Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 141 21.07.2016 Disabili: il nuovo regolamento per il reinserimento e integrazione A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inail L INAIL, con il Comunicato stampa del 12 luglio 2016, ha informato di aver approvato il Regolamento per il reinserimento e l integrazione delle persone con disabilità da lavoro, che prevede interventi e risorse finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa di infortunati e soggetti colpiti da malattia professionale. Il Regolamento fornisce concreta attuazione a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, (art. 1, co. 166 della L. n. 190/2014) che ha attribuito all Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L attuazione di tali interventi è a carico del bilancio dell INAIL; lo stanziamento per il 2016 è di 21 milioni di euro. Premessa Approvato il Regolamento per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, che disciplina lo svolgimento delle nuove competenze in materia di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro attribuite all Istituto assicurativo dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 166 della L. n. 190/2014. 1

L adozione del Regolamento consente all Istituto di fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l evoluzione delle tecnologie di assistenza, delle nuove tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro, di accessibilità digitale e architettonica e di formazione. Vediamo nel dettaglio tutte le peculiarità principali del suddetto Regolamento. Normativa Come precisato in premessa, la novità deriva dall art. 1, co. 166 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, nell attribuire competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall INAIL finalizzata, a seguito del verificarsi dell evento lesivo, al reintegro dell integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. Le predette competenze sono realizzate attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. FINALITÀ DELLA NORMA Dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell evento lesivo. Ambito soggettivo Il Regolamento in argomento si applica: ai lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall INAIL che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell attività lavorativa; 2

agli infortunati e i tecnopatici che, pur non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo in relazione alle menomazioni e alle conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall evento lesivo e alle caratteristiche della lavorazione svolta. SOGGETTI ESCLUSI Restano esclusi invece: i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e del DM 10 ottobre 1985, i cui oneri per le prestazioni erogate sono a carico del bilancio delle Amministrazioni statali interessate. AMBITO SOGGETTIVO Soggetti inclusi Lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall INAIL che, a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell attività lavorativa. Soggetti esclusi Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato. Tipologie di interventi Vediamo ora nel dettaglio quali sono le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, previsti dall art. 4 del Regolamento: a) Interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro In tale ambito sono compresi gli interventi edilizi, impiantistici e domatici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro; 3

b) Interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro In tale ambito sono compresi gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro; c) Interventi di formazione In tale ambito sono compresi gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui alla lettera b) e di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione. Misura massima finanziabile dei progetti Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate dall Istituto (21 milioni di euro per il 2016), l INAIL ha fissato per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento i seguenti limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile al datore di lavoro: 95 mila euro per il superamento e l abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; 40 mila euro per l adeguamento e l adattamento delle postazioni di lavoro; 15 mila euro per la formazione. Adempimenti del datore di lavoro Al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità del progetto in termini di piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale, è indispensabile la partecipazione attiva del datore di lavoro tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che abbia acquisito disabilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per il quale deve adottare accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art 3, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 4

Oltre a ciò il datore di lavoro deve: essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale; essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc); essere in regola a livello penale, ne, senso che non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art 61, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni o integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale. Considerato che il progetto prevede la valutazione, a cura dell'equipe multidisciplinare di I livello della Sede locale competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche dell'inail, il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti, per tutta la durata del progetto, a dare tempestiva comunicazione alla suddetta équipe di ogni informazione o circostanza che possa avere riflessi sul reinserimento lavorativo. Inoltre, al fine di garantire l'effettiva realizzabilità del progetto è necessario che la fase esecutiva sia curata direttamente dal datore di lavoro, il quale elabora il piano esecutivo del progetto di reinserimento personalizzato, acquisendo tre preventivi per ciascun intervento da operatori economici il cui titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica non abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione a delinquere o di stampo mafioso, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione e che non siano destinatari di misure interdittive antimafia. Ciascun preventivo, da allegare al piano stesso, deve essere redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti. 5

Contenuto del piano esecutivo Descrizione sintetica delle modalità di realizzazione; quantificazione dei tempi di realizzazione; indicazione di chi eseguirà i lavori o fornirà i beni o servizi; caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi; il costo previsto; importo complessivo per ciascuna tipologia di intervento; costo totale per l'esecuzione dell'intero progetto. Il costo previsto è dato dalle spese direttamente necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, comprensive di quelle accessorie o strumentali funzionali e indispensabili, e dalle eventuali spese per consulenze tecniche nel limite massimo complessivo del 10% delle suddette spese dirette, accessorie e strumentali. Quanto ai tempi per la realizzazione di ciascun intervento, comprensivi di quelli per l'eventuale rilascio di autorizzazioni o certificazioni, devono essere funzionali al reinserimento lavorativo dell'infortunato o del tecnopatico al fine di garantire un tempestivo sostegno alle persone con disabilità da lavoro. ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN SINTESI 1. partecipazione attiva del datore di lavoro tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che abbia acquisito disabilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale; 2. essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica; 3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale; 4. essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc); 6

5. essere in regola a livello penale, ne, senso che non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art 61, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni o integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale; 6. per tutta la durata del progetto, dare tempestiva comunicazione alla équipe di ogni informazione o circostanza che possa avere riflessi sul reinserimento lavorativo. 7. curare la fase esecutiva mediante l elaborazione del piano esecutivo del progetto di reinserimento personalizzato. Procedimento di ammissione agli interventi Il procedimento per l'approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo mirati alla conservazione del posto di lavoro prevede le seguenti fasi: PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI Verifica del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo. Approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo. Fase 1 Fase 2 L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano territorialmente competente Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni mediante l'adozione di uno specifico provvedimento. Qualora la Direzione Regionale ravvisi la carenza di documentazione o la non congruità delle spese, invita il datore di lavoro a effettuare le necessarie integrazioni e/o a rettificare i costi. 7

Nel caso in cui il datore di lavoro non faccia pervenire, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, le integrazioni e/o le rettifiche necessarie, si procede con l emissione del provvedimento negativo al datore di lavoro dandone comunicazione al lavoratore e, per il tramite della Direzione Territoriale, all'équipe multidisciplinare. PROVVEDIMENTO POSITIVO In caso di esito positivo della fase di valutazione e verifica, la Direzione Regionale provvede all'approvazione del progetto di reinserimento personalizzato e del relativo piano esecutivo assumendo la necessaria determinazione di spesa, e autorizza il datore di lavoro a procedere alla fase di realizzazione degli interventi adottando il relativo provvedimento definitivo e dandone comunicazione agli interessati. Realizzazione degli interventi Dopo il via livera della Direzione Regionale, il datore di lavoro può procedere alla realizzazione degli interventi e per i progetti approvati è possibile richiedere, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un'anticipazione fino al 75% della suddetta spesa, allegando alla domanda una fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, in favore dell'inail. La mancata presentazione della fideiussione comporta l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di anticipazione. VERIFICA DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO Successivamente alla realizzazione e alla rendicontazione di tutti gli interventi previsti dal progetto, la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano comunica alla Direzione Territoriale interessata il completamento del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato. L'équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto verifica, unitamente al lavoratore e al datore di lavoro, gli effetti raggiunti dal progetto in termini di reinserimento e di integrazione lavorativa della persona con disabilità da lavoro. - Riproduzione riservata 8