DECRETO 54, 1, , 276 IL MINISTERO DEL LAVORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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DECRETO Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 IL MINISTERO DEL LAVORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTI gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni; VISTO l'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato; VISTO l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili; VISTO l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; VISTO l'articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti"; VISTO l'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; VISTO l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002; CONSIDERATO che l'istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione nella pubblicazione "Forze di Lavoro"; DECRETA Art. 1 (Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 1.Le aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province Autonome. Art. 2 (Aree territoriali di cui all'articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002) 1.Le aree territoriali di cui all'articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3 (Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'articolo 1) 1.Gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'articolo 2 del presente decreto. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DM ex articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Relazione Tecnica Articolo 1 Il Decreto Ministeriale è volto ad individuare le aree territoriali ove sarà possibile stipulare contratti di inserimento lavorativo con le donne residenti, a prescindere da ogni altro requisito del lavoratore (articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). L articolo 1 individua tali aree in tutte le regioni e province autonome. Per l individuazione del livello territoriale di riferimento, pur essendo possibili altre scelte, si è preferito riferirsi al livello NUTS2, anche per coerenza con quanto previsto dall articolo 2, lett. f), n. xi) del Regolamento 2204/2002/CE. Il testo del decreto legislativo si riferisce alla individuazione delle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile ( ) sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile ; si tratta di due condizioni poste in alternativa fra loro. Per il calcolo ci si è riferiti ai dati ufficiali sul tasso di disoccupazione e sul tasso di occupazione diffusi dall ISTAT sulla base della rilevazione sulle Forze di lavoro, e pubblicati nel volume Forze Lavoro, media 2003. In particolare, coerentemente con le definizioni correntemente utilizzate su base nazionale ed internazionale ci si è riferiti al tasso di disoccupazione generale (nella classe di età da 15 anni in su) ed al tasso di occupazione della fascia di età da 15 a 64 anni. Sulla base dei sopracitati dati è stato effettuato il calcolo, come da tabella seguente. Tabella 1 calcolo delle aree secondo quanto previsto dall articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 tasso d'occupazione 15-64 tasso di disoccupazione totale Aree NUTS 2 maschi femmine totale maschi femmine totale C.1 C.2 C.1. 2 Piemonte 71,9 51,6 61,8 3,5 7,3 5,1 1 1 1 Valle d'aosta 75,6 56,2 66,1 2,3 5,5 3,6 1 1 1 Lombardia 74,2 51,8 63,1 2,5 5,6 3,8 1 1 1

P.A. Bolzano-Bozen 80,3 59,3 70,0 1,5 2,4 1,9 1 1 1 P.A. Trento 74,6 50,2 62,5 2,0 5,3 3,4 1 1 1 Veneto 75,0 50,7 63,0 2,2 5,2 3,4 1 1 1 Friuli-Venezia Giulia 71,8 51,7 61,8 2,3 5,6 3,7 1 1 1 Liguria 69,5 46,8 58,1 4,7 8,7 6,4 1 1 1 Emilia-Romagna 75,7 58,9 67,4 2,3 4,6 3,3 1 1 1 Toscana 72,2 50,6 61,4 3,0 7,4 4,8 1 1 1 Umbria 69,8 47,8 58,8 3,4 8,9 5,7 1 1 1 Marche 72,3 52,7 62,5 3,0 6,4 4,4 1 1 1 Lazio 68,9 41,1 54,8 6,5 11,9 8,6 1 1 1 Abruzzo 69,8 41,1 55,4 3,8 10,0 6,2 1 1 1 Molise 66,5 36,8 51,7 8,8 18,8 12,6 1 1 1 Campania 59,9 24,1 41,9 16,5 30,6 21,1 1 1 1 Puglia 63,2 27,5 45,2 10,7 20,6 14,0 1 1 1 Basilicata 62,5 29,4 45,9 10,8 23,8 15,3 1 1 1 Calabria 57,3 26,4 41,8 18,1 35,7 24,6 1 1 1 Sicilia 59,8 24,2 41,8 16,0 28,4 20,1 1 1 1 Sardegna 61,9 31,2 46,6 13,8 26,4 18,5 1 1 1 Cond 1: è pari ad 1 se il tasso di occupazione femminile è inferiore all 80% di quello maschile Cond 2: è pari ad 1 se il tasso di disoccupazione femminile è superiore all 110% di quello maschile Cond 1.2: è pari ad 1 se almeno una delle condizioni CondA1 e CondA2 è verificata Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro Articoli 2 e 3 In relazione ai contratti di inserimento lavorativo stipulati ai sensi dell articolo 1 troveranno applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro, sempre che sia rispettato il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 (articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall articolo 13 del decreto legislativo ottobre 2004, n. 251). Il richiamo al Regolamento Comunitario in materia di aiuti di stato all occupazione è

