ottobre-dicembre 2012



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Poste Italiane SpA. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46), art. 1 comma 1 - DCB Roma. Reg. Trib. Roma n. 454/00 del 3171072000. Edito a cura di Press & Image 2001 SpA. Via L. Serra, 32-00153 Roma. Prezzo a copia: euro 0,15 trimestrale ottobre-dicembre 2012 Anno XII n. 110/12 www.stsfit.it Organo Ufficiale del Sindacato Totoricevitori Sportivi aderente alla Federazione Italiana Tabaccai VIA TOTEM E PC DALLE RICEVITORIE Monica Cirillo È IL MOMENTO DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE

L EDITORIALE È IL MOMENTO DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE IL SETTORE DEI GIOCHI È IL PIU GETTONATO DAL LEGISLATORE Quello dei giochi è uno dei settori economici maggiormente soggetti a cambiamenti normativi. Dalle manovre di luglio e agosto 2011, passando per il Decreto Salva Italia (dicembre 2011) e il Decreto fiscale (marzo 2012) fino a giungere al recente Decreto Balduzzi, non v è stato provvedimento che non abbia avuto effetti, in un modo o nell altro, sui giochi pubblici. Questo continuo legiferare sta a significare che la materia per la sua ampiezza e complessità non è ancora adeguatamente disciplinata. E allora, ogni occasione è utile per aggiungere qualche pezzo all ancora incompleto puzzle normativo. Pur comprendendo e nella maggior parte dei casi condividendo le esigenze del legislatore (a loro volta dettate da ragioni erariali o derivanti dalle istanze provenienti dalla collettività e degli operatori del settore), riteniamo che fare continui interventi sui giochi in ordine sparso non sia salutare al sistema. Meglio sarebbe provvedere a un testo unico che razionalizzi e ordini, una volta per tutte, la materia. Purtroppo, di questo provvedimento si parla da diverso tempo senza che si veda niente di concreto. Nel giugno del 2011 l allora Sottosegre - tario all Economia con delega ai giochi, On. Alberto Giorgetti, affermava: i lavori sono a buon punto, c è sicuramente la possibilità che (il testo unico sui giochi, NdR) possa vedere la luce prima della fine dell estate. La dichiarazione, poi, si rivelò un po troppo ottimistica: passati settembre e ottobre senza che nulla scaturisse dal Parlamento, a novembre cadde il Governo con il conseguente congelamento di tutti i progetti in corso d opera. A un anno di distanza, la strada per il testo unico sembrava finalmente tracciata in maniera concreta. Il disegno di legge fiscale prevedeva infatti una delega al Governo tesa ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Per effetto della sopravvenuta crisi di governo, questo provvedimento è decaduto insieme a tanti altri. I tempi per l auspicato testo unico sui giochi si allungano, ancora una volta, a data da definirsi. n SOMMARIO Reg. Trib. Roma n. 454/00 del 3171072000 Prezzo a copia euro 0,15 Direttore Responsabile Stefano Bartoli Direzione e Redazione Press&Image 2001, Via L. Serra, 32-00153 Roma Tel. 06/585501, Fax 06/5809826 Inserzioni informative Miniero & Partners Srl, Via Nicolodi 15-20161 Milano, Tel. 02/66200315, Fax 02/66200318 Progetto grafico Monica Cirillo, Dina Dancu Testi, foto & disegni Monica Cirillo, Paola Crapulli, Publifoto Stampa Tipolitografia Quattroventi Snc Via Andrea del Castagno, 196-00144 Roma, Tel. 06/5941944 Spedizione decentrata SAVE Via dell Agricoltura, 12, 00065 Fiano Romano (RM), Tel. 0765/452215 Numero chiuso in tipografia il 21.12.2012 www.stsfit.it 5 7 10 13 Stop allo spot! Via totem e PC dalle ricevitorie Avvertenza anti-dipendenza sulle newslot Proposta di ampliamento per il comma 7 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS 3

