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P R O G R A M M A V I T A

Tutela previdenziale Mod. 5176 VIT - ED. 4/2001 - Rist. 07/02 Le tariffe qui descritte prevedono la corresponsione della prestazione alla scadenza o al termine del differimento pattuito se l Assicurato sarà in vita in tale epoca. In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, a seconda della forma tariffaria, verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale di controassicurazione o il capitale assicurato, annualmente rivalutato. Per facilitare la lettura e la comprensione del testo, i principali termini utilizzati sono stati riportati in carattere corsivo e raccolti in un Glossario, riportato al fondo del presente fascicolo.

Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua offre al sottoscrittore una particolare forma di protezione contrattuale e si caratterizza pertanto per un valore aggiunto che la nostra Società, in quanto mutua, ha inteso estendere ai suoi assistiti. Reale Mutua ha istituito infatti la Commissione di Garanzia dell Assicurato che ha lo scopo di garantire agli Assicurati il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio e nessuna di loro ha avuto o intrattiene rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale con Reale Mutua: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell Assicurato. Compito della Commissione è esaminare i ricorsi presentati dagli Assicurati ed esprimere la propria decisione in merito. Riportiamo qui di seguito una sintesi del Regolamento ufficiale della procedura di ricorso alla Commissione stessa: Sono legittimati a presentare ricorso alla Commissione tutti gli Assicurati con Reale Mutua che siano persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali le quali abbiano stipulato un contratto per una

qualsiasi copertura assicurativa. Sono peraltro assimilati agli Assicurati i terzi, portatori di un interesse diretto, in cui favore o in cui nome o per cui conto il contratto in questione sia stato stipulato. Sono assimilati alle persone fisiche i Condominii. Il ricorso alla Commissione per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a lire cento milioni (Euro 51.645,69). Il ricorso per le associazioni e società di persone e di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a lire trecentomilioni (Euro 154.937,07). Il ricorso può essere effettuato dopo che l Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla Direzione di Reale Mutua le proprie osservazioni e questa: a - abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l Assicurato ritenga di non accoglierla, oppure b - non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta formale, se ottenuta, della Direzione di Reale Mutua.

Il ricorso, completamente gratuito per l Assicurato, deve essere indirizzato alla Commissione di Garanzia dell Assicurato di Reale Mutua - Via Torino, 3-00184 ROMA (RM). La Commissione, che decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell osservanza delle norme di diritto, ricorrendo se del caso ai principi di equità, comunica ufficialmente all Assicurato e a Reale Mutua la decisione presa. L Assicurato è libero di accettarla o, in alternativa di rivolgersi in piena libertà all Autorità Giudiziaria. La decisione della Commissione è invece vincolante per Reale Mutua, sempre che l Assicurato l accetti. Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

Condizioni di assicurazione

INDICE 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pag. 3 1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Pag. 3 1.2 Decorrenza della garanzia Pag. 3 1.3 Facoltà di revoca della proposta e recesso dal contratto Pag. 3 1.4 Pagamento del premio Pag. 3 1.5 Rivalutazione Pag. 3 1.6 Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione (per le tariffe a premio annuo) Pag. 4 1.7 Ripresa del pagamento del premio e riattivazione (per le tariffe a premio annuo) Pag. 4 1.8 Rischio morte Pag. 4 1.9 Riscatto Pag. 4 1.10 Prestiti Pag. 4 1.11 Cessione, pegno e vincolo Pag. 4 1.12 Opzioni Pag. 5 1.13 Rivalutazione della rendita annua di opzione Pag. 5 1.14 Oneri fiscali Pag. 5 1.15 Beneficiari Pag. 5 1.16 Foro competente Pag. 5 1.17 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua Pag. 6 1.18 Informazione Pag. 6 1.19 Esame del rendiconto annuale del Fondo REALE Pag. 6 1.20 Regolamento del Fondo REALE Pag. 6 1.21 Pagamenti di Reale Mutua Pag. 7 2 3 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE - TAR. 315 Pag. 8 2.1 Prestazioni Pag. 8 2.2 Rivalutazione annuale della rendita Pag. 8 2.3 Valore di riscatto Pag. 8 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR 512 Pag. 9 3.1 Prestazioni Pag. 9 3.2 Rivalutazione annuale del capitale e del premio Pag. 9 3.3 Limitazione o non accettazione della rivalutazione del premio Pag. 9 3.4 Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell Assicurato nel corso del differimento (controassicurazione) Pag. 9 3.5 Valore di riduzione Pag. 10 3.6 Valore di riscatto Pag. 10 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR 518 Pag. 11 4.1 Prestazioni Pag. 11 4.2 Rivalutazione annuale del capitale Pag. 11 Indice - 100% Reale

