Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 80 29.04.2016 Il contratto di part-time dopo il Jobs Act A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Contratti di lavoro Il contratto di lavoro a tempo parziale, attualmente disciplinato dagli artt. 4-12 del D.Lgs. n. 81/2015, è una tipologia contrattuale basato sull instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale viene convenuto tra le parti lo svolgimento dell attività di lavoro per un orario ridotto rispetto a quanto stabilito dal Legislatore e/o dai CCNL (in genere 40h settimanali). Esso deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Dunque, sono stati eliminati le tre tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto), che caratterizzavano tale istituto fino al 25 giugno 2015. Una novità introdotta dal Jobs Act in merito al contratto a tempo parziale, concerne le c.d. clausole elastiche, ossia la possibilità per il datore di lavoro di poter modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata. In pratica, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tal caso, si ha diritto a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Premessa È considerato lavoro a tempo parziale qualsiasi rapporto di lavoro che prevede un orario di lavoro giornaliero o settimanale inferiore rispetto a quello giornaliero stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. 1

La disciplina del lavoro a tempo parziale è stata, nel tempo, più volte modificata dal Legislatore; l ultima modifica risale a giugno 2015, quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha abrogato e sostituito la previgente disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 61/2000. Prima di quest ultimo intervento normativo, la legge individuava tre distinte tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale: orizzontale, quando la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della settimana; verticale, quando la prestazione era resa solo in determinati periodi dell anno, del mese o della settimana; misto, quando il rapporto di lavoro prevedeva sia la riduzione dell orario giornaliero che dei periodi lavorati. Tali tipologie di part-time sono venute meno con il Jobs Act, in quanto l art. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 si limita a precisare che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. Caratteristiche generali Il contratto di part-time è una tipologia contrattuale basato sull instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale viene convenuto tra le parti lo svolgimento dell attività di lavoro per un orario ridotto rispetto a quanto stabilito dal Legislatore e/o dai CCNL (in genere 40h settimanali). Esso deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Qualora l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite Contenuto del contratto Prima del 25 giugno 2015 Dopo il 25 giugno 2015 La legge individuava tre distinte tipologie di rapporto di lavoro a Deve contenere: puntuale indicazione della 2

tempo parziale: orizzontale, quando la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della settimana; verticale, quando la prestazione era resa solo in determinati periodi dell anno, del mese o della settimana; misto, quando il rapporto di lavoro prevedeva sia la riduzione dell orario giornaliero che dei periodi lavorati. durata della prestazione lavorativa; la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno Trattamento del lavoratore Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Tale principio comporta che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, ed in particolare: all importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; all'importo della retribuzione feriale; all'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In ogni caso, i CCNL possono: disporre che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale; modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. 3

Aspetti comparabili con i lavoratori a tempo pieno Importo della retribuzione oraria; durata del periodo di prova e delle ferie annuali; durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali; applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; accesso ai servizi sociali aziendali; criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; diritti sindacali. Clausole elastiche Una novità introdotta dal Jobs Act in merito al contratto a tempo parziale, concerne le c.d. clausole elastiche, ossia la possibilità per il datore di lavoro di poter modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata. Ai contratti collettivi è demandata la regolamentazione delle condizioni e delle modalità di aumento della prestazione lavorativa, sia i limiti entro cui è legittimo il ricorso a tali clausole. Qualora il datore di lavoro intende avvalersi delle predette clausole, ha l obbligo di avvisare il lavoratore entro due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti. È bene tenere presente che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. CLAUSOLE ELASTICHE NON DISCIPLINATE DA CCNL Nel caso in cui il contratto collettivo applicato non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da: un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; 4

da un avvocato ovvero; da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Clausole elastiche Definizione Forma Preavviso Disciplina Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità: le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata. la misura massima dell aumento che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Scritta. 2 giorni. Contenuta nei CCNL, in assenza di disciplina contrattuale, possono essere pattuite innanzi alla commissione di certificazione (facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale o cdl). Revoca del consenso Il lavoratore può revocare il consenso prestato alla clausola elastica nei seguenti casi: se affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; se il coniuge, i figli, i genitori sono affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; 5

Rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell orario di lavoro Maggiorazione retributiva Applicazione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni se con figli conviventi portatori di handicap; se con figli conviventi di età non superiori a 13 anni; se lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi di studio regolari, in scuole di istruzione di ogni ordine e grado statali o parificate e comunque legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di titoli di studio. Non costituisce giustificato motivo di licenziamento. È diritto del lavoratore cui sia stata applicata una modifica oraria a percepire una maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto. La maggiorazione incide anche sugli istituti retributivi indiretti e differiti Dà diritto al lavoratore a percepire, oltre alla retribuzione dovuta, una somma a titolo di risarcimento del danno. Lavoro straordinario e supplementare Altra novità concerne gli istituti del lavoro straordinario e supplementare (art. 6, co. 1-3 del D.Lgs. n. 81/2015). Infatti, è ammesso per i rapporti di lavoro part-time la possibilità di avvalersi del lavoro straordinario, cioè il lavoro svolto oltre l'orario di lavoro previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno. La precedente disciplina prevedeva il lavoro straordinario solo per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale. I contratti collettivi possono prevedere la facoltà per il datore di lavoro di richiedere entro i limiti dell orario normale di lavoro lo svolgimento di prestazioni supplementari. 6

La precedente disciplina prevedeva il lavoro supplementare solo per i rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale. Se il contratto collettivo applicato non disciplina la prestazione di lavoro supplementare, il datore di lavoro può: chiedere al lavoratore prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata del 15% calcolato sulla retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti indiretti e differiti. In ogni caso, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere prestazioni di lavoro supplementare se il rifiuto è giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di formazione professionale. Lavoro straordinario Prima del Dopo il 25.6.2015 25.6.2015 Sempre Ammesso solo ammesso, ai per i rapporti di sensi dell art. 1, lavoro part-time co. 2, lett. c) del di tipo verticale. D.Lgs. n. 66/2003. Lavoro supplementare Prima del Dopo il 25.6.2015 25.6.2015 Sempre Solo per i ammesso entro i rapporti di lavoro limiti normali part-time di tipo dell orario di orizzontale lavoro. Trasformazione del rapporto di lavoro Premesso che la trasformazione del rapporto da full-time a part-time deve risultare da atto scritto, il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore il cui contratto sia stato trasformato a tempo ridotto ha diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l espletamento di mansioni di pari livello o categoria legale di quelle oggetto del contratto part-time. 7

Casi particolari di trasformazione del contratto da full-time a part-time I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Criteri di computo I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all orario svolto ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina sia legale che contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro. L arrotondamento opera per frazioni d orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. Aspetti sanzionatori A norma dell art. 10 del Decreto Legislativo in commento, le sanzioni si diversificano in base agli elementi essenziali mancanti nel contratto, come di seguito illustrato. Difetto di prova Mancata determinazione della durata della prestazione lavorativa La mancata prova della stipula a tempo parziale del contratto di lavoro dà diritto al lavoratore di far dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando il diritto alla retribuzione al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente alla data della pronuncia del giudice Il lavoratore può chiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a far data dalla pronuncia del giudice. 8

Mancata collocazione temporale dell'orario Il giudice può determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa tempo parziale. A tal fine terrà conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa; terrà conto il giudice anche delle esigenze del datore di lavoro senza alcun rinvio alla contrattazione collettiva. Restano salvi i diritti acquisiti dal lavoratore nel periodo antecedente alla pronuncia. In aggiunta la retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese il giudice riconosce al lavoratore anche un ulteriore somma titolo di risarcite del danno. Aspetti previdenziali Per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si procede come segue: minimale giornaliero viene rapportato alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale; l importo ottenuto si divide per il numero delle ore normali settimanali previste dai contratti collettivi di categoria per i lavoratori a tempo pieno. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Gli ANF spettano per l intera misura settimanale se la prestazione lavorativa settimanale part-time ha durata pari o superiore alle 24 ore settimanali. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Chi deve erogare gli ANF se il lavoratore ha due rapporti a part-time e non si riesce a individuare l attività principale? In tal caso, gli assegni per il nucleo familiare saranno erogati direttamente dall INPS. 9

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. Assicurazione Infortuni sul Lavoro Retribuzione: retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno Per il calcolo della retribuzione da assumere quale base per il calcolo dei premi si fa riferimento a quanto previsto per il calcolo dei contributi previdenziali. - Riproduzione riservata - 10