SPECIALE NUOVE NORME SUI GIOCHI/1 STOP ALLO SPOT! STRETTA ALLA PUBBLICITÀ DEI GIOCHI NEL DECRETO BALDUZZI Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS La ratio del Decreto che prende il nome dal Ministro della Salute che lo ha fortemente voluto, è rappresentata dalla necessità urgente di introdurre nell ordinamento giuridico delle disposizioni che possano promuovere lo sviluppo del Paese tramite un più alto livello di tutela della salute. Tutela che passa ovviamente anche per la prevenzione dei rischi da dipendenza da gioco. In proposito, gli studiosi della materia hanno ormai da tempo raggiunto due importanti conclusioni: la prima che il consumo di giochi aumenta in concomitanza di crisi economiche e la seconda che la crescita vorticosa e disomogenea di tale consumo sfocia facilmente in comportamenti patologici. Un amministrazione attenta non poteva quindi non intervenire in relazione al sensibile incremento del fenomeno causato dalla perdurante congiuntura economica negativa. Un importante strumento per prevenire la ludopatia elevata ufficialmente a patologia a seguito della sua inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale è rappresentato dalla limitazione della pubblicità sui giochi. Pubblicità che attraverso i più svariati canali (dalla televisione alle riviste, dai quotidiani ai volantini, ai cartelloni stradali) dà l illusione che il gioco possa cambiare la vita di ciascuno di noi. Sulla scorta di questa utopica prospettiva, incita i consumatori a giocare quanto più possibile, agevolando così l eventuale discesa nel - la dipendenza. Il Decreto Balduzzi, dunque, introduce del le disposizioni volte a delimitare il contenuto dei xmessaggi pubblicitari circoscrivendone anche i modi e i tempi di diffusione al pubblico. Cosicché, gli spot non potranno contenere immagini di bambini o ragazzi né esaltare la pratica del gioco con premi in denaro. Dovranno contenere avvertenze circa il rischio di dipendenza nonché le reali probabilità di vincita di ciascun gioco. 5

In ragione della priorità di tutelare i minori cui l accesso al gioco è assolutamente vietato le pubblicità non potranno essere trasmesse in prossimità delle trasmissioni a loro dedicate né all interno dei cinema che proiettano film per ragazzi. Stop anche alle pubblicazioni su riviste, quotidiani e periodici destinati al pubblico dei giovani. Per favorire un ricorso consapevole e moderato al gioco, il provvedimento introduce anche l obbligo per i concessionari di stampare sulle schedine o sulle ricevute avvertenze circa il rischio di dipendenza oltre che indicare le probabilità di vincita di ciascun gioco. Analoghe avvertenze dovranno essere pubblicate dai provider nei propri siti internet. E poi ancora, all interno dei punti vendita dovranno essere messi a disposizione del pubblico depliant informativi predisposti dalle Aziende Sanitarie Locali che, nell evidenziare i rischi legati al gioco, indichino i recapiti dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura della sindrome di gioco d azzardo patologico. A ben guardare, queste nuove norme potrebbero determinare un ricollocamento degli investimenti in pubblicità da parte dei concessionari, investimenti che rappresentano una voce importantissima nelle loro strategie commerciali e di comunicazione. Basti pensare che, in occasione delle gare pubbliche per l assegnazione delle concessioni, l entità delle risorse destinate alla pubblicità costituisce un elemento preponderante nella formazione del punteggio finale. Ma ci si deve adeguare ai tempi. Oggi è prioritario garantire alla collettività un approccio al gioco quanto mai corretto e controllato onde scongiurare il dilagare di una malattia sociale che comporterebbe un inaccettabile aggravio della spesa pubblica. n 6 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS

