DELIBERAZIONE N. 642/2015 ADOTTATA IN DATA 16/04/2015 OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento in ambito curriculare. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - questa azienda ospedaliera collabora da anni con l Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, mettendo a disposizione le proprie strutture allo scopo di permettere lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento degli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica nonché ai master universitari di primo livello del medesimo Ateneo, attivati presso la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia; - con e-mail del 30 marzo 2015, l ufficio competente ha trasmesso il testo dell accordo per il rinnovo della convenzione con l Università Cattolica del Sacro Cuore diretta a regolare lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento; Premesso, inoltre, che gli uffici competenti, esaminato lo schema di accordo hanno ritenuto opportuno proporre all Università Cattolica del Sacro Cuore alcune modifiche al testo convenzionale, in particolare riguardo alla ripartizione dei compiti e adempimenti in materia di sicurezza fra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, coerentemente con la normativa vigente e nel rispetto dei reciproci ruoli; Preso atto dell accettazione da parte del citato Ateneo delle modifiche proposte da questa azienda, come da e-mail ricevuta in data 2 aprile 2015; Accertato che: lo schema di accordo è conforme ai Nuovi indirizzi in materia di tirocini approvati dalla Giunta della Regione Lombardia con la deliberazione n. X/825 del 25 ottobre 2013; il testo della convenzione prevede lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in ambito curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei progetti formativi individuali, senza porre alcun obbligo in capo al soggetto ospitante in merito alla loro attivazione;
l art. 4 dello schema di accordo esplicita gli impegni dell azienda in relazione agli aspetti di tutela della salute e sicurezza del tirocinante nei luoghi di lavoro, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; Richiamato l art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; Ricordato che la frequenza delle strutture di questa azienda da parte degli studenti dell Università Cattolica del Sacro Cuore non ha mai interferito con il regolare svolgimento dell attività istituzionale, ma al contrario ha rappresentato un opportunità di scambio di conoscenze tra il mondo accademico e il mondo del lavoro; Ritenuto di confermare la disponibilità dell azienda a proseguire la collaborazione con l Università Cattolica del Sacro Cuore nel processo formativo degli studenti iscritti al predetto Ateneo mettendo a disposizione le proprie strutture e relative attrezzature per lo svolgimento di tirocini/stage, autorizzando fin d ora i propri dipendenti allo svolgimento delle funzioni di tutor; Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla sottoscrizione dell accordo nei termini concordati, DELIBERA 1. di sottoscrivere con l Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale a Milano, la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, nel testo allegato al presente atto (allegato A), in forza della quale questa azienda si impegna, compatibilmente con i compiti istituzionali, ad ospitare presso le proprie strutture studenti dello stesso Ateneo per il completamento del proprio percorso formativo ed autorizzando il proprio personale allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale, previa sottoscrizione dei singoli progetti formativi; 2. di precisare che la sottoscrizione dei singoli progetti formativi dovrà far seguito all istruttoria da parte dell USC Affari generali, che prevede tra l altro - l acquisizione del parere dei direttori/responsabili delle USC/USSD presso le quali dovrà svolgersi il tirocinio/stage, al fine della verifica della compatibilità della presenza degli studenti/laureati con l espletamento dei compiti istituzionali. IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO Tra l Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, soggetto promotore (d ora in poi denominato Università ), rappresentata dal Dott. Fabrizio Vicentini, Direttore di sede, nato a Roma il 29 maggio 1971, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1 e l A.O. Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale 80020570166, soggetto ospitante (d ora in poi denominato Azienda ospedaliera ) rappresentata dal dott. Carlo Nicora, Direttore generale, nato a Varese il 06 ottobre 1958, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n. 1, premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, l Azienda ospedaliera dà la propria disponibilità ad accogliere, previa valutazione della fattibilità, presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell Università, studenti in possesso dei requisiti prescritti in tirocinio di formazione ed orientamento in ambito curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti individuali. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 18, c. 1 lett. d) della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2. L Azienda ospedaliera garantisce all Università il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati in base all art. 1, comma 3 del decreto del Ministero del lavoro n. 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall Università e da un responsabile aziendale, indicato dall Azienda ospedaliera ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo e di orientamento;
predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze. 4. Per ciascun tirocinante inserito presso l Azienda ospedaliera in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenze in azienda; - le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (vedi art. 4); Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. L Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l Azienda ospedaliera si impegna a segnalare l evento all Università nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 2. Preso atto che, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a. il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. In particolare l erogazione della formazione generale è a carico del soggetto promotore e l erogazione della formazione specifica è a carico del soggetto ospitante. b. gli obblighi di cui agli artt. 36 Informazione ai lavoratori e 41 Sorveglianza sanitaria del D.Lgs. n. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante. 3. L Università si impegna a far pervenire tempestivamente alla regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali. 4. L Università si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
Art. 5 La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 36 mesi. Art. 6 Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 825 del 25/10/2013. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE Direttore di sede dott. Fabrizio Vicentini Azienda ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII Direttore generale dott. Carlo Nicora Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate Direttore Dipartimento amministrativo USC AFFARI GENERALI Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da: Paola Castelli (tel. 035 2674113) Visto procedere Direttore sanitario dr.ssa Laura Chiappa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------