particolarmente rilevante, perché vale a limitare l applicazione degli sgravi nei soli casi che rispettino il regolamento. Il citato Regolamento prevede che i regimi di aiuto all occupazione che rispettino le norme contenute nel Regolamento stesso possano essere introdotti senza la necessità di una previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, ma a seguito di una semplice comunicazione. Posto che il regime sui CIL non rispetta i limiti sull intensità lorda dell aiuto posti dall articolo 4 del Regolamento, esso deve riguardare, ai sensi dell articolo 5 del medesimo Regolamento, lavoratori svantaggiati o disabili, come definiti dall articolo 2. Tale articolo si riferisce, tra gli altri, a qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (art. 2, lett. f), n. xi) del Regolamento) Conseguentemente l articolo 2 del DM identifica le aree di cui al citato art. 2, lett. f), n. xi) del Regolamento. Tali aree sono state identificate utilizzando, per le regioni e le province autonome, i dati rilevati dall ISTAT con la rilevazione sulle forze lavoro, e pubblicati nei volumi Forze Lavoro relativi agli anni 2001, 2002 e 2003; per quanto riguarda la media europea i dati utilizzati sono quelli pubblicati dall Eurostat (banca dati New Cronos), con riferimento alla media dell Europa a quindici membri. I calcoli sono riportati nella tabella che segue. Tabella 2 calcolo delle aree secondo quanto previsto dall art. 2, lett. f), n. xi) del Reg. 2204/2002/ CE Aree NUTS 2 2003 2002 2001 M F T M F T M F T C.1 C.2 C.1. 2 Europa 15 8,1 7,7 7,4 Piemonte 3,3 6.8 4,8 3,5 7,3 5,1 3,3 7,1 4,9 1 Valle d'aosta 3,0 5.4 4,1 2,3 5,5 3,6 3,2 5,6 4,2 1 Lombardia 2,5 5.2 3,6 2,5 5,6 3,8 2,5 5,5 3,7 1 P.A. Bolzano- Bozen 1,6 2.7 2,0 1,5 2,4 1,9 1,2 2,9 1,9 1 P.A. Trento 2,2 4.0 2,9 2,0 5,3 3,4 2,1 5,2 3,3 1 Veneto 2,3 5.0 3,4 2,2 5,2 3,4 2,1 5,4 3,5 1 Friuli-Venezia Giulia 2,7 5.6 3,9 2,3 5,6 3,7 2,3 6,4 4 1 Liguria 4,3 8.4 6,0 4,7 8,7 6,4 4,7 9,0 6,5 1 Emilia-Romagna 1,9 4.5 3,1 2,3 4,6 3,3 2,6 5,3 3,8 1 Toscana 2,8 7.3 4,7 3,0 7,4 4,8 3,0 8,0 5,1 1 E Umbria 2,6 8.8 5,2 3,4 8,9 5,7 3,4 8,0 5,3 1

Marche 2,5 5.6 3,8 3,0 6,4 4,4 3,0 6,7 4,6 1 Lazio 6,5 12.0 8,7 6,5 11,9 8,6 8,0 13,6 10,2 1 1 1 Abruzzo 3,6 8.2 5,4 3,8 10,0 6,2 3,4 9,8 5,7 1 Molise 8,5 18.8 12,3 8,8 18,8 12,6 9,2 20,8 13,7 1 1 1 Campania 16,4 28.0 20,2 16,5 30,6 21,1 17,7 32,1 22,5 1 1 1 Puglia 10,2 21.1 13,8 10,7 20,6 14,0 11,1 22,1 14,7 1 1 1 Basilicata 10,7 25.4 16,1 10,8 23,8 15,3 11,4 25,8 16,5 1 1 1 Calabria 17,7 33.3 23,4 18,1 35,7 24,6 18,7 37,4 25,7 1 1 1 Sicilia 15,9 28.9 20,1 16,0 28,4 20,1 16,8 31,2 21,5 1 1 1 Sardegna 13,0 23.4 16,9 13,8 26,4 18,5 14,2 26,7 18,7 1 1 1 C.1: è pari a 1 se il tasso di disoccupazione supera il 100 % della media comunitaria negli anni 2002 e 2001. C.2: è pari a 1 se il tasso di disoccupazione femminile supera il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due degli anni 2000, 2001, 2002. C.1.2 è pari a 1 se entrambe le condizioni precedenti sono verificate. Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro Del tutto conseguentemente l articolo 3 limita l applicabilità degli sgravi previsti dall articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (come modificato dall articolo 13 del decreto legislativo ottobre 2004, n. 251) alle sole aree identificate nell articolo 2.