=================== IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA



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Il presente provvedimento costituisce una delle prime decisioni da parte di un tribunale per i minorenni sulle questioni economiche relativamente ai figli di genitori non coniugati dopo la nota ordinanza della Corte di cassazione, n. 8632 del 22.3.07. La decisione va segnalata anche per aver disposto il regime di affidamento esclusivo delle figlie a favore del padre, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse andranno prese dalle parti di comune accordo e che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie. =================== IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M. F. Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. R. Savoca Componente privato dott. S. Coco Componente privato riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO visti gli atti relativi alla procedura n.552/06 VG riguardante i minori A. E. e I., nate a XXX l 1.9.2003; premesso che: con ricorso depositato in cancelleria in data 14.12.2006, A. S., padre naturale delle minori, esponeva che la convivenza more uxorio con la madre di E. ed I. si era interrotta, e che la stessa convenuta, affetta da disturbi psichici, viveva ad O.o lontano dall abitazione familiare, sicchè chiedeva al Tribunale di affidargli in via esclusiva le bimbe e di stabilire le modalità ed i tempi dell esercizio del diritto di visita della madre;

con decreto del 15.12.2007, il Gd disponeva fissazione dell udienza di comparizione personale delle parti; all udienza del 9.3.2007 si costituiva in giudizio la convenuta M. E., deducendo sostanzialmente di essersi allontanata dall abitazione familiare di M. per motivi di salute(bulimia, forte depressione) e di recarsi periodicamente in Sicilia per incontrare le figlie, precisando però che il padre era sempre stato molto restio a permettere che le figlie stessero con lei ; la medesima M. inoltre affermava di essere divenuta titolare di una piccola azienda agricola in U., di avere acquistato anche un appartamento e di avere superato i problemi di salute di cui sopra, per cui concludeva chiedendo affidarsi a sé le figlie o, in subordine, regolamentarsi gli incontri con le stesse ; acquisite agli atti le richieste relazioni del SS e del CF competenti, il pubblico ministero si pronunciava a favore dell accoglimento della domanda del ricorrente. Al riguardo, il Collegio osserva: I Deve innanzitutto ritenersi applicabile alla fattispecie la nuova normativa introdotta dalla legge n. 54/2006, in quanto l art. 4 comma 2 della medesima legge recita espressamente : Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Ciò posto, va detto che il 1 comma dell art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge n. 54/06, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ai sensi poi del combinato disposto del secondo e terzo comma del novellato art. 155 c.c., il giudice deve valutare <<prioritariamente>>, e nell interesse del figlio, l affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative all istruzione, all educazione ed alla salute. In questi casi, se i genitori non raggiungono un accordo, la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice, invece, può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente e non congiuntamente. In via generale, quindi, in assenza di contrarie indicazioni, il minore va affidato ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del medesimo minore. Il giudice, comunque, può disporre, ex art. 155 bis c.c., l affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l affidamento all altro sia contrario all interesse del minore. Ebbene, nella fattispecie, appare rispondente all interesse delle bambine disporne il loro affidamento esclusivo al padre, il quale risulta certamente più idoneo della madre ad assistere le figlie moralmente e materialmente, tenuto conto in particolare del fatto che le stesse sin dai primi giorni di vita hanno vissuto con il ricorrente, nonché della circostanza che la convenuta, come risulta anche dalla memoria di costituzione, si è allontanata spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in altro distante comune (in U.). In merito, assume pregnante rilievo la circostanza che le minori, attualmente di poco più di tre anni e mezzo di età, da quando avevano poco più di un anno, come esposto dalla stessa convenuta, hanno avuto modo di stare con la madre solo in poche occasioni, permanendo invece a M. con il padre. Al riguardo, deve osservarsi che non vi è alcuna prova, né al riguardo vengono dedotti e richiesti specifici mezzi istruttori dalla convenuta, del fatto che il ricorrente abbia durante questo periodo ostacolato i rapporti tra la madre e le figlie. Anzi, dalle relazioni in atti risulta che il padre nel corso delle vacanze estive e negli altri periodi di feste ha provveduto ad accompagnare le figlie dalla madre in Umbria. Relativamente poi ai problemi di salute (bulimia, forte depressione) che hanno indotto la madre ad abbandonare l abitazione familiare, deve anche rilevarsi come non vi sia in atti alcuna certificazione sanitaria che comprovi, come invece affermato dalla convenuta, la sua completa guarigione. Peraltro, non può non sottolinearsi come le richieste della madre siano state presentate a questo T.M. soltanto dopo la notifica alla stessa del ricorso del padre ed a distanza di oltre due anni dal suo allontanamento.

