Multirischi per l Azienda



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Multirischi per l Azienda Condizioni di Assicurazione Edizione 12/2010 bis

Polizza di Assicurazione Multirischio Azienda 0936/M/C - Ed. 12/2010 bis INDICE Definizioni Pag. 6 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 11 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio - Buona fede Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 3 Modifiche dell assicurazione Art. 4 Diminuzione del rischio Art. 5 Recesso in caso di sinistro Art. 6 Proroga dell assicurazione Art. 7 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 8 Foro competente Art. 9 Obblighi in caso di sinistro Art. 10 Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni A,B, e D) Art. 11 Mandato dei periti (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 13 Limiti di indennizzo Art. 14 Franchigie Art. 15 Oneri fiscali Art. 16 Rinvio alle norme di legge Art. 17 Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Norme valevoli per le Sezioni A e B Art. 19 Pagamento dell indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 20 Limite massimo di indennizzo (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 21 Trascolo delle cose assicurate (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 22 Titoli di credito (valevole esclusivamente per le Sezioni A e B) Art. 23 Contenuto in Leasing (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) 1 di 65

Art. 24 Chiusura istruttoria (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Art. 25 Operatività di più franchigie (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Norme che regolano l assicurazione della Sezione A - Incendio ed altri danni ai beni Pag. 17 Art. 26 Oggetto dell assicurazione Art. 27 Esclusioni Art. 28 Cose assicurabili a condizioni speciali Art. 29 Assicurazione parziale (con deroga 20% alla regola proporzionale) Art. 30 Autocombustione Art. 31 Parificazione danni di incendio Art. 32 Fumo Art. 33 Acqua condotta Art. 34 Ricorso terzi Art. 35 Eventi atmosferici (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) Art. 36 Eventi socio-politici (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) Art. 37 Danni da Acqua Piovana Art. 38 Gelo Art. 39 Rigurgito di fognature Art. 40 Sovraccarico neve Art. 41 - Impianto automatico di aspirazione nelle industrie del legno Art. 42 Anticipo indennizzi Art. 43 - Onorario Periti Art. 44 Operazioni peritali Art. 45 Indennizzo separato per ciascuna partita Art. 46 Rinuncia alla rivalsa Art. 47 Precisazione sulle cose assicurate Art. 48 Modifiche negli stabilimenti Art. 49 Oneri di ricostruzione Art. 50 Assicurazione delle merzi a prezzo di vendita (Selling price) Art. 51 Beni presso terzi Condizioni particolari della Sezione A - Incendio ed altri danni ai beni Pag. 26 valide soltanto se espressamente richiamate e/o indicata la relativa partita e premio IA) Rischio locativo IB) Grandine su fragili IC) Ricorso terzi ID) Rotture lastre e cristalli IE) Fenomeno elettrico IF) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro 2 di 65

IG) Terremoto (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) IH) Allagamenti, alluvioni, inondazioni (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) II) Indennità aggiuntiva IL) Perdite pecuniarie - Diaria giornaliera IM) Veicoli di terzi (valido esclusivamente per autofficine, autolavaggi, autocarrozzerie, elettrauto) IN) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione a pioggia (Sprinklers) IO) Valore a nuovo IP) Migliorie apportate dal locatario IQ) Impianti assicurati nella partita fabbricato IR) Spese di ricerca e riparazione del guasto IS) Mancato freddo IT) Colpa grave del Contraente e/o dell'assicurato IU) Onorari Architetti, Ingegneri e Consulenti e oneri di urbanizzazione Norme che regolano l assicurazione della Sezione B - Furto e rapina Pag. 33 Art. 52 Oggetto dell assicurazione Art. 53 Veicoli ricoverati nei locali Art. 54 Esclusioni Art. 55 Mezzi di chiusura dei locali Art. 56 Portavalori Art. 57 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro Art. 58 Recupero delle cose rubate Art. 59 Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Condizioni particolari valide soltanto se espressamente Pag. 37 richiamate e/o indicata la relativa partita e premio FA) Deroga ai mezzi di chiusura FB) Portavalori FC) Denaro e valori in mezzi di custodia FD) Scoperto con minimo non indennizzabile FE) Mezzi di chiusura rafforzati FF) Impianto d allarme FG) Veicoli di terzi (valido esclusivamente per autofficine, autolavaggi, autocarrozzerie, elettrauto) FH) Furto di veicoli all aperto FI) Infedeltà dipendenti FL) Temporanea esposizione dei locali Norme che regolano la Sezione C - Responsabilità civile Pag. 42 Art. 60 Oggetto dell assicurazione Art. 61 Rivalsa INPS 3 di 65

