Soggetti interessati Tutti i contribuenti. Soggetti interessati Regioni.



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Norma e Titolo Riduzione agevolazioni fiscali Anticipo di un anno Art. 1, comma 6 Tutti i contribuenti. La prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, introdotta dal D.L. n. 98/2011, in misura pari al 5% per l anno 2013 e del 20% a decorrere dall anno 2014 viene anticipata di un anno. Pertanto, le agevolazioni fiscali elencate nell allegato al D.L. n. 98/2011 vengono ridotte del 5% per l anno 2012 e del 20% a decorrere dal 2013. Viene anche anticipata al 30 settembre 2012 (invece del 30 settembre 2013) la data entro la quale devono essere adottati i provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l anno 2012 ed a 16.000 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2013, ai fini di scongiurare tali riduzioni. 1 gennaio 2012. Addizionale regionale IRPEF anticipo della revisione Art. 1, comma 10 Regioni. Vengono riviste le modalità di rideterminazione, a decorrere dall'anno 2013, dell addizionale regionale IRPEF (artt. 2 e 6 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). A tale proposito, è previsto che a decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione di cui si è detto sopra. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'irpef delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 1 gennaio 2012. Addizionale comunale IRPEF possibilità di aumentarla Art. 1, comma 11 Comuni. Abrogando la norma del decreto sul federalismo municipale (art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) che prevedeva un regolamento con il quale disciplinare il graduale "sblocco" della sospensione del potere dei Comuni di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'irpef, fatte salve le delibere comunali adottate in base a tale norma abrogata, i comuni hanno piena libertà di aumentare l addizionale. 1 gennaio 2012. Imposta provinciale di trascrizione soppressione della tariffa per gli atti soggetti ad IVA Art. 1, comma 12 Province. Soppressa, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA, anche in mancanza del decreto che doveva regolare tale soppressione (art. 17, comma 6 D.Lgs. n. 68/2011). Pertanto, la relativa misura dell'imposta non sarà più fissa ma determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA (e quindi

modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti a immatricolazione). dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Pensioni per le lavoratrici Innalzamento progressivo dei limiti di età Art. 1, comma 20 Lavoratori. Anticipato di quattro anni l innalzamento dell età pensionabile delle donne lavoratrici del settore privato che sarà gradualmente allineata a quella già prevista per le lavoratrici del settore pubblico (e, quindi, a 65 anni). 1 gennaio 2016. Festività lavorative Abolizione dei giorni di festività infrasettimanali Art. 1, comma 24 Lavoratori. A decorrere dall'anno 2012, le festività introdotte con legge dello Stato, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni sono fissate con un apposito D.P.C.M. (da emanarsi entro il 30 novembre) in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. La norma non interessa le festività religiose (in particolare quelle stabilite con accordi con la Santa Sede). 1 gennaio 2012. Titolari di redditi IRPEF medioalti contributo di solidarietà Art. 2, commi 1 e 2 Contribuenti soggetti ad IRPEF con reddito superiore a 90.000 euro. E istituito, a partire dal 2011 e sino al 2013, un contributo di solidarietà, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, del 5% sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro. Se dall'applicazione del contributo deriva un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48% all ultimo scaglione di reddito IRPEF (attualmente pari a 75.000 euro), il contribuente può optare per l'assolvimento dell'irpef così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali assoggettate alla riduzione prevista dall'art. 13, comma 1 del D.L. n. 138/2011 (per tali soggetti è disposta una riduzione delle indennità di carica superiori a 90.000 euro pari al 10%, per la parte che eccede il suddetto importo fino a 150.000 euro, al 20% per la parte eccedente i 150.000 euro). Il nuovo contributo assorbe quello, analogo, previsto sulle c.d. pensioni d oro dall art. 18, comma 22-bis del D.L. n. 98/2011. A partire dal 2011. Giochi e tabacchi revisione e aumenti Art. 2, comma 3 AAMS e consumatori. L AAMS, con propri decreti dirigenziali potrà emanare tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Inoltre, sarà possibile aumentare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

