RINASCIMENTO SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo



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PROSPETTO INFORMATIVO inerente l emissione di azioni di RINASCIMENTO SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo Comparto RINASCIMENTO SICAV: Augustum G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach (di seguito G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach ) Comparto RINASCIMENTO SICAV: Augustum G.A.M.E.S. (di seguito G.A.M.E.S. ) OTTOBRE 2011

Il presente prospetto informativo è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier - Lussemburgo. 2

RINASCIMENTO SICAV INTRODUZIONE RINASCIMENTO SICAV (la Società ) è una società d investimento costituita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo come Società d Investimento a Capitale Variabile sotto forma di self managed company,secondo le previsioni della Parte I della Legge lussemburghese del.17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo, così come modificata. La Società offre proprie azioni (le Azioni ) di diversi Comparti ( Comparto ) sulla base delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo (il Prospetto ) e nei documenti in esso citati. Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni sulla Società ed i suoi Comparti oltre a quelle fornite nel Prospetto e nei documenti in esso menzionati, e l acquisizione di Azioni effettuata sulla base di affermazioni e dichiarazioni che non sono contenute nel Prospetto o che sono in contrasto con le informazioni e le dichiarazioni in esso contenute avverrà ad esclusivo rischio dell acquirente. La consegna del Prospetto, l offerta, la vendita o l emissione di Azioni non implicano in nessun caso che le informazioni fornite nel Prospetto siano corrette successivamente alla data di redazione dello stesso. Al fine di riflettere eventuali cambiamenti sostanziali delle informazioni contenute nel Prospetto, una versione aggiornata dello stesso sarà disponibile, senza spese, presso la sede legale della Società.. La distribuzione del Prospetto è da ritenersi autorizzata solo se siffatto documento è accompagnato da una copia dell ultima relazione annuale e/o semestrale della Società, se disponibili. Siffatte relazioni costituiscono parte integrante del Prospetto. Le Azioni da emettersi in conformità al Prospetto possono appartenere a diverse categorie facenti capo ai diversi comparti della Società. Le Azioni dei diversi Comparti possono essere emesse, rimborsate e convertite ai prezzi calcolati sulla base del valore patrimoniale netto (il Valore Patrimoniale Netto o NAV ) per Azione del Comparto in questione, come definito nel vigente Statuto della Società (lo Statuto sociale ) In conformità allo Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio di Amministrazione ) è autorizzato ad emettere Azioni di diversi Comparti. A ciascun Comparto corrisponde un portafoglio distinto di attività che viene investito in conformità agli obiettivi d investimento applicabili al Comparto in questione. La Società è quindi un fondo con struttura a ombrello che consente agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi d investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere il Comparto che meglio risponde alle loro aspettative in termini di rischio e di rendimento nonché a specifiche esigenze di diversificazione degli investimenti. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad istituire in qualsiasi momento nuovi Comparti, i cui obiettivi d investimento possono differire da quelli dei Comparti esistenti. In caso di creazione di nuovi Comparti, il presente Prospetto verrà debitamente aggiornato. In alcune giurisdizioni la distribuzione del presente Prospetto e l offerta delle Azioni possono essere soggetti a restrizioni. Il Prospetto non costituisce un offerta o una sollecitazione all investimento nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione è illegale o laddove il proponente l offerta o la sollecitazione non sia a ciò autorizzato o qualora non sia legalmente consentito alle persone a cui viene sottoposta una tale offerta o sollecitazione di aderirvi. È responsabilità delle persone che entrano in possesso del Prospetto o che desiderano sottoscrivere le Azioni informarsi in merito alle leggi e alle normative applicabili nelle rispettive giurisdizioni ed osservarle. Il Consiglio di Amministrazione ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sincerarsi che le informazioni contenute nel presente Prospetto siano veritiere ed accurate sotto ogni aspetto sostanziale e che non vi sia stata alcuna omissione di elementi significativi tale da influire sul significato delle affermazioni contenute nel Prospetto, sia che esse riguardino fatti od opinioni. Il Consiglio di Amministrazione se ne assume pertanto la responsabilità. 3