Art. 62 Inesatta interpretazione norme INAIL Art. 63 Estensione territoriale Art. 64 Persone non considerate terzi Art. 65 Rischi esclusi dall assicurazione Art. 66 Estensioni diverse Art. 67 Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati Art. 68 Infortuni subiti dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obblito dell assicurazione INAIL Art. 69 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art. 70 Regolazione del premio Condizioni sempre operanti relativi alla Sezione C - RCT/RCO Pag. 48 a) Parrucchieri/Barbieri/Saloni di bellezza e Centri estetici b) Negozi esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini c) Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - birrerie - esercizi affini d) Farmacie e) Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l attività Condizioni particolari alla Sezione C - RCT/RCO Pag. 50 valide se richiamate in polizza RA) Lavori ceduti in subappalto RB) Responsabilità civile Postuma Annuale RC) Postuma per installatori (Legge 46/90) RD) Postuma specifica per autoriparatori e gommisti (Legge n. 122/92) RE) Franchigia RF) Franchigia maggiorata RG) Esclusione della garanzia R.C.O. RH) Cose in consegna e custodia RI) Danni a cose di dipendenti RJ) Cose sollevate, caricate e scaricate RK) Prestatori d opera occasioniali RL) Inquinamento accidentale RM) Danni subiti ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico RN) Danni a veicoli di dipendenti e di terzi nei parcheggi aziendali RO) Danni derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi RP) Committenza ex D.Lgs. 494/96 RQ) Danni a cose in ambito lavori RS) Danni da incendio per lavori presso terzi Norme che regolano la Sezione D - Elettronica Pag. 55 Art. 71 Oggetto dell assicurazione Art. 72 Operatività della copertura Art. 73 - Rischi esclusi Art. 74 Conduttori esterni 4 di 65

Art. 75 Mezzi di chiusura Art. 76 Determinazione del danno Art. 77 Valore delle cose assicurate Art. 78 Assicurazione parziale (con deroga 20% alla regola proporzionale) Condizioni particolari relative alla Sezione D - Elettronica Pag. 59 valide se richiamate in polizza EA) Impianti sostitutivi - Maggiori costi EB) Supporto dei dasti EF) Programmi in licenza d uso EG) Impianto di allarme Articoli del codice civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag. 61 5 di 65

DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Addetti: Apparecchiature elettroniche: Armadio corazzato: Assicurato: Assicurazione: tutte le persone che prendono parte all attività, compresi i titolari e i loro familiari, i prestatori di lavoro e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell attività assicurata. Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter. mobile ad uno o più battenti, sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano purchè di peso complessivo non inferiore a 200 kg. soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. contratto con il quale dietro pagamento di un premio si trasferiscono le conseguenze patrimoniali di un evento garantito dalla polizza dall Assicurato all Assicuratore nei modi e nei limiti stabiliti fra le parti. Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. Azienda: Cassaforte: Contenuto: Contraente: L attività artigianale o industriale organizzata al fine della produzione, trasformazione o manutenzione di merci e prodotti, esercitata nell ubicazione indicata in polizza, inclusa l area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l azienda stessa. mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: Murata purchè munita di alette di ancoraggio ed incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; Non murata purchè di peso complessivo non inferiore a 200 kg. complesso di beni mobili pertinenti l attività dichiarata, rientranti nelle definizione di Macchinario, Attrezzature e Arredamento e Merci. soggetto che stipula l Assicurazione. 6 di 65

Cose: Cose particolari: Dati: Esplodenti: Esplosione: Fabbricato: Franchigia: Furto: Impianto di aspirazione: Implosione: Incendio: sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione RCT). qualora non costituiscano prodotti dell azienda, archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili e memorizzati dall Assicurato; sono esclusi i dati su supporti fissi, su memoria operativa delle unità centrali nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall Assicurato. sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l acqua o con l aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per l azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall articolo 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A). sviluppo di gas a vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità. Insieme dei locali adibiti all esercizio dell attività assicurata inclusi le minori dipendenze poste nell ambito di 40 metri dall ubicazione dell attività stessa. Sono compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico, tinteggiature e controsoffittature, tappezzerie e rivestimenti in genere, comprese la quota di immobile costituenti proprietà comuni, e quanto altro per natura e destinazione d uso non rientrante nelle definizioni di Contenuto. importo del danno che rimane a carico dell Assicurato. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per se e per gli altri. impianto collegato alle macchine, per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta. repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna. combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. 7 di 65

