Parte 2 Il nuovo Redditometro
Redditometro Finalità Strumento utilizzato dall Amministrazione Finanziaria per effettuare controlli a tavolino su contribuenti che non dichiarano in tutto o in parte i propri redditi. Strumento di orientamento e/o di compliance (AdE) per i contribuenti persone fisiche sulla coerenza del reddito dichiarato. Il redditometro si fonda sulla seguente logica: Tenore di vita del contribuente dipende da un certo volume di spesa alimentato da un certo valore di redditi del soggetto
Redditometro Soggetti destinatari persone fisiche lavoratori autonomi (i.e. professionisti) imprenditori individuali (i.e. commercianti e artigiani) dipendenti, amministratori e pensionati titolari di altre tipologie di reddito (capitale, fondiari, diversi) Non sono destinatari del redditometro i soggetti diversi dalle persone fisiche quali le società di qualunque tipo e gli enti siano essi commerciali che non commerciali
Redditometro Norma di riferimento (i) Articolo 38, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Norma di recente modificata dalla Manovra Economica 2010 (D.L. n. 78 del 2010) che ha radicalmente innovato le modalità di accertamento sintetica del reddito, introducendo di fatto un «nuovo» Redditometro. «Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza» Il nuovo redditometro sarà utilizzato a partire dalle dichiarazioni dei redditi per l anno 2009.
Redditometro Norma di riferimento (ii) La determinazione del reddito con il redditometro è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia almeno pari al 20%. Detta percentuale viene elevata al 33% per i soggetti che dichiarano ricavi congrui rispetto gli studi di settore. Non è più richiesto (come per la vecchia normativa che rimane applicabile sino al periodo di imposta 2008) che il mancato superamento della soglia si debba verificare per almeno due periodi di imposta consecutivi. Il ricorso al metodo di accertamento sintetico (redditometro) impone all Agenzia delle Entrate di: invitare sempre il contribuente a comparire per fornire dati e notizie utili ai fini dell accertamento ed motivare l eventuale scostamento; attivare sempre il procedimento di accertamento con adesione.
Redditometro Logica di funzionamento La determinazione (sintetica) del reddito del contribuente può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati dall'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati in base al nucleo familiare e all ambito territoriale di appartenenza
Redditometro Elementi indicativi di capacità contributiva (i) Sono individuati con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Nell ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito. Le voci di spesa non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi. Sono rilevate direttamente dal Fisco dalle banche dati dell Agenzia delle Entrate o acquisite mediante apposite campagne di raccolta sul territorio. Le voci si possono aggregare in 7 categorie: abitazione mezzi di trasporto assicurazioni e contributi istruzione attività sportive e ricreative e cura della persona altre spese significative investimenti immobiliari e mobiliari netti
Redditometro ABITAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ALTRE ABITAZIONI MUTUI RISTRUTTURAZIONI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI COLLABORATORI DOMESTICI ELETTRODOMESTICI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ARREDI ENERGIA ELETTRICA TELEFONIA FISSA E MOBILE GAS
Redditometro MEZZI DI TRASPORTO AUTOMOBILI MINICAR CARAVAN MOTO NATANTI ED IMBARCAZIONI AEROMOBILI MEZZI DI TRASPORTO IN LEASING O NOLEGGIO
Redditometro ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE INCENDIO E FURTO VITA DANNI INFORTUNI MALATTIA ALTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI VOLONTARI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Redditometro ISTRUZIONE ASILI NIDO SCUOLA PER L INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA CORSI DI LINGUE STRANIERE SOGGIORNI STUDIO ALL ESTERO CORSI UNIVERSITARI TUTORAGGIO, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MASTER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Redditometro ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA ATTIVITÀ SPORTIVE CIRCOLI CULTURALI CIRCOLI RICREATIVI CAVALLI ABBONAMENTI PAY-TV GIOCHI ON-LINE ABBONAMENTI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI VIAGGI ORGANIZZATI ALBERGHI CENTRI BENESSERE ALTRI SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA
Redditometro ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE OGGETTI D ARTE O ANTIQUARIATO GIOIELLI E PREZIOSI VETERINARIE DONAZIONI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS E SIMILI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE DONAZIONI EFFETTUATE
Redditometro INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI (separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all anno in stima) FABBRICATI TERRENI NATANTI ED IMBARCAZIONI - AUTOVEICOLI - MOTOVEICOLI - CARAVAN - MINICAR AEROMOBILI AZIONI OBBLIGAZIONI CONFERIMENTI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FONDI D INVESTIMENTO DERIVATI - CERTIFICATI DI DEPOSITO - PRONTI CONTRO TERMINE - BUONI POSTALI FRUTTIFERI - CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI - ALTRI PRODOTTI FINANZIARI VALUTA ESTERA ORO - NUMISMATICA
Redditometro Funzionamento dello strumento In fase di sperimentazione Dalla relazione tra gli elementi di capacità contributiva (oltre 100 voci di spesa) e il reddito dichiarato emergerà, applicando una metodologia statistico matematica, il grado di coerenza del contribuente o, in altri termini, l incoerenza tra la spesa per le voci di capacità contributiva ed il reddito dichiarato. Per ciascuno dei gruppi omogenei le voci indicative della capacità di spesa contribuiscono in misura differenziata alla stima del reddito della famiglia. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo strumento sarà trasposto in un apposito software messo a disposizione dei singoli contribuenti sul suo sito Internet istituzionale. Il software consentirà a tutti i contribuenti di controllare la coerenza del reddito dichiarato (o da dichiarare) con l ammontare delle spese sostenute.