4.3 Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell Assicurato nel corso del differimento (controassicurazione) Pag. 11 4.4 Valore di riduzione Pag. 11 4.5 Valore di riscatto Pag. 12 5 GLOSSARIO Pag. 13 Indice - 100% Reale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL ASSICURATO L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato nel modulo di polizza e nella Proposta, che costituiscono parte integrante del contratto. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile salvo il caso in cui l'inesattezza delle dichiarazioni sia riconducibile a dolo o colpa grave. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute in base all'età reale. revocare la proposta di assicurazione ed in tal caso verrà rimborsato l intero ammontare del premio eventualmente versato. Dopo tale data ed entro 30 giorni il Contraente può recedere dal contratto. Il recesso ha l effetto di liberare entrambi le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione. 1.2 1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata del premio, alle ore 24 del giorno in cui si verifica una delle seguenti condizioni: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; Reale Mutua abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stata pagata la prima rata di premio. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio, determinato in base all età dell Assicurato e alla durata contrattuale, è calcolato in annualità anticipate. Deve essere versato in unica soluzione, per la tariffa a premio unico, oppure può essere frazionato in più rate sub-annuali, per le tariffe a premio annuo. I premi debbono essere pagati presso l Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure tramite bollettino di conto corrente postale inviato direttamente al Contraente. Si precisa che, nel caso in cui il premio venga pagato trascorso il periodo di mora fissato in 20 giorni, il Contraente dovrà pagare interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento. Gli interessi saranno calcolati ad un tasso pari alla misura della rivalutazione accordata in polizza nello stesso periodo, con un minimo del tasso legale di interesse. Nelle tariffe a premio annuo, il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Premesso che il contratto è concluso nel giorno in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua; il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Reale Mutua, prima della sopraspecificata data di conclusione del contratto, il Contraente può 1.5 RIVALUTAZIONE Le presenti polizze fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Reale Mutua riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni che regolano le Assicurazioni Condizioni di assicurazione 3

1.6 1.7 miste e di capitale differito. A tal fine Reale Mutua gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo Reale, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. Reale Mutua dichiara, entro il 1 gennaio di ciascun anno in cui cade l anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, come previsto dal regolamento del Fondo. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE (per le tariffe a premio annuo) Il mancato pagamento di una rata del premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti a Reale Mutua. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione. Il Contraente non può, in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO E RIATTIVAZIONE (per le tariffe a premio annuo) 1.8 1.9 premio, la riattivazione può avvenire solo su espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. RISCHIO MORTE Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. RISCATTO Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, per le tariffe a premio annuo, o trascorso almeno un anno dalla stipulazione della polizza, per la tariffa a premio unico, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. L assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 40 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Il tasso annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale del rendimento del Fondo Reale al momento del calcolo degli interessi con il minimo del tasso legale. Trascorsi sei mesi dal mancato pagamento del 1.10 1.11 PRESTITI Il Contraente può ottenere prestiti da Reale Mutua, nei limiti del valore di riscatto maturato. Reale Mutua indica, nel mandato di pagamento, condizioni e tasso di interesse. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Condizioni di assicurazione 4

