LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. - [1] All udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall articolo 201, secondo comma, dall art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall art. 167, secondo e terzo comma, dall articolo 182 e dall articolo 291, primo comma. [2] Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.[3] Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell articolo 185. [4] Nell udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. [5] Nella stessa udienza l attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. [6] Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle
4 PARTE PRIMA PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. [7] Salva l applicazione dell articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l udienza di cui all articolo 184 per l assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. [8] Nel caso in cui vengano disposti d ufficio mezzi di prova con l ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. [9] Con l ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. FOCUS GIURISPRUDENZIALE In merito alla costituzione dell attore l art. 165 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che essa deve avvenire «entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell articolo 163 bis». La costituzione in giudizio dell attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell atto di citazione e del mandato (Cass. SS.UU. 921/1969). Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un iscrizione a ruolo eseguita dall attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione
LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 5 dello stesso attore, perché, nonostante l inversione dell ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento (Cass. 8003/2012).L attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se al momento del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo la procura non è in originale in quanto, ai sensi dell art. 156 c.p.c., non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è prevista dalla legge. Ai fini della validità della procura l art. 125, co. 2, c.p.c. richiede soltanto che sia stata rilasciata anteriormente all iscrizione a ruolo, ma non anche che essa sia depositata in originale (Cass. 2744/2008). Nel caso di citazione in giudizio di più convenuti il termine di dieci giorni per la costituzione dell attore decorre dalla prima notifica dell atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio dell art. 165 c.p.c., in base al quale entro dieci giorni dall ultima notifica, l originale dell atto di citazione deve essere inserito nel fascicolo, il che presuppone il suo già avvenuto deposito (Cass. 13163/2007). La costituzione in giudizio dell attore, avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell atto di citazione, anziché l originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (Cass. 15777/2004). La costituzione in giudizio dell attore con la c.d. velina è regolare e non comporta l improcedibilità del procedimento: la possibilità di provvedere all iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione è un dato che deve ritenersi acquisito alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107 ed ordinanza 12 aprile 2005, n. 154), secondo cui tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell atto all ufficiale giudiziario, sicché a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario (Cass. 15715/2013).
8 PARTE PRIMA PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE zio, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che si instaura validamente con la regolare notificazione dell atto introduttivo del giudizio, ma vizia unicamente la costituzione del convenuto medesimo (Cass. 4804/1993). La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all udienza può avvenire fino all udienza di rimessione della causa al collegio ovvero fino all udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo il termine stabilito dall art. 166 c.p.c. un termine perentorio (Cass. 6905/1992). 1. MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI COSTITUITE. dato atto, verificata la mancata comunicazione alle parti del decreto di differimento dell udienza ai sensi dell art. 168 bis, c. 5, c.p.c., visto l art. 181, co. 1, c.p.c., manda alla cancelleria affinché provveda alla comunicazione alle parti del detto decreto, nonché del presente provvedimento e rinvia all udienza del per la comparizione delle parti.
LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 9 dato atto, (eventuale: verificata la regolarità della comunicazione alle parti del decreto di differimento dell udienza ai sensi dell art. 168 bis, c. 5, c.p.c.,) visti gli articoli 181 e 309 c.p.c., rinvia all udienza del dato atto, rilevato che l udienza proviene da una precedente udienza rinviata ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo.