1.Introduzione. Roma, 16/02/200. Ai Dirigenti Generali LORO SEDI. Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI



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Roma, 16/02/200 Ai Dirigenti Generali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA AA.GG. LORO SEDI Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI Agli Enti di Patronato LORO SEDI INFORMATIVA N. 10 OGGETTO: Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999. 1.Introduzione Come è noto l art.1, comma 41, della legge 8/8/1995 n. 335 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti in vigore nell assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione. Conseguentemente, per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto sorto dopo il 16 agosto 1995 si dovranno seguire i criteri operativi a suo tempo precisati dall INPS nel supplemento di luglio 1992 degli Atti ufficiali dell Istituto (v.allegato). 1

Su tale fonte si legge che Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge (art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.818). Con sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, I Serie Speciale, n. 21 del 26 maggio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale del predetto art. 38 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti. Per effetto di tale sentenza, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono equiparati ai figli legittimi e, quindi, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Ciò posto, la sussistenza della condizione del carico, da individuarsi al momento del decesso del dipendente o del pensionato, è la condizione fondamentale per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti da liquidare, successivamente al 16/8/1995, in favore del nipote di età inferiore a 18 anni. In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione della predetta circostanza può essere individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite. A tale fine occorre preliminarmente distinguere le due situazioni che possono verificarsi al momento della morte dell iscritto: quella della convivenza, intesa come effettiva comunione di tetto e di mensa e quella di non convivenza. Nei confronti del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi dall accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione di non autosufficienza economica. La condizione della non autosufficienza economica può essere ritenuta sussistente ove la situazione reddituale dell avente diritto sia pari o inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. A tal fine i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva non devono essere inclusi nel reddito per 2

l accertamento del carico familiare (art. 3 bis del decreto legge 31-5-94, n. 330 convertito, con modificazioni, dalla legge 27-7-94, n.473). Nei confronti del nipote superstite non convivente è invece necessario verificare sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del nipote non convivente. 2.Liquidazione dei trattamenti pensionistici Le domande di pensione ai superstiti non ancora definite nonché quelle di futura presentazione, purché inerenti a trattamenti pensionistici di riversibilità o indiretti il cui diritto sia sorto successivamente al 16-8-95, dovranno essere trattate in base ai criteri sopra esposti, con riconoscimento della prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso e con liquidazione degli eventuali ratei dovuti entro il limite prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di presentazione della domanda. Al riguardo si precisa che con la presentazione dell istanza è stato consolidato il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico ed è, quindi, da tale data che deve essere computato, a ritroso, il quinquennio prescrizionale. Dovranno essere altresì esaminate, a richiesta degli interessati, le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale. In particolare, i nipoti minori e viventi a carico possono presentare nuova domanda di pensione ai superstiti che verrà definita, anche in tale ipotesi, riconoscendo il diritto alla prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e con liquidazione dei ratei dovuti entro il limite prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di presentazione della nuova domanda. Occorre sottolineare che se nel computo a ritroso per la individuazione del termine prescrizionale si rinvengano atti o comportamenti, quali il formale provvedimento di diniego e la relativa domanda, questi costituiscono fatti interruttivi della prescrizione e, quindi, a partire da tali date verrà rinnovato il limite prescrizionale quinquennale. Tale 3

ipotesi non si può al momento realizzare in quanto il diritto alla prestazione in esame decorre a partire dal 17 agosto 1995. Nel caso in cui, a seguito di provvedimento di diniego sia stato proposto ricorso e sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di pensione ai superstiti; il riconoscimento del diritto avverrà sempre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, ma i ratei dovuti saranno liquidati a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza negativa. Resta inteso che qualora l istanza venga presentata dopo che sia trascorso un quinquennio dall emanazione della sentenza, i ratei maturati verranno liquidati entro il limite prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di presentazione della nuova domanda. Il riconoscimento del diritto a pensione in favore del nipote minore potrebbe comportare la ricostruzione o la soppressione delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti il cui diritto risulti concorrente ovvero incompatibile con quello spettante al nipote. In tale ipotesi occorre seguire le istruzioni di seguito riportate. 2.1 Decessi che hanno dato luogo alla liquidazione di pensioni in favore del coniuge e/o dei figli minori, studenti o inabili. Nelle ipotesi in esame il riconoscimento del diritto a pensione in favore del nipote minore superstite comporta la necessità di rideterminare l importo della pensione indiretta o di reversibilità già riconosciuto al coniuge e/o a ciascun figlio sulla base delle aliquote stabilite dall articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La pensione indiretta o di reversibilità liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere ricostituita secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria includendo tra i contitolari anche il nipote minore superstite. A questo ultimo andrà corrisposta, per lo stesso periodo, la differenza tra l importo della pensione ricostituita e quello della pensione effettivamente corrisposta ai contitolari, sempre nel limite prescrizionale quinquennale. 4

