COMUNE DI COLERE (Bergamo) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANO DELLE REGOLE NORMATIVA ATTUATIVA DEL COMMERCIO



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COMUNE DI COLERE (Bergamo) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANO DELLE REGOLE NORMATIVA ATTUATIVA DEL COMMERCIO PARTE PRIMA NORMATIVA GENERALE DI INQUADRAMENTO ART.1 - DEFINIZIONI La Normativa del Commercio di Colere recepisce tutto quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato Italiano e della Regione Lombardia. In particolare la suddivisione tra: Esercizi di vicinato, Media distribuzione e Grande distribuzione. L ammissibilità di attività commerciali in sede fissa è sottoposta in modo tassativo al rispetto delle prescrizioni definite nelle Norme Tecniche d Attuazione del Piano di Governo del Territorio (di seguito indicate in breve come PGT). L applicazione delle leggi e regolamenti tiene conto delle seguenti indicazioni: Centro Storico: gli insediamenti sono soggetti a valutazione urbanistica Aree a destinazione Produttiva: Nelle aree a prevalente destinazione d uso Produttiva, come individuate dal PGT, potranno essere insediate attività commerciati complementari od accessorie. Possono essere attivate come tipologia di Esercizi di Vicinato a cui vengono ad essere equiparate per: rispetto delle norme igenico-sanitarie; limiti di superficie commerciale; comunicazione di inizio attività. Gli esercizi cosi attivati seguono la vita dell attività a cui sono pertinenti, la loro esistenza non può proseguire oltre l attività dell unità produttiva insediata a Colere, non possono essere ceduti separatamente dall attività produttiva e non possono essere accorpati ad altri esercizi di commercio. Aree a destinazione terziaria : Nelle aree a destinazione terziaria di PGT sono ammesse tutte le attività commerciali secondo quanto predisposto dal PGT. Aree agricole : Nelle aree agricole di PGT è ammessa la vendita di propri prodotti, come previsto dalla legislazione; essa non comporta cambio di destinazione d uso degli edifici censiti come rurali. Le attività commerciali sono equiparate agli Esercizi di Vicinato per dimensione e rispetto delle norme igenico-sanitarie. attrezzature pubbliche o di uso pubblico: Nelle aree destinate a attrezzature pubbliche o di uso pubblico di PGT, o analoghe, sono ammesse le sole attività commerciali integrate e coordinate con il servizio pubblico tramite appposita convenzione. Art.2 - ESERCIZI DI VICINATO L insediamento degli esercizi di vicinato è sottoposto a semplice comunicazione di inizio attività da parte degli interessati nella quale si dichiari di possedere i requisiti previsti dalle leggi e la compatibilità con le norme del P.R.G.; entro i termini fissati dalla legge l amministrazione comunale può opporsi all inizio dell attività. Dati tali criteri, per il Comune di Colere si è determinato quanto segue: Sono consentiti ampliamenti di superfici di vendita entro e non oltre il limite classificatorio della rete di vicinato, fatte salve le norme urbanistiche, previa comunicazione al Comune del titolare dell autorizzazione secondo quanto stabilito dalle prensti norme all articolo 5; Accorpamenti di esercizio di vicinato, purché compatibili con le norme di P.R.G. Qualora vengano superati i limiti precisati per gli Esercizi di Vicinato è necessario verificare la compatibilità della media struttura con le norme di PGT e la reperibilità degli standard. Gli standard a parcheggio devono essere reperiti in loco. Nella Zona A di PGT sono sospesi gli effetti della comunicazione d inizio attività. La sospensione degli effetti della comunicazione d inizio attività comporta per il richiedente l attesa di autorizzazione da parte degli Uffici comunali di competenza, entro i termini fissati dalla legge dalla comunicazione dello stesso, prima di poter iniziare l attività. Art.3 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Non sono previste nuove localizzazioni di medie strutture di vendita. L ampliamento ed il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Comunale. La localizzazione deve essere coerente con quanto eventualmente disposto dal PGT. 1

La concentrazione di esercizi di vendita è consentita fino al suddetto limite di media distribuzione, purché tale esercizio e la relativa superficie siano compatibili con le disponibilità e le norme definite dal PGT e dalle presenti norme. La superficie di vendita attualmente esistente per gli esercizi di media distribuzione è di 387 mq. Art.4 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Nel Comune di Colere in accordo con le previsioni di PGT non sono previste Grandi Strutture di Vendita di qualunque genere; pertanto non sono ammessi accorpamenti di esercizi esistenti che superino il limite delle Medie Superfici di Vendita. PARTE SECONDA - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE Art.5 - COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONI 5.1 ESERCIZIO DI VICINATO L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di un esercizio di vicinato, sono soggetti alla comunicazione all'ufficio comunale competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte degli uffici competenti. Nella comunicazione, per gli esercizi di vicinato, il soggetto interessato dichiara: 1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 