Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della

Documenti analoghi
Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

Contratto di viaggio: conclusione del contratto, responsabilità dell'agenzia e recesso del viaggiatore

Art. 54 decreto legge

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Il codice civile dedica gli articoli dal agli appalti e, in particolare, sette articoli,

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )

Ministero della Pubblica Istruzione

CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE CASA PANCIERA Via F.lli Pasini, SCHIO (VI) CONTRATTO/DOMANDA DI ACCOGLIMENTO

Recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità professionale

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

RISOLUZIONE N. 90 /E

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Novità in materia di Rimborsi IVA

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

A Democracy CLASSIC Quota 250,00

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

RISOLUZIONE N. 117/E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

Tit /1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ATTIVITA BANCARIA E REATO DI USURA L ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA (E LA PROSPETTIVA DELLA DIFESA)

RISOLUZIONE N. 209/E

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n commento e testo

ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO&

Responsabilità Civile Professionale

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

RISOLUZIONE N. 337/E

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

SENTENZA CORRENTISTA DANNEGGIATO; - RICORRENTE -

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra Comune di SAN DONA DI PIAVE (VE)

Ombudsman delle banche svizzere

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL AUDITORIUM DEL CENTRO RISORSE EDUCATIVE

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

Corte di Appello Milano n M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza. 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

R. SIndaci Dirigenti. Rif. quotazione n.: 248 Data: 03/11/2006

RISOLUZIONE N. 175/E

Autorità d Ambito Territoriale Ottimale LAGUNA DI VENEZIA

REGOLAMENTO D USO E TARIFFE DELL IMPIANTO INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ANCONA

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Decisione N del 07 marzo 2014

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SOSTEGNO DELL APT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NAZIONALI SUL TERRITORIO DELLA BASILICATA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

RISOLUZIONE N. 195/E

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2


di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

VENEZIA Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

Transcript:

Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M. Frazzini (Conf.)

Il contratto di albergo ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura dei servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale. È un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori, che, di regola si perfeziona, anche verbalmente, con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio indipendentemente dall'assegnazione della camera. Si può concludere anche fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione, nel qual caso si considera concluso nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l'albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell'accettazione. Ove sorgano contestazioni sulle obbligazioni vicendevolmente assunte, occorre avere riguardo alla proposta, quale si è delineata anche nel corso di eventuali trattative orali, tenuto conto che l'accettazione che contenga modifiche o integrazioni si trasforma in nuova proposta, bisognevole di accettazione da parte dell'originario proponente.

SOGGETTI COINVOLTI LEAHY S TRAVEL Ltd Agenzia di Viaggio Inglese ERGIFE PALACE HOTEL s.r.l.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI (sulla base delle prove dedotte in giudizio) Leahy s Travel Ltd Organizza un viaggio a Roma per un gruppo di 800 pellegrini di cui 200 invalidi 1 Ergife Palace Hotel

RICOSTRUZIONE DEI FATTI (sulla base delle prove dedotte in giudizio) 29 Settembre 1983: Leahy s Travel invia a Ergife una lettera che segnala le particolari esigenze dei suoi clienti. E allegato un assegno di lire 11.000.000 come deposito cauzionale. Nota: fatto contestato da Ergife 30 Ottobre 1983: Sottoscrizione da parte dell hotel della ricevuta dell assegno 5 Dicembre 1983: Leahy s Travel invia lettera contratto in cui si fa riferimento all assegno inviato il 29 settembre e sottoscritto per accettazione da Ergife il 30 ottobre. 2 29 Marzo 1984: Lettera informativa inviata da Ergife.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI (sulla base delle prove dedotte in giudizio) Primavera 1984 Esecuzione del contratto. Ergife non ha la possibilità di accogliere gli ospiti con problemi d invalidità e handicap. 1a Notte: Una parte della comitiva viene dirottata verso strutture di categoria inferiore in altre città. 2a Notte: L intera comitiva è alloggiata presso l Airport Palace e riceve, secondo Leahy s Travel, un trattamento scadente. Sconvolgimento del Programma e aggravamento dei costi 3 Alcuni Pellegrini pretendono il rimborso della quota dipartecipazione Leahy s Travel ritiene compromessa la propria immagine