Incombustibilità: Indennizzo: Infiammabili: Intermediario: Lastre e cristalli: Lastre antisfondamento: Macchinario, Attrezzature e Arredamento: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali), non classificabili esplodenti, che rispondono alle seguenti caratteristiche: TIPO A: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano. TIPO B: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C. TIPO C: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C. Agenzia di Assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza. Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo,mezzo cristallo,specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale rispetto al piano di calpestio, trovatesi all interno del perimetro aziendale. si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm, in grado di ostacolare l attacco intenzionale portato contro la lastra per scopi criminali. Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di 8 di 65

riscaldamento e condizionamento, di allarme, di segnalazione e di comunicazione attrezzature e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, motori delle celle frigo, macchine d ufficio, mobilio, cancelleria, stampati, indumenti, escluso solo quano rientrante nella definizione di Fabbricato e di Merci. Sono comprese le Apparecchiature Elettronice, se non assicurate con apposita partita separata. Macchine Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, mordenti il legno: segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW. Massimale: Merci: Merci speciali: Parti: Polizza: Premio: Prestatori di lavoro: somma messa a disposizione dalla Società per ogni sinistro. Materie prime ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti. Le merci di seguito indicate rientranti nelle seguenti sottocategorie: D1: Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tugsteno,uranio,celluloide (grezza od oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nelle confezioni delle merci) espansite e sughero grezzo; D2: Se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3: Se in balle: cartaccia cartastraccia o da macero, refili di carta o cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati sfilacciati garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80%, ovatte sintetiche piume o piumino. Premesso quanto sopra, si conviene che 1 KG di merci speciali D1 equivalgono a 3Kg di merci speciali di categoria D2 o a 5 kg di merci speciali di categoria D3. il Contraente, l Assicurato e la Società. documento che prova l assicurazione. somma dovuta dall Assicurato alla Società. tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 C.C. 9 di 65

Primo Rischio assoluto: Rapina: Retribuzioni: Rischio: Scasso: Scippo: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Società: Solaio: Tetto: Valore Intero: forma dell assicurazione che garantisce l interesse patrimoniale dell Assicurato entro il limite indicato in polizza, senza tener conto del disposto dell art. 1907 C.C. sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. Alla rapina è parificata l estorsione, intendendosi per tale l impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. Monte salari e stipendi lordi risultanti dal bilancio compresi tutti gli emolumenti riconosciuti agli altri assicurati non aventi rapporto di dipendenza con l Assicurato, ma dei quali egli si avvale per lo sviluppo dell attività dichiarata in polizza. probabilità che si verifichi il sinistro. forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei locali contenenti le cose assicurate. il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna rispetto a quella esterna. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio o implosione. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa. complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Forma di assicurazione che copre l intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale. 10 di 65

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE AVVERTENZA: ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 1892-1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Tuttavia qualora tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, l Assicurato non decadrà dal diritto all indennizzo. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata. ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 C.C. ART. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. 11 di 65

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. ART. 6 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. ART. 7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. ART. 8 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza del Contraente o dell Assicurato. ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 C.C. Norme valevoli per le Sezioni A, B e D Il Contraente o l Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art. 1914 C.C.. Egli deve inoltre: a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; b) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; c) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, 12 di 65

conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Norme valevoli per la Sezione C a) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. L inadempimento di uno o più di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 C.C. ART. 10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove è avvenuto il sinistro. Questo risiede presso la sede dell agenzia alla quale è assegnata la polizza Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà. ART. 11 - MANDATO DEI PERITI (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 9. I periti devono inoltre: per i danni diretti: 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 18; per i danni indiretti: 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero, in conformità alle condizioni contrattuali. I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente l indennizzabilità dei danni. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate 13 di 65

le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 12 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare, a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall art. 1910 C.C., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. ART. 13 LIMITI DI INDENNIZZO (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) In caso di sinistro la Società non potrà essere tenuta a pagare importi superiori a quelli assicurati, salvo il caso previsto dall art. 1914 C.C. ART. 14 FRANCHIGIE In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione degli scoperti o delle franchigie stabilite nella Scheda di polizza o nelle condizioni di assicurazione, che rimarranno a carico dell Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 12, senza tenere conto dei predetti scoperti o franchigie, che verranno detratti successivamente dall importo calcolato. ART. 15 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 17 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. ART. 18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO - NORME VALEVOLI PER LE SEZIONI A E B Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricati si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezza- 14 di 65

mento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; I. Macchinario, attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; I. Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compreso gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L ammontare del danno si determina: per i fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; per macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III), deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. ART. 19 - PAGAMENTO DELL INDENNIZZO (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Il pagamento dell indennizzo viene eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale della perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se sul ammontare dell indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l Assicurato non è in grado, per qualunque motivo di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono gli interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio l importo dell indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell Assicurato, con l annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato. ART. 20 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Salvo il caso previsto dall art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 21 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) In caso di trasloco delle cose assicurate, Il Contraente o l Assicurato deve darne avviso alla Società al meno 10 giorni prima dell effettuazione del trasloco stesso. In assenza di circostanze aggravanti il rischio, il Contenuto sarà assicurato per le garanzie di cui alla Sezione A Incendio ed altri danni sia nell ubicazione in corso che in quella nuova, per la durata di tre giorni, a decorrere da quello di inizio del trasloco comunicato alla Società. La garanzia di cui alle Sezioni B e D rimane invece sospesa durante tutta la durata effettiva del trasloco. 15 di 65