1.12 1.13 Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. OPZIONI Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato liquidabile alla scadenza stessa potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in una delle seguenti forme: in una rendita vitalizia rivalutabile sulla testa dell Assicurato (OPZIONE A). in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (OPZIONE B); in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato (OPZIONE C); in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante all Assicurato ed un capitale di importo prestabilito alla morte dell Assicurato stesso, qualora il decesso si verifichi entro un numero prefissato di anni (OPZIONE D). La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni anniversario nella misura stabilita al successivo punto. I coefficienti e le condizioni per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all epoca di conversione del capitale in rendita. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA DI OPZIONE Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale in rendita d opzione secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata in misura uguale al rendimento attribuito. Il rendimento attribuito è uguale al 100% del 1.14 1.15 1.16 rendimento del Fondo REALE. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione indicata in polizza. È data inoltre facoltà di convertire il capitale liquidabile nella forma relativa all OPZIONE A anche ad un tasso tecnico pari a quello minimo garantito. In questo caso, per la rivalutazione della rendita, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso minimo di rivalutazione indicato in polizza, la differenza tra il 100% del rendimento del Fondo e il suddetto tasso tecnico. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. BENEFICIARI Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo la morte del Contraente; dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Reale Mutua di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento. FORO COMPETENTE Il Foro competente a scelta della parte Condizioni di assicurazione 5

1.17 1.18 1.19 interessata è esclusivamente quello del luogo di residenza del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiario). INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA Le comunicazioni di revoca della proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per l inoltro delle richieste di riscatto o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso dell Assicurato, il Contraente deve rivolgersi all Agenzia competente; in questo caso, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, il Contraente può inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella di ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno. INFORMAZIONE Il Contraente verrà informato annualmente delle rivalutazioni apportate ai valori assicurati. ESAME DEL RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO REALE A maggior tutela degli Assicurati, Reale Mutua sottopone annualmente ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nell albo di cui all art. 161 del D.Lgs. 58/1998 il rendiconto annuale della gestione del Fondo REALE redatto in base alle norme del regolamento e riportante l indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e dell aliquota di retrocessione stabilita per quell esercizio. 1.20 REGOLAMENTO DEL FONDO REALE a b c Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Reale Mutua, che viene contraddistinta con il nome REALE. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Il rendiconto del Fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nell albo di cui all art. 161 del D.Lgs. 58/1998, la quale in particolare attesta la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione all inizio e al termine dell esercizio, la corretta determinazione del rendimento annuo del Fondo, quale descritto al seguente punto c e l adeguatezza delle attività rispetto agli impegni assunti da Reale Mutua sulla base delle riserve matematiche. Il rendimento annuo del Fondo per il periodo di osservazione relativo all esame annuale si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del Fondo stesso. Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Reale Mutua. Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in Condizioni di assicurazione 6

1.21 numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Reale l esercizio relativo alla sua verifica inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell anno successivo. d Reale Mutua si riserva di apportare al punto c del presente regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell attuale legislazione fiscale. PAGAMENTI DI REALE MUTUA Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a: verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; individuare con esattezza gli aventi diritto. Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti: Prestiti: domanda sottoscritta dal Contraente, con l indicazione dell importo lordo richiesto. Sinistro: 1 2 3 Certificato di morte dell Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita. Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso e cartelle cliniche). Verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale. 4 Atto di notorietà redatto in Pretura o dal Notaio, dal quale risulti: se l Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell atto, sia l unico o l ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; chi fossero gli eredi legittimi dell Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico. 5 Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione. Scadenza: certificato di esistenza in vita dell Assicurato soltanto nel caso in cui sia diverso dal Beneficiario. Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del pagamento, di: documento d identità valido; codice fiscale; indirizzo completo. Nel caso di polizze gravate da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia. Si precisa che ai sensi dell articolo 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un confronto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno. Condizioni di assicurazione 7

CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE - TAR. 315 2.1 2.2 PRESTAZIONI Il capitale inizialmente assicurato, quale risulta dal modulo di polizza, verrà annualmente rivalutato e corrisposto alla scadenza contrattuale pattuita in caso di sopravvivenza dell Assicurato, o immediatamente ai Beneficiari designati in caso di sua premorienza. RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato in base al rendimento del Fondo REALE. Per l intera durata contrattuale il rendimento annuo attribuito agli Assicurati è uguale al 100% del rendimento percentuale del Fondo stesso; il rendimento annuo attribuito comunque non può essere inferiore al tasso minimo di rivalutazione indicato in polizza. Il capitale rivalutato si determina sommando al capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente il prodotto del capitale stesso per il rendimento. In particolare ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. L ultima rivalutazione verrà accordata alla ricorrenza anniversaria coincidente con la scadenza contrattuale. 2.3 VALORE DI RISCATTO Il Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione della polizza, può, mediante dichiarazione scritta, richiedere il pagamento totale o parziale del valore di riscatto. Tale importo viene determinato come segue: si considera il capitale assicurato fino a quel momento. Qualora la data della richiesta non coincida con una scadenza annuale del contratto, il suddetto capitale verrà ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta stessa in base al rendimento del Fondo REALE. Tale importo viene infine ridotto in funzione degli anni mancanti alla scadenza del contratto in base ai coefficienti specificati nella seguente tabella: N. ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE % 5 4 3 2 1 e oltre 5 4 3 2 1 L importo che verrà corrisposto al Contraente non potrà essere comunque inferiore al premio unico netto versato. Nel caso di riscatto parziale, che verrà determinato con gli stessi criteri stabiliti per quello totale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo; quest ultimo verrà rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto in base a quanto stabilito al precedente punto. Condizioni che regolano l assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale - tar. 315 8

CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE CON CONTROASSICU- RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR 512 3.1 3.2 3.3 PRESTAZIONI La rendita assicurata, quale risulta dal modulo di polizza, annualmente rivalutata, verrà corrisposta al termine del differimento e in rate posticipate in caso di sopravvivenza dell Assicurato. In caso di premorienza verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale di controassicurazione. RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE E DEL PREMIO Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato ed il premio verranno rivalutati in base al rendimento del Fondo REALE. Per il periodo di differimento il rendimento annuo attribuito agli Assicurati è uguale al 100% del rendimento percentuale del Fondo stesso; il rendimento annuo attribuito, comunque, non può essere inferiore al tasso minimo di rivalutazione indicato in polizza. A Rivalutazione del capitale assicurato Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale rivalutato si determina sommando al capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente il prodotto del capitale stesso per il rendimento attribuito. Il contratto, quindi, si considera come sottoscritto sin dall origine per il nuovo importo assicurato. In particolare ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. L ultima rivalutazione verrà accordata alla ricorrenza anniversaria coincidente con il termine del differimento. B Rivalutazione del premio A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all anniversario di cui al precedente punto A viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale. LIMITAZIONE O NON ACCETTAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO 3.4 Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al punto 3.2 B, ma comunque non al di sotto del tasso minimo garantito indicato in polizza, oppure che non venga effettuata. Tale ultima facoltà (non accettazione della rivalutazione del premio) verrà accordata solo nel caso siano state corrisposte almeno 5 annualità di premio. Quanto sopra non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata. Nel caso di limitazione o di non accettazione della rivalutazione del premio, il capitale verrà rivalutato sulla base di un coefficiente determinato come segue. Il coefficiente di rivalutazione, calcolato ad ogni anniversario della data di decorrenza, è uguale al rapporto tra il valore della polizza (costituito dalla Riserva Matematica e dal valore attuale dei premi annui puri ancora dovuti dal Contraente) ed il valore raggiunto dell impegno di Reale Mutua, riferito al capitale inizialmente assicurato. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO (controassicurazione) In caso di morte dell Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale ai premi annui netti, al netto anche della cifra annua fissa, (le frazioni di premio annuo vengono considerate come premio intero), ciascuno capitalizzato per il periodo che intercorre tra la data delle rispettive scadenze e la ricorrenza anniversaria precedente la data del decesso. Il tasso di capitalizzazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, ad un tasso pari alla misura minima di rivalutazione garantita in polizza il rendimento attribuito diminuito del suddetto tasso minimo. Condizioni che che regolano l assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - tar. 512 9