SPECIALE NUOVE NORME SUI GIOCHI/2 VIA TOTEM E PC DALLE RICEVITORIE L ESERCIZIO PUBBLICO NON È LUOGO PER LA RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI Abbiamo visto come il Decreto Balduzzi contenga diverse norme direttamente incidenti sull attività di ricevitoria. Una tra queste prevede il divieto per i titolari di esercizi pubblici di mettere a disposizione dei clienti apparecchiature connesse per via telematica che consentano di accedere ai siti di gioco on line, a prescindere dal fatto che i medesimi siti siano autorizzati o meno. In sostanza, la ratio del divieto è quella di rendere impraticabile il gioco on line presso gli esercizi pubblici, come a dire: si può giocare solo da casa o altri luoghi a carattere privato. Ergo, il ruolo del titolare dell esercizio o ricevitore rispetto a questa modalità di gioco è limitato alla sola raccolta dei contratti di conto gioco e alla rivendita di carte ricarica dei concessionari autorizzati. Si badi bene che l elemento che rende proibita la messa a disposizione delle suddette apparecchiature è la loro semplice idoneità a consentire di giocare on line attraverso la connessione telematica: il divieto agisce insomma a prescindere dall uso che l utente faccia dell apparecchio. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS 7

L effetto pratico della norma sarebbe dunque la messa al bando dei computer che molti ricevitori mettono a disposizione dei giocatori: un servizio particolarmente apprezzato da tutti coloro i quali desiderano realizzare personalmente le proprie strategie di giocata o, semplicemente, non posseggono un computer proprio per preparare i sistemi. Il fatto che quegli stessi sistemi non vengano poi giocati per via telematica bensì stampati e giocati fisicamente attraverso la convalida a terminale, non risulterebbe rilevante ai fini dell esclusione del divieto. Ciò che rileva sarebbe che quel computer abbia una connessione telematica. Avrete notato l uso del condizionale nell esaminare questa nuova fattispecie; la riserva è dovuta al fatto che sulla sanzione applicabile in caso di violazione dell obbligo sussistono numerosi dubbi, almeno da parte nostra. Ovverosia, la violazione integrerebbe la fattispecie prevista dall art. 4-bis della legge n. 401/89 che punisce chi, senza autorizzazioni, svolga un attività organizzata anche al solo fine di favorire l accettazione di scommesse per via telematica? Se così fosse, la messa a disposizione del pubblico di un pc potrebbe considerarsi un at - tività organizzata? E il fatto che il giocatore eventualmente acceda al portale di gioco attraverso le credenziali personali, porrebbe il ricevitore nelle vesti di favoreggiatore? A tutti questi interrogativi ci verrebbe da rispondere negativamente. E allora, quale sanzione dovrebbe essere irrogata all esercente o ricevitore che continuasse a far usare il computer ai propri clienti? È chiaro che a queste domande dovrà essere trovata una risposta chiara e univoca da parte delle Istituzioni. Nell attesa, riteniamo che in quanto destinatari della disposizione i titolari degli esercizi pubblici e i ricevitori debbano uniformarsi ad essa eliminando le apparecchiature in odore di illiceità. Del resto, il principio basilare che ispira non solo la norma del Decreto Balduzzi ma l intero impianto normativo attuale è che non vi deve essere alcuna commistione tra raccolta a distanza dei giochi e raccolta fisica. È per questa ragione che già in base a precedente legge, gli stessi concessionari autorizzati non possono attivare apparecchiature telematiche (leggi totem ) per la raccolta a distanza presso i punti vendita deputati alla raccolta fisica (agenzie, negozi e corner di gioco) né presso esercizi commerciali diversi da questi ultimi. n 8 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS

