Gestione informatica e conservazione digitale dei documenti: le ultime novità nel CAD



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Transcript:

Gestione informatica e conservazione digitale dei documenti: le ultime novità nel CAD di Andrea Lisi - andrealisi@studiodl.it - Presidente di ANORC www.anorc.it (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) - Già Docente a contratto di Informatica Giuridica Università del Salento - Componente Comitato Scientifico e Docente nella Document Management Academy e nella MIS Academy (Management dei Sistemi Informativi), SDA Bocconi, Milano - Docente UniDOC - Progetto di formazione continua in materia di amministrazione digitale e documenti informatici - Università di Torino - Coordinatore del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it)

Cosa sta succedendo in Italia?

del passaggio culturale, sociologico, economico e, quindi, giuridico da un documento pesante e statico ad un documento dinamico, che si condivide e che diventa partecipativo

La crescita delle informazioni [Università di Berkeley(CA) (2003) -IDC per EMC Corporation (2007)]

La nostra memoria digitale non si conserva su un supporto statico! Ieri CD e DVD Oggi Cloud?

Lo scenario di riferimento

La conservazione «La conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell umanità, bisogno che l ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai» (Eugenio Casanova, 1928)

Oggi gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie a norma finalizzati a garantire l attribuibilità, l integrità, l autenticità, la sicurezza, la corretta archiviazione e la fascicolazione e, quindi, la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali

Autenticazione: - PEC - VPN e SPC - EDI - Aree Riservate Firma Digitale: - Autenticità - Integrità - Conservazione - Sicurezza - E-mailing Il Responsabile della Conservazione È il custode dell autenticità del documento privo di peso

La P.A. Digitale.: La rivoluzione disegnata nel Codice dell Amministrazione Digitale DIPENDENTI: - e-mail, pec e firma digitale -protocollazione informatica -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza informatica Altre Pubbliche Amministrazioni o imprese Destinatari del servizio: - pubblicità legale on line - trasparenza e accessibilità - formulari on line - Sportelli e procedimenti on line Connettività E-government E-procurement Reti di P.A. T-GOV

La multicanalità della PA digitale INFORMAZIONI GENERALI: - e-mail semplice - portali informativi ad accesso libero - chioschi telematici - tv digitale - sms - call center Formulari on line - area riservata previa registrazione Istanze on line e domande: - PEC e autenticazione informatica - firma digitale (e FEA) - telefax ATTENZIONE: SICUREZZA INFORMATICA Attivaz. procedimenti e transazioni - autenticazione informatica - posta certificata + firma digitale - pagamenti elettronici

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE Documento Informatico, Firma digitale e Conservazione sostitutiva: - Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) - Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003) - Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole conservazione) - DPCM del 30 marzo 2009 (Regole tecniche firma digitale) - Deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009 n. 45 (specifiche tecniche) - DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certificata) Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali: - DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale documenti fiscali) - D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica) - Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/2005) - Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/2006)

Finanziaria 2005: comma 197 e-cedolino Finanziaria 2006: comma 51 dematerializzazione corrispondenza Finanziaria 2007 : trasparenza retribuzioni Finanziaria 2008: commi 209-214 obbligo di fatturazione elettronica alla PA New Decreto Salva Italia commi 589-593 obbligo di PEC e telefonia VOIP Manovra Fine Estate (DL 112/2008): artt. 39-40 digitalizzazione Libro unico del Lavoro Legge 18 giugno 2009 n. 69 taglia carta, revisione CAD, Voip DL anticrisi 78/2009 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 " D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali unici smaterializzabili senza notaio!

Legge 69/2009 Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio

Art. 33 (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ( ), uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, ( ), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice; b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione; e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese; f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice ( ); m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi; n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

Le ultime novità DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie) 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. 1-bis. Abrogato. 1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il TAR Basilicata, ad esempio, con la sentenza n. 478 del 23.9.2011, ha accolto il ricorso per l inefficienza delle amministrazioni ex d.lgs. 198/2009 proposto dall associazione Agorà digitale e dal movimento Radicali Italiani, unitamente ad alcuni privati cittadini, che lamentavano la violazione, da parte della Regione Basilicata, dell obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini e agli utenti di comunicare con l ente stesso mediante la posta elettronica certificata, avendo questa omesso di pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (CAD) vd. anche art. 3 (CAD) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all articolo 17, provvede alla verifica dell attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. D.P.C.M. 22 luglio 2011 1 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2011)

Art. 47-quinquies Organizzazione e finalità dei servizi in rete (decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5 in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. A partire dal 1 gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 3-ter. A partire dal 1 gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

ART. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa) 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto. 1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto. 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, Andrea e procedurali Lisi Copyright di 2002-2007 sicurezza, secondo le regole tecniche di Vietata diffusione e duplicazione cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.

40-bis. Protocollo informatico. (CAD) 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all articolo 71.