Nel caso in cui il trattamento pensionistico non fosse più in pagamento per avvenuto superamento del limiti di età da parte dei figli o per altra causa di cessazione del diritto, la pensione indiretta o di reversibilità deve essere, a domanda, ricostituita, secondo le aliquote di legge, con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari il nipote minore. Fermi restando i limiti prescrizionali sempre decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei contitolari deve essere corrisposta al nipote minore superstite l eventuale differenza tra l importo della pensione riliquidata e quello della pensione percepita per lo stesso periodo dai contitolari superstiti. Per il periodo successivo alla data di cessazione del diritto dei contitolari deve essere attribuita la pensione indiretta o di reversibilità sulla base dell aliquota spettante al solo nipote minore superstite, nei limiti della prescrizione quinquennale. 2.2 Decessi che hanno dato luogo alla liquidazione di pensione a fratelli o sorelle. Nelle ipotesi considerate il riconoscimento in favore del nipote superstite comporta la soppressione della pensione, liquidata ai collaterali essendo il diritto del primo incompatibile e prevalente rispetto a quello dei secondi. Occorre, peraltro, tenere presente che le pensioni corrisposte ai collaterali sono state a suo tempo liquidate legittimamente per cui le prevalenti ragioni del nipote superstite devono essere contemperate con l'esigenza di salvaguardare diritti patrimoniali maturati in favore degli altri superstiti. A) Pensioni in pagamento alla data del 1 giugno 1999. La pensione indiretta o di reversibilità deve essere attribuita, a domanda, al nipote superstite a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell iscritto o del pensionato. Per il periodo antecedente il 1 giugno 1999 (primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza n. 180 sulla Gazzetta 5

Ufficiale), al nipote minore superstite deve essere, peraltro, corrisposta l eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella liquidata, per lo stesso periodo, ai fratelli o sorelle. La pensione liquidata ai collaterali deve essere revocata a far data dal 1 giugno 1999. B) Pensioni non più in pagamento alla data del 1 giugno 1999. La pensione indiretta o di reversibilità deve essere attribuita al nipote superstite, previa presentazione di apposita istanza, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell iscritto o del pensionato. Per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei fratelli o sorelle, deve essere, tuttavia, corrisposta al nipote superstite l eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella liquidata, per lo stesso periodo, agli altri superstiti. 3.Effetti della Sentenza n. 180 sull assegno per il nucleo familiare La pronuncia della Corte Costituzionale, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che all art.38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, fanno sia l art. 3, ultimo comma, del DPR 30-5-1955, n. 797 (T.U.A.F.) in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, l art. 2, comma 6, del D.L. 13-3-1988, n. 69, convertito, con modificazione, dalla legge 13-5-1988, n.153, in materia di assegno per il nucleo familiare. Pertanto, ai fini dell erogazione dell assegno per il nucleo familiare, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. La vivenza a carico si considera dimostrata quanto l ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote secondo i criteri illustrati al punto 1. della presente informativa. 6

Le Sedi provinciali provvederanno a dare attuazione, su richiesta degli interessati, alla Sentenza, riconoscendo gli eventuali arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale. Restano ferme le disposizioni a suo tempo impartite con Circolare n. 31 del 27-6-1988 dalla Ragioneria Generale dello Stato IGOP per i fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale, i quali possono far parte del nucleo familiare del richiedente solo se minori o maggiorenni inabili, purché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. In proposito si ricorda che, ove fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale siano stati formalmente affidati dai competenti organi a norma di legge essi rientrano nella categoria degli equiparati ai figli ai sensi del citato art. 38 e, quindi, possono far parte del nucleo familiare anche in assenza della condizioni sopra descritte. Sarà cura delle Sedi provinciali dare massima diffusione alla presente informativa, portandola a conoscenza di tutti gli enti iscritti, ivi comprese le Amministrazioni statali presenti sul territorio, affinché possano predisporre i trattamenti di pensione secondo le disposizioni impartite. IL DIRIGENTE GENERALE F.to Dr. Luigi Marchione 7

