- in presenza di un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, indipendentemente dal reddito del genitore;



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Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

Transcript:

NOVITA NORMATIVE Aliquote Irpef e scaglioni di reddito L articolo 2 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha disposto la sospensione, per il periodo d imposta 2002, della rimodulazione delle aliquote Irpef prevista dalla Finanziaria 2001, per cui gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef rimangono quelli di seguito riportati: - fino a euro 10.329,14... 18% - oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71... 24% - oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41... 32% - oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68... 39% - oltre euro 69.721,68... 45% Detrazioni per figli a carico Dal 1 gennaio 2002 la detrazione per ciascun figlio a carico è stata elevata in funzione del numero dei figli e del reddito complessivo del genitore. La detrazione è pari a 516,46 euro nei seguenti casi: - in presenza di un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, indipendentemente dal reddito del genitore; - quando il genitore ha un reddito complessivo inferiore ai 36.152,00 euro, indipendentemente dal numero di figli a carico. L importo ammesso in detrazione varia in funzione di due variabili: - numero di figli a carico; - reddito complessivo del genitore. Nella seguente tabella si riportano le possibili combinazioni: 1

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO Detrazioni per 1 figlio Reddito complessivo Detrazione primo figlio fino a euro 36.152,00 516,46 da 36.152,00 a 51.646,00 303,68 oltre euro 51.646,00 285,08 Detrazioni per 2 figli Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazioni figli successivi fino a euro 41.317,00 516,46 516,46 da 41.317,00 a 51.646,00 303,68 336,73 oltre euro 51.646,00 285,08 285,08 Detrazioni per 3 figli Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazioni figli successivi fino a euro 46.481,00 516,46 516,46 da 46.481,00 a 51.646,00 303,68 336,73 oltre euro 51.646,00 285,08 285,08 Detrazioni per 4 o più figli Reddito complessivo Detrazione primo figlio Detrazioni figli successivi indipendentemente dal reddito complessivo 516,46 516,46 Per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta se è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap. In quest ultimo caso, è previsto, indipendentemente dal livello di reddito complessivo posseduto, che la detrazione per ciascun figlio a carico spetti nella misura di 774,69 euro. La previsione di una detrazione fissa per ciascun figlio portatore di handicap ha reso necessario l inserimento di un apposita casella contenente la lettera D (disabile), in ogni rigo destinato all indicazione dei dati relativi ai figli a carico. 2

Spese per servizi di interpretariato Dal periodo di imposta 2002 è stato riconosciuto ai soggetti sordomuti 1 il diritto a beneficiare di una detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese sostenute per i servizi di interpretariato. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo dell edilizia residenziale, già con il Collegato alla Finanziaria per il 1998 è stato previsto che le spese sostenute per gli interventi individuati dalle lettere a), b), e d) dell articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 potessero essere detratte nella misura del 41% per gli anni 1998 e 1999 e nella misura del 36% per gli anni 2000 e 2001. La Legge 448/2001 (Finanziaria per il 2002) ha prorogato la detrazione (nella misura del 36%) anche per le spese sostenute nell anno 2002. La normativa applicabile alle spese per il recupero edilizio sostenute nel periodo 1998-2001 prevede che la detrazione possa essere ripartita in cinque o in dieci quote annuali di importo costante (con opzione da manifestare in modo irrevocabile in sede di dichiarazione di redditi). La Legge 448/2001 dispone l obbligatorietà della ripartizione in dieci anni dell ammontare detratto e, nelle ipotesi in cui i lavori realizzati nel 2002 siano la prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2002, ai fini della determinazione dell importo massimo delle spese ammesse in detrazione, pari a euro 77.468,53 per unità immobiliare, si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. In pratica, quindi, le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se l ammontare delle detrazione fruite negli anni precedenti, complessivamente considerati, non abbiano superato il limite di euro 77.468,53. Il comma 2 dell articolo 9 della legge 448 del 2001 prevede che l incentivo fiscale in esame possa essere applicato anche nel caso di interventi di restauro e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 1 Più specificamente va sottolineato come il beneficio è riconosciuto ai sordomuti ai sensi della legge 381/1970, rimangono, quindi, esclusi i casi di sordità per cause di guerra, lavoro o di natura psichica. 3

dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano, entro il 30 giugno 2003, alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. In tal caso la detrazione spetta all acquirente o assegnatario dell immobile, in misura del 36% di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell immobile e, comunque, non può eccedere l importo massimo di euro 77.468,53. Donazioni all Ospedale Galliera di Genova è stata inserita una nuova detrazione per le donazioni effettuate all ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova, finalizzate all attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Tale detrazione, che non potrà eccedere il 30 per cento dell imposta lorda dovuta, deve essere esposta nella nuova voce residuale altre detrazioni dell apposito rigo. Spese sanitarie rateizzate Tra gli oneri detraibili sono incluse le spese sanitarie che, avendo superato l ammontare di 15.493,71 euro, nella precedente dichiarazione dei redditi sono state rateizzate dai contribuenti. è stato introdotto uno specifico rigo ed un apposita casella per indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Deducibilità delle spese per la partecipazione alla gestione di micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro Il comma 6 dell articolo 70 della legge 448/2001 ha introdotto la possibilità per i genitori di dedurre dal proprio reddito imponibile un importo non superiore a euro 2.000,00 per ogni figlio ospitato in strutture realizzate nei luoghi di lavoro, che accolgano bambini, figli di dipendenti, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. Redditi prodotti all estero Ai sensi del comma 8 bis dell articolo 48 del Tuir, il reddito dei dipendenti, che nell arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzio- 4

nali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per l anno 2002, si fa riferimento al decreto ministeriale 6 febbraio 2002. Si tratta di quei soggetti che, pur avendo soggiornato all estero per più di 183 giorni, sono considerati residenti in Italia perchè hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Esclusione dalla base imponibile dei redditi percepiti dai frontalieri Ai sensi dell articolo 9, comma 23, della legge n. 448/2001 restano esclusi dalla base imponibile Irpef dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, per l anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi. Trattasi dei redditi percepiti dai lavoratori dipendenti residenti in Italia che quotidianamente si recano all estero (in zone di frontiera e in Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro, cosiddetti frontalieri. La norma non riguarda quindi: - i lavoratori, cittadini italiani, non più residenti fiscalmente in Italia che producono reddito di lavoro dipendente all estero; - i lavoratori dipendenti, residenti fiscalmente in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede lo svolgimento della prestazione all estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all estero (anche se in un Paese di frontiera/limitrofo) per un periodo superiore a 183 giorni nell arco di 12 mesi, ma non compiono lo spostamento quotidiano sopra indicato. Questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall articolo 48, comma 8-bis del Tuir, saranno, infatti, tassati in Italia sulla base della retribuzione convenzionale. L anno 2002, è l ultimo anno in cui è prevista l esclusione dalla base imponibile dei redditi percepiti dai frontalieri. Chi percepisce tali redditi non può essere considerato fiscalmente a carico e, se richiede prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazio- 5

ne, deve in ogni caso dichiararli all ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica. Redditi derivanti da Controlled foreign company (Cfc) Si tratta di un nuovo quadro, nel quale le persone fisiche (anche se non esercitano l attività d impresa) che detengono il controllo di un impresa residente o localizzata in paradisi fiscali determinano il reddito conseguito da quest ultima (da riportare nel quadro RM), anche in assenza di un effettiva distribuzione degli utili. In caso di controllo di più imprese va redatto un quadro per ciascuna Cfc. I crediti d imposta Il Quadro CR di nuova istituzione deve essere utilizzato dai contribuenti per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti di imposta. Esso si compone di due sezioni: la prima riservata ai crediti d imposta per redditi prodotti all estero e la seconda riservata ai crediti d imposta per il riacquisto della prima casa e ai crediti per i canoni di locazione non percepiti. L importo spettante per il credito d imposta per il riacquisto della prima casa di abitazione, rigo RB12 della precedente dichiarazione, migra quindi al rigo CR6 del nuovo quadro CR. Le condizioni di spettanza del citato credito sono riportate in appendice del fascicolo I del modello Unico 2003; il contribuente sarà tenuto a indicare al rigo CR6, colonna 2, l importo totale spettante, comprensivo anche di quanto eventualmente non fruito nella dichiarazione dello scorso anno a seguito di incapienza della propria imposta lorda. La sezione II del quadro CR è completata dal credito d imposta spettante per i canoni non percepiti (CR7), laddove il contribuente avesse negli anni pregressi dichiarato tali canoni e avesse ottenuto dall autorità giudiziaria l accertamento della morosità del proprio inquilino. Affrancamento delle partecipazioni L articolo 5 della Legge finanziaria 2002 ripropone la possibilità di af- 6

