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COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA Provincia di Bologna Rep. n CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA EMILIA N.369 DESTINATO AD ATTIVITA TERZIARIE SPECIALIZZATE L anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA (C.F.: 80062710373) di seguito denominato semplicemente locatore, rappresentato dall Arch. Angelo Premi, nato il, Direttore dell Area Tecnica, a termini dell art. 32 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 70 del 09.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, e il /la Sig./ra nato/a il di seguito denominata semplicemente conduttore, in qualità di titolare dell impresa individuale o legale rappresentante della Società con sede a in Via n. codice fiscale si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n. del, esecutiva a termini di legge, il Comune di Anzola dell Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione alla 1

Ditta, che accetta, il locale sito in Anzola dell Emilia (BO) Via Emilia n.369, catastalmente identificato al Foglio 27 con il Mappale 56 e al Foglio 28 con il Mappale 168, composto da un edificio denominato Ex Stalla, da un edificio denominato Pro-Servizi completamente ristrutturati e da un area cortiliva perimetralmente recintata da rete metallica, di cui all allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destinato ad Attività terziaria specializzata ; ART. 2 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione avrà la durata di anni 6, con decorrenza dal, data di stipula del contratto e scadrà il giorno rinnovabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all art. 29 della citata Legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE Il canone di locazione viene pattuito nella misura di annuali, da pagarsi in rate mensili uguali e anticipate di entro i primi 20 giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario. Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 21^ giorno del mese di riferimento, l ammontare della quota insoddisfatta sarà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali. ART. 4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Ai sensi dell art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall art. 1 2

della Legge 118/1985, a decorrere dall inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l aggiornamento del canone. ART. 5 DESTINAZIONE L immobile che si concede in locazione è destinato ad uso Attività terziarie specializzate. Qualunque altra destinazione è espressamente inibita. ART. 6 SUBLOCAZIONE E fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l acquiescenza del locatore all eventuale mutamento dell uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. ART. 7 OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE Il conduttore s impegna a mantenere l immobile locato, comprensivo dell area esterna in uso esclusivo, in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell immobile, comprensivo dell area esterna in uso esclusivo, e di 3

quelle necessarie al funzionamento dello stesso, compreso lo sgombero neve dalle aree cortilive in uso esclusivo e dei percorsi per l accessibilità all immobile. Le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte locatrice. Compete altresì al conduttore la corresponsione della TARI (tassa sui rifiuti) nonché ogni tassa o contributo dovuti per legge. ART. 8 MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 UTENZE Il conduttore, all atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo. ART. 10 VISITA AI LOCALI Il locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l esecuzione di lavori. ART. 11 RICONSEGNA DEI LOCALI Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del 4

risarcimento dei danni. ART. 12 MANLEVA Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. ART. 13 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A garanzia dell osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di, pari a n. 3 mensilità di affitto. Detta fidejussione sarà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. ART. 14 IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell imposta proporzionale del 2% sull importo del canone 5

relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono interamante a carico del conduttore. Sono parimenti a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. ART. 15 MODIFICHE DEL CONTRATTO Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. ART. 16 COMPETENZA GIURIDICA A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in Anzola dell Emilia. Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune p. (Arch. Angelo Premi) ( ) A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora), n. 4 6

(aggiornamento del canone), n. 5 (destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. p. il Comune p. (Arch. Angelo Premi) ( ) 7