LE MODIFICHE AL D.M. 7 APRILE 2006 E L USO DEL DIGESTATO Paolo AMMMASSARI - MiPAAF Daniela QUARATO - MiPAAF Ferrara, 20 maggio 2011
Revisione del decreto effluenti Aggiornamento delle basi normative Introduzione di nuove definizioni, tra cui quella di digestato Aggiornamento dei valori di Azoto negli allegati Introduzione dell Allegato IX
Aggiornamento delle basi normative Aggiornamento delle basi normative sulla base del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni Sulla base della emanazione del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.205 di recepimento della direttiva 2008/98/CE (Direttiva sui rifiuti)
Modifica alla definizione di trattamento Trattamento dell effluente di allevamento, da solo o in miscela con le sostanze di cui all articolo 6 comma 1) bis : qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle biomasse vegetali, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica, e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali
Introduzione di nuove definizioni digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi; digestato: il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento da soli o in miscela con le biomasse o i prodotti indicati all art.6 comma 1 bis), impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso nonché di gestione del biogas prodotto;
Introduzione di nuove definizioni impianti aziendali: tutti gli impianti di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento ottenuti prevalentemente nell azienda medesima, da soli od anche addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti di cui all'art. 6 comma 1 bis). impianti interaziendali: tutti gli impianti di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, residui prodotti e sottoprodotti di cui all'art. 6 comma 1 bis), conferiti all impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale
Materiali ammesi residui delle coltivazioni quali, paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura, sfalci e residui vegetali delle imprese agricole residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall agro - industria, conferiti come sottoprodotti ai sensi dell art. 184 bis del d.lgs. 152/2006 per essere utilizzati nell attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali; prodotti agricoli d origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc
Introduzione di un nuovo allegato IX Caratteristiche del digestato che dipendono dalle caratteristiche dei materiali in ingresso Condizioni per l utilizzo Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato Efficienza d'uso dell'azoto del digestato Possibilità per le Regioni di stabilire ulteriori indicazioni operative ai fini del corretto utilizzo agronomico dei digestati
Digestato: rifiuto o sottoprodotto? All articolo 185 del D.lgs. 205/2010 di recepimento della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, non rientrano nel campo di applicazione della parte sui rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Al comma 2, lettera b) dello stesso articolo, sono esclusi dall ambito di applicazione della parte sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative sanitaria comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
Se sottoprodotto Se considerato un sottoprodotto deve sottostare ai 4 punti dell articolo 184 bis del D.Lgs. 205/2010. É sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originata/o da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana.
Uso agronomico del digestato È bene specificare che gli effluenti di allevamento (o stallatico o materie fecali), quando entrano nel ciclo dell'utilizzazione agronomica sono sottratti sia al campo d'applicazione della disciplina rifiuti (art. 112 del D.lgs. 152/06; Decreto Ministeriale 7 aprile 2006), sia a quello del Regolamento (CE) 1069/2009 (l Art 21 comma 2 consente alle Autorità competenti di esentare da certificato sanitario le aziende utilizzatrici di stallatico, scambiato tra di loro a fini agronomici). Il digestato in uscita dagli impianti di digestione anaerobica dovrebbe essere quindi classificato come assimilato a concimi chimici o minerali (chiaramente non come rifiuto) se utilizzato agronomicamente
Digestato: problemi e possibili soluzioni Il problema dell uso degli effluenti in impianti di digestione anaerobica a prescinde dalla qualifica di imprenditore agricolo del proprietario dell'impianto. Ancora peggio se esce dal ciclo produttivo dell'azienda (se ne intende disfare!) Come uscirne? un modo sarebbe nell'affermare, in un provvedimento normativo, in modo definitivo, che materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, non sono soggetti al campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. Ciò in quanto si tratta di sotanze non pericolose (richiamo al comma 1 D. Lgs 152), che sono sottoposte a controlli particolarmente stringenti e che comunque in tal modo si incentiva un ciclo virtuoso dal punto di vista ambientale.
Per concludere Il concetto fondamentale per dimostrare che la sostanza non è un rifiuto ma un sottoprodotto è la certezza del riutilizzo Vincoli provenienti dalla direttiva comunitaria Esempi di altri paesi?
Grazie per l attenzione!! cosvir3@politicheagricole.gov.it www.reterurale.it