alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

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L omissione della notificazione della cartella di pagamento (atto presupposto) rende illegittimo per invalidità derivata il fermo amministrativo (atto consequenziale) di Angelo Buscema Pubblicato il 10 dicembre 2009 alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante Intervento del giudice di merito La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione seconda, con la sentenza n. 654/02/09 del 13ottobre 2009, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso del contribuente anche per l assoluta irritualità della notifica della cartella(atto presupposto )che inficia di nullità derivata il preavviso di fermo. Orbene, alla luce dell insegnamento delle sezioni unite del giudice di legittimità (Sent. n. 5791 del 12 febbraio 2008 dep. il 4 marzo 2008 della Corte Cass., SS.UU.) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l atto consequenziale notificatogli rimanendo esposto all eventuale successiva azione dell amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l emanazione e la notificazione dell atto presupposto o di impugnare 1

cumulativamente anche quest ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Con la conseguenza che spetta al giudice di merito la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell atto consequenziale in base all una o all altra opzione; compete al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso deve verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia deve riguardare l esistenza o no di tale pretesa (Cassazione sentenza n. 18356 del 3 luglio 2008). È affetto da nullità l atto impositivo per il quale risulti omessa la notificazione al contribuente dell atto che ne costituisce antecedente logico e presupposto giuridico e tale invalidità derivata può essere fatta valere in sede di impugnazione per mezzodi apposito motivo di ricorso (Sent. n. 20935 del 12 luglio 2007 dep. il 5 ottobre 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria). Fermo amministrativo di mobili registrati e atti presupposti La comunicazione di preavviso al contribuente dell adozione della misura cautelare del fermo di mobili registrati da parte dell Agente della riscossione costituisce atto immediatamente impugnabile in quanto suscettibile di ledere la sfera giuridica del destinatario. Incombe sull Agente della riscossione l onere di dimostrare l avvenuta notificazione degli atti (nella specie, cartella di pagamento) presupposti e necessari per la riscossione coattiva delle somme di cui alla pretesa fatta valere (Sent. n. 272 del 3 ottobre 2008 dep. il 14 novembre 2008 della Comm. trib. prov. di Reggio nell Emilia, Sez. II). In caso di contestazione da parte del contribuente dell avvenuta notificazione degli atti presupposti e prodromici alla riscossione coattiva, compete all Agente della riscossione dimostrare il rispetto della rigorosa sequenza degli atti, normativamente procedimentalizzata, e la regolarità delle notificazioni. A siffatta conclusione è pervenuta la S.C. con la decisione adottata a sezioni unite (n. 16412 del 25 luglio 2007). 2

Ipoteca È onere dell Amministrazione produrre tempestivamente in giudizio la prova dell avvenuta notifica della cartella di pagamento, in difetto l iscrizione deve essere dichiarata illegittima per non essere stata preceduta (o perché non risulta che sia stata preceduta) da regolare notifica della cartella di pagamento e all Agente della riscossione deve chiedere tempestivamente, salva l impugnazione della sentenza, al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell ipoteca per cui è causa (Sent. n. 395 del 14 novembre 2007 dep. il 29 novembre 2007 della Comm. trib. prov. Milano, Sez. VIII). Il concessionario alla riscossione di crediti erariali, ai fini dell iscrizione dell ipoteca di cui all art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deve dimostrare la sussistenza del presupposto della regolare notifica delle cartelle esattoriali e non può addurre a giustificazione l avvenuto decorso del termine di cinque anni in cui è tenuto a conservare tale documentazione (art. 26 del D.P.R. n. 602/1973) in quanto l esistenza della cartella regolarmente notificata è un presupposto indefettibile del potere del concessionario(sent. n. 270 del 17 settembre 2007 dep. il 24 settembre 2007 della Comm. trib. prov. di Caserta, Sez. XV). Conclusioni In definitiva, costituisce principio consolidato l affermazione secondo cui l omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale vizio, l atto consequenziale notificatogli (Sent. n. 1024 del 26 ottobre 2007 dep. il 18 gennaio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria). 3

ALLEGATO Commissione tributaria provinciale Lecce, sez. II, sentenza 13 ottobre 2009, n. 654 Fatto Avverso il preavviso di fermo amministrativo, comunicazione n. F059 2007 0001 004967 000, la ricorrente proponeva tempestivo ricorso lamentando il mancato ricevimento delle cartelle di pagamento n. 059 2003 0014584255 00 e n. 029 2005 0054231939 000, nonché il difetto di motivazione dell atto impugnato e l assenza del responsabile del procedimento amministrativo, a pena di nullità. Per le suddette ragioni la ricorrente chiedeva l annullamento del preavviso di fermo. Equitalia Lecce s.p.a. asserisce la legittimità del proprio operato dimostrando attraverso la produzione delle relate di notifica che la cartella n. 059 2003 0014584255 O0 è stata consegnata in Lecce, in via [ ], nelle mani del fratello, mentre la cartella n. 029 2005 0054231 939 000 è stata notificata in Lecce, in via [ ]. 4

Diritto Il ricorso è fondato e va accolto. Parte ricorrente ha prodotto certificato storico di residenza da cui emerge che la medesima non ha mai avuto la sua residenza in via [ ]. Ne segue che la cartella di pagamento n. 059 2003 0014584255 00, avente per oggetto tributi, non è mai stata ritualmente notificata. Ragione per cui, con riferimento a detta cartella, l impugnato preavviso di fermo risulta essere illegittimo e va annullato. Ne segue, con riferimento alla medesima cartella, che il lamentato difetto di motivazione è fondato per non avere potuto la ricorrente comprendere le ragioni della pretesa impositiva. In ultimo, fondata è altresì l eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento amministrativo, giacché la limitazione temporale della nullità a partire dal 01.06.2008 riguarda le sole cartelle di pagamento e non anche gli altri atti dell Agente della riscossione, quale l iscrizione di ipoteca sugli immobili o l iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli. P.Q.M. questa Commissione accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato. La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di giudizio. 5

10 dicembre 2009 Angelo Buscema 6