OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 (L. n. 244/2007) Novità in tema di IRPEF e ICI
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1 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 21 gennaio 2008 Circolare n. 5/2008 OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 (L. n. 244/2007) Novità in tema di IRPEF e ICI Nel Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Nel seguito vengono esaminate le novità in tema di IRPEF e ICI di interesse dei contribuenti persone fisiche. NOVITA REDDITI IRPEF PER IL 2007 Assegni al coniuge Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici, spetta una detrazione d imposta che si riduce all aumentare del reddito, non cumulabile con le altre detrazioni previste e non ragguagliabile ad alcun periodo dell anno. Detrazioni Irpef per famiglie numerose E prevista una detrazione di spettante per i genitori (al 50% ciascuno) che hanno almeno quattro figli a carico. Se la detrazione è di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell Irpef lorda. Sarà un decreto ministeriale a definire le modalità di erogazione del credito. Detrazioni Irpef per gli inquilini Chi usufruisce dell abitazione principale in affitto, mediante un contratto stipulato o rinnovato in base alla Legge 431/1998 (canone convenzionato), avrà una detrazione di: TORINO Tel / Via Lagrange n. 10 Fax info@studioagosta.it
2 300 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo supera ,71 euro ma non oltre ,41. Sono previste, per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, detrazioni più consistenti per i primi tre anni di locazione. Le detrazioni non sono tra loro cumulabili, il contribuente ha diritto di fruire di quella più favorevole; sono rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; l eventuale credito d imposta sarà regolato da apposito decreto ministeriale. Esenzione da imposte per redditi fondiari E istituita l esenzione da imposte per chi ha un reddito complessivo formato solo da redditi fondiari, di importo non superiore a 500 euro. Detrazione d imposta per spese sostenute per la frequenza di asili nido E confermata anche per il 2007 la detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, su un importo complessivamente massimo di euro 632 annui per ogni figlio. NOVITA REDDITI IRPEF PER IL 2008 Detrazione spese di manutenzione ordinaria/straordinaria e/o di ristrutturazione di immobili e per l acquisto di immobili ristrutturati. E prorogata fino al 31/12/2010 la detrazione Irpef del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino a euro per ogni unità immobiliare. Proroga fino al 2010 anche per l Iva agevolata al 10% su manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa. L agevolazione fiscale del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. E stata ripristinata la detrazione per l acquisto di abitazioni inserite in immobili interamente ristrutturati da imprese. Detrazioni per efficienza energetica Proroga fino al 2010 delle detrazioni Irpef pari al 55% del costo sostenuto per pannelli solari, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali (pareti, pavimenti e coperture), finestre e riqualificazioni energetiche di edifici esistenti, anche non residenziali. La detrazione potrà essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, da effettuare all atto della prima detrazione (si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di scelta anche per chi ha
3 sostenuto la spesa già nel 2007). Le agevolazioni fiscali suddette spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle relative alle ristrutturazioni (36%); è necessario inoltre che un tecnico abilitato rediga la certificazione energetica dell edificio (spesa anch essa detraibile). Abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale E prevista una detrazione del 19% delle spese per l acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico (spesa massima 250 euro). Mutui Incrementato a euro l ammontare massimo degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19% spettante per i mutui stipulati per l acquisto dell abitazione principale. Estensione delle procedure di cancellazione semplificate ai mutui accollati all acquirente dal costruttore e a quelli garantiti con ipoteca su cambiali. Rinegoziazione del mutuo. Con scrittura privata, anche non autenticata e senza spese, il creditore originario e il debitore potranno pattuire la variazione delle condizioni del contratto di mutuo in essere. Disciplinati gli elementi essenziali per garantire un rapido e non oneroso svolgimento della procedura di surroga, senza spese per il cliente, da parte della banca subentrante nel contratto di mutuo. Prevista la creazione di un fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa finalizzato a sostenere i mutuatari che chiedano la sospensione del pagamento delle rate, facoltà di cui ci si può valere per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi (disciplina non ancora operativa). Riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del sostituto d imposta I contribuenti, per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno annualmente dichiarare di avervi diritto ed indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni. Destinazione del cinque per mille E confermata la possibilità di destinare il 5 per mille dell imposta pagata dalle persone fisiche a favore delle ONLUS o della ricerca scientifica e sanitaria (in realtà lo Stato ha previsto un limite al riparto con l introduzione di un importo massimo a favore dei soggetti destinatari).
4 Presentazione telematica del modello Unico Per le persone fisiche è stato generalizzato dell obbligo di presentazione telematica del modello Unico, ad eccezione dei contribuenti che non possono avvalersi del modello 730. Modalità di documentazione dell acquisto di medicinali Dal 1 gennaio 2008 è definitivamente a regime il nuovo sistema che impone di documentare l acquisto di medicinali in farmacia con fattura o scontrino fiscale parlante, cioè integrato con il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa. NOVITA ICI 2008 Detrazione statale Dall imposta dovuta sulla prima casa si sottrarrà, oltre alla vecchia detrazione d imposta, la nuova misura, pari all 1,33 per mille dell imponibile, con un tetto massimo di 200 euro. Non ci sono limiti di reddito che condizionano il beneficio. Sono tuttavia esclusi gli immobili accatastati in categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Le regole di applicazione sono identiche a quelle già in vigore. La misura agevolativa potrà al più azzerare l imposta e l eventuale detrazione eccedente potrà essere scomputata dall imposta relativa alle pertinenze dell abitazione principale. Agevolazioni abitazione principale coniuge separato/divorziato L immobile assegnato al coniuge separato o divorziato è equiparato, ai fini Ici, all abitazione principale del coniuge proprietario non assegnatario del bene. Viene estesa all immobile in oggetto l aliquota ridotta; le detrazioni previste per l abitazione principale spettano a condizione che: sussista un provvedimento giudiziario di separazione o divorzio dal quale risulti l assegnazione dell immobile e il coniuge non assegnatario non sia titolare di diritti reali su altro immobile ad uso abitativo, situato nel medesimo comune in cui si trova la casa assegnata. La detrazione del coniuge non assegnatario, in deroga alla regola generale, deve essere calcolata in proporzione alla quota di proprietà. RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetto che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati) dietro il
5 versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell Redazione della perizia giurata Per effettuare la rideterminazione del costo d acquisto occorre, entro il , far redigere da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o ragioniere) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. Versamento dell imposta sostitutiva La rideterminazione comporta il versamento, entro il , dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al , al e al Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%, a decorrere dall RESPONSABILITA ACQUIRENTI IMMOBILI Dal 1/1/2008 l acquirente di un immobile, con atto soggetto ad IVA, nel quale il prezzo dichiarato è diverso da quello effettivo, diventa responsabile, solidalmente con il venditore, per il pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta
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