3.5 VALORE DI RIDUZIONE In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità, l assicurazione resta in vigore, libera dal pagamento di ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. In caso di morte dell Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto e l importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura dell 80% del rendimento annuo attribuito ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla 3.6 data di sospensione del pagamento dei premi. VALORE DI RISCATTO Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, determinato come previsto al punto 3.5, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale. Il tasso di sconto è del 2,25% qualora il riscatto venga esercitato dopo almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto e del 3% se esercitato in epoca anteriore. L importo che verrà corrisposto al Contraente non potrà essere comunque inferiore alla somma dei premi annui netti versati comprese le eventuali frazioni di premio annuo, al netto della cifra annua fissa. Condizioni che che regolano l assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - tar. 512 10

CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE CON CONTROASSICU- RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR 518 4.1 PRESTAZIONI Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà corrisposto al termine del differimento pattuito se l Assicurato sarà in vita a tale epoca. In caso di premorienza verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale di controassicurazione. si somma a quest ultimo importo il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi pagati (conteggiati in anni interi) sta a quelli inizialmente pattuiti, per la misura di rivalutazione. Gli aumenti del capitale verranno comunicati ad ogni ricorrenza anniversaria al Contraente. 4.2 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE A B Misura della rivalutazione Per l intera durata contrattuale il rendimento annuo attribuito è uguale al 100% del rendimento percentuale del Fondo REALE ; il rendimento annuo attribuito, comunque, non può essere inferiore al tasso minimo di rivalutazione indicato in polizza. Rivalutazione del Capitale Ad ogni anniversario della decorrenza, il capitale iniziale, viene rivalutato in base alla misura indicata al precedente punto A, adottando il procedimento dei t/n dove: t è uguale al numero degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto; n è uguale alla durata del contratto. Inoltre, per gli anni successivi al primo, oltre alla rivalutazione dei t/n sul capitale iniziale sono riconosciuti gli interessi sugli interessi maturati negli anni precedenti, calcolati utilizzando la misura di rivalutazione del punto A. In dettaglio, l aumento del capitale viene determinato con le seguenti modalità: il capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente viene maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A ; si detrae da quanto sopra l importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la suddetta misura di rivalutazione; 4.3 4.4 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO (controassicurazione) In caso di premorienza dell Assicurato verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattuito, al netto anche di cifra annua fissa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati (le frazioni di premio annuo vengono considerate come premio intero). Tale importo viene rivalutato in base ad un coefficiente calcolato con il metodo dei t/n, come descritto al precedente punto, dove, per misura di rivalutazione, si deve intendere quella ottenuta scontando per il periodo di un anno alla misura minima di rivalutazione garantita in polizza, la differenza tra il 100% del rendimento del fondo ed il suddetto tasso minimo. VALORE DI RIDUZIONE In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità, l assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell Assicurato si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale inizialmente assicurato. Condizioni che che regolano l assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - tar. 518 11

4.5 Il suddetto coefficiente di riduzione è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. In caso di morte dell Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto e l importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura dell 80% del rendimento annuo attribuito, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. VALORE DI RISCATTO Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, determinato come previsto al punto 4.4, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine di differimento. Il tasso di sconto è del 2,25% qualora il riscatto venga esercitato dopo almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto e del 3% se esercitato in epoca anteriore. L importo che verrà corrisposto al Contraente non potrà essere comunque inferiore alla somma dei premi annui netti versati comprese le eventuali frazioni di premio annuo, al netto della cifra annua fissa. Condizioni che che regolano l assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - tar. 518 12