Redditometro Applicazione dello strumento (i) - CONTRIBUENTE «NON IN LINEA» CON I RISULTATI DELLO STRUMENTO - Il software evidenzierà all Agenzia delle Entrate lo scostamento esistente verrà probabilmente selezionato per ulteriori approfondimenti Gli ulteriori approfondimenti sono calibrati in funzione dell entità dello scostamento e di specifici indicatori con funzione di filtro delle posizioni ad effettivo rischio di evasione.
Redditometro Applicazione dello strumento (ii) RISCHIO ALTO SCOSTAMENTO MOLTO ELEVATO SELEZIONE PER CONTROLLI ORDINARI APPROFONDITI RISCHIO MEDIO SCOSTAMENTO ELEVATO SELEZIONE PER EVENTUALE ACCERTAMENTO DI NATURA PRESUNTIVA RISCHIO BASSO SCOSTAMENTO BASSO NESSUNA SELEZIONE
Redditometro Applicazione dello strumento (iii) Livello di rischio basso (il divario non sia superiore a qualche punto percentuale oltre allo scostamento massimo consentito per legge del 20%) nessuna selezione verrà effettuata ed il contribuente non verrà neppure disturbato per ulteriori chiarimenti. medio si avvia la prima fase del contraddittorio imposta dall art. 38, comma 7, D.P.R. 600/1973 volta ad approfondire le cause dello scostamento stimato. In questa sede, il contribuente può fornire delucidazioni e addurre eventuali elementi o giustificazioni a suo favore. Nel caso in cui tali motivazioni non siano ritenute sufficienti o comunque non si trovi un accordo con l Ufficio in sede di accertamento con adesione, il Fisco procederà alla notifica dell avviso di accertamento. alto, tali soggetti non saranno sottoposti ad accertamento sintetico né redditometrico, ma saranno controllati con gli ordinari e più approfonditi metodi ispettivi (i.e. verifiche fiscali, ispezioni contabili generali in Ufficio, indagini finanziarie).
Redditometro Tutela del contribuente Il contribuente, sia in sede istruttoria (obbligo di contraddittorio ed invito all accertamento con adesione) che di contenzioso, può fornire la prova contraria che consiste nel dimostrare che il maggior reddito attribuito è stato finanziato attraverso: redditi diversi da quelli prodotti nell anno redditi esenti redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta redditi legalmente esclusi dalla base imponibile altre fonti individuate dalla prassi e dalla giurisprudenza (i.e. donazioni)
Parte 3 Spesometro
Spesometro Finalità Strumento utilizzato dall Amministrazione Finanziaria per effettuare controlli a tavolino su contribuenti che non dichiarano in tutto o in parte i propri redditi. Strumento di accertamento dei redditi non dichiarati dalle persone fisiche. Lo Spesometro si fonda sulla seguente logica: le Spese sostenute a qualsiasi titolo dal contribuente nel periodo di imposta sono finanziate con redditi prodotti nel medesimo periodo di imposta Lo Spesometro è strumento accertativo alternativo al redditometro
Spesometro Norma di riferimento (i) Articolo 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Norma di recente modificata dalla Manovra Economica 2010 (D.L. n. 78 del 2010) che ha radicalmente innovato le modalità di accertamento sintetica del reddito. «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall' articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.» Lo Spesometro sarà utilizzato a partire dalle dichiarazioni dei redditi per l anno 2009.
Spesometro Norma di riferimento (ii) La determinazione del reddito con lo Spesometro è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia almeno pari al 20%. Detta percentuale viene elevata al 33% per i soggetti che dichiarano ricavi congrui rispetto gli studi di settore. Non è più richiesto (come per la vecchia normativa che rimane applicabile sino al periodo di imposta 2008) che il mancato superamento della soglia si debba verificare per almeno due periodi di imposta consecutivi. Il ricorso al metodo di accertamento sintetico (Spesometro) impone all Agenzia delle Entrate di: invitare sempre il contribuente a comparire per fornire dati e notizie utili ai fini dell accertamento ed motivare l eventuale scostamento attivare sempre il procedimento di accertamento con adesione.