RINASCIMENTO SICAV Lussemburgo - La Società è registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 Dicembre 2010 relativi agli organismi d investimento collettivo (la Legge del 17 Dicembre 2010 ) e successive modifiche. Tuttavia, siffatta registrazione non implica alcuna approvazione o giudizio delle autorità lussemburghesi in merito all adeguatezza o alla precisione delle informazioni contenute nel Prospetto né in merito alle attività detenute dai diversi Comparti. Ogni affermazione in tal senso è da ritenersi non autorizzata ed illegale. Unione europea ( Ue ) - La Società è un Organismo d Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ( OICVM ) ai sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/EC ( Direttiva sugli OICVM ) e successive modifiche. Il Consiglio di Amministrazione della Società si propone di commercializzare le Azioni in conformità alla Direttiva sugli OICVM, in alcuni Stati Membri dell Ue e in altri Stati non membri dell Ue. USA - Le Azioni non sono state registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (l Act del 1933 ); pertanto, le Azioni non possono essere offerte pubblicamente né vendute negli Stati Uniti d America o nei territori soggetti alla loro giurisdizione, né a persone statunitensi come definite dall Articolo 10 dello Statuto sociale, né a beneficio di queste ultime. Le Azioni non saranno offerte negli Stati Uniti d America. L offerta delle Azioni in tale Paese potrà avvenire esclusivamente in presenza di un esenzione dall obbligo di registrazione ai sensi dell Act del 1933. Le Azioni non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission od altra autorità di vigilanza statale, né la Società è stata registrata ai sensi dell Investment Company Act del 1940 e successive modificazioni ( l Act del 1940 ). Non si procederà ad alcuna assegnazione o vendita di Azioni, salvo nel caso in cui siffatta assegnazione o vendita sia fra l altro esente dall obbligo di registrazione ai sensi dell Act del 1933 e di altre leggi statali su strumenti finanziari eventualmente applicabili, o se tale operazione avviene in conformità a un progetto effettivo per l emissione di titoli ai sensi dell Act del 1933 e delle leggi statali su strumenti finanziari sopra menzionate, e solo se ciò non comporta l assoggettamento della Società alle disposizioni o all obbligo di registrazione di cui all Act del 1940. Inoltre, le Azioni non potranno essere vendute né detenute, direttamente o indirettamente, fra l altro, da cittadini o residenti degli Stati Uniti d America, da società di persone costituite od esistenti in Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d America od altre aree soggette alla loro giurisdizione, dai patrimoni o dai trust i cui redditi siano assoggettati all imposta federale sui redditi indipendentemente dalla loro fonte, o dalle società od altri organismi costituiti ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d America o di un loro Stato, territorio o possedimento o di altre aree soggette alla loro giurisdizione, od ivi esistenti ( una persona statunitense ), né sarà possibile vendere le Azioni a beneficio di persone statunitensi. Gli acquirenti saranno tenuti a certificare che il proprietario effettivo delle Azioni non è una persona statunitense e che essi acquisiscono le Azioni in questione per proprio conto, esclusivamente per fini d investimento e non per procedere alla loro rivendita. Lo Statuto sociale conferisce al Consiglio di Amministrazione il potere di imporre le limitazioni che esso riterrà opportune al fine di garantire che le Azioni non vengano acquisite o detenute da persone in violazione delle leggi o delle prescrizioni di qualsivoglia Stato o autorità governativa, né da persone in circostanze che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, potrebbero assoggettare la Società ad imposte o passività od esporla ad altre conseguenze negative cui la Società non sarebbe altrimenti assoggettata od esposta e, in particolare, dalle persone statunitensi sopra specificate. La Società è autorizzata a procedere al rimborso forzoso di tutte le Azioni detenute da siffatte persone. Il valore delle Azioni può diminuire od aumentare e, all atto della cessione o del rimborso di Azioni, il socio potrebbe ricevere un importo inferiore al proprio investimento iniziale. Il reddito generato dalle Azioni può variare in termini monetari e le fluttuazioni dei tassi di cambio possono riflettersi in un apprezzamento o in un deprezzamento del valore delle Azioni. Le aliquote d imposta applicabili, la base imponibile e gli sgravi fiscali sono anch essi soggetti a variazioni. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d investimento della Società saranno effettivamente raggiunti. 4

