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REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1944/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 579/2007 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 579/2007 proposto dalla società Fiamma 2000 in persona del legale rappresentante dott. Vittorio Marzano, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Eulo e Paolo Cotza ed elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14, presso il loro studio, contro - la XIII Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura a margine dell atto di costituzione dall avv. Costantino Murgia ed elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Bonaria n. 80, presso lo studio del medesimo legale, - il Segretario Generale della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, non costituito in giudizio, e nei confronti della Sidigas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Tesauro, Piero Franceschi e Giovanna De Santis ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n.

2 33, presso lo studio dell avv. Piero Franceschi, nonché nei confronti dei seguenti comuni: Gesturi, Escolca, Genoni, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri, Villanovatulo, Aritzo, Atzara, Belvì, Esterzili, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sadali, Seulo, Sorgono, Laconi, per l'annullamento - delle note del Segretario Generale della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo n. 901 del 27 giugno 2007 e n. 968 del 26 giugno 2007, nella parte in cui negano alla ricorrente l accesso agli atti con riferimento al Piano Economico Finanziario presentato dalla SIDIGAS spa; - l accertamento del diritto della Fiamma 2000 ad accedere a tale documentazione. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il Consigliere Tito Aru; Uditi all udienza camerale del 10 ottobre 2007 gli avv.ti delle parti come da separato verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O Con il ricorso in esame, notificato il 13 luglio 2007 e depositato il successivo giorno 18, la ricorrente, partecipante al procedimento di individuazione del promotore avviato dalla XIII Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo per la realizzazione in project financing della rete urbana di distribuzione del gas metano delle aree commerciali e

3 produttive dei Comuni appartenenti al bacino n. 17, di cui al Bando Regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas metano, espone quanto segue. All esito dell esame dei progetti, dopo che con delibera della giunta esecutiva n. 9 del 22 marzo 2007 la XIII Comunità Montana aveva approvato il progetto preliminare presentato dalla società Sidigas e l aveva nominata promotore, ha chiesto l accesso agli atti relativi al predetto procedimento di individuazione del promotore. L accesso è stato assentito, fatta eccezione per il piano economico e finanziario asseverato per il quale, invece, l Amministrazione ha respinto la richiesta ritenendolo riservato in quanto contenente dati sensibili in ordine alle scelte imprenditoriali e all organizzazione di impresa, nonché altre informazioni riservate del promotore. Avverso tale diniego è insorta la ricorrente che l ha impugnato lamentando un pregiudizio per la piena esplicazione delle sue difese in sede giurisdizionale con riguardo alle determinazioni assunte dall Amministrazione ed impugnate con ricorso n. 540/2007. A suo avviso, infatti, il piano economico e finanziario asseverato, costituendo elemento centrale dell offerta in quanto recante le ragioni della sua sostenibilità economica, non potrebbe essere legittimamente sottratto all accesso delle imprese che contestano la legittimità della scelta operata dall Amministrazione. Per resistere all impugnazione si sono costituite sia la XIII Comunità Montana che la società controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del gravame.

4 All udienza camerale del 10 ottobre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. Il Collegio condivide la ricorrente massima giurisprudenziale secondo la quale, nell ambito di una procedura ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento di differimento dell'accesso a documenti amministrativi ove lo stesso si riveli funzionale al rispetto dei valori della "par condicio" ed alla possibilità per l'amministrazione di gestire la relativa procedura secondo criteri di correttezza, buon andamento ed imparzialità. Ciò premesso, con riguardo al caso di specie, la riservatezza che s impone con riguardo al Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) discende dalle peculiarità in cui si articola la procedura di project financing come disciplinata dagli artt. 153, 154 e 155 del D.Lgvo n. 163/2006. Ed invero i contenuti economici e finanziari della proposta ritenuta di pubblico interesse vengono ad assumere valenza di elementi fondamentali dell offerta da far conoscere all esterno dell amministrazione soltanto dopo l esperimento della gara, pena altrimenti l alterazione della par condicio tra i concorrenti. Tale proposta, infatti, con le modifiche ed integrazioni che l Amministrazione riterrà di utile introdurre, verrà posta a base della gara da espletarsi ai sensi dell art. 155 cit, restando evidentemente non consentito far conoscere anticipatamente ai concorrenti del promotore il contenuto del piano economico a supporto della proposta con la quale dovranno competere.

5 Ne discende l esigenza che quei contenuti siano tenuti riservati nei riguardi di chiunque intenda o meno partecipare alla gara, ben restando legittimo, per tale atto, il differimento dell accesso a conclusione dello svolgimento della selezione. Ciò anche per tutelare l esigenza di riservatezza che indubbiamente sussiste anche nei riguardi del promotore, il quale, come detto, nella procedura negoziata deve confrontarsi con i migliori offerenti mantenendo ferma la proposta presentata. Pertanto, nella specie, deve ritenersi che legittimamente la XIII Comunità Montana ha procrastinato l accesso del PEF sino alla conclusione della gara, ovverosia al momento in cui i medesimi contenuti possono essere resi noti (cfr: TAR Lazio, Sez. III, 2 luglio 2004 n. 6430). Tale interpretazione trova conforto nella pronuncia dell Autorità dei LL PP n. 4 del 6 marzo 2002, che ha delineato i confini dell accesso proprio in materia di project financing. E stato in essa precisato che l amministrazione aggiudicatrice è tenuta a garantire a tutti i concorrenti la possibilità di visionare la documentazione posta a base di gara, e cioè il progetto preliminare presentato dal promotore (come eventualmente modificato) nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell offerta economicamente più vantaggiosa nella misura prevista dal piano economico e finanziario presentato dal promotore, così da consentire a ciascuno la presentazione della propria proposta su un piano di perfetta parità. Viceversa, essa, deve mantenere riservato il piano economicofinanziario proprio del promotore in quanto afferente alle sue scelte

6 imprenditoriali, alla sua organizzazione di impresa (sotto il profilo finanziario e patrimoniale), alle sue strategie ed in generale a quelle informazioni economiche che caratterizzano le ragioni e le valutazioni stesse del promotore rispetto al mercato. In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 ottobre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati: - Paolo Numerico, Presidente, - Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere, - Tito Aru, Consigliere, estensore. Depositata in segreteria oggi 25/10/2007 Il Segretario generale