A partire dal 2011. Utilizzo del contante abbassamento del limite a 2.500 euro Art. 2, comma 4 Soggetti che utilizzano contante. Il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, passa ad un valore dell'operazione, anche frazionata, pari o superiore a 2.500 euro. Va ricordato che dal 25 giugno 2008 e sino al 30 maggio 2010, il limite è stato fissato all'importo di 12.500 euro (art. 32 D.L. n. 112/2008), mentre dal 1 giugno 2010 al 12 agosto 2011 il limite è stato fissato a 5.000 euro ((art. 20 D.L. n 78/2010). I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (quindi al 13 agosto 2011), sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011. A partire dal 13 agosto 2011. Omessa fatturazione professionisti sanzioni Art. 2, comma 5 Professionisti iscritti ad albi professionali. Se vengono contestate a soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la fattura compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la predetta sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati. A partire dal 13 agosto 2011. Tassazione delle rendite finanziarie Aliquota del 20% Art. 2, commi 6-13 Intermediari finanziari, banche e soggetti che percepiscono redditi di capitale e capital gain. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale (art. 44 del T.U.I.R.) e sui capital gain (art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies T.U.I.R.) sono stabilite nella misura del 20%. La nuova aliquota non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento e sui capital gain derivanti da: a) obbligazioni e altri titoli Stato; b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell elenco dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. white list ); c) titoli di risparmio per l'economia meridionale; d) prestiti obbligazionari emessi dai percettori negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo; Inoltre, non si applica sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list (questi ultimi continuano a scontare la ritenuta a titolo d imposta dell'1,375 per cento) e sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (che, quindi, continua a scontare l imposta sostitutiva dell 11%).

Tassazione delle rendite finanziarie Organismi di investimento collettivo Art. 2, commi 14-16 A partire dal 1 gennaio 2012 Organismi di investimento collettivo. Riviste le disposizioni tributarie riguardanti i proventi delle quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Inoltre, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, viene confermata l esenzione IRES (art. 73, comma 5-quinquies T.U.I.R.). Però, ora, è previsto che: - le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta; - non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e dall'art. 26-quinquies del predetto D.P.R. nonché dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. A partire dal 1 gennaio 2012. Tassazione delle rendite finanziarie Capital gain Art. 2, commi 17-25 Soggetti percettori di capital gain. Introdotte alcune disposizioni per la transizione alle nuove norme di tassazione. Tra l altro, vengono disciplinati: l impatto del principio di maturazione sulla tassazione degli interessi ed altri proventi soggetti all imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996; la tassazione dei proventi derivanti da polizze vita o contratti di capitalizzazione. A partire dal 1 gennaio 2012. Tassazione delle rendite finanziarie disciplina transitoria Art. 2, commi 26-27 Soggetti percettori di rendite finanziarie e capital gain. Riviste varie disposizioni tributarie in materia di capital gain al fine di adeguarle alle nuove norme di tassazione. Tra l altro, vengono disciplinati: i criteri di deducibilità degli interessi passivi relativi a titoli emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list; le modalità di tassazione di alcuni redditi diversi (viene fissata la percentuale, pari al 62,5%) sia in caso di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) che gestito (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997); A partire dal 1 gennaio 2012. Redditi diversi determinazione plusvalenze e minusvalenze Art. 2, commi 28-33 Soggetti percettori di capital gain. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze su capital gain, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente: a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del

