La sterilizzazione dei ferri chirurgici in outsourcing: rischio biologico e responsabilità della struttura appaltante nel servizio in gestione esterna



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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO La sterilizzazione dei ferri chirurgici in outsourcing: rischio biologico e responsabilità della struttura appaltante nel servizio in gestione esterna R.Lombardi,P. Castellano,A.Olori,G.Spagnoli Dipartimento Igiene del Lavoro, Centro Ricerche ISPESL Via Fontana Candida 1,00040 Monte Porzio Catone (Roma)

INTRODUZIONE In merito al rischio biologico in ambito ospedaliero per gli adempimenti previsti dal Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 (recepimento della Direttiva 679/90 CE), è necessario individuare e caratterizzare tutti gli interventi di protezione collettiva ed individuale per quanto concerne l esposizione,anche se potenziale, dell operatore sanitario ad agenti biologici (peculiari aspetti innovativi ulteriormente evidenziati nella Direttiva 54 / 2000 CE ).. Tali interventi si considerano attualmente di evidente interesse per il contenuto estremamente innovativo dell attuale legislazione ed assumono una estrema rilevanza in particolari ambienti lavorativi come il reparto operatorio ed il servizio di sterilizzazione. La necessità di garantire una adeguata ed efficace tutela dell operatore sanitario, nonché di altri soggetti che sono presenti all interno della struttura nosocomiale, risulta tuttavia a volte difficile per un incompleta attuazione della norma e/o un insufficiente considerazione degli obblighi da essa derivanti. In tale contesto si evidenziano specifici adempimenti e responsabilità per il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto a partire dal Titolo I del citato D.Lgs. 626/94 con particolare riferimento all art. 4 dove al comma 1 ed al comma 2 Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.all'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Per quanto concerne il rischio biologico il già menzionato Titolo VIII protezione da agenti biologici, la salvaguardia della salute del lavoratore, si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 73 ) e dove si evince tale rischio di esposizione il datore di lavoro attua misure tecniche,organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici ( art.79 ). L evidenza di tutela e di responsabilità nel caso della struttura ospedaliera viene poi ulteriormente rafforzata nell art. 81 Misure Specifiche per le Strutture Sanitarie e Veterinarie dove al comma 2 il Legislatore sottolinea che il datore di lavoro definisce e provvede che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l operatore e la comunità, i materiali e i rifiuti contaminati L osservare tali adempimenti è strettamente correlato alla valutazione del rischio biologico, che è il cardine dell intero sistema prevenzionistico in questo ambito, e deve essere effettuata attraverso un procedura applicativa semplicemente attuabile e capace di garantire un corretto svolgimento per consentire la successiva pianificazione degli interventi. A tal riguardo si può far riferimento alle Linee Guida ISPESL Il rischio biologico: procedura applicativa per la valutazione del rischio e la pianificazione degli interventi di prevenzione - protezione(aa. F.Benvenuti, R. Lombardi e F.Pastoni, Ann. Ig. Vol.12 N.4 Suppl. 2 p 329-360,