Spesometro Logica di funzionamento Spese sostenute nell anno (i.e. abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni, istruzione, attività sportive e ricreative, benessere, arte e antiquariato, incrementi patrimoniali, spese risultanti dalle comunicazione per acquisti superiori a euro 3.600) = Reddito dell anno Ai fini della determinazione della spesa sostenuta nel corso del periodo di imposta vale il principio di cassa.
Spesometro La prova contraria Il contribuente, sia in sede istruttoria che di contenzioso, può fornire la prova contraria che consiste nel dimostrare che il maggior reddito attribuito è stato finanziato attraverso: redditi diversi da quelli prodotti nell anno redditi esenti redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta redditi legalmente esclusi dalla base imponibile altre fonti individuate dalla prassi e dalla giurisprudenza (i.e. donazioni)
Parte 4 Accertamenti presuntivi (induttivi)
Accertamenti presuntivi Presunzione in ambito tributario In ambito tributario le presunzioni generalmente raggiungono la prova dell esistenza di capacità contributiva sfuggita all imposizione. Il ricorso a presunzioni qualificano gli accertamenti in termini di accertamenti presuntivi (induttivi). Nel passato le più note espressioni di accertamenti presuntivi sono stati: Visentini ter Coefficienti presuntivi Mininum Tax Parametri
Accertamenti presuntivi Definizione di presunzione In ambito tributario non esiste una qualificazione di presunzione. Le presunzioni sono normate in ambito in ambito civilistico e a tale ambito occorre riferirsi. In termini generali le presunzione sono definite come: «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato» Le presunzioni semplici sono quelle ricavate dal giudice e non dalla legge e devono essere gravi, precisi e concordanti. Le presunzioni legali sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto; dispensano la parte favorita dalla presunzione dal provare i fatti di causa. Possono a loro volta dividersi in due categorie: presunzioni assolute, che non ammettono prova contraria; presunzioni relative, che ammettono prova contraria.
Accertamenti presuntivi Le presunzioni semplici Le presunzioni semplici costituiscono piena prova solo in quanto gravi, precise e concordanti, intendendosi: per gravità, il grado di convincimento che la presunzione può produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; per precisione, che il fatto noto, da cui muove il ragionamento presuntivo, non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; per concordanza, che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto.
Accertamenti presuntivi Accertamenti presuntivi Nel tempo si è assistito a un sempre maggior utilizzo in ambito tributario delle presunzioni giustificate sotto un profilo legislativo dall esigenza di recuperare gettito in presenza di elevati livelli di evasione fiscale a livello di sistema. Al presente le più note espressioni di accertamenti presuntivi sono: Accertamento sintetico (redditometro e Spesometro) Accertamento induttivo (puro) per imprese e professionisti Accertamento analitico-induttivo per imprese e professionisti Studi di settore per imprese e professionisti Accertamenti bancari e finanziari per tutte le tipologie di soggetto
Accertamenti presuntivi Accertamento induttivo (puro) per imprese e professionisti Presupposti: Il reddito d'impresa o professionale non sia stato indicato nella dichiarazione (e quindi, a maggior ragione, nel caso di omessa dichiarazione); Il contribuente non abbia tenuto o abbia sottratto le scritture obbligatorie, ovvero queste non siano disponibili per causa di forza maggiore, ovvero siano state sottratte all'ispezione o ne sia stata rifiutata l'esibizione; Le violazioni, che darebbero di per sé luogo a rettifica analitica, sono nel loro complesso così gravi da rendere inattendibile la contabilità; Il contribuente non ha risposto agli inviti o questionari inviati dall'ufficio; Viene rilevata l omessa o infedele indicazione dei dati previsti dagli studi di settore se questa determina una sottostima del reddito > del 10%. Modalità: L'ufficio può determinare il reddito sulla base di dati comunque venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere dalla risultanze contabili e persino di avvalersi di presunzioni semplici, ancorché non gravi, precise e concordanti.
Accertamenti presuntivi Accertamento analitico-induttivo per imprese e professionisti Presupposti: 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73, secondo cui, nel reddito d'impresa, «l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti» Modalità: La rettifica presuntiva del reddito non richiede, per ciò che riguarda la sua applicabilità, particolari condizioni. A differenza dell'accertamento analitico, ove la censura sull'evasione deriva dalla violazione diretta di una norma, nell'accertamento presuntivo la suddetta censura prende le mosse dal ragionamento, appunto, presuntivo, effettuato dall'agenzia delle Entrate.