6. PENSIONE AI SUPERSTITI 6.1 GENERALITA In caso di morte di un lavoratore che al momento del decesso si trovava nelle condizioni indicate nel successivo paragrafo, spetta la pensione al coniuge, al coniuge divorziato ed ai figli; in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza anche di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle. Le condizioni nelle quali devono trovarsi i predetti familiari per avere diritto alla pensione sono indicate nei successivi paragrafi. Le presenti disposizioni trovano applicazione per i decessi intervenuti a far tempo dal 1 luglio 1984, n. 222, alla quale va fatto riferimento per l accertamento dei requisiti per il diritto a pensione del lavoratore deceduto. 6.2 CONDIZIONI PER IL DIRITTO RELATI- VE AL LAVORATORE DECEDUTO Per il diritto alla pensione ai superstiti è richiesta l una o l altra delle seguenti condizioni: - che il lavoratore deceduto fosse titolare di una pensione diretta ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione di riversibilità. I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l assegno riversibile. In caso di decesso di assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione della domanda di pensione di inabilità in presenza di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto ovvero nel corso del mese di perfezionamento dei requisiti stessi, ai superstiti spetta la pensione di riversibilità e non quella indiretta, con beneficio della diversa valutazione del requisito contributivo previsto per la qualifica di pensionato del dante causa; - che il lavoratore deceduto avesse i requisiti di assicurazione e di contribuzione, normali o ridotti, per la pensione di vecchiaia ovvero per l assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità. L accertamento dei requisiti va effettuato con riferimento alla data del decesso del lavoratore assicurato. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. 8

Pur mancando i requisiti di cui sopra può essere concessa la pensione indiretta privilegiata di inabilità nei casi indicati nel paragrafo 5. Se il lavoratore deceduto era titolare di una pensione supplementare diretta oppure se era iscritto all assicurazione generale I.V.S. ma non poteva far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione normali o ridotti per la pensione di vecchiaia, per l assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, può essere corrisposta ai familiari superstiti la pensione supplementare di riversibilità o indiretta alle condizioni indicate al paragrafo 9. 6.3 CONDIZIONI PER IL DIRITTO RELATI- VE AI FAMILIARI SUPERSTITI Le condizioni relative ai familiari superstiti, indicate nei paragrafi che seguono, valgono per tutte le pensioni ai superstiti (pensione di riversibilità, pensione indiretta, pensione indiretta privilegiata di inabilità, pensione supplementare indiretta o di riversibilità). Tali condizioni sono quelle richieste per far sorgere il diritto alla pensione. 6.3.1 Coniuge superstite Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell assicurato o del pensionato deceduto (1). Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12/8/1962, n. 1338, nel testo sostituito con l art. 24 della legge 30/4/1969, n. 153, il diritto alla pensione di riversibilità in favore del coniuge superstite deve essere riconosciuto anche quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 72 anno di età ed il matrimonio abbia avuto durata inferiore a due anni. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione ai superstiti il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite dell assicurato o del pensionato, anche se separato per colpa o con addebito della separazione, ha diritto alla pensione indiretta o 9