2000 ) ed alle Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene ambientale delle sale operatorie elaborate da un gruppo di lavoro ad hoc interdisciplinare che fu istituito presso l ISPESL su incarico dell On.le Ministro della Sanità ed approvate dal Consiglio Superiore di Sanità. E indispensabile a tal fine tener presente che a differenza del rischio di natura chimica, per il rischio biologico non esistono limiti di esposizione utilizzabili come valori di soglia, sia per la limitatezza dei valori disponibili, sia per la difficoltà di determinare una dose minima infettante in relazione alla suscettibilità individuale. Di conseguenza non si può procedere ad una completa stima del rischio di esposizione e l attività di prevenzione deve ridurre al più basso livello possibile la contaminazione ambientale e parallelamente l entità dell esposizione individuale. Per quanto concerne un procedimento di sterilizzazione è necessario rammentare che qualsiasi materiale, prodotto o strumento è considerato sterile quando è privo di agenti microbici vitali ed il fine di tale processo è quello di rendere inattivi i contaminanti microbiologici. Ne consegue che se si impiega un procedimento che è stato convalidato e si esegue una verifica dell efficacia regolarmente, nonché un controllo sistematico dell apparecchiatura, si è nelle condizioni di assolvere gli adempimenti del suddetto Titolo VIII evitando, all operatore o ad altri soggetti, anche la potenziale esposizione ad agenti patogeni nell ambito della manipolazione di materiali o strumenti di diversa tipologia o nell interazione con gli stessi. Allo stato attuale si ha disponibilità di apposita normativa tecnica per la validazione e verifica delle procedure di sterilizzazione.questa si esplicita nelle seguenti norme: EN 550, EN 552, EN 554, EN 556, ISO EN 14937. Solo nel momento in cui per un qualsiasi processo di sterilizzazione è possibile evidenziare la conformità ai requisiti indicati dalla sopra menzionata normativa tecnica si considerano rispettati gli obblighi dell art. 79 precedentemente citato. Tale normativa tecnica, infatti, elaborata per lo più nell ambito di uno specifico mandato della Commissione Europea, costituisce l unica indicazione disponibile sull argomento e si identifica quale stato dell arte in materia non essendovi disponibilità di ulteriori indicazioni. Di recente per necessità di indicazioni esplicative mediante un qualificato atto di indirizzo sul tema, le associazioni professionali e di categoria degli operatori sanitari che si occupano o sono coinvolti nel processo di sterilizzazione hanno chiesto all ISPESL di costituire un gruppo di lavoro per elaborare delle Linee Guida sull attività di sterilizzazione in merito alla definizione di protezione collettiva da agenti biologici per l operatore delle strutture sanitarie, ai sensi del suddetto Titolo VIII. Il gruppo di lavoro, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti degli organismi istituzionali maggiormente cointeressati all argomento e quelli dell Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera con la presenza dello stesso Presidente tra i componenti, ha recentemente terminato la stesura delle Linee Guida. Al riguardo si considerano a seguire alcuni tra gli aspetti più salienti.

IL RISCHIO BIOLOGICO NELL ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE Gli aspetti correlati all esposizione ad agenti biologici hanno costituito negli ultimi anni un fenomeno di interesse emergente, a causa della comparsa di nuove modalità di infezione e per il "riemergere" di patologie infettive che si ritenevano sufficientemente controllate con le misure di prevenzione e terapeutiche disponibili. In particolare nelle strutture sanitarie è presente una concentrazione di soggetti infetti e materiali contaminati che determinano un'elevata frequenza di esposizione o di potenziale esposizione ad agenti biologici, sia del personale di assistenza e dei servizi che dei pazienti, in tale contesto si deve considerare attentamente il rischio biologico per conseguire un appropriata gestione dello stesso. Nell'insieme delle indicazioni di prevenzione nell ambito del rischio biologico, particolare importanza rivestono le misure di pulizia, disinfezione e l attività di sterilizzazione. La disinfezione/sterilizzazione rappresenta un momento di prevenzione fondamentale e insostituibile nel controllo delle infezioni che possono manifestarsi in ambito ospedaliero; i processi da adottare devono essere valutati criticamente in rapporto al miglioramento delle conoscenze e all'evoluzione tecnologica delle sostanze, dei preparati e delle apparecchiature. Le procedure di disinfezione e la sterilizzazione devono essere precedute dalla fase di decontaminazione, basata sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni dalla superficie di uno strumento. Durante tale fase risulta di primaria importanza tutelare la salute dell'operatore sanitario deputato a svolgere tale compito. A tal fine occorre tenere presenti le indicazioni degli artt.79 e 81 del più volte menzionato Titolo VIII ( D.Lgs 626/94 )e quanto illustrato dall art.2 del DM del 28 settembre 1990. In quest'ultimo articolo si sottolineava infatti che i dispositivi riutilizzabili immediatamente dopo l'uso devono essere immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'hiv, HBV e HCV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione deve essere compatibile con le caratteristiche del dispositivo stesso, pertanto occorre prevedere cicli e metodiche finalizzate al materiale e all'uso del materiale stesso. Temperatura, concentrazione dell'agente sterilizzante, pressione e tempo sono tutti fattori che possono condizionare ogni tecnica di sterilizzazione, ma elemento comune a tutte le modalità è la necessità di sottoporre al processo materiali decontaminati e puliti in quanto, al di là delle già menzionate garanzie di sicurezza per l'operatore sanitario, il tempo di uccisione di una popolazione microbica è direttamente correlato alla sua concentrazione all'inizio del processo. Attualmente è opportuno prendere in considerazione, per la particolarità dei procedimenti di sterilizzazione da utilizzare, anche l esistenza di agenti biologici non classici associati con le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), quali la malattia di Creutzfeld-Jacob, la variante del morbo di Creutzfeld-Jacob, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a questa associate, la sindrome di Gertsmann- Straussler-Scheinker, il Kuru. Tali agenti sono caratterizzati da un elevata resistenza ai trattamenti di disinfezione e di sterilizzazione quindi, nel momento in cui in ambiente ospedaliero tale problematica dovesse assumere un evidenza operativa, sarà necessario procedere allo studio e alla messa a punto di un metodo di sterilizzazione appropriato; a tale riguardo si potrebbe considerare la necessità di identificare un centro di riferimento almeno a livello regionale che affronti l argomento nella sua criticità.

