ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

ha pronunciato il presente

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato il presente

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

ha pronunciato il presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

RELAZIONE DI NOTIFICA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART.

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2013, proposto da:

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2014, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

Elenco nominativo dei controinteressati nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio - Roma, Sez. III-Quater, n. 7280/2017 R.G.

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

ha pronunciato la presente

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2016, integrato da motivi Francesco Agosta e Varrese Maria Antonietta, rappresentati e difesi dagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

Transcript:

Pubblicato il 19/11/2018 06646 2018 N. / REG.PROV.PRES. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10566 del 2018, proposto da Corrado Grande, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.Q. Visconti n. 103; contro Ministero dell'economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Avv. Carmine Ruggiero, Avv. Domenico Bello, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, del 22 maggio 2018, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria,

Concorsi, in data 5.6.2018, con la quale è stata approvata la graduatoria per la copertura di 202 posti di Giudice Tributario di cui al bando di concorso n. 6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 454); di tutti gli atti ulteriori e conseguenti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l istanza, depositata da parte ricorrente in data 16 novembre 2018, con la quale parte ricorrente chiede l autorizzazione della notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; Considerato che l istanza è procedibile, essendo stato il ricorso notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, a due dei controinteressati, con conseguente ammissibilità dello stesso; Considerato che l eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, i quali assumono quindi la veste di controinteressati necessari; Ritenuto, pertanto, di dover disporre l integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti; Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul

sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; Ritenuto, infatti, che, secondo l art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell articolo 151 del codice di procedura civile e che, a norma dell art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere, anche d ufficio, con decreto steso in calce all atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ; Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l inserimento dell estratto dell atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l evoluzione normativa e tecnologica permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura; Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l idoneità della

pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte: - la pubblicazione dell avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1 l Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso; 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l inesistenza dell atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio); 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); L Amministrazione resistente: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento; - parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare in via istruttoria al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, costituitasi in giudizio con formula di mero rito, di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, una dettagliata relazione con allegazione della necessaria documentazione - sui fatti di causa e, in particolare, sulle ragioni della concreta attribuzione del punteggio ai titoli del ricorrente, alla luce dei previsti criteri di valutazione e delle doglianze proposte. P.Q.M. Si dispone l integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione; Si ordina all Amministrazione di depositare gli atti e la relazione richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente; Si fissa per la trattazione del merito del ricorso l udienza pubblica del 27 febbraio 2019. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2018. Il Presidente Elena Stanizzi IL SEGRETARIO