ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.



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Transcript:

Spett.le Ufficio Agenzia delle Entrate di.. (.).. ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione dell art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico Il sottoscritto, nato a ( ) il / /, e residente a, in via, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proprietario del veicolo marca e modello targa Telaio Anno di prima immatricolazione RICHIEDE Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE L art.63 della Legge 342/2000, al comma 2, estende i benefici fiscali previsti dal primo comma dello stesso articolo per i veicoli ultratrentennali, anche ai veicoli ultraventennali, purché essi rientrino tra quelli individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, nulla specificando in merito alla natura di tale determinazione. I commi 2 e 3 della citata Legge nello specifico dispongono che: 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. Dall entrata in vigore della Legge fino ad oggi, la carente definizione della natura della determinazione annuale elemento discriminante essenziale nell individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico cui il testo si riferisce ha generato e continua a generare una sostanziale disapplicazione della Legge, come peraltro evidenziato dalle recenti sentenze della corte di Cassazione, di cui si tratterà successivamente. La determinazione ha trovato differente interpretazione da parte delle amministrazioni (Regioni e Agenzia delle Entrate) cui spetta la riscossione della tassa automobilistica, in ragione delle differenti interpretazioni attribuite alla stessa, con l effetto di produrre una sperequazione evidente tra i contribuenti. Allo stato attuale è difatti facile constatare come due contribuenti, proprietari di un veicolo identico per marca, modello, anzianità di costruzione e stato di conservazione, possano ottenere o non ottenere i benefici fiscali a seconda della regione di residenza. L origine del problema sta nella differente applicazione che ASI ed FMI hanno fornito della determinazione annuale. E noto infatti come la Federazione Motociclistica Italiana provvede a produrre annualmente una lista di motoveicoli cui spetta automaticamente, una volta raggiunto il criterio oggettivo dei 20 anni d età del veicolo, il beneficio della conversione della tassa di possesso in tassa di circolazione. L Automotoclub Storico Italiano, così come si evince dai verbali dei consigli federali dello stesso ente, sostanzia invece la determinazione nel possesso, da parte dei veicoli richiedenti l accesso ai benefici fiscali, dei requisiti previsti dal proprio regolamento interno. Non senza ambiguità, peraltro, accostando a tale definizione il rilascio di un attestato ad probationem per ogni singolo veicolo, funzione questa che la legge non ha conferito ad ASI in materia fiscale. Di fatto, in assenza di una determinazione facilmente fruibile per le amministrazioni, tale attestato svolge però una funzione ad substantiam e, confuso con la determinazione annuale, rileva quale requisito oggettivo indispensabile per l ottenimento dei benefici fiscali. A chi scrive risulta che attualmente l Agenzia delle Entrate richieda l attestato dell ASI (e, per i motoveicoli, anche dell FMI) per individuare i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico cui concedere i benefici fiscali riservati a questa particolare categoria. E tuttavia opinione dell interpellante che l identificazione della determinazione annuale nell attestato di datazione e storicità non trovi fondamento nella legge statale attualmente in vigore, non potendo sussistere il criterio dell annualità in tale attestato, il cui rilascio è definitivo e individuale per il singolo

veicolo, e che non può quindi svolgere la funzione di individuazione generale attribuita alla determinazione dal legislatore. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente La prassi applicativa sopra descritta, alla luce dell interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione in due recenti sentenze, e confermativa del prevalente orientamento giurisprudenziale tributario, all interpellante non può che apparire infondata e illegittima. E opinione della Corte che, stante l attuale interpretazione che ASI fornisce dalle determinazione annuale, al fine di richiedere i benefici fiscali previsti sia sufficiente presentare un autocertificazione (art. 47 D.P.R. 445/2000) la quale attesti che lo stato di conservazione del veicolo sia tale da rispettare i parametri oggettivi identificati dall ASI nella propria determinazione. Sulla natura necessariamente generale della determinazione, e quindi sulla sua non riconducibilità ad un qualsivoglia attestato, si è espressa con estrema chiarezza l Agenzia delle Entrate, la quale ha rilevato che per i veicoli ultraventennali, considerato che il comma 2 dell art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che, pertanto, non è prevista la presentazione all ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore, devono essere predisposti uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l anno di costruzione ( ) Tale determinazione dovrà assumersi con riguardo alle tipologie di veicoli in generale, prescindendo dal concreto riscontro del loro stato d uso o di manutenzione. (Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 81335 del 1 giugno 2001). Illuminante su questo punto è il parere espresso dal Difensore Civico della Regione Veneto in un recente parere in merito (prot. 147 del 7 febbraio 2011). In Particolare il Difensore Civico afferma che la determinazione cui si riferisce il legislatore statale [ ] sembra essere un provvedimento di tipo generale e non particolare (sottolineatura aggiunta), specificando inoltre che: La natura della generalità della determinazione in questione si evince dall obbligo di aggiornamento annuale che, non richiedendo specifici e particolari oneri, come ad esempio potrebbero essere quelli di esibizione e revisione da parte dei contribuenti, non può riferirsi alle singole posizioni e perciò atteggiasi, a seconda del caso di specie prospettato, ad atto rispettivamente confermativo o reiettivo del beneficio (sottolineatura aggiunta). A conferma dell impostazione adottata dall interpellante sono recentemente intervenute due importanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/2013, confermata dalla successiva sentenza n. 23624, Sez. 6, del 17/10/2013. In particolare la Suprema Corte, riconosciuta l idoneità della determinazione ASI nell elencare le caratteristiche oggettive e generali cui poi procedere all individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, ha dichiarato irrilevante la circostanza che la medesima ASI [ ] rilasci attestazioni in favore dei propri associati, decretando peraltro la infondatezza della facoltà assunta dalla