SPECIALE NUOVE NORME SUI GIOCHI/3 AVVERTENZA ANTI-DIPENDENZA SULLE NEWSLOT ATTENZIONE ALL AVVISO: RISCHIO DI MULTA SALATA SE NON C È Altro strumento di prevenzione contro la sindrome di Gioco d Azzardo Patologico introdotto dal Decreto Balduzzi è rappresentato dall obbligo, per coloro nei cui locali sono installate newslot, di affiggere su ciascuna di esse un avviso sul rischio di dipendenza dal gioco. Suddetto avviso, nel riportare l indicazione delle probabilità di vincita dell apparecchio, dovrà chiaramente dare notizia del pericolo di cadere nella ludopatia. La finalità di questa disposizione è chiara: rendere la collettività consapevole del fatto che i giochi con vincita in denaro se spinti oltre un certo limite possono nuocere gravemente alla salute, un po come le sigarette Fin qui, ci dichiariamo d accordo anzi abbiamo sempre appoggiato la politica volta a improntare il gioco alla responsabilità e alla moderazione. Ciò che davvero non comprendiamo è la misura della sanzione prevista in caso di mancata affissione dell avviso: 50.000 euro a carico del titolare dell esercizio ove l apparecchio è installato. È davvero troppo per punire quella che sarebbe una mera omissione dovuta nella migliore delle ipotesi a semplice dimenticanza, nella peggiore a fatto altrui (si pensi al caso in cui il ricevitore abbia correttamente affisso l avviso e qualcuno, magari un cliente dispettoso, lo abbia rimosso a sua insaputa). Il nostro Sindacato, durante la discussione parlamentare del provvedimento, aveva presentato un emendamento volto a ridimensionare la responsabilità dei titolari d esercizio rispetto alla fattispecie sanzionata. In primo luogo, si chiedeva di modificare la norma nel senso di prevedere l obbligo di affiggere non già un avviso su ciascun apparecchio (si pensi all onere di chi ne ha otto ) bensì uno soltanto all interno del locale, naturalmente in luogo ben visibile a tutti. La seconda richiesta era diretta a diminuire drasticamente l importo della sanzione, in ragione della sua netta sproporzione rispetto a un obbligo avente carattere meramente informativo. Purtroppo la nostra richiesta di modifica così come numerosi altri emendamenti non è stata accettata e il testo, coperto dalla fiducia, è passato invariato in entrambe le Camere. Non ci resta dunque che attenerci rigorosamente alla nuova regola, occupandoci di munire ciascuna newslot della prescritta avvertenza. In tal senso, per venire incontro a tutti i nostri associati, abbiamo predisposto un fac simile di avviso, il cui contenuto è stato avvalorato dall Amministrazione dei Monopoli. Potrete trovarlo nella pagina che segue: ritagliate il foglio lungo le linee tratteggiate e affiggete fin da subito l avviso su ciascun apparecchio. Vi ricordiamo che l obbligo di affissione decorre dal 1 gennaio 2013. n 10 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS

SPECIALE NUOVE NORME SUI GIOCHI / 4 PROPOSTA DI AMPLIAMENTO PER IL COMMA 7 LO PREVEDE LA LEGGE DI STABILITÀ IN CORSO DI APPROVAZIONE La Legge di Stabilità per l anno 2013, al momento in cui andiamo in stampa, non è ancora stata approvata definitivamente. I lavori parlamentari sono dunque in corso ma nel testo che circola in Aula è inserita una norma che, se confermata nella versione definitiva, comporterà una non trascurabile rivoluzione nel settore degli apparecchi senza vincite in denaro. La disposizione prevede l aggiunta, nella gamma dei congegni previsti dall art. 110, comma 7, del TULPS delle cosiddette ticket redemption vale a dire le macchine attivabili con moneta, gettoni o altri strumenti elettronici che distribuiscano tagliandi o tickets che dir si voglia al termine della partita. Tagliandi, anche cumulabili tra loro, successivamente convertibili solo ed esclusivamente in premi non consistenti in denaro. Altra tipologia che entrerebbe a far parte del nuovo parco macchine, quella il cui funzionamento è regolato senza introduzione di moneta bensì con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta di apparecchi già largamente presenti sul territorio li si possono trovare soprattutto nei parchi divertimento consistenti in giochi sportivi (pallacanestro, martello per prova della forza), tiro al bersaglio, prova di riflessi, ruspe. Hanno lo scopo di mettere alla prova l abilità fisica, mentale o strategica dell utente e, a conclusione della partita, emettono un numero di ticket variabile a seconda del punteggio ottenuto. Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS 13