31.03.1998, n.114, nonché, per i generi alimentari, il possesso dei requisiti professionali attestati da : - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il Commercio alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione; - aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese nel settore alimentare in qualità di dipendente addetto alla vendita e all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente affine entro il 3 grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all INPS; - essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio) di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dal la lettera a) b) c) dell Art. 12, Comma 2 del D.M. 04.08.1988, N. 375; - in caso di Società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi precedenti è richiesto con riferimento al legale rappresentante od altra persona preposta all attività commerciale; - non ricadere negli impedimenti previsti dalle normative (Art. 5, 2/o Commma del D.Lgs. 31.03. 1998, n. 114). 2. di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d uso; 3. settore od i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell esercizio. Qualora si intenda avvalesi della normativa prevista dall art 38 4 comma del Regolamento Regionale n3/2000, è necessario indicare le informazioni necessarie per verificare l applicabilità di detto articolo; 4. l'esito dell'eventuale valutazione dell indicazione dei criteri in base ai quali l Amministrazione, per un periodo non superiore a due anni, può sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all apertura degli esercizi di vicinato sulla base di valutazione d impatto economico, commerciale ed urbano del nuovo esercizio sulla rete distributiva esistente. 5.2 ESERCIZI DI VICINATO EQUIPARATI L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione all'ufficio comunale competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli esercizi equiparati, legati ad attività produttive, devono essere dichiarati: L attività esercitata e la categoria dei prodotti da commercializzare al minuto; L individuazione e la misura della superficie destinata ad attività commerciale; L individuazione delle supervici destinate a parcheggo in misura sufficiente, secondo le indicazioni previste dal PGT; Il rispetto delle norme igenico-sanitarie e di qualunque altra norma sia prevista per l attività specifica. 5.3 - CATEGORIE NON SOTTOPOSTE ALL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE Non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione Comunale le seguenti categorie di esercizi: 2

1. i farmacisti e ai direttori di Farmacie delle quali i Comuni assumono l impianto e l esercizio ai sensi della legge 2 Aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e della Legge 8 Novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; 2. titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla Legge 22 Dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 Ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni; 3. le vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all art. 1 del regolamento approvato con Regio Decreto 20 luglio 1934, N. 1303 e successive modificazioni. Per vendita di carburanti s intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del Decreto Legge 26 Ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 Dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, e al Decreto Legislativo 11 Febbraio 1998, n. 32; 4 i pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erratico, di fungatico e di diritti similari; 5 chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; 6 la vendite dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell Articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; 7 l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesso; 8 gli enti pubblici avvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano la Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informative, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività. Per tali categorie resa comunque l obbligo d utilizzo di superfici con destinazione d uso Commerciale 5.4 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA L'apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento degli esercizi definiti Medie Strutture sono soggetti ad Autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Nella domanda l interessato dichiara: a) nome e cognome, data di nascita ed indirizzo del titolare richiedente, del gestore pro-tempore o del legale rappresentante, se trattasi di Società, b) ragione sociale, sede e denominazione commerciale, codice fiscale; c) indicazione esatta dell'ubicazione del nuovo esercizio da aprire o dell'esercizio esistente da ampliare, con delimitazione degli accessi per il pubblico e per i fornitori, nonché dei parcheggi di cui intende usufruire nonché la destinazione d'uso commerciale o titolo equipollente; d) Planimetria dei locali che s intendono utilizzare o realizzare in scala, con l'indicazione della superficie destinata alla vendita distinta da quella destinata a magazzini, servizi ecc, firmata da un tecnico professionista e dai richiedenti; e) elenco degli eventuali altri punti di vendita che il richiedente gestisce nel Comune; f) indicazioni relative ad eventuali collegamenti economici dell'esercente (partecipazione a gruppi d'acquisto, unioni volontarie, affiliazioni ecc.); g) qualunque ulteriore elemento informativo che il richiedente ritenga utile fornire per chiarire la valutazione della propria domanda, per una sufficiente valutazione dell ubicazione prescelta in relazione alle caratteristiche dell'esercizio e alle caratteristiche della zona; h) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 (vedi il Cap. 1. 