RINASCIMENTO SICAV Si raccomanda agli investitori di informarsi e di rivolgersi ai propri consulenti in merito alle disposizioni di legge e alle implicazioni fiscali, alle restrizioni o ai controlli valutari cui potrebbero essere soggetti ai sensi delle leggi vigenti nei rispettivi Stati di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero riguardare la sottoscrizione, l acquisizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la vendita delle Azioni della Società. Ai fini del presente Prospetto, ogni riferimento a EURO o EUR e USD costituisce un riferimento alle monete aventi corso legale nell Unione Europea enegli Stati Uniti d America. Ogni riferimento a Giorno lavorativo costituisce un riferimento ai giorni di apertura delle banche nella Città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Ogni riferimento al Prezzo di Sottoscrizione si riferisce al prezzo al quale le azioni sono sottoscritte, determinato come Valore Patrimoniale Netto per azione alla data di valutazione di riferimento così come specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto. Ogni riferimento al Prezzo di Rimborso si riferisce al prezzo al quale le azioni sono rimborsate, determinato come Valore Patrimoniale Netto per azione alla data di valutazione di riferimento eventualmente diminuito dalla commissione di uscita così come specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto. Ogni riferimento al Giorno di Valutazione si riferisce al giorno nel quale viene determinato il Valore Patrimoniale Netto per azione così come specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto. È possibile ottenere copie supplementari del presente Prospetto e della più recente relazione semestrale ed annuale rivolgendosi a: BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange 5

Consiglio di amministrazione: Presidente: Amministratori: Davide Navasotti Responsabile Risk Management, Pianificazione e Controllo Meliorbanca S.p.A., residente a Milano, Italia Angelo Regazzi Responsabile Direzione Operations Meliorbanca S.p.A., residente a Milano, Italia Wolmer Iannone Compliance Officer Meliorbanca S.p.A., residente a Milano, Italia Michael Lange Amministratore indipendente residente in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo Sante Jannoni Managing Director TMF Compliance, Luxembourg S.A. residente in Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo Massimo Paolo Gentili Gentili & Partners residente in Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo Conducting Persons: Sante Jannoni Managing Director, TMF Compliance, Luxembourg S.A. residente in Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo Michael Lange Amministratore indipendente residente in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo Sede legale: Promotore: Banca depositaria, Agente dei Registri e per i Trasferimenti, Agente di pagamento, Domiciliare e di Quotazione, Agente amministrativo: 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lussemburgo Meliorbanca S.p.A. Via Gaetano Negri, 10 I-20123 Milano, Italia BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lussemburgo BNP Paribas Securities Services 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lussemburgo 6

Investment Manager Principale Distributore: Società di revisione: Augustum Opus Sim S.p.A. Via Serbelloni, 7 I-20122 MIlano, Italia Meliorbanca S.p.A. Via Gaetano Negri, 10 I-20123 Milano, Italia Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo 7

INDICE Parte A: Informazioni sulla Società Pagina 11 I Obiettivi e politiche di investimento 11 II. Limitazioni agli investimenti 11 1. Strumenti finanziari 11 2. Diversificazione del rischio 13 3. Limitazione agli investimenti 14 III Tecniche e strumenti 16 1. Tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 16 a. Opzioni sui valori mobiliari 16 b. Futures, swaps e opzioni relativi a strumenti finanziari 16 2. Copertura dal rischio di valuta 17 3. Transazioni Swaps 17 4. Transazioni di prestito titoli, pronti contro termine in acquisto e in vendita 18 IV Rischi 19 1. Rischio di valuta 19 2. Rischio dell investimento in strumenti azionari 19 3. Società con capitalizzazione piccola o media 19 4. Rischio del tasso di interesse 19 5. Rischi relativi all utilizzo di derivati 19 6. Credit Default Swaps 20 7. Rischio di controparte 20 V Performance 20 VI Profilo dell investitore tipico 20 VII Distributori 20 VIII Le azioni 21 IX Procedure di sottoscrizione, conversione e rimborso 21 Sottoscrizione di azioni 21 Conversione di azioni 23 Rimborso di azioni 23 Prevenzione dalle pratiche di late trading e di market timing 25 X Determinazione del Valore Patrimoniale Netto 25 1) Calcolo e pubblicazione 25 2) Sospensione temporanea della determinazione del Valore Patrimoniale Netto 26 XI Politica di distribuzione 27 8