Il che è certamente sintomo di un atteggiamento di acquiescenza della signora M. a che la situazione di fatto (lontananza dalla figlie e possibilità di incontrarle solo sporadicamente) permanesse così come era, e ciò quantomeno sino alla conoscenza del ricorso depositato dal ricorrente. Deve poi evidenziarsi che le bimbe sono serene e ben accudite, come si evince inequivocabilmente dalle relazione in atti del SS e del CF, a cui si rinvia. A tal proposito, risulta anche come l attuale convivente del ricorrente sostenga ed aiuti il medesimo nella gestione quotidiana delle figlie, le quali si dimostrano anche molto legate affettivamente alla signora L. Ciò posto, va in ogni caso ricordato che le decisioni di maggiore interesse andranno prese dalle parti di comune accordo, e ciò anche se le minori sono state affidate in via esclusiva al padre. Per quanto concerne, invece, le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene il Tribunale di dover stabilire sin da adesso - anche al fine di evitare altre liti giudiziarie, stante l alta conflittualità tra le parti, emergente da tutta la documentazione in atti - che i genitori esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie. II Stabilito quindi che nella specie va disposto l affido esclusivo al padre, con esercizio separato da parte dei genitori della potestà per l ordinaria amministrazione, devono ora essere determinati, ex art. 155, II comma, c.c., i tempi e le modalità della presenza delle minore presso la madre. A tal proposito, la predetta disposizione prevede in particolare che il giudice deve prendere atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Nel caso in esame, però nessun accordo è intervenuto tra le parti, per cui spetta al Collegio stabilire quanto sopra. Al riguardo, tenuto conto dell interesse delle minori, della loro età, dell attuale residenza della madre e di tutti gli altri elementi emersi nel corso dell istruttoria, appare opportuno che le minori trascorrano con la madre : Tre giorni consecutivi al mese a M. ; Durante le vacanze estive un mese consecutivo, anche presso la residenza della madre;

Durante le festività natalizie, alternativamente, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, anche presso la residenza della madre; Durante le festività pasquali per cinque giorni, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell Angelo, anche presso la residenza della madre ; Fermo restando che i genitori potranno modificare consensualmente le suddette statuizioni ove ciò si rendesse necessario per gli interessi ed i bisogni delle bambine. Spetterà inoltre al padre curare l accompagnamento delle bimbe presso l abitazione materna nei periodi di cui sopra. III Per quanto riguarda poi il mantenimento di E. ed I., deve immediatamente osservarsi che il nuovo art. 155 c.c., V comma, come modificato dall art. 1 della L. n. 54/2006, prevede che: salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ebbene, nella fattispecie, posto che nessun accordo è intervenuto tra le parti sul punto, il Tribunale ritiene necessario e sufficiente che la convenuta corrisponda al ricorrente, per il mantenimento delle figlie, un somma mensile pari ad euro 400,00

nonché il 50% dell importo delle spese straordinarie da sostenere per le stesse, e ciò considerate in special modo la ancora tenera età delle bambine e le attività svolte dalle parti (elettricista il padre, titolare di azienda agricola la madre). Fermo restando che ciascuno dovrà provvedere al mantenimento diretto delle minori nei periodi di rispettiva permanenza. IV Per quanto riguarda poi le spese di giudizio, deve osservarsi che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione (v. Cass. nn.11026/2003 e 14380/2002 ; Cass. SS.UU. n.93/2002), di guisa che resta esclusa, per incompatibilità logica, la possibilità della individuazione di una parte soccombente e di conseguenza l applicabilità degli artt. 91 e ss. c.p.c. (v. Cass. nn. 650/2003, 11483/2002, 5194/2002 e 4706/2001). Ne consegue che le spese relative al procedimento in esame rimangono a carico del soggetto che le ha anticipate assumendo l iniziativa giudiziaria ed interloquendo nel procedimento ( così Cass. n. 4706/2001). P.Q.M. Vista la L.n.54/2006, Visto il parere del Pm, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa ; Affida in via esclusiva le minori A. E. e I., nate a XXX l 1.9.2003, al padre A. S. ; Dispone che i genitori esercitino la potestà separatamente relativamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione ; Dispone che la madre possa prendere e tenere con sé le figlie : Tre giorni consecutivi al mese, da concordarsi sempre con il padre, a M. ; Durante le vacanze estive un mese consecutivo, sempre previo accordo con il padre, anche presso la residenza della madre; Durante le festività natalizie, alternativamente, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, anche presso la residenza della madre; Durante le festività pasquali per quattro giorni, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell Angelo, anche presso la residenza della madre ;

Negli altri giorni, festivi e non, che verranno concordati di volta in volta tra le parti secondo le esigenze della bimba; Dispone che il padre curi il trasferimento delle bimbe presso l abitazione materna nei periodi di cui sopra. Ordina a M. L. di versare ad A. S., a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 400,00, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica (per visite specialistiche, cure dentale e odontoiatriche, farmaci con prescrizione medica), scolastica e di altra specie (libri di testo, gite scolastiche, corsi anche extrascolastici, attività e corsi sportivi) ; Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto delle minori nei periodi di rispettiva permanenza ; Dispone che le spese di viaggio per le bambine siano divise tra i genitori nella misura del 50% l uno ; Nulla sulle spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Catania il 23.5.2007 Il Giudice Est. Il Presidente