di riversibilità, a condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto (2). (1) Anteriore all entrata in vigore della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, il marito, per fruire della prestazione, doveva possedere l ulteriore requisito della invalidità alla data della morte della moglie. La legge n. 903, che ha eliminato disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, stabilisce che anche al coniuge uomo deve essere riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti, indipendentemente dal fatto che sia invalido o meno. Detta disposizione (art. 11, 1 comma) è stata in un primo tempo applicata a tutte le domande di pensione ai superstiti presentata per morte di assicurato o titolare di pensione dopo la data di entrata in vigore della citata legge n. 903. Con sentenza n. 6 del 25-30.1.1980, la Corte Costituzionale, dichiarando l illegittimità costituzionale delle norme che richiedevano l invalidità del marito superstite, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al superstite uomo non invalido, la cui moglie fosse deceduta prima della data di entrata in vigore della legge n. 903/1977. (2) Il coniuge superstite che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, ha diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. 6.3.2 Coniuge superstite divorziato Il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione ai superstiti a condizione che: a) il decesso del pensionato (o dell assicurato) non sia anteriore alla data di entrata in vigore dalla legge 6/3/1987, n. 74 (12/3/1987); b) non esita un coniuge superstite (1); c) il coniuge divorziato richiedente la pensione sia titolare dell assegno alimentare di cui all art. 5 della legge 1/12/70, n. 898, e non risulti passato a nuove nozze; d) la data di inizio del rapporto assicurativo dell assicurato o del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio. 6.3.3 Figli superstiti La pensione ai superstiti spetta ai figli legittimi o legittimati e alle persone equiparate che, alla data del decesso del lavoratore, fossero: 10

- minori degli anni 18; - studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni; - studenti universitari di età compresa tra i 18 ed i 26 anni; - inabili di qualunque età. (1) Il coniuge divorziato può ottenere giudizialmente una quota della pensione spettante al coniuge che risulti legato in matrimonio con il lavoratore deceduto al momento della sua morte. Il passaggio a nuove nozze comporta per il coniuge divorziato il venir meno di detta quota senza alcun diritto all assegno pari a due annualità di pensione di cui alla nota (2) del paragrafo 6.3.1. I figli hanno diritto alla pensione insieme al coniuge del lavoratore deceduto. La pensione spetta anche ai figli postumi, cioè ai figli nati entro il 300 giorno dalla data del decesso del padre. La pensione ai figli spetta anche se essi erano coniugati alla data del decesso del genitore (l art. 2, 2 comma, del D.L. Lgt 18 gennaio 1945, n. 39, che escludeva le figlie maritate dal diritto alla pensione au superstiti, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 164 del 17 giugno 1975). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 30 novembre 6 dicembre 1979, ha dichiarato il legittimo anche l art. 3, lett. A) del D.L. Lgt 18 gennaio 1945, n. 39, che prevedeva la perdita del diritto alla pensione ai superstiti da parte delle figlie in caso di matrimonio contratto successivamente al decesso del genitore dante causa. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del genitore fossero a suo carico. Per i figli studenti è richiesto inoltre che non svolgessero attività lavorativa alla data del decesso del genitore. Le predette situazioni e condizioni richieste per la concessione della pensione ai figli del lavoratore deceduto sono illustrate in particolare nei paragrafi che seguono. 6.3.3.1 Pensione equiparate ai figli Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati: - i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto; - i figli naturali del lavoratore deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto per i quali questi era tenuto al 11

mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall art. 279 del codice civile; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile; - i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; - i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto. 6.3.3.2 Figli studenti Ai fini della concessione della pensione ai superstiti sono considerati studenti i figli del lavoratore deceduto che alla data della morte di questi: A) avevano un età compresa tra i 18 e 21 anni e frequentavano una scuola media o professionale; B) avevano un età compresa tra i 18 e i 26 anni ed erano iscritti all Università od a scuola di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso legale di laurea. La frequenza di corsi di istruzione all estero secondaria o di livello universitario dà titolo alla pensione a condizione che ne venga accertata la equivalenza a quelli di pari grado esistenti in Italia. A) Figli studenti di scuola media o professionale Le scuole medie o professionali la cui frequenza dà diritto alla pensione sono: - le scuole medie statali inferiori e superiori; - le scuole professionali pubbliche (statali o regionali); - le scuole medie e professionali pareggiate o parificate a quelle pubbliche; - le scuole medie e professionali legalmente riconosciute; - le scuole private, anche se tenute da sacerdoti, ordini religiosi, ecc. purché siano didatticamente organizzate ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e cioè abbiano programmi, orari, distribuzione di insegnamento, numero degli anni di corso conformi a quelli delle corrispondenti scuole pubbliche; - i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, tenuti da privati funzionanti con provvedimento di presa d atto del Ministero della Pubblica Istruzione. La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del 12