XII Oneri e Spese 27 XIII Banca Depositaria e Agente di Pagamento, Agente Domiciliare e di quotazione, Agente Amministrativo, Agente per la custodia dei Registri e dei Trasferimenti 29 XIV Management della Società 30 XV Trattamento fiscale 31 A. Trattamento fiscale delle società in Lussemburgo 31 Disposizioni di carattere generale 31 B. Trattamento fiscale dei soci nel Lussemburgo 31 Disposizioni di carattere generale 31 XVI Informazioni di carattere generale 32 1) Informazioni sulla Società 32 2) Assemblee e informative ai soci 32 3) Scioglimento e liquidazione della Società 33 4) Scioglimento e fusione dei Comparti 34 Parte B: Informazioni specifiche 36 I. Comparto Rinascimento Sicav: AUGUSTUM G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach 36 1. Denominazione 36 2. Politiche e limitazioni specifiche di investimento 36 3. Profilo dell investitore tipico 36 4. Classi di azioni disponibili ed importii minimi di investimento 36 5. Prezzo di sottoscrizione 37 6. Rimborsi 37 7. Conversioni 37 8. Divisa di riferimento di AUGUSTUM G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach 37 9. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione e Data di 37 Valutazione 10. Investment Manager 37 11. Commissioni 37 12. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo 38 13. Pubblicazione del NAV 38 14. Trattamento fiscale 38 II. Comparto RINASCIMENTO SICAV: AUGUSTUM G.A.M.E.S. 39 1. Denominazione 39 2. Politiche e limitazioni specifiche di investimento 39 3. Profilo dell investitore tipico 39 4. Classi di azioni disponibili ed importi minimi di investimento 39 5. Prezzo di sottoscrizione 40 6. Rimborsi 40 7. Conversioni 40 8. Divisa di riferimento di AUGUSTUM G.A.M.E.S. 40 9. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione e Data di 40 Valutazione 10. Investment Manager 40 11. Commissioni 40 12. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo 41 13. Pubblicazione del NAV 41 14. Trattamento fiscale 41 9

Documenti disponibili 41 10

PARTE A: INFORMAZIONI SULLA SOCIETA OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE E LIMITAZIONI D INVESTIMENTO I. OBIETTIVI E POLITICHE D INVESTIMENTO Obiettivo d investimento della Società è gestire il patrimonio di ciascun Comparto a beneficio dei rispettivi azionisti, entro i limiti specificati nella sezione Limitazioni agli investimenti. Al fine di raggiungere siffatto obiettivo d investimento, il patrimonio della Società sarà investito in valori mobiliari, strumenti finanziari od altre attività ammesse dalle leggi vigenti, in particolare la Parte I della Legge 17 Dicembre 2010, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, liquidità e strumenti equivalenti a liquidità. Gli investimenti effettuati in seno a ciascun Comparto sono esposti alle fluttuazioni dei mercati e ai rischi intrinseci in ogni investimento; di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d investimento dei Comparti saranno effettivamente conseguiti. Le strutture e le politiche d investimento applicabili ai diversi Comparti istituiti dal Consiglio di Amministrazione sono descritti nella Parte B del presente Prospetto. In caso di creazione di nuovi Comparti, il Prospetto verrà debitamente aggiornato. La Società utilizzerà, così come richiesto dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, una procedura di risk management che le consentirà di monitorare e misurare in ogni momento il rischio inerente ai titoli detenuti nel portafoglio del Comparto ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio. La Società utilizzerà un processo che le consentirà un accurata ed indipendente valutazione degli strumenti derivati over the counter ( OTC ) La Società garantirà che l esposizione complessiva del Comparto in strumenti derivati non sarà superiore al valore complessivo netto del portafoglio del Comparto stesso. Il rischio di esposizione è calcolato tenendo conto del valore corrente dei titoli sottostanti, il rischio di controparte, i movimenti futuri di mercato ed il tempo necessario per liquidare le posizioni. II. LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI La politica d investimento sarà conforme alle seguenti norme e limitazioni: 1. Strumenti finanziari 1. Ogni Comparto potrà investire esclusivamente in : (a) (b) (c) (d) (e) Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, così come definito dall art. 4 paragrafo 1 punto 18 della Direttiva 2004/39/EC. Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato Membro dell Unione Europea regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico. Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non appartenente all Unione Europea o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente alla Unione Europea, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, ubicato in un qualsiasi altro Paese d Europa, Asia, Oceania, America o Africa. Valori mobiliari di recente emissione e strumenti finanziari del mercato monetario, se le condizioni di emissione prevedono la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione presso una delle borse valori o in uno dei Mercati regolamentati cui si fa riferimento nei paragrafi da (a) a (c) di cui sopra, e a condizione che tale ammissione venga concessa entro un anno dall emissione dei titoli. Azioni o quote di UCITS (organismi di investimento collettivo conformi a quanto previsto dalla parte I della Legge 20 Dicembre 2002) conformi a quanto previsto dalla Direttiva sui Fondi comuni di investimento e/o altri UCI (organismi di investimento collettivo conformi a quanto previsto dalla 11