I tagliandi possono essere subito convertiti in premi ovvero cumulati. Nel caso in cui il giocatore scelga questa seconda ipotesi, può servirsi delle macchine conta ticket che, nel risucchiare la striscia dei tagliandi, rilasciano uno scontrino indicante i punti corrispondenti. In altri casi, i punti possono essere caricati su una tessera magnetica rilasciata al cliente. In tal modo, si ottiene la fidelizzazione del giocatore, che sarà indotto ad accumulare tanti tagliandi quanti sono i punti necessari per ritirare il premio scelto tra quelli messi in mostra in apposite vetrine esterne all apparecchio. La posizione di tali apparecchi non è pacifica. Il fatto che non godono di una specifica regolamentazione li pone in una zona d ombra che li sottrae alle limitazioni numerico-quantitative e ne determina l imposizione fiscale prevista per gli apparecchi elettromeccanici. Chi considera tali macchine manifestazioni a premi, per ciò soggette alle regole del DPR 430/2001, ritiene che la loro installazione sia dispensata dall ottenimento della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 86, comma 3, TULPS. Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro il perché si voglia finalmente includere le ticket redemption nelle tipologie di apparecchi comma 7. Da una parte, tale inclusione renderebbe effettiva la diversificazione nell offerta del gioco automatico; dall altra, assicurerebbe maggiori entrate per lo Stato attraverso la riorganizzazione delle categorie di applicazione dell ISI (Imposta sull Intrattenimento). Relativamente al primo punto, si prevede che il Ministero dell Economia e delle Finanze su proposta dell AAMS nel definire le regole tecniche per la produzione degli apparecchi, ne definisca anche il relativo contingentamento. In ordine al secondo punto, si annuncia una nuova determinazione della base imponibile forfetaria relativa all ISI posta a carico del proprietario dell apparecchio. Il fatto non è da poco laddove la rideterminazione si dovesse tradurre (com è altamente verosimile) in un aumento: le macchine per le quali sarà rivista l imposta sono infatti numerosissime. Sotto questo aspetto non mancano le proteste degli operatori, che hanno contestato il fatto che la norma nelle more della rideterminazione dell ISI imporrebbe il pagamento di 500 euro come contributo di regolarizzazione a tutti coloro che, nel corso del 2012, hanno utilizzato tali apparecchi. La legge prevede, naturalmente, anche il regime sanzionatorio per coloro che distribuiscano o installino apparecchi non conformi e privi delle prescritte autorizzazioni. A ben guardare, a parte la chiara finalità erariale, il disposto in esame firmato dall On. Alberto Giorgetti, Sottosegretario con delega ai giochi nel precedente Governo vuole realizzare un armonizzazione con le istanze del Decreto Balduzzi dirette a innalzare il grado di tutela della salute. Offrendo una più ampia e attrattiva gamma di apparecchi senza vincita in denaro, favorirebbe infatti un maggior ricorso al puro e semplice intrattenimento, quello che, senza determinare dipendenza o eccessivo esborso di denaro, regala innocenti momenti di svago e leggerezza a chi ne fruisce. Ricordiamo che questa nuova disciplina è contenuta in un testo di legge in corso di discussione in Parlamento: fino all approvazione definitiva, quindi, non c è nulla di certo e tutto o qualcosa potrebbe cambiare. Ci riserviamo pertanto di ritornare sull argomento sul prossimo numero del nostro giornale. n 14 Il Ricevitore Italiano - Organo Ufficiale STS