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio troveranno applicazione le disposizioni degli art. 1 e 4 delle Condizioni di assicurazione. ART. 22 - TITOLI DI CREDITO (valevole esclusivamente per le Sezioni A e B ) Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) il Contraente o l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito sia no divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. ART. 23 CONTENUTO IN LEASING (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D ) Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi dalla presente assicurazione i Macchinari, Attrezzature ed arredamento che risultano già assicurati con separata polizza di leasing. ART. 24 CHIUSURA ISTRUTTORIA (valevole esclusivamente per la Sezioni A, B e D ) A parziale deroga delle Norme che regolano l Assicurazione, il Contraente ha diritto ad ottenere il pagamento dell indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società, con cui si impegna a restituire l importo corrisposto alla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia. ART. 25 OPERATIVITÀ DI PIÙ FRANCHIGIE (valevole esclusivamente per le Sezioni A, B e D) Nel caso in cui per il medesimo sinistro siano applicabili più scoperti o franchigie, essi non si sommeranno rimanendo inteso che dall indennizzo verrà detratto solo l importo maggiore previsto. Nel caso in cui per il medesimo sinistro siano applicabili più limiti di indennizzo, verrà applicato quello di importo minore. 16 di 65

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE A - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI ART. 26 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, nella forma a Valore intero, se non diversamente previsto per le singole garanzie, indennizza: I - i danni materiali causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, a) direttamente causati da: Incendio; Fulmine; Esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; Caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; Onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; Urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all Assicurato e/o al Contraente ne al suo servizio; Rovina di ascensori e montacarichi; b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; II - i guasti alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o arrestare l incendio. III - le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per: demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazione, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo; per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi, al fine di consentire il ripristino dei locali entro il limite del punto precedente. ART. 27 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, di invasione, purché il sinistro non sia in rapporto con tali eventi e fatto salvo quanto previsto dall art. 36; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da alluvioni; 17 di 65

f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; g) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori nonché a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare; l) lo scoppio, se determinato da gelo o colpo d ariete. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro. ART. 28 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Sono compresi nell assicurazione, nella forma a primo rischio, fino al limite massimo di 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per il rifacimento o la riparazione dei beni sotto indicati, che risultino danneggiati o distrutti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza: 1. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; 2. schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; 3. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri incisi, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. In deroga a quanto previsto dall art. 18, La Società indennizza per essi il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e non oltre il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Sono inoltre compresi denaro, titoli di credito, valori bollati tickets, fustelle buoni premio fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita Contenuto, con il massimo di 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. ART. 29 - ASSICURAZIONE PARZIALE (con deroga 20% alla regola proporzionale) Se dalle stime fatte con le norme dell art. 18 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. ART. 30 - AUTOCOMBUSTIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustio- 18 di 65

ne spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite tutte, a decorrere dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede. ART. 31 - PARIFICAZIONE DANNI DI INCENDIO A completamento di quanto previsto dall art. 26 capo II, e con riferimento a quanto previsto dall art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell Autorità, anche quelli prodotti dall Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. ART. 32 - FUMO La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. ART. 33 - ACQUA CONDOTTA La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde: a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La garanzia è prestata con la franchigia o scoperto e il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, indicati nella tabella riportata nella scheda di polizza. ART. 34 - RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A Incendio ed altri danni ai beni. La garanzia non è operante per i danni cagionati da Acqua condotta di cui all art. 33 che precede. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni : a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 19 di 65

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi : il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando il Contraente o l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art. 1917 del Codice Civile. ART. 35 - EVENTI ATMOSFERICI (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, slavine; cedimento o franamento del terreno; ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. c) subiti da: alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; gru, cavi aerei, ciminiere e camini, antenne e consimili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati e tettoie aperti o incompleti nelle pareti, nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; 20 di 65

lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Società e/o del Contraente, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta. La garanzia è prestata con la franchigia o scoperto e il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, indicati nella tabella riportata nella scheda di polizza. ART. 36 - EVENTI SOCIO-POLITICI (non operante per le garanzie Rischio Locativo e Ricorso Terzi) La Società a parziale deroga previsto dell art. 27 lett. a e c, risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato; 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, commosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Ai fini della presente garanzia la Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 21 di 65