regione nel caso di specie, di respingere l autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi dell art.47 del D.P.R. 445/2000, poiché il rigetto dovrebbe contestualmente accertare l insussistenza della autocertificazione e specificare i motivi del rigetto sulla base della determinazione annualmente emanata dall ASI. In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che: della sussistenza dei presupposti legittimanti l esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa. La Corte ha quindi stabilito che in assenza di idonee procedure predisposte da parte dell amministrazione, il rigetto delle domande presentate mediante autocertificazione non può trovare fondamento nella natura dell atto in sé, invero idoneo allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla determinazione annuale dell ASI, e soltanto in presenza di una contestazione diretta ai fatti autocertificati (ossia la negazione della sussistenza di predetti requisiti soggettivi e oggettivi) la richiesta possa essere invece considerata nulla. In conclusione, l interpellante richiede che gli sia concessa la facoltà di dimostrare il possesso dei requisiti individuati nella determinazione dell ASI mediante la presentazione di una autocertificazione indicante a conferma l avvenuta revisione del veicolo, quale criterio oggettivo di corretta conservazione dello stesso. Tale soluzione pare anzitutto legittima e coerente con quanto stabilito della Legge, ma soprattutto si configura come l unica modalità con cui possa effettivamente trovare realizzazione la volontà del legislatore che, come è evidente, era quella di svincolare la concessione dei benefici fiscali dal versamento di una quota associativa ad una associazione privata. A ulteriore conferma di quanto fin qui sostenuto, l interpellante evidenzia infine come il rigetto della presente istanza, cui conseguirebbe la richiesta di un certificato ASI al fine di potere avere accesso ai benefici fiscali di cui in oggetto, risulterebbe: - incoerente con il dettato di legge, poiché non si rinviene nel testo di legge il fondamento del potere certificatorio di individuazione di singoli veicoli, essendo le associazioni ASI ed FMI incaricate in via esclusiva di predisporre una determinazione annualmente aggiornata; - lesiva della libertà di associazione (art.18 Costituzione), poiché implicherebbe il versamento di una quota associativa ad una sola associazione privata di cui il proprietario del veicolo può essere libero di non condividere le finalità gli obiettivi; - lesiva del principio secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Costituzione), poiché vincolando un beneficio fiscale al versamento di una quota associativa

sarebbe di fatto denegato al contribuente un beneficio che il legislatore ha attributi indistintamente a tutti i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, e non solo a quelli i cui proprietari abbiano versato una quota associativa all ASI per il rilascio dei un attestato con finalità probatorie, di cui peraltro la legge non fa menzione alcuna, né potrebbe farlo; - irragionevole, poiché porterebbe alla conclusione che l ASI, non ritenendo di stilare la lista dei veicoli che possono fruire dell agevolazione, né di aggiornarla annualmente come richiesto alla stessa associazione sia dal Ministero delle Finanze sia dall Agenzia delle Entrate (circ. 81335 del 1 giugno 2001) si sostituisca a pieno titolo ad un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale. Con osservanza, lì / / (luogo e data) (firma) Si allegano: - Copia del libretto del veicolo - Copia di carta d identità e codice fiscale del dichiarante - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 81335 del 1/6/ 2001 - Sentenza della Cassazione n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/2013 - Lista di sentenze di commissioni tributarie favorevoli al parere del contribuente.

SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL PARERE DEL CONTRIBUENTE ART.63 L.342/2000 01) CTP Roma 199-22-07; 02) CT REGIONALE Perugia 39-1-08; 03) CTP Ancona 180-02-08; 04) CTP Bologna 207-12-08; 05) CTP Bologna 166-9-08; 06) CTP Bologna 167-9-08; 07) CTP Ancona 238-3-09; 08) CTP Bologna 95-17-09; 09) CTP Bologna 141-15-09; 10) CTP Bologna 142-15-09; 11) CTP Bologna 53-9-09; 12) CTP Bologna 55-11-10; 13) CTP Roma 75-24-10; 14) CTP Bologna 66-11-10; 15) CT REGIONALE Perugia 42-2-10; 16) CT REGIONALE Perugia 43-2-10; 17) CTP Bologna 97-15-10; 18) CTP Ancona 129-3-10; 19) CTP Ancona 130-3-10; 20) CTP Perugia 163-4-10; 21) CTP Perugia 164-4-10; 22) CTP Perugia 165-4-10; 23) CTP Perugia 166-4-10; 24) CTP Perugia 167-4-10; 25) CTP Perugia 183-4-10; 26) CTP Perugia 184-4-10; 27) CTP Perugia 185-4-10; 28) CTP Perugia 186-4-10; 29) CTP Perugia 189-4-10; 30) CTP Perugia 209-4-10; 31) CTP Perugia 210-4-10; 32) CTP Roma 73-16-11; 33) CTP Perugia 249-4-10; 34) CTP Perugia 250-4-10; 35) CTP Perugia 60-4-11; 36) CTP Roma 125-31-11; 37) CTP Cosenza 526-11-11; 38) CTP Cosenza 527-11-11; 39) CTP Ancona 156-3-11; 40) CTP Ancona 157-3-11 41) CTP Ancona 158-3-11; 42) CT REGIONALE Bologna 128-15-11; 43) CT REGIONALE Bologna 129-15-11; 44) CTP Bologna 14-03-12 45) CT REGIONALE Bologna 8-15-12; 46) CT REGIONALE Bologna 02-16-12; 47) CTP Genova 23-10-13