corso scolastico frequentato dal figlio superstite. La durata del corso nelle scuole medie e professionali sopra indicata va dal 1 settembre al 31 agosto dell anno successivo. Qualora lo studente frequenti l ultimo anno di corso, il termine dell anno scolastico è: - 30 giugno per la scuola media inferiore; - 31 luglio per la scuola di istruzione secondaria superiore. La durata del corso in altre scuole coincide invece con la durata effettiva del corso (vedi elenco allegato n. 2). Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l altro. In caso di interruzione degli studi prima del termine del corso scolastico, la pensione spetta se il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo che va dall inizio del corso stesso alla data di interruzione. B) Figli studenti universitari Dà diritto alla pensione l iscrizione alle Università statali, ad altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media superiore ovvero a corsi di livello universitario (vedi elenco allegato n. 3). Per le scuole superiori legalmente riconosciute devono intendersi le scuole il cui statuto sia stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica a norma del Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con R.D. 31/8/1933, n. 1592. Rientrano, inoltre, nel tipo di scuola in questione, anche quelle considerate superiori dalle leggi statali alle quali si accede con il titolo di studio di scuola media di secondo grado nonché quelle istituite o riconosciute con provvedimento dei Ministeri in base a specifica competenza stabilita dalla legge e quelli istituite dalle Regioni a Statuto speciale che ne prevedano la competenza in maniera di istruzione superiore. Dà diritto alla pensione anche l iscrizione, dopo il conseguimento della laurea, ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dall art. 20, lett. B e c, del predetto Testo Unico. La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o il corso legale stabilito dagli statuti delle predette scuole di perfezionamento. L ultimo anno del corso legale di laurea si considera terminato, di norma, il 31 ottobre, fermo restando il limite del compimento del 13

26 anno di età. Peraltro, il diritto alla pensione ai superstiti può essere prorogato, a richiesta degli interessati e con contestuale impegno da parte degli stessi a documentare, entro il 30 giugno, l avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio. In pratica occorre far riferimento al numero degli anni accademici per i quali l interessato è stato complessivamente iscritto: solo se l anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsti dal corso legale di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Pertanto mentre realizza tale condizione la iscrizione classificata fuori corso di uno studente che non ha superato gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale, non la realizza la iscrizione classificata in corso quando tali limiti siano stati superati. La pensione spetta anche agli studenti universitari che dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi ottengano l iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea della stessa facoltà. In questo caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili. La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26 anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea. 6.3.3.3 Figli inabili Ai fini della concessione della pensione ai superstiti si considerano inabili i figli che, alla data del decesso del genitore, si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (1). In deroga al principio secondo cui le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità debbono sussistere alla data del decesso dell assicurato o del pensionato, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data di morte dell assicurato o del pensionato e quella di compimento del 18 anno di età conserva il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento di tale età. 14

6.3.3.4 Requisito del carico Per la concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, è richiesto che alla data del decesso del lavoratore fossero a suo carico. Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico del lavoratore deceduto devono ricorrere due circostanze. (1) Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di aventi causa da assicurato o pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1984 trova applicazione la definizione della inabilità di cui all art. 39 del DPR 26/4/1957, n. 818. a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari; b) il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall effettivo comportamento di quest ultimo nei confronti dell avente diritto. In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione delle predette circostanze può essere individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite. In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi: a) la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del figlio superstite convivente può, di norma, prescindersi dall accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. b) la non convivenza. Nei confronti del figlio superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e 15

continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che il lavoratore deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite: una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, altresì i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non potesse procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza. 6.3.3.5 Svolgimento di attività lavorativa da parte dei figli studenti Per la concessione della pensione ai figli studenti è richiesto che essi non prestino lavoro retribuito alla data del decesso del lavoratore. L inizio di un attività lavorativa, nel senso indicato nel testo, dopo la liquidazione della pensione ai superstiti comporta la sospensione della pensione stessa. Per lavoro retribuito si intende ogni attività lavorativa redditizia, sia dipendente che autonoma, qualunque sia il reddito ricavato. Se il figli studente è iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti ovvero negli elenchi dei lavoratori autonomi, in qualità di titolare di azienda o di familiare coadiuvante, non ha diritto alla pensione ai superstiti. Anche l attività prestata in qualità di apprendista costituisce causa di esclusione dal diritto alla pensione per i figli studenti. Non può essere, viceversa, assimilato ad un normale rapporto di lavoro subordinato il servizio militare di leva prestato come soldato semplice in quelle Armi nelle quali venga corrisposto il soldo che, in quanto tale, non può essere considerato retribuzione. In tale ipotesi, pertanto, il figlio studente, che adempia all obbligo di leva, mantiene il diritto alla pensione ai superstiti. 6.3.4 Genitori Se il coniuge ed i figli mancano ovvero se, pur esistendo, non hanno diritto alla pensione ai superstiti, questa spetta ai genitori del lavoratore deceduto a condizione che essi, alla data del decesso: - avessero compiuto il 65 anno di età; - non fossero titolari di pensione diretta o indiretta (1); - fossero a carico del lavoratore deceduto. 16