1); i) il settore o i settori merceologici, l ubicazione e la superficie di vendita dell' esercizio; j) le eventuali comunicazioni di cui all'art.10 Commi 2 e 3 del D.Lgs. 114/98, e cioè: La Regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alla domanda di chi ha frequentato un corso di formazione professione per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Non sonno ammesse concentrazioni di Esercizi Commerciali provenienti da altri comuni. 3

5.5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Il rilascio dell autorizzazione di Medie strutture di vendita, avviene entro i 90 gg dalla presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Scaduto tale termine, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego oppure applicate le casistiche dei termini e delle condizioni fissate per il procedimento amministrativo, come previsto dalla Legge 7/8/1990 N. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la domanda si intende accolta. Il procedimento di autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendite é contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. La richiesta di autorizzazione commerciale va presentata contestualmente alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, anche qualora le opere da realizzarsi siano soggette a DIA (denuncia d'inizio attività), come previsto dall'art. 26 della L. n.47/85 L'autorizzazione commerciale e la concessione edilizia sono rilasciate in atto unico in applicazione all Art. 7 commi 2,3, 4 e 5 della L. R. n.60/77 per quanto a attiene all avviso di concessione edilizia ed alla determinazione del relativo contributo concessorio. L autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di concessione edilizia, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare la concessione edilizia. L'atto, qualora le strutture comunali che si occupano di edilizia e di commercio siano separate, va sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due aree, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all ente. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di autorizzazione commerciale per Medie strutture di vendita. L effetto dell autorizzazione è sospeso fino alla completa attuazione del piano stesso. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell art. 35 (autorizzazioni quali atti dovuti) del Regolamento Regionale N. 3/2000, ovvero a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 Giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo, sino al limite dei 1500 mq, il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Ottenuta l'autorizzazione, il titolare è tenuto a fornire il certificato d'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. 5.6 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI Le grandi Strutture di Vendita di qualunque genere non sono ammesse sul territorio comunale di Colere. 5.7 - DISPOSIZIONI FINALI 1- E soggetto alla sola comunicazione all Amministrazione Comunale competente il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell' attività relativa agli esercizi di cui agli Articoli 7, 8 e 9 dei D.Lgs. 114/98. Nel caso presente si applicano le disposizioni di cui al 1 e 2 Comma dell'art. 7 del D.Lgs.114/98, e cioè tutte le norme di cui all Art. 1.1 del presente Regolamento, 2- Ai fini detta commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di prodotti previste da leggi speciali. ART.6 - DIVIETO DI ABBINAMENTO DELLE VENDITE ALL'INGROSSO CON QUELLE AL DETTAGLIO E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all ingrosso e al dettaglio salvo le deroghe qui elencate: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, industria, commercio e artigianato; materiale elettrico; colori e vernici; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto moto cicli ed accessori; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al Comma 1 del D.Lgs. 114/98 (trecentosessantacinquesimo giorno) dal 24.04. 1998. 4

PARTE TERZA - TRASFERIMENTI TEMPORANEI E VARI Art.7 - TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, il responsabile dell Ufficio comunale competente può consentire, con ordinanza motivata, il temporaneo trasferimento in altra zona di un esercizio, anche in deroga alle norme e direttive del PGT. Tale autorizzazione temporanea potrà essere senz'altro concessa agli esercenti che debbano apportare trasformazioni al proprio esercizio per unirlo ad altri, allo scopo di creare un punto di vendita gestito in forma associata da due o più esercenti, Le Autorizzazioni provvisorie debbono essere rilasciate per un periodo prefissato di tempo, e possono essere rinnovate qualora perduri la causa, ma sempre per un periodo di tempo prefissato e determinato; non potranno comunque essere rinnovate, alla scadenza di tale periodo, qualora sia venuta meno la causa che abbia dato luogo all'autorizzazione. Art.8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ Dalla data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico, il titolare deve dare notizia al Comune almeno 10 giorni prima di tale sospensione, qualora essa debba protrarsi per più di un mese. Art.9 - FALLIMENTI - PROCEDURA Quando sia stato dichiarato il fallimento di un imprenditore commerciale, titolare di autorizzazione commerciale, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso l'ufficio comunale competente, il quale rilascerà un documento attestante l'avvenuto deposito, con indicazione della durata richiesta del curatore del fallimento e comunque fino all'adozione da parte degli organi giudiziari preposti al fallimento dei provvedimenti relativi alla sorte dell'esercizio coperto dall'autorizzazione in oggetto. Nel caso di un esercizio provvisorio dell'attività commerciale disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 90 R.D. 16.03.1942, N. 267 il curatore è tenuto a produrre al predetto ufficio comunale il relativo decreto, a richiedere la cessazione del deposito della autorizzazione con indicazione del nominativo della persona preposta alla gestione del punto di vendita. In caso di sospensione dell'esercizio provvisorio e comunque al termine della gestione ad esso inerente, il curatore è tenuto a darne analoga comunicazione al Sindaco e a provvedere al deposito dell'autorizzazione. Quando il negozio sia stato definitivamente ceduto a terzi da parte della curatela, oppure si sia verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingressi. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario. PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI VARIE Art.10 - ORARI DI APERTURA Il Comune di Colere è compreso dalla Regione Lombardia dell eleco dei comuni a prevalente economia turistica pertanto gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Restano validi i seguenti obblighi: l orario di apertura deve essere compreso tra le ore sette e le ore ventidue, non superando il limite delle 13 ore giornalire; i limiti di apertura e chiusura possono essere estesi dal Comune, su richieta dei commercianti dalle ore 5 alle ore 24 nei giorni ferili, fermo restando il limite di 13 ore di apertura; L esercete deve redere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del prorio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Art. 11 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL MINUTO MEDIANTE INSTALLAZIONI MOBILI La disciplina dei Commercio al minuto mediante installazioni mobili è demandata al "Regolamento per la disciplina di commercio su aree pubbliche del mercato settimanale" vigente, ai sensi del D.Lgs. 31/03/98 N. 114/98 e L.R. 31/03/2000 N. 15. 5

Art. 12- QUANTIFICAZONE DEL CONCETTO DI IMMEDIATA ADIACENZA PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI Per immediata adiacenza dei distributori automatici si intende la collocazione degli stessi in un raggio di 3 metri dal punto di vendita, se i distributori vi dipendono, di una distanza minima fra loro di almeno 100 metri.. Art. 13 - LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE A richiesta può essere consentita in appositi locali, diversi da quelli di vendita, l'esposizione della merce alle seguenti condizioni: La merce deve essere visibile dalle vetrine e quella vendibile deve riportare il prezzo di vendita; nella vetrina venga indicato che la MERCE E IN ESPOSIZIONE e deve indicare l ubicazione del negozio di vendita; il locale deve essere chiuso al pubblico ed è fatto assoluto divieto di introdurvi clienti per la contrattazione. Art. 14 - CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE - TABELLA NON ALIMENTARE Per la concessione di autorizzazione di Tabella non alimentare - articoli funebri, data la particolare delicatezza della commercializzazione nel settore, le domande di autorizzazione alla vendita dei suddetti articoli vanno esaminate tenendo conto del rapporto tra la media della mortalità nei tre anni precedenti la richiesta ed il numero delle imprese analoghe già esistenti, con un rapporto di 1 esercizio ogni 270 decessi annui. Art. 15 NORME TRANSITORIE Gli esercizi commerciali che abbiano già ottenuto autorizzazione: per gli esercizi di media distribuzione fino al limite di mq.300 di superficie di vendita e che siano collocati in zona residenziale di PGT sono confermati a tutti gli effetti qualora dimostrino l esistenza degli standard a parcheggio prescritti dal PGT. Qualora questi non siano sufficienti, gli esercizi possono proseguire l attività con ammissione di interventi di sola manutenzione ordinaria e strordinaria; nel caso di ampliamento della superficie di vendita, nel limite massimo di mq.300 per esercizio, dovranno essere reperite le superfici a parcheggio anche per la superficie esistente. che rientrino in quanto disposto dall articolo 38 comma 4 del RR 3/2000 e successive modifiche, possono optare per il calcolo della superficie di vendita come 10% della s.l.p.; che si trovino in zona produttiva (zone D) e che dispongano di una precedente autorizzazione che superi il limite di superficie di vendita ammessa di mq.150 per gli esercizi di vicinato, dovranno ridimensionare la superficie commerciale a quanto previsto dal PGT. Gli adeguamenti delle Autorizzazione precedenti dovranno essere eseguite entro 180 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. 6