Gradi di Giudizio Tribunale di Roma Corte di Appello Corte di Cassazione

TRIBUNALE DI ROMA LEAHY S TRAVEL Ltd Attore Cita in giudizio ERGIFE PALACE HOTEL Convenuto Richiede risarcimento dei danni per inadempimento dell'ergife Palace Hotel, inclusi i danni per aver compromesso l immagine dell azienda Resiste alla domanda in quanto considera non prevista in fase di contratto l assistenza infermieristica nei confronti degli invalidi ed handicappati presenti nel gruppo. Decisione: Pur ritenendo provato l inadempimento, Il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento. Motivi: Ritiene carente la prova dei danni: - I documenti prodotti non dimostrano esborsi - Gli articoli di stampa non compromettono l immagine commercialdellaleahy s Travel Ltd

Corte di Appello di Roma LEAHY S TRAVEL Ltd ERGIFE PALACE HOTEL Ricorre in appello Non concordando con quanto espresso dal Tribunale di Roma, cita nuovamente in giudizio Ergife Palace Hotel. Ricorre incidentalmente in appello Si difende sostenendo le medesime tesi precedentemente formulate/enumerate in primo grado Decisione: La Corte condanna parzialmente Ergife a un risarcimento danni di 230.000.000 nei confronti della controparte. Motivi: 1) Conferma il giudizio di sussistenza dell inadempimento in quanto Egife era consapevole di dover prestare alloggi e servizi di carattere particolari, in base alle prove fornite e in particolare: - lettera contratto del 5 dicembre 1983 e precedente lettera del 29.09.1983. - lettera del 29 marzo 1984 proveniente da Ergife - deposizioni dei testi 2) Ritiene provati alcuni danni

Cassazione ERGIFE PALACE HOTEL LEAHY S TRAVEL Ltd Ricorre contro la decisione della Corte d Appello sostenendo che quest ultima: 1- abbia attribuito ingiustificato rilievo probatorio alle deduzioni della controparte, in contrasto con la lettera contratto del 5.12.83 che sarebbe la fonte esclusiva dei rapporti (tale lettera non fa riferimento alle esigenze particolari ); 2- abbia ritenuto che era stata ricevuta la lettera del 29.09.1983 (che faceva riferimento alle esigenze particolari ), sulla base di elementi non certi e senza considerare un altro documento che dimostrava il contrario; 3- abbia ritenuto che Ergife ha negato l ospitalità promessa; 4- non abbia considerato che la responsabilità per il mancato adempimento è da imputare alla Leahy s Travel, che ha dolosamente taciuto informazioni indispensabili; 5- abbia ammesso prova testimoniale per dimostrare fatti incompatibili con le prove documentali; Si oppone al ricorso considerando corretta la sentenza della Corte d Appello di Roma.

Decisione: Il ricorso di Ergife Palace Hotel è respinto Premesso che: (i) Motivi: il contratto d albergo è un contratto atipico, dove non prevale l oggetto della sola locazione ma che presuppone la prestazione di una molteplicità di prestazioni, tutte le prestazioni richieste costituiscono l oggetto del contratto, incluse le esigenze particolari ; (ii) Secondo l Art. 1335 c.c. La proposta, l`accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all`indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell`impossibilità di averne notizia. il contratto d albergo è un contratto consensuale che si può concludere (anche verbalmente e a distanza) nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell accettazione;

La Corte di Cassazione non ha ritenuto censurabile la decisione della Corte di Appello: (1) per aver accettato che la consapevolezza delle particolari esigenze da parte di Ergife fosse provata dalla lettera del 29.9.83 e da una testimonianza (non accogliendo quindi i punti 1 e 5 del ricorso di Ergife): entrambi tali elementi possono infatti servire per individuare quale fosse l oggetto del contratto; (2) per aver considerato che la lettera del 29.9.83 fosse stata ricevuta da Ergife (punto 2 del ricorso) in quanto la data della ricevuta dell assegno -di molto successiva alla lettera- non serve a provare che la lettera non sia stata ricevuta e quindi il fatto che tale documento non sia stato tenuto in considerazione non è rilevante; Gli altri motivi di ricorso (punti 3 e 4) sono stati considerati inammissili, in quanto non di pertinenza della Corte di Cassazione.