francamento delle partecipazioni qualificate 2 e non qualificate 3 al valore del 1 gennaio 2002 (determinato da una perizia giurata di stima). I soggetti fruitori delle disposizioni introdotte dall articolo 5, sono tenuti al versamento di un imposta sostitutiva, da applicare sul valore periziato e non sulla plusvalenza maturata fino alla data del 1 gennaio 2002, riducendo così la base imponibile da assoggettare a tassazione in caso di successiva vendita delle partecipazioni rivalutate. Ambito soggettivo I soggetti che possono avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni sono: - le persone fisiche, - le società semplici, - le associazioni, - gli enti non commerciali, - e in generale tutti coloro che possiedono le partecipazioni non in regime d impresa. Ambito oggettivo La disposizione contenuta nell articolo 5, comma 1, consente di rivalutare: i titoli, le quote, i diritti non negoziati in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002. 2 Partecipazioni qualificate. Ai sensi dell articolo 81, comma 1, lettera c), del Dpr 917/86 si considerano qualificate le cessioni aventi a oggetto partecipazioni, titoli e diritti non quotati in mercati regolamentati che rappresentino: - il 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria, - ovvero il 25% del capitale o del patrimonio sociale. 3 Partecipazioni non qualificate. La definizione di partecipazione non qualificata si ricava dall articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Dpr 917/86, che, di fatto, attribuisce natura residuale alla nozione di cessione non qualificata: si tratta, in sostanza, di tutte le cessioni di azioni e quote che non rientrano nel sistema qualificato. 7

Il valore rivalutato, infatti, costituirà, in caso di successiva vendita, il nuovo costo da contrapporre al corrispettivo di cessione, e sul differenziale, se positivo, andrà applicata l imposta sostitutiva con le aliquote di tassazione stabilite dall articolo 5, commi 1 e 2, del Dlgs 461/97, e quindi: - del 27% per le cessioni di partecipazioni qualificate; - del 12,50% per le cessioni di partecipazioni non qualificate. Imposta sostitutiva e modalità di versamento Per ottenere il riconoscimento del maggiore valore desumibile dalla perizia, è necessario che tale valore sia assoggettato a un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, la cui misura dipende dal tipo di partecipazione posseduta, e in particolare: - per le partecipazioni che risultano qualificate, l imposta sostitutiva è pari al 4%; - per le partecipazioni che non risultano qualificate, l imposta sostitutiva è pari al 2 per cento. L imposta sostitutiva deve essere applicata sull intero valore risultante dalla perizia, e non sulle sole plusvalenze latenti maturate fino alla data del 1 gennaio 2002. In merito alle modalità di versamento, l articolo 5 della legge prevede la possibilità di effettuare il pagamento: - in un unica soluzione, entro il 30 settembre 2002; - in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. In questa seconda ipotesi, dovranno essere corrisposti, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3% annuo. Rivalutazione dei terreni L articolo 7 della legge finanziaria per l anno 2002 (n. 448 del 23 dicembre 2001) rende possibile attribuire un valore aggiornato ai terreni posseduti alla 8

data del 1 gennaio 2002 in vista di un eventuale realizzo di plusvalenza per effetto della cessione dei medesimi terreni se edificabili o qualora gli immobili vengano venduti entro cinque anni dalla data di acquisto. La rivalutazione deve risultare da apposita perizia giurata di stima redatta da un professionista indicato nella norma (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito agrario agrotecnico, perito edile); la relazione deve essere asseverata entro il 30 settembre 2002 e comunque prima di procedere alla cessione del terreno. E dovuta l imposta sostitutiva del 4% sul valore complessivo del terreno e il versamento deve essere eseguito entro il 30 settembre 2002 (anche dopo la eventuale vendita del terreno), oppure in tre rate entro il 30 settembre 2002, 2003 e 2004. Sulla seconda e terza rata gravano gli interessi del 3% annuo. Il costo sostenuto per la relazione giurata di stima può essere portato in aumento del valore iniziale dell area da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza. 9