LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Documenti analoghi
LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Arricchimento senza causa anche con prima memoria istruttoria se riferita a stessa vicenda sostanziale dedotta

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

n. 20 del 5 Marzo 2018

Il nuovo processo di cognizione ordinario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

L udienza di trattazione e comparizione. La modifica delle domande e la rinunzia

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia. Documento approvato dal Coordinamento nazionale a Roma l 8 ottobre 2011

CORSO ASLA Incontro del 24 maggio L avvio del procedimento - La prima udienza

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

C.P.C. ANTE RIFORMA Libro II - Del processo di cognizione 162

Copyright Esselibri S.p.A.

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: LE ECCEZIONI POSSIBILI. Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza del , n.

La notifica delle sentenze tributarie

INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

luglio 195/170 martedì adempimenti appuntamenti autorità giudiziaria giudice e sezione provenienza parti provvedimento ora L M M G V S D Luglio

INDICE V INDICE CAPITOLO I LA DISCIPLINA DEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI

INDICE PER ARTICOLI. LIBRO II. DEL PROCESSO DI COGNIZIONE... pag. 1. Sezione I. Della citazione e della costituzione delle parti...

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Disegno di. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica. Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

La nuova prima udienza di comparizione e trattazione Artt. 180 e 183 c.p.c.

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata

Tribunale Torino. Obbligo mediazione e notifica atto citazione precedente al D.Lgs.28/10: insussistenza

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione)

Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art ( 1 ) (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante citazione a

La Legge n. 69/2009 ha inserito nel libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo IIIbis

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d ufficio:

INDICE V INDICE CAPITOLO I LA DISCIPLINA DEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Tribunale di Torino. Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e remissione nei termini

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Diritto del contenzioso. Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP»

Libro III DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. TITOLO II Dell espropriazione forzata. Capo II DELL ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

NOZIONE DI PRECLUSIONE

QUADRO COMPARATIVO DEL TESTO DELLE NORME DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE VIGENTI E DELLE PROPOSTE DI RIFORMA AVANZATE DALL AVV.

Lezione 26 ottobre Modulo di Diritto e Procedura Civile

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

CAPITOLO VI. La domanda giudiziale, i suoi effetti e le difese del convenuto

Il Codice di Procedure Civile dopo il 1167-B

Sommario. Prefazione 7 Introduzione 9

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

prof. Giuseppe della Pietra La responsabilità sanitaria: istruzioni per l uso

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO. Per una prassi condivisa nel processo civile

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

TRIBUNALE DI L AQUILA

Opposizione agli atti esecutivi (il decreto di trasferimento)

LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi»

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Le regole processuali Avv. Marco Giangrande

18. Il procedimento sommario di cognizione: artt. 702-bis, ter e quater c.p.c. di Elena Occhipinti

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la

(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE AL NUOVO APPELLO CIVILE Claudio Cecchella. Capitolo 1 LE SENTENZE APPELLABILI E LA COMPETENZA

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

Esercitazione del processo civile (telematico) Analisi dei requisiti e descrizione del dominio (semplificazione del dominio) prof.

Stella CORTE I VERBALI DI UDIENZA. di PROCEDURA CIVILE. II edizione 2018

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI Gestione delle udienze.

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Transcript:

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. - [1] All udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall articolo 201, secondo comma, dall art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall art. 167, secondo e terzo comma, dall articolo 182 e dall articolo 291, primo comma. [2] Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.[3] Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell articolo 185. [4] Nell udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. [5] Nella stessa udienza l attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. [6] Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle

4 PARTE PRIMA PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. [7] Salva l applicazione dell articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l udienza di cui all articolo 184 per l assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. [8] Nel caso in cui vengano disposti d ufficio mezzi di prova con l ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. [9] Con l ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. FOCUS GIURISPRUDENZIALE In merito alla costituzione dell attore l art. 165 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che essa deve avvenire «entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell articolo 163 bis». La costituzione in giudizio dell attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell atto di citazione e del mandato (Cass. SS.UU. 921/1969). Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un iscrizione a ruolo eseguita dall attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 5 dello stesso attore, perché, nonostante l inversione dell ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento (Cass. 8003/2012).L attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se al momento del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo la procura non è in originale in quanto, ai sensi dell art. 156 c.p.c., non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è prevista dalla legge. Ai fini della validità della procura l art. 125, co. 2, c.p.c. richiede soltanto che sia stata rilasciata anteriormente all iscrizione a ruolo, ma non anche che essa sia depositata in originale (Cass. 2744/2008). Nel caso di citazione in giudizio di più convenuti il termine di dieci giorni per la costituzione dell attore decorre dalla prima notifica dell atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio dell art. 165 c.p.c., in base al quale entro dieci giorni dall ultima notifica, l originale dell atto di citazione deve essere inserito nel fascicolo, il che presuppone il suo già avvenuto deposito (Cass. 13163/2007). La costituzione in giudizio dell attore, avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell atto di citazione, anziché l originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (Cass. 15777/2004). La costituzione in giudizio dell attore con la c.d. velina è regolare e non comporta l improcedibilità del procedimento: la possibilità di provvedere all iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione è un dato che deve ritenersi acquisito alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107 ed ordinanza 12 aprile 2005, n. 154), secondo cui tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell atto all ufficiale giudiziario, sicché a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario (Cass. 15715/2013).

8 PARTE PRIMA PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE zio, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che si instaura validamente con la regolare notificazione dell atto introduttivo del giudizio, ma vizia unicamente la costituzione del convenuto medesimo (Cass. 4804/1993). La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all udienza può avvenire fino all udienza di rimessione della causa al collegio ovvero fino all udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo il termine stabilito dall art. 166 c.p.c. un termine perentorio (Cass. 6905/1992). 1. MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI COSTITUITE. dato atto, verificata la mancata comunicazione alle parti del decreto di differimento dell udienza ai sensi dell art. 168 bis, c. 5, c.p.c., visto l art. 181, co. 1, c.p.c., manda alla cancelleria affinché provveda alla comunicazione alle parti del detto decreto, nonché del presente provvedimento e rinvia all udienza del per la comparizione delle parti.

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 9 dato atto, (eventuale: verificata la regolarità della comunicazione alle parti del decreto di differimento dell udienza ai sensi dell art. 168 bis, c. 5, c.p.c.,) visti gli articoli 181 e 309 c.p.c., rinvia all udienza del dato atto, rilevato che l udienza proviene da una precedente udienza rinviata ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo.