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N. 01502/2012 REG.PROV.COLL. N. 01603/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2011, proposto da: Saim Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vergine e presso lo studio di quest ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Liborio Romano,51; contro Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Nicoli', Roberto Tanzariello, Gaetano Grandolfo, Laura Rainaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Raffaele Nicoli' in Lecce, via Rubichi,6; per il risarcimento del danno

pari a complessivi Euro 5.321.144,00 ovvero della somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti L. Vergine, R. Nicolì ; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La società ricorrente ha presentato al Comune di Avetrana due distinte DIA per realizzare due impianti eolici da 600 kw in data 1.4.2008 ai sensi dell art. 27 della L.R. n.1/2008, ricadenti in ATE del PUTT/P di tipo C, ottenendo da ENEL due punti di connessione. Successivamente, a causa dell abrogazione dell art.27 della L.R. 1/2008 con l art.6 della L.R. n. 31/2008 e quindi del divieto della realizzazione di impianti eolici con DIA della potenza elettrica nominale fino a 1 Mw e consentendo l art.3 lett.b della L.R. n.31/2008, con il regime semplificato della DIA, la costruzione di impianti fotovoltaici della potenza elettrica nominale fino a 1 mw a condizione che l area asservita all intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante, Saim ha convertito il proprio programma industriale nella realizzazione di due impianti

fotovoltaici e per soddisfare il requisito della superficie ha proposto di trasferire gli impianti medesimi dal Comune di Avetrana al comune di Erchie, presentando due distinte DIA. Con nota mail del 22.02.2010 Enel Distribuzione spa ha respinto l istanza in considerazione della difformità dell ubicazione del sito di produzione rispetto a quella prevista nella richiesta di connessione presentata in data 18 marzo 2008. Successivamente, con istanza del 22.12.2010 SAIM srl ha presentato nuovamente a Enel Distribuzione spa domanda di validazione degli elaborati progettuali relativi al nuovo tracciato dei cavidotti di collegamento dei due impianti. Perdurando il silenzio dell Enel Distribuzione spa, in data 8.2.2011 ha presentato ricorso dinanzi a questo TAR n.33/2011, accolto con sentenza n.830 del 12.5. 2011. Interveniva poi la nota della Regione Puglia del 28.7.2011 con la quale quest ultima ha comunicato la decadenza del procedimento relativo ai due impianti per mancata produzione del progetto delle opere elettriche di connessione vidimato dalla società distributrice interessata. 1.1. Con il ricorso all esame pertanto la società ricorrente chiede il risarcimento dei danni che assume ammontanti in 5.321.144,00 deducendo le seguenti censure: Violazione dell art.2 della L. 241/1990 violazione dell rt. 2 bis della L.241/1990 risarcimento del danno. Con memoria depositata in data 2 marzo 2012 si è costituita ENEL Distribuzione spa insistendo per la reiezione del ricorso.

Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata introitata per la decisione. 2. Il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per l accoglimento della domanda risarcitoria, così come proposta. In particolare se è vero che l art. 2 bis comma L. 241 /1990, rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle pubblica amministrazione, stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento", purtuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (così Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675).

In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). 2.1. Il punto di partenza è costituito dall esame della richiesta di validazione della ricorrente. In primo luogo, come correttamente rilevato dalla difesa dell Enel, la modifica del programma industriale posta in essere dalla ricorrente (dal Comune di Avetrana a quello di Erchie) non risulta affatto collegata necessariamente alla modifica legislativa intervenuta per opera dell intervento della L.R.31/200. Se quest ultima,pur non vietando in modo assoluto la realizzazione di impianti eolici della tipologia in questione, ha introdotto un diverso regime autorizzatorio (autorizzazione unica) e quindi un percorso notevolmente più complesso, la ricorrente ha completamente modificato il programma già validato da Enel,sostituendo l impianto eolico con un impianto fotovoltaico. Ne discende che la richiesta di validazione della ricorrente dei differenti impianti (variando la localizzazione dal Comune di Avetrana al Comune di Erchie e variando la tipologia da fonte eolica a fonte fotovoltaica) non può assumere la c.d. causa di forza maggiore prevista dal punto sub b della circolare 2.3.2010 che consente la revisione dei preventivi già accettati qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all iter autorizzativo ovvero ad altre cause non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate.

Nella specie, la modifica del programma di realizzazione degli impianti in questione risulta dettata da esigenze connaturate a politiche commerciali e di investimento, più che dall intervento di un nuovo iter autorizzativo impeditivo della realizzazione del progetto, con conseguente insussistenza dell impedimento concretante la causa di forza maggiore presa in considerazione dalla norma citata. Tale circostanza esclude quindi la sussistenza dell elemento soggettivo della colpa in capo all Enel sia pur nell inerzia dalla stessa serbata in ordine alla richiesta della ricorrente. Tanto più che la stessa, in ordine a una iniziale richiesta di validazione avanzata dalla ricorrente per il nuovo programma industriale (avente il medesimo contenuto di quella oggetto del ricorso n.300/2011), aveva adottato in data 22 febbraio 2010 un provvedimento di rigetto. Risulta quindi evidente che la ricorrente non ha fornito la prova che l inerzia della società intimata sottintenda un comportamento doloso o colposo. 2.2. Inoltre, sebbene la prova dell'an e del quantum dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti (non sussistenti nella fattispecie) che consentano di risalire, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l'oggetto principale di prova. Infatti, la limitazione dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si

fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l'esigenza di un'attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell'"an" e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera della parte che si assume lesa, e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso. (Consiglio Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672) 3. Ciò premesso la domanda va respinta. Sussistono nondimeno giustificati motivi ( l inerzia dell Enel pur dopo la proposizione del ricorso n.300/2011 impedisce difatti la condanna della ricorrente alle spese del giudizio secondo le regole ordinarie della soccombenza) per disporre la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente Patrizia Moro, Consigliere, Estensore Giuseppe Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/09/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)