TUIR, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'opzione di cui sopra, in particolari casi, può essere esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti. Nel caso di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. Ove non siano applicabili le predette disposizioni, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del T.U.I.R., l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. Inoltre, le minusvalenze e perdite di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R., derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R., realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione. Dal 1 gennaio 2012. Studi di settore limiti all accertamento Art. 2, comma 35 Contribuenti soggetti agli studi di settore. Per bloccare l accertamento da studi di settore è necessario che il contribuente sia congruo anche l anno precedente a quello accertato. Dal 13 agosto 2011. Liberalizzazioni adeguamento degli ordinamenti degli enti pubblici Art. 3, commi 1-4 Enti pubblici. Gli enti pubblici, in attesa della revisione dell art. 41 della Costituzione, devono adeguare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. A tale principio fanno eccezione i soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui sopra, le disposizioni normative statali incompatibili con il suddetto principio, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento a tale principio può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Liberalizzazioni professioni Art. 3, comma 5 Soggetti che esercitano attività professionali regolamentate. Per accedere alle professioni regolamentate resta valido il superamento di un esame di Stato. Però, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Più in dettaglio, gli ordinamenti professionali devono essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. per recepire i seguenti principi: a) libertà di accesso alla professione il cui esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Possono essere previsti limiti solo per ragioni di interesse pubblico; b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; c) ad eccezione di quanto previsto per le professioni sanitarie, il tirocinio per l'accesso alla professione deve essere effettivo ed adeguato. Inoltre, al tirocinante deve essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non può essere complessivamente superiore a tre anni e può essere svolto durante il periodo di studio, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il MIUR; d) obbligo di pattuire il compenso professionale per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali (o in deroga alle stesse); e) obbligo di stipula, da parte del professionista, di una assicurazione sui rischi professionali; f) costituzione di appositi organi che si occupano delle questioni disciplinari; g) libertà di fare pubblicità informativa, con ogni mezzo, purché le informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie. Liberalizzazioni libertà d impresa Art. 3, commi 6-11 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. Soggetti che esercitano attività economiche. L accesso e l esercizio delle attività economiche avviene nel rispetto dei principi di libertà d impresa e garanzia della concorrenza. A tal fine sono abrogate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.L., tutte le restrizioni in materia, tra cui: a) le disposizioni che prevedono numeri chiusi ; b) le limitazioni, da parte della P.A. a concedere autorizzazioni o licenze; c) i vincoli ad esercitare l attività solo entro una determinata area geografica; d) l'imposizione di distanze minime; e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni; l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Sono previsti, però, alcuni casi in cui le restrizioni possono ancora valere. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. Imprese Semplificazioni SCIA,

SISTRI e orari esercizi commerciali Art. 6 Soggetti che esercitano attività economiche In materia di SCIA in edilizia è previsto che l esercizio del potere di autotutela è di 30 giorni; La SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione; pertanto, gli interessati, sollecitato l esercizio delle verifiche spettanti all Amministrazione, esperiscono l azione attraverso il silenzio; Il SISTRI è abolito ma rimangono applicabili altre norme sui rifiuti quali la tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione previsti dal codice dell ambiente (artt. 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006); E estesa a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione in materia di orari e aperture prevista, in precedenza, solo per le città d arte e turistiche (art. 35 D.L. n. 98/2011). 13 agosto 2011. Imprese operanti nel settore energia modifiche all addizionale IRES Art. 7, commi 2-6 Sostegno all occupazione contrattazione collettiva a livello aziendale Art. 8 Sostegno all occupazione altre misure Artt. 9-12 Società del settore petrolifero, dell energia elettrica e del gas e dell energia da fonti rinnovabili. A partire dal periodo d imposta successivo al 31 dicembre 2010, l addizionale si applica alle società che, nel periodo d imposta precedente, hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. Inoltre, l applicazione dell addizionale è estesa: - alle società operanti nei settori di trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell energia elettrica e di trasporto o distribuzione del gas naturale; - alle società di produzione dell energia elettrica mediante l impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. E stato anche previsto che: - per i tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l aliquota dell addizionale è aumentata di 4 punti percentuali (passa, quindi, al 10,5%); - le nuove disposizioni non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 Datori di lavoro e lavoratori Viene riconosciuta piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale. Le specifiche intese possono riguardare tutti gli aspetti inerenti l organizzazione del lavoro e della produzione anche se con esclusivo riferimento ad alcune aree strategiche tra cui: a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell'orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. 13 agosto 2011. Datori di lavoro e lavoratori. Le imprese che appartengono allo stesso gruppo (anche se con soggettività

giuridica distinta) possono avvalersi del meccanismo delle compensazione delle eventuali eccedenze ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Le risorse accumulate nei fondi interprofessionali possono essere spese anche per realizzare misure di formazione a favore di apprendisti e lavoratori a progetto. I tirocini possono durare al massimo sei mesi e possono essere utilizzati solo per neodiplomati o neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Viene introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: salvo il fatto che costituisca reato più grave, chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 13 agosto 2011.