Per l accertamento del requisito della vivenza a carico valgono i criteri indicati al punto 6.3.3.4. Se al genitore viene concessa dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell assicurazione generale I.V.S. un altra pensione viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, o dal 1/4/1987 se la pensione aveva decorrenza anteriore alla data della deliberazione citata a margine. 6.3.5 Fratelli celibi e sorelle nubili Se il coniuge, i figli ed i genitori mancano o se, pur esistendo, non hanno diritto alla pensione ai superstiti, questa spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso: a) fossero inabili al lavoro anche se di età inferiore agli anni 18; b) non fossero titolari di pensione diretta o indiretta; c) fossero a carico del lavoratore deceduto. (1) Non determina l esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti la titolarità, da parte del genitore, dalle seguenti pensioni o assegni: - rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione o da altri contratti; - pensioni a carico dell assicurazione facoltativa o della mutualità pensioni per le casalinghe; - assegni vitalizi aventi natura assistenziale, quali gli assegni o le pensioni spettanti ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi civili; - pensioni di guerra; - pensioni sociali (la pensione sociale viene revocata dalla data di decorrenza della pensione ai superstiti). Solo la effettiva titolarità dei trattamenti considerati dalla norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude il diritto alla pensione privilegiata di inabilità indiretta. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità indiretta deve essere riconosciuto anche se i superstiti abbiano ottenuto la rendita a carico della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quando: - la rendita sia sta liquidata ai superstiti in conseguenza di un evento diverso da quello che ha determinato la morte del dante causa; - la morte sia sopravvenuta per l aggravarsi delle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale che aveva già dato luogo a rendita a favore del lavoratore e da tale aggravamento non è derivato alcun incremento della rendita INAIL spettante ai superstiti. 17

6.5 DECORRENZA Le pensioni indirette e di riversibilità hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, qualunque sia la data di presentazione della domanda. La pensione da corrispondere ai figli nati postumi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita. Se il fratello o alla sorella viene concessa, dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell assicurazione generale I.V.S. un altra pensione viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione. Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette. Se le suddette cause di cessazione si sono verificate prima della data della deliberazione n. 30/87 del Consiglio di Amministrazione, la soppressione opera dal 1/4/1987. Per l accertamento del requisito della vivenza a carico valgono i criteri in precedenza indicati al paragrafo 6.3.3.4. 6.4 PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER CAUSA DI SERVIZIO I superstiti dell iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti indicati dall art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità a condizione che: a) la morte dell assicurato risulti riconducibile con nesso diretto di causalità - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all obbligo assicurativo per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) dalla morte dell assicurato non derivi in favore dei superstiti il diritto a rendita a carico della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamento di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici; c) alla data della morte risulti versato o dovuto in favore dell assicurato almeno un contributo. Solo la effettiva titolarità dei trattamenti considerati dalla norma e non anche il diritto potenziale a detti trattamenti esclude il diritto alla pensione privilegiata di inabilità indiretta. 18

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità indiretta deve essere riconosciuto anche se i superstiti abbiano ottenuto la rendita a carico della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quando: - la rendita sia stata liquidata ai superstiti in conseguenza di un evento diverso da quello che ha determinato la morte del dante causa; - la morte sia sopravvenuta per l aggravarsi delle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale che aveva già dato luogo a rendita a favore del lavoratore e da tale aggravamento non è derivato alcun incremento della rendita INAIL spettante ai superstiti. 19