VIGILANZA SUGLI ALUNNI



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Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 1. dall ingresso dell edificio fino al raggiungimento dell aula 2. durante lo svolgimento delle attività didattiche 3. durante i cambi di turno tra i docenti 4. durante l intervallo/ricreazione 5. durante il tragitto aula - uscita dall edificio al termine delle lezioni 6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa 7. in riguardo ai minori bisognosi di soccorso 8. durante il tragitto aule-mensa, scuola palestra, laboratori, aule speciali e viceversa 9. durante le visite guidate/viaggi d istruzione 1. VIGILANZA DALL INGRESSO DELL EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL AULA Al fine di regolamentare l ingresso degli alunni nell edificio scolastico (quindi sono esclusi i cortili) all inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni a partire dal suono della prima campanella (fino a tale momento la responsabilità verso l alunno è a carico della famiglia). Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni. 2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DIDATTICA Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell inizio delle lezioni e ad accompagnare all uscita gli alunni medesimi. In caso di ritardo, gli insegnanti si faranno carico di avvisare la scuola in tempo utile. La classe eventualmente scoperta verrà presa in carico da un altro docente secondo l orario stabilito per le supplenze.

In caso di indisponibilità del supplente, la classe sarà suddivisa tra le altre sezioni a cominciare dalle parallele fino al raggiungimento del numero massimo di 30 alunni per classe per la scuola secondaria e di 27 per la scuola primaria. In caso di superamento per motivi eccezionali, è prioritaria la vigilanza rispetto all attività didattica. Durante l esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l espletamento dell attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto le indicazioni di vigilare sui medesimi. Per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, i docenti assumono, con il concorso dei collaboratori scolastici, ogni misura idonea ad assicurare la vigilanza degli stessi, anche in relazione ai singoli soggetti. 3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, coadiuvandone la vigilanza. Il docente che ha appena lasciato la classe, con la massima tempestività si recherà nell aula in cui è programmata la lezione successiva. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2 a ora in poi o che hanno avuto un ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla responsabile del Plesso o suo delegato. 4. VIGILANZA DURANTE L INTERVALLO/RICREAZIONE Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l intervallo-ricreazione della durata di dieci minuti, nella scuola secondaria di 1 grado vengono predisposti turni di vigilanza notificati ed esposti in corridoio o in sala docenti. La vigilanza deve essere garantita a prescindere dall'ambito in cui si effettua l'intervallo. Nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. In cortile, nei corridoi o in salone la responsabilità di tutti gli alunni è di tutti i docenti presenti, indipendentemente dalla classe frequentata. I collaboratori scolastici durante l intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA USCITA DALL EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI Al fine di regolamentare l uscita degli alunni dall edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

6. NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA La vigilanza degli alunni durante la refezione è di competenza dell insegnante in servizio. Gli alunni si recano in mensa in fila, con gli insegnanti incaricati della vigilanza, secondo l ordine loro assegnato. Nel dopo-mensa, in caso di bel tempo, l'intervallo mensa si può svolgere nel cortile. Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante. Se il tempo non lo permette, l'intervallo post-mensa si svolge all'interno dell'edificio, secondo le modalità dell intervallo antimeridiano. Dalle 12.30 alle 14.00 i collaboratori scolastici in servizio al pomeriggio, collaborano alla vigilanza degli alunni distribuendosi sui percorsi aule/refettorio. 7. VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-MENSA, SCUOLA PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA Durante il tragitto aula-mensa, scuola palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. 9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D ISTRUZIONE La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente

dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.