(f) (g) (h) 2 Eccezioni Ogni Comparto: parte II della Legge 20 Dicembre 2002) riconducibili a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell art. 1 (2) della Direttiva sui Fondi comuni di investimento, siano o meno situati in uno Stato membro dell Unione Europea, a condizione che: i. questi altri UCI siano autorizzati da leggi ove è previsto che siano sottoposti a vigilanza che la CSSF consideri equivalente a quella stabilita dalla legge Comunitaria, e la collaborazione fra le authorities sia sufficientemente garantita; ii. il livello di tutela garantito ai detentori di quote di questi altri UCI sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un UCITS, e in particolare che le regole sulla separatezza dei patrimoni, sulla ricezione e la concessione di prestiti, sulle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, rispondano ai requisiti della Direttiva 2009/65/EC; iii. l attività di questi altri UCI venga riportata in bilanci semestrali ed annuali che consentano di effettuare una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle operazioni del periodo interessato; iv. non più del 10% del totale delle attività degli UCITS o altri UCI, di cui è ammessa l acquisizione, possa essere, secondo quanto previsto dall atto costitutivo di ognuno, investita in quote di altri UCITS o UCIs. Depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a vista o conferiscano il diritto di essere riscossi, con scadenza non superiore ai 12 mesi, purché gli istituti di credito abbiano sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea, oppure in un Paese che risponda a quanto stabilito dall articolo 41 (1) f) della Legge 17 Dicembre 2010. Strumenti finanziari derivati, inclusi quelli equivalenti ai cash-settled, negoziati in un mercato regolamentato così come descritto nei paragrafi (a), (b) e (c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato (derivati OTC), a condizione che: i. il sottostante sia uno strumento finanziario compreso fra quelli previsti della sezione 1, un indice finanziario, un tasso di interesse, un tasso di cambio o divisa, in cui la Società può investire secondo quanto previsto dagli obiettivi di investimento, così come stabilito dallo statuto, ii. le controparti delle negoziazioni in strumenti finanziari derivati OTC siano soggetti a vigilanza prudenziale ed appartengano alle categorie approvate dalla CSSF, e iii. gli strumenti finanziari derivati OTC siano soggetti a valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi da un operazione di compensazione, in ogni momento al valore di mercato su iniziativa della Società. Strumenti finanziari del mercato monetario oltre quelli negoziati in un mercato regolamentato cui si fa riferimento nei paragrafi da (a) a (d) di cui sopra, se l emissione o l emittente di tali strumenti prevedano essi stessi la salvaguardia e la protezione degli investitori e purché essi siano: i. emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall Unione Europea o dalla Banca Europea degli Investimenti, da uno Stato non Membro o, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri costituenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale cui uno o più Stati Membri appartengano, o: ii. emessi da un impresa di pubblici servizi i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato cui si fa riferimento nei paragrafi (a), (b) o (c), o iii. emessi o garantiti da un organismo soggetto a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dalla legge Comunitaria o da un organismo assoggettato e conforme alle regole prudenziali che la CSSF consideri stringenti almeno quanto quelle stabilite dalla legge Comunitaria, o iv. emessi da organismi appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF purché gli investimenti in tali strumenti diano all investitore una protezione equivalente a quanto definito dal primo, secondo e terzo paragrafo e purché l emittente sia una società il cui capitale sociale e le riserve ammontino ad almeno dieci milioni di Euro (Euro 10.000.000.-) e che presenti e pubblichi il bilancio annuale secondo quanto stabilito dalla Quarta Direttiva 78/660/EEC, sia inoltre un soggetto che, appartenendo ad un gruppo di società che include una o più società quotate, sia dedicato al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento di veicoli per la cartolarizzazione che beneficino di un fidi bancari. 12