METODOLOGIA DELLE VERIFICHE E CONTROLLO DEI METODI DI STERILIZZAZIONE Criteri Generali La norma tecnica UNI EN 556, precedentemente menzionata, stabilisce che il processo di sterilizzazione è un processo speciale nel quale non è possibile verificare la condizione di sterilità direttamente sul prodotto finale, né mediante prove; esso, pertanto, richiede l applicazione di procedure documentate che certifichino la validità del processo stesso: l insieme di queste procedure viene definito convalida. Ciò implica che tale processo sia svolto secondo standard di qualità elevati, i quali devono essere controllati e verificati periodicamente. Al riguardo si suggerisce di privilegiare la scelta di società/enti/strutture che abbiano laboratori con accreditamento SINAL per le specifiche prove che si richiedono, organismi pubblici istituzionalmente competenti per il settore disciplinare o prestazioni professionali eseguite da personale qualificato. Deve sempre essere garantita l imparzialità del soggetto che esegue le prove e sottoscrive la relazione. In tal senso, come indicato dalla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura, chi effettua le prove dovrà garantire la massima imparzialità in relazione ai risultati delle prove stesse e di non essere soggetto a pressioni o influenze di alcun tipo che possano limitarla. Altresì dovrà evitare il coinvolgimento in attività che possano diminuire la fiducia nella competenza, nel giudizio o nell integrità professionale. In relazione ai requisiti richiesti al soggetto verificatore, si ritiene che possa essere applicata la disposizione della UNI CEI EN 45004, relativa ai criteri generali per il funzionamento dei vari organismi che effettuano attività di ispezione, la quale prevede i seguenti requisiti: criteri di indipendenza: l organismo di ispezione deve essere indipendente dalle parti interessate; l organismo di ispezione e il personale responsabile dell effettuazione della medesima non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l installatore, l acquirente, il proprietario, l utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti. In tal modo, in merito al metodo di sterilizzazione in questione, la struttura sanitaria può mostrare di aver rispettato gli adempimenti previsti dal Titolo VIII del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne la protezione da agenti biologici dell operatore e dell utente. Nell ambito delle verifiche si devono effettuare per lo più le verifiche sugli ambienti, le verifiche sulle fasi del processo, le verifiche sui sistemi di lavaggio, le verifiche sulla termosaldatura, secondo quanto suggerito dalle norme tecniche del settore, affinché tutto il processo risulti convalidato e sicuro per gli operatori. Metodi di Sterilizzazione La convalida del metodo di sterilizzazione riveste fondamentale importanza nel processo di sterilizzazione; la gestione di queste procedure deve pertanto essere affidata a persone di