GLOSSARIO ASSICURATO La persona sulla cui vita è stipulato il contratto. BENEFICIARI Le persone (o la persona) designate a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE (ASSICURAZIONE DI) L assicurazione vita che, al termine del differimento, garantisce all Assicurato, se in vita, la corresponsione di un capitale rivalutato. Nel caso di sua premorienza viene comunque garantito ai Beneficiari designati un importo pari ai premi netti pagati rivalutati (Controassicurazione). CARENZA Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell assicurazione e l inizio della garanzia. CARICAMENTO È la parte del premio che Reale Mutua trattiene per coprire i costi di gestione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua. DIFFERIMENTO L intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data in cui matura il diritto a percepire la prestazione assicurata. EURO Moneta dei Paesi aderenti all Unione Europea. Il suo rapporto con la lira è pari a: 1 Euro = 1.936,27 lire. FONDO REALE Le attività finanziarie separate dagli altri investimenti di Reale Mutua, in cui vengono investite le riserve matematiche delle polizze 100% REALE. ISVAP L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12/8/1982 con sede in Roma, Via del Quirinale 21, Tel. 06.421.331 Fax 0642.133.206. MISTA (ASSICURAZIONE) L assicurazione vita che unisce le prestazioni del caso morte con quelle del caso vita. Alla scadenza contrattuale pattuita verrà corrisposto all Assicurato, se in vita, il capitale rivalutato; in caso di sua premorienza detta somma verrà liquidata immediatamente ai Beneficiari designati. OPZIONI La possibilità, da parte del Contraente, di richiedere in alternativa alla prestazione inizialmente assicurata una diversa modalità di liquidazione. PARTI Il Contraente e Reale Mutua. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione; quest ultimo verrà consegnato al Contraente successivamente alla data di decorrenza. PREMIO L importo corrisposto dal Contraente a Reale Mutua comprensivo di caricamento, cifra annua fissa quantificata in Euro 51,65 (L. 100.000), spese di emissione quantificate in Euro 10 (L. 19.363). PREMIO NETTO L importo versato dal Contraente a Reale Mutua al netto delle spese di emissione ed eventuali interessi di frazionamento. PREMIO DI RISPARMIO Quella parte dei premi annui corrisposti dal Contraente che, capitalizzati anno dopo anno, costituiscono la Riserva matematica (Montante Finanziario). PREMORIENZA La morte dell Assicurato prima della scadenza del contratto. REALE MUTUA L Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n 966 R.E.A. Torino n. 9806, con sede in Torino, Via Corte D Appello n. 11, Tel. 0114.311.111. REGOLAMENTO DEL FONDO REALE L insieme di norme che disciplinano il tipo e la valutazione delle attività finanziarie, nonché il metodo di determinazione del rendimento annuo. REVOCA-RECESSO La facoltà di ripensamento concessa al Contraente Glossario 13

rispettivamente dopo la stipula della proposta o la firma del contratto (D.Lgs. N. 174/95 artt. 111 e 112). RIATTIVAZIONE (per le tariffe a premio annuo) La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato sospeso il pagamento dei premi. RIDUZIONE DEI VALORI ASSICURATI (per le tariffe a premio annuo) La diminuzione delle somme assicurate, conseguente all interruzione del pagamento dei premi pattuiti concessa al Contraente qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio. RISCATTO La liquidazione richiesta dal Contraente del credito maturato verso Reale Mutua, prima della scadenza o del differimento, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, per le tariffe a premio annuo, o sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione della polizza, per la tariffa a premio unico. RISERVA MATEMATICA L importo accantonato da Reale Mutua per far fronte in ogni momento ai suoi obblighi contrattuali ed uguale al montante finanziario dei premi di risparmio calcolato sulla base del rendimento annuo attribuito. Per rendimento attribuito si intende quella parte di rendimento del Fondo riconosciuta al contratto e che per le tariffe in oggetto equivale al 100%. RIVALUTAZIONE La maggiorazione delle prestazioni assicurate, con o senza aumento del premio, effettuata in base al rendimento annuo attribuito. VALORE DI RIDUZIONE Vedere Riduzione dei Valori Assicurati. Glossario 14

Mod. 5176 VIT - 4/2001 - Rist. 07/02