiuto era allegata la denuncia di coltivazione nella quale erano riportate le particelle destinate ad uliveto e le piante denunciate per ciascuna particella e, di conseguenza, il numero totale di ulivi dichiarati.
Operazione GOLDEN OIL Poiché le indagini hanno permesso di rilevare la fittizi età delle cessioni di olio dai frantoiani ai commercianti all ingrosso, sulla base dei kg di olio fittiziamente ceduti imputabili a ciascun produttore, si è proceduto al raffronto della produzione di olio dichiarata con quella che si sarebbe potuta ottenere attraverso l applicazione delle stime ufficiali CE calcolate in relazione a ciascuna campagna olearia per zona omogenea di produzione.
Operazione GOLDEN OIL Applicando la resa media di olive per pianta della zona di appartenenza dei fondi del produttore e moltiplicandola per le piane denunciate si ottiene la resa totale di olive; applicando il coefficiente di resa in olio di oliva fissato per la medesima zona di produzione al quantitativo totale come in precedenza determinato, si ottiene la produzione di olio di oliva ritraibile dal produttore per quella determinata zona omogenea. Tale valore (A), raffrontato con la produzione di olio di oliva dichiarata (B), ha permesso di rilevare, per differenza (B-- A), l eventuale sovrapproduzione rispetto a quella ritraibile applicando i coefficienti di resa stabiliti dalla CE.
Operazione GOLDEN OIL La sovrapproduzione così determinata permetteva di calcolare il contributo comunitario indebitamente percepito secondo lo schema seguente:
Operazione GOLDEN OIL La procedura di calcolo della sovrapproduzione è stata utilizzata solo nei casi in cui il contributo veniva recuperato in capo a soggetti che avevano beneficiato dei vantaggi del sistema di frode quando le cessione all operatore Y dell olio fittizio avvenivano per interposizione del frantoio compiacente, per cui non era possibile contestare le singole cessioni di olive o di olio prodotto.
Operazione GOLDEN OIL Nei casi in cui la fatturazione fittizia dell olio da parte del produttore all operatore Y avveniva direttamente, il recupero del contributo avveniva secondo lo schema riportato senza determinazione della sovrapproduzione, poiché la fittizia cessione di olio era direttamente imputabile al produttore e non necessitava di ripartizione sulla base di un criterio oggettivo, ma comunque forfettario, quale quello del calcolo della sovrapproduzione in base alle stime CE.
Questa pubblicazione è stata co-finanziata dalla Commissione Europea (OLAF) nell ambito del Programma Hercule II 2007-2013: un Programma di Azione Comunitaria per promuovere attività nel campo della protezione degli interessi finanziari comunitari. Tale pubblicazione riflette il punto di vista dell autore. La Commissione Europea (OLAF) non è responsabile per ogni uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenuta. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l opinione della Commissione Europea.