comprovata esperienza tecnica nel settore. La verifica del metodo di sterilizzazione si attua in due fasi: la prima riguarda il controllo in fase di installazione dell'apparecchiatura che impiega un metodo di sterilizzazione (accettazione in servizio); il secondo è inerente al controllo periodico atto a garantire che siano in essere le condizioni che permettano di definire sterili i materiali, senza alcun tipo di contaminazione biologica, al fine di tutelare la salute di ogni soggetto eventualmente esposto all interno della struttura sanitaria, sia esso operatore o utente. Questa procedura di verifica, nella sua esecuzione, deve comprendere i diversi test previsti dalle norme tecniche per ogni metodo. Al termine dovrà essere prodotto e messo agli atti un documento tecnico che deve evidenziare, nelle conclusioni, una dichiarazione del tipo: in base ai risultati ottenuti il metodo di sterilizzazione risulta conforme a quanto stabilito dalla norma tecnica relativa al metodo. Il documento dovrà essere controfirmato e datato. Consideriamo a titolo di esempio un metodo che attualmente sta riscuotendo una rilevante attenzione. Metodo di sterilizzazione mediante procedimento chimico-fisico (gas plasma di perossido di idrogeno e soluzioni di acido peracetico) In seguito all installazione e all accettazione in servizio, si procede ad effettuare il programma di qualifica prestazionale del metodo di sterilizzazione, in base alla norma tecnica ISO EN 14937 e in particolare, per il settore ospedaliero, secondo quanto indicato nell allegato D della suddetta norma. Deve essere eseguita una convalida microbiologica, facendo attenzione alle condizioni necessarie per la corretta esecuzione del test, secondo quanto indicato nella norma tecnica precedentemente citata; a tale proposito si deve determinare la posizione dell indicatore, all interno del carico, nella quale è più difficile raggiungere le condizioni di sterilizzazione. Non va trascurata inoltre la verifica dei parametri chimico-fisici utilizzando cicli in half-time (la metà del tempo necessario per ottenere la sterilizzazione). A fine verifica dovrà essere prodotto e messo agli atti un documento tecnico che evidenzi, nelle conclusioni, una dichiarazione similare: in base ai risultati ottenuti il metodo di sterilizzazione risulta conforme a quanto stabilito dalla norma tecnica ISO EN 14937. Il documento dovrà essere controfirmato e datato. Si rammenta che tutte le confezioni devono essere provviste di indicatore chimico in classe A (norma UNI EN 867) per segnalare il trattamento effettuato e devono essere contrassegnate con numero di lotto per la rintracciabilità. Se necessita posizionare un etichetta di identificazione del contenuto e del reparto. Può essere inoltre utile inserire nel carico indicatori chimici in classe A (o in classe D, norma UNI EN 867) in ciascun ciclo di sterilizzazione. I risultati dei test effettuati devono essere archiviati e opportunamente conservati insieme con le registrazioni dei dati delle apparecchiature.

LA GESTIONE IN OUTSOURCING Nella gestione in outsourcing come si può intuire, nonché constatare dall esame della vasta giurisprudenza di settore, permangono gli obblighi e le responsabilità per il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti di cui si é già fatto menzione,con particolare riferimento a quanto sancito dall art. 4, dall art.78, dall art.79 e dall art.81 del D.Lgs 626/94. Un ulteriore rafforzamento del dovere di controllo ( e di conseguente responsabilità ) della struttura sanitaria si evince infine da quanto sottolineato nell art. 7, Contratto di appalto o contratto d opera, al comma 1 lettera a) 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. CONCLUSIONI La gestione del rischio è un imperativo etico, prima che professionale, per ogni operatore sanitario. La possibilità da parte di ogni operatore, durante lo svolgimento di una attività, di provocare un danno a se stesso, ad un altro operatore o ad un paziente, deve essere tendenzialmente abolita o comunque ridotta in relazione alle attuali conoscenze ed alle tecnologie impiegabili. Occorre quindi conseguire mediante qualsiasi strategia operativa la migliore pianificazione e realizzazione del processo di sterilizzazione nelle strutture sanitarie in aderenza a quanto richiesto dal più volte menzionato Titolo VIII (D.Lgs 626/94) per questa importante misura di sicurezza di tipo collettivo. Solo in tal modo si possono ritenere assolti i relativi adempimenti e le responsabilità della vigente legislazione. BIBLIOGRAFIA 1) F. Benvenuti, A. Di Mambro, R. Lombardi, S. Giambattistelli, ISPESL - Linee Guida per la Valutazione del rischio, D.Lgs. 626/94: applicazione alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ; Allegato al n 1 dei Fogli di Informazione ISPESL, 1996. 2) ISPESL, Gruppo di Lavoro Tecnico dell Osservatorio della Sicurezza (D.Lgs. 626/94), Linee Guida per la Valutazione del rischio, D.Lgs. 626/94 nella P.M.I.; Fogli di Informazione ISPESL, numero monografico 1995. 3) F. Benvenuti, A. Di Mambro, R. Lombardi, S. Giambattistelli, ISPESL - Linee Guida per la Valutazione del rischio, D.Lgs. 626/94: applicazione agli Uffici Amministrativi ed ai Laboratori di

