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Novità fiscali del 16 dicembre 2008: non sempre la cessione intracomunitaria deve essere provata con il documento di trasporto; trasporto di denaro contante: pubblicato in G.U. il Decreto; per il professionista la presenza di un collaboratore fa scattare il presupposto per l assoggettamento ad Irap; lavoro: per le aziende arriva la semplificazione dei contributi Pubblicato il 16 dicembre 2008 non sempre la cessione intracomunitaria deve essere provata con il documento di trasporto; trasporto di denaro contante: pubblicato in G.U. il Decreto; per il professionista la presenza di un collaboratore fa scattare il presupposto per l assoggettamento ad Irap; lavoro: per le aziende arriva la semplificazione dei contributi 1

Indice: 1) Lavoro: Per le aziende arriva la semplificazione dei contributi 2) Versamento delle accise su alcol, bevande alcoliche e prodotti energetici: Comunicato delle Dogane 3) Trasporto di denaro contante: pubblicato in G.U. il Decreto 4) Mancati versamenti da condono: Agenzia delle Entrate impegnata nel recupero 5) Per il professionista la presenza di un collaboratore fa scattare il presupposto per l assoggettamento ad Irap 6) Non sempre la cessione intracomunitaria deve essere provata con il documento di trasporto 1) Lavoro: Per le aziende arriva la semplificazione dei contributi Anche per il Durc è giunta la semplificazione: Con la circolare n. 34/2008, il ministero del Lavoro ha chiarito che il possesso del Durc consiste nella semplice verifica dei 2

presupposti per il suo rilascio. Tale verifica viene attivata automaticamente qualora il datore di lavoro richieda un beneficio di carattere contributivo. Tra i presupposti c è la necessità per il datore di lavoro di autocertificare l inesistenza di provvedimenti definitivi a suo carico (amministrativi o giurisdizionali) sulle violazioni previste dall allegato A del Dm 24.10.2007. Per le imprese che già usufruiscono dei benefici l autocertificazione andrà fatta entro il 30.4.2009, alla Direzione provinciale del lavoro (D.P.L.) territorialmente competente in base alla sede legale dell impresa. L autocertificazione sostituisce il modello SC 37 richiesto dall Inps, l autocertificazione per l autoliquidazione 2007-2008 e le istanze 20 e 24 Mat previste dall Inail. (Ministero del Lavoro, circolare n. 34/2008) 2) Versamento delle accise su alcol, bevande alcoliche e prodotti energetici: Comunicato delle Dogane L Agenzia delle Dogane con ha precisato che il termine per il versamento delle accise su alcol, bevande alcoliche e prodotti energetici, effettuato direttamente in tesoreria 3

anche mediante l utilizzo del conto corrente, può essere eseguito il 29.12.2008 anziché il 27.12.2008. In particolare, riguardo i termini e le modalità di pagamento dell accisa sull alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici, ad eccezione del gas naturale, del carbone, della lignite e del coke, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2008, si prevede che tali pagamenti devono essere effettuati entro: a) il 18.12.2008 se eseguiti tramite il versamento unitario di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; b) il 29.12.2008 se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria. (Nota Agenzia Dogane 09.12.2008, n. 62504) 3) Trasporto di denaro contante: pubblicato in G.U. il Decreto Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all Agenzia delle 4

dogane. L obbligo di dichiarazione non viene ritenuto adempiuto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. E stato, infatti, pubblicato in G.U. n. 291 del 13.12.2008, il Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195, in vigore dal 14.12.2008. Obbligo della dichiarazione La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al suddetto decreto può essere, in alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve portare con se la copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. 5

Tale norma si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al decreto, va consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali, all atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all Agenzia delle dogane entro sette giorni. Le neo disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Sanzioni La violazione delle nuove disposizioni viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la suddetta soglia, con un minimo di 300 euro. (Decreto Legislativo del 19.11.2008 n. 195, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13.12.2008) 6

4) Mancati versamenti da condono: Agenzia delle Entrate impegnata nel recupero Contrariamente a quanto affermato dal quotidiano Il Sole 24 Ore del 15.12.2008, l Agenzia delle Entrate è impegnata, anche attraverso la sua controllata Equitalia, nel recupero dei mancati versamenti da condono (legge 289/2002). In questa direzione, va l intervento del Governo che, con il decreto 185/2008, ha rafforzato le misure esecutive per rendere più efficace l azione di recupero. Infatti, come è stato riferito dal Sottosegretario all Economia, Daniele Molgora, il 3.12.2008, in sede di interpello parlamentare, i nuovi strumenti consentiranno di riscuotere 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in più rispetto al recupero ordinario. Secondo l articolo del Il Sole 24 Ore le iscrizioni a ruolo effettuate dall Agenzia delle Entrate sono pari a 1.186 milioni su un totale di mancati versamenti da condono di 5,2 miliardi, non considerando però che il dato fornito nella suddetta interrogazione parlamentare è riferito esclusivamente a talune tipologie di condoni. La legge n. 289/2002, prevedeva anche sanatorie per le quali, nel caso di mancato perfezionamento, non era necessaria una specifica iscrizione a ruolo, ma la ripresa 7

della riscossione sulla base degli importi originariamente dovuti, al netto delle somme versate. Pertanto il recupero dei ritardati od omessi versamenti di cui all articolo 9 bis (pari a circa 3 miliardi di euro) non necessita di specifica iscrizione a ruolo da condono. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 15.12.2008) 5) Per il professionista la presenza di un collaboratore fa scattare il presupposto per l assoggettamento ad Irap E sufficiente l attività di un collaboratore (non occasionale) per far scattare l Irap del consulente fiscale e dei piccoli professionisti in genere. La Corte di Cassazione, ha ribadito che l esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall applicazione dell Irap solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre 8

quando il contribuente: Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo il minimo indispensabile per l esercizio dell attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Corte di Cassazione, sentenza n. 29146 depositata il 11.12.2008) 6) Non sempre la cessione intracomunitaria deve essere provata con il documento di trasporto Nei casi in cui il cedente nazionale non ha provveduto direttamente al trasporto delle merci e non è, quindi, in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cessione può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. 9

Infatti, ai fini della prova dell avvenuta cessione intracomunitaria e dell uscita dei beni dal territorio dello Stato, la precedente risoluzione n. 345/2007 aveva indicato l esibizione del documento di trasporto solo a titolo meramente esemplificativo. Prova delle cessioni intracomunitarie In particolare, sono stati richiesti all Agenzia delle Entrare chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, anche riguardo alla risoluzione n. 345 del 28.11.2007, in cui si afferma che il cedente nazionale deve dimostrare l invio dei beni in altro Stato membro. La citata risoluzione precisa infatti che a tal fine può costituire idonea prova l esibizione del documento di trasporto, da cui si evince l uscita delle merci dal territorio dello Stato per l inoltro ad un soggetto passivo d imposta identificato in altro Paese comunitario. A tal fine, è stato evidenziato che nel settore ceramico, in cui avvengono comunemente cessioni franco fabbrica, il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Peraltro, l invio dei beni in altro Stato membro è un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può applicarsi il trattamento di non imponibilità (art. 41 del D.L. 30.8.1993 n. 331, convertito dalla legge n. 427/1993). 10

La stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ribadito tale principio, affermando che l esenzione della cessione intracomunitaria diventa applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (sentenza del 27/09/2007, in causa C-409/04, punto 42. In senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23). (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 477/E del 15.12.2008) A cura di Vincenzo D Andò 11

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