Accertamenti presuntivi Studi di settore per imprese e professionisti L applicazione degli studi di settore si basa su un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege, dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell accertamento, con il contribuente. Si è di fronte, in sostanza, a delle mere presunzioni semplici sebbene gravi sul contribuente l onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l esclusione dell impresa dall area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell attività economica nel periodo di tempo in esame. Con specifico riferimento, poi, alla motivazione dell atto di accertamento è consolidato l orientamento volto a escludere che la stessa possa esaurirsi nel richiamo dello scostamento dovendo, per contro, essere integrata con la dimostrazione dell applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Accertamenti presuntivi Accertamenti bancari e finanziari (i) Le indagini bancarie consentono l'acquisizione di elementi idonei a supportare processi di rideterminazione della base imponibile sia di tipo analitico che di tipo induttivo. In particolare, i dati e gli elementi rinvenuti in sede di accertamento bancario possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente se questi non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile stessa o che non hanno rilevanza allo stesso fine. La norma istituisce una presunzione legale relativa, per cui il contribuente può dimostrare, ad esempio, che i versamenti trovano giustificazione nella contabilità o che concernono fatti fiscalmente irrilevanti. Versamenti: costituiscono ricavi/compensi e operazioni attive Iva salvo prova contraria Prelevamenti: costituiscono ricavi/compensi salvo la prova contraria di indicare i soggetto beneficiario dei pagamenti
Accertamenti presuntivi Accertamenti bancari e finanziari (ii) Prova contraria analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna singola operazione sostanziale impossibilità di difesa da parte del contribuente a fronte della difficoltà di giustificare le movimentazioni relative a prelevamenti per esigenze personali L Agenzia delle Entrate ha specificato che i verificatori devono astenersi da una valutazione rigida e formale dei dati acquisiti. Da ciò l'esigenza di non trascurare «le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità, e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato».
Accertamenti presuntivi Accertamenti bancari e finanziari (iii) Suggerimento pratico Effettuare spese a titolo personale tramite mezzi elettronici di pagamento (bancomat, carte di credito), specie se la spesa è di un certo ammontare. In tal modo, dal semplice estratto conto bancario emerge la causale del pagamento, e ciò, a nostro avviso, è sufficiente come prova contraria. Attenzione: riflessi sullo Spesometro
Accertamenti presuntivi Indagini finanziarie Comunicazioni movimentazioni finanziarie Dal 1 gennaio 2012 obbligo da parte degli operatori finanziari di comunicare tutte le movimentazioni dei rapporti intrattenuti con i clienti Si aggiunge all obbligo da parte degli stessi operatori di comunicare i rapporti intrattenuti con i contribuenti In attesa del provvedimento del direttore delle Entrate per conoscere i dettagli delle informazioni oggetto di comunicazione Anticipazioni sul provvedimento Le comunicazioni serviranno solo per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo Le informazioni acquisite non saranno tradotte automaticamente in presunzioni di maggior reddito Non verranno comunicati tutti i movimenti ma soltanto i saldi e il totale «dare e avere» I dati saranno consultabili e utilizzati a livello locale solo dopo l input dell amministrazione centrale e previa autorizzazione
Parte 5 Accertamento esecutivo e contenzioso
Accertamento esecutivo e contenzioso Avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell Irap e dell Iva dal 1 ottobre 2011 (notificati) e concernenti i periodi d imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi efficacia di titolo esecutivo intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica) gli importi indicati negli stessi ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati) Non verrà più notificata la cartella di pagamento
Accertamento esecutivo e contenzioso La riscossione trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata a Equitalia scatta la sospensione ex lege dell esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. dopo i 180 giorni sono possibili azioni esecutive Durante la sospensiva ex lege sono possibili le azioni cautelari (i.e. sequestro conservativo e ipoteche)
Accertamento esecutivo e contenzioso Ricorso e sospensione della riscossione Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio La sospensione può essere chiesta in via amministrativa, in carta semplice, all ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale in via giudiziale alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile (i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza)
Accertamenti presuntivi Tutela del contribuente A tutela, almeno parziale, dall incisività del nuovo accertamento esecutivo, potrebbe ritornare di moda un vecchio istituto la certificazione Tributaria, o c.d. Visto pesante art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 1) non sono applicabili le disposizioni in materia di accertamenti induttivi puri; 2) gli accertamenti basati sugli studi di settore, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate; 3) in caso di ricorso contro l atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale; 4) l attività di controllo e di verifica dell Amministrazione finanziaria è riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.
Accertamenti presuntivi Regime premiale per i soggetti in linea con gli studi di settore Le piccole imprese ed i lavoratori autonomi in linea con gli studi di settore sono premiati con alcuni vantaggi. I vantaggi competono a condizione che i dati dichiarati per l applicazione degli studi siano veritieri e coerenti con il profilo dell attività svolta. 1) minori controlli; 2) la riduzione dei termini per i controlli da 4 a 3 anni; 3) la limitazione dell applicazione del redditometro;
Relatore Glauco Posa Dottore commercialista Partners