ricerca, controllo e didattica ; Allegato al n 4 dei Fogli di Informazione ISPESL, 1995. 4) F. Benvenuti, R. Lombardi, F. Pastoni ISPESL - Dip. Igiene del Lavoro - Il Rischio Biologico: procedura applicativa per la valutazione del rischio e la pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione ; Annali di Igiene 2000, vol.12, n. 4, suppl.2 p.329-360. 5) DM 28 settembre 1990. Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie pubbliche e private 6) D.Lgs 19 settembre 1994, n.626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654CEE, 89/655CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento e la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 7) DPR 14 gennaio 1997, n.37. Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private 8) UNI EN 285: 1998. Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici 9) UNI EN 556-1: 2002. Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "STERILE" - Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente 10) UNI EN 867-1: 1998. Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Requisiti generali 11) UNI EN 867-2: 1999. Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Indicatori di processo (Classe A) 12) UNI EN 867-3: 1999. Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad essere utilizzati per la prova Bowie-Dick 13) UNI EN 867-4: 2003. Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Specifiche per indicatori utilizzati in alternativa alla prova di Bowie-Dick per la rilevazione della penetrazione di vapore d'acqua 14) UNI EN 868-1: 1999. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Requisiti generali e metodi di prova 15) UNI EN 868-2: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Involucri di sterilizzazione - Requisiti e metodi di prova 16) UNI EN 868-3: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Carta da utilizzare nella fabbricazione dei sacchetti di carta (specificati nella EN 868-4) e nella fabbricazione di buste e tubolari (specificati nella EN 868-5) - Requisiti e metodi di prova. 17) UNI EN 868-4: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Sacchetti di carta - Requisiti e metodi di prova 18) UNI EN 868-5: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Buste e tubolari di carta e laminato plastico termosaldabili e autosaldabili -

Requisiti e metodi di prova. 19) UNI EN 868-7: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Carta adesiva per la fabbricazione di pacchi termosaldabili per uso medico per la sterilizzazione con ossido di etilene o radiazione - Requisiti e metodi di prova 20) UNI EN 868-8: 2002. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Contenitori riutilizzabili per sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in conformità alla EN 285 - Requisiti e metodi di prova 21) UNI EN 868-9: 2001. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Materiali non tessuti non rivestiti a base di poliolefine per la fabbricazione di sacchetti, rotoli e coperchi termosaldabili - Requisiti e metodi di prova 22) UNI EN 868-10: 2001. Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati - Materiali non tessuti rivestiti di adesivo a base di poliolefine per la fabbricazione di sacchetti, rotoli e coperchi termosaldabili - Requisiti e metodi di prova 23) UNI EN ISO 14937: 2002. Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Requisiti generali per la caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici. 24) ISPESL, Gruppo di lavoro ad hoc Linee Guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori www.ispesl.it ; Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori documento derivato dal precedente ed approvato dal Consiglio Superiore di Sanità il 26-07-2002