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Art. 45. Valore giuridico della trasmissione (CAD) I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi. (CAD) 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47 CAD (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

ART. 48 (Posta elettronica certificata) 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC" ed aggiunge che "l'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino L invio tramite PEC costituisce firma elettronica semplice (DPCM 6 maggio 2009)

L. 2/2009 - Art. 16, c. 6,7,8, 9 e 10: PEC obbligatoria per professionisti, società e PA e CEC PAC gratis per tutti!! Il dubbio: Chi conserverà la PEC? ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali

Circolare 19 aprile 2010, n. 2 Si raccomanda di adottare sistemi di gestione documentale che consentano la gestione integrata e la tenuta dei messaggi, degli allegati e delle ricevute nell ambito della gestione del fascicolo informatico

ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere! 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

Sistema di gestione e conservazione informatica dei documenti Sviluppo di un sistema informatico Analisi organizzativa Change Management Sicurezza informatica privacy Analisi dei processi di gestione dei flussi documentali - Mappatura processi - Rilevazione ruoli e responsabilità Reingegnerizzazione di tutti i procedimenti - Ridefinizioni ruoli e responsabilità - Analisi costi/ benefici D. Lgs 231/2001 Formazione Comunicazione Conservazione sostitutiva

gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici (art. 1 comma 1 lett. u) CAD) Andrea Lisi Copyright 2002-2007 Vietata diffusione e duplicazione

Sistema di gestione informatica dei documenti: Ricezione e Trattamento di documento informatico Documento in arrivo Verifica dell Ufficio Protocollo (ma sarà un documento ammissibile?) Protocollazione Registrazione, Segnatura, Classificazione Smistamento con assegnazione al responsabile del procedimento Fascicolazione Conservazione sostitutiva

Sistema di gestione informatica dei documenti: Ricezione e Trattamento di documento cartaceo Documento in arrivo scansione Ufficio Protocollo Protocollazione Registrazione, Segnatura, Classificazione Smistamento con assegnazione al responsabile del procedimento Fascicolazione Conservazione sostitutiva

L esigenza per un futuro digitale dei documenti amministrativi è garantire: - La (ragionevolmente) certa paternità - La corretta trasmissibilità e gestione - L idonea archiviazione e conservazione quindi, la sopravvivenza nel tempo a tutti i dati digitali che abbiano un rilievo giuridico attraverso avanzate tecniche di sicurezza informatica

Lo scopo della Normativa Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale: - La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione) - L integrità (Firma Digitale) - La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI) - la corretta gestione (archiviazione elettronica) - La memorizzazione digitale nel tempo (Firma Digitale, Marca Temporale e Procedure di Sicurezza) attraverso una complessa procedura di conservazione N.B.: Duplice funzione della firma digitale

Il ruolo del documento e dell archivio Verba volant, scripta manent Caio Titus Quod non est in actis non est in mundo Giustiniano Se non è nei nostri archivi, non esiste (if an item does not appear in our records, it does not exist!). L archivista degli Jedi

Genus e species di firma elettronica in Italia Genus Species

Generazione della firma digitale FUNZIONE DI HASH Busta: PKCS#7 Certificato Utente firmato dal certificatore Certificato root del certificatore

La legge attualmente in vigore e le sue definizioni Il Codice della amministrazione digitale (artt. 20, 21) 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall articolo 21. 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto dall articolo 25, le scritture private di cui all articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. I formati documentali Il caos nelle PA: - I procedimenti interni (art. 23 ter comma 2 e art. 34 comma 2) - le regole tecniche per la firma elettronica avanzata - le regole tecniche per la conservazione la firma che non firma

FIRMA DIGITALE valore formale e probatorio predefinito per legge difficilmente disconoscibile equivale alla sottoscrizione cartacea associata alla marca temporale conferisce al documento certezza giuridica FIRMA ELETTRONICA è genus indefinito La sua valenza formale e probatoria è relativa può essere facilmente disconoscibile garantisce la paternità, non sempre l autenticità

ART. 24 (Firma digitale) 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Le altre definizioni rilevanti e i concetti indispensabili Il Codice della amministrazione digitale (art. 1) i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; Da leggere: Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici; Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici; Art. 23-bis.- Duplicati e copie informatiche di documenti informatici; Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici. Le copie e i duplicati Il caos nelle PA: - Chi fa cosa? La copia cartacea di documento informatico è copia conforme o semplice copia?

Codice Amministrazione Digitale Note esplicative alle Reg. Tecn. contenute nella Del. CNIPA n. 11/2004 DPCM 13 gennaio 2004

ART. 21 CAD (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto The image cannot o be displayed. sospeso Your computer may not have enough equivale memory to open the image, or the image may a have been mancata corrupted. Restart your computer, and then sottoscrizione. open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image La and then revoca o la insert it again. sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. ART. 51 DPCM 30 marzo 2009 Valore della firma digitale nel tempo 1. La firma digitale, ancorche sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, e valida se alla stessa e associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. L apposizione del riferimento temporale prima della firma digitale trova motivazione nella necessità di bloccare ad una certa data il contenuto dei documenti memorizzati e conservati, realizzando il cosiddetto file di chiusura (note esplicative della deliberazione N 11/2004 ).