LA TUTELA DEI BOSCHI Aspetti forestali e paesistici



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Corso di formazione per guardie ecologiche volontarie Parco del Rio Vallone aprile 2011 LA TUTELA DEI BOSCHI Aspetti forestali e paesistici Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Il bosco: unità di paesaggio e tutela da norma statale La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Autorizzazioni paesistiche e forestali Dott.ssa Forestale Serena Marranini Provincia di Milano Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Un bosco è un ecosistema Un insieme di alberi fanno un bosco? Quanti alberi sono un bosco?

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma In ecologia il bosco non è un semplice insieme di alberi, ma è costituito anche da: -Erbe e arbusti che formano il sottobosco -Funghi -Animali -Terreno, ricoperto dalla lettiera formata da materiale vegetale Gli alberi sono quindi la presenza necessaria, ma non sufficiente, a creare un bosco in quanto la loro presenza determina quella di altri organismi e l esistenza di condizioni d ambiente fisico particolari (clima e suolo).

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Geografica Paesaggio caratterizzato dalla presenza di alberi ISTAT Superficie di almeno 5.000 mq in cui esistono alberi e/o arbusti, con una copertura al suolo di almeno il 50% Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.57 Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

I pioppeti sono bosco?

I filari sono bosco?

I frutteti e giardini sono bosco?

I rimboschimenti sono bosco?

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, con la presenza simultaneamente di vegetazione arborea o arbustiva con: - una superficie = > 2.000 mq - larghezza = > 25 metri - copertura del suolo esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva = > 20%

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Legge Regionale n.31 art. 42 Definizione di bosco I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro - silvo - pastorale ed i corsi d acqua minori non influiscono sulla determinazione dell estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Legge Regionale n.31 art. 42 - Definizione di bosco I rimboschimenti e gli imboschimenti Sono considerati bosco Le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni non autorizzate Sono assimilati a bosco I fondi gravati dall obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell ambiente in generale. Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi. Le radure e tutte le altre superfici d estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco I terreni non boscati sui quali sia in atto da almeno 5 anni la colonizzazione di specie arboree o arbustive

Il bosco: unità ecologica e definizione della norma Legge Regionale n.31 art. 42 - Definizione di bosco Non sono considerati bosco Gli impianti di di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa I filari arborei, i parchi urbani e i giardini Gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura Le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale

Il bosco: unità di paesaggio e tutela da norma statale Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio L articolo 142, comma 1, elenca le aree tutelate per legge: 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; j) i vulcani; k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Cos è la selvicoltura La scienza e la tecnica per la gestione dei popolamenti forestali: impianto, insediamento, cura della struttura e della composizione, uso razionale e prevenzione dei danni e delle malattie. E l insieme delle attività di coltivazione svolte nei boschi con scopi diversi in risposta alle esigenze dei singoli e delle comunità. Lo scopo è conciliare, su di una base sostenibile, le necessità ed i valori degli imprenditori privati con le necessità ed i valori della società. Definizione di attività selvicolturali (art. 50, l.r. 31/08) Tutti gli interventi relativi alla gestione forestale quali tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro - silvo - pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti.

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Cosa sono i sistemi selvicolturali: Sono le forme di governo e trattamento che si applicano a un bosco. Governo: sistema di gestione del bosco che si distingue per il tipo di rinnovazione (fustaia, ceduo, ceduo composto). Trattamento: sistema colturale applicato alla forma di governo secondo la natura del taglio finale e del modo di rinnovazione, (fustaia a taglio raso, ceduo a sterzo, fustaia a tagli successivi, ecc ).

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Ceppaia di robinia con polloni radicali e bosco ceduo di robinia

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Il governo a ceduo è possibile solo per un bosco di latifoglie, perché a differenza delle conifere, hanno la possibilità di generare, grazie a gemme dormienti, dei nuovi fusti al momento della recisione del fusto della pianta madre dalla ceppaia. I nuovi fusti che si rigenerano da questa ceppaia per rinnovazione agamica hanno lo stesso patrimonio genetico della pianta dalla quale si sono generati.

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Esempio di taglio raso su robinieto con polloni del primo anno

La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali Esempi di bosco governati a fustaia

Autorizzazioni paesistiche e forestali Cosa si può fare in un bosco? Attività selvicolturali o trasformazione d uso Chi autorizza?

Autorizzazioni paesistiche e forestali Differenza tra taglio e trasformazione d uso di un bosco

Autorizzazioni paesistiche e forestali Differenza tra taglio e trasformazione d uso di un bosco Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31 art. 43 Tutela e trasformazione del bosco Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

Autorizzazioni paesistiche e forestali Differenza tra taglio e trasformazione d uso di un bosco Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31 art. 50 Attività selvicolturali Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. NON si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

Autorizzazioni paesistiche e forestali Differenza tra taglio e trasformazione d uso di un bosco Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31 art. 50 Attività selvicolturali Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. NON si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

"Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce t insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà San Bernardo da Chiaravalle Grazie per l attenzionel