(a) (b) (c) (d) può investire fino al 10% del totale del proprio attivo netto in valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario oltre a quelli cui si fa riferimento nella sezione II 1.1 di cui sopra; può acquisire proprietà mobiliari e immobiliari essenziali per il diretto conseguimento dell obiettivo del Comparto; non può acquisire né metalli preziosi né certificati che li rappresentino; e può detenere liquidità solo residuale. 2. Diversificazione del rischio 3. In conformità con quanto previsto dal principio di diversificazione del rischio, ciascun Comparto investirà non più del 10% del proprio attivo netto in valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario emessi dallo stesso soggetto. Ogni Comparto non dovrà investire più del 20% del proprio attivo in depositi in essere presso il medesimo ente. 4. Il rischio di esposizione verso una controparte di ogni Comparto in una negazione di derivati OTC non dovrà eccedere il 10% delle sue attività quando la controparte è un istituto di credito cui si fa riferimento nella sezione II. 1.1, (f), o il 5% delle sue attività in ogni altro caso. 5. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto per ciascun organismo emittente nel quale investe più del 5% delle proprie attività non deve eccedere il 40% del controvalore delle sue attività; questo limite non si applica ai depositi e alle negoziazioni in strumenti derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale. 6. Fermi restando i limiti stabiliti dalle sezioni II. 2.3 e II.2. 4 di cui sopra, il Comparto non può unire: i. investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da, ii. iii. depositi aperti presso e/o esposizioni rivenienti da negoziazioni di derivati OTC in essere con un singolo organismo oltre il 20% delle sue attività. 7. Valgono inoltre le seguenti eccezioni (a) (b) (c) (d) (e) Il sopramenzionato limite del 10% di cui alla sezione II. 2.3 di cui sopra può essere esteso fino ad un massimo del 25% per taluni titoli di debito se questi sono emessi da un istituto di credito la cui sede sia situata in uno Stato membro dell UE e che sia soggetto, per forza di legge, a una vigilanza pubblica mirata alla salvaguardia dei detentori di tali titoli di debito. In particolare l ammontare risultante dall emissione di tali tipi di titoli di debito deve essere investito, conformemente alla legge, in attività che coprano sufficientemente, durante l intero periodo di validità di tali emissioni, le passività da esse rivenienti e siano destinate in via preferenziale al rimborso del capitale e agli interessi derivanti in caso di default dell emissione. Se il Comparto investe più del 5% delle proprie attività nette nei titoli di debito sopra specificati ed emessi dal medesimo emittente, il controvalore totale di tali investimenti non può eccedere l 80% del valore delle attività nette del Comparto. Il sopramenzionato limite del 10% di cui alla sezione II. 2. 3 di cui sopra può essere esteso fino ad un massimo del 35% per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell UE, da una sua autorità locale, da uno Stato non appartenente all UE o da un organismo pubblico internazionale cui uno o più Stati Membri appartengano. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario cui si fa riferimento nelle eccezioni di cui alle sezioni II. 2. 7 (a) e (b) non sono inclusi nel calcolo dei limiti del 40% stabiliti nella sezione II 2.5 di cui sopra. I limiti stabiliti nelle sezioni II 2.da 3 a 6 e 7 (a) e (b) di cui sopra, non possono essere utilizzati contemporaneamente e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo organismo o gli investimenti in depositi o strumenti derivati con questo conclusi secondo quanto definito nelle sezioni II. 2 da 3 a 6 e 7 (a) e (b) non devono, in ogni caso, eccedere il 35% del totale delle attività nette del Comparto. Le società che appartengono al medesimo gruppo ai fini del bilancio consolidato, cos come definito dalla Direttiva 83/349/EEC o secondo i principi contabili internazionali, sono considerate come un unica entità ai fini del calcolo dei limiti contenuti nelle sezioni II. 2. da 3 a 7. 13

(f) Ogni Comparto può investire soltanto fino al 20% delle sue attività in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo. 8 Il Comparto è autorizzato ad investire secondo i principi di differenziazione del rischio fino al 100% delle sue attività in differenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell UE, da una sua locale autorità, da uno Stato non appartenente all UE o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri dell UE facciano parte, purché, in questo caso, il Comparto detenga almeno sei differenti emissioni, ma i titoli di ciascuna emissione non devono rappresentare più del 30% dell ammontare totale. 9 Fermo restando il principio della differenziazione, ogni Comparto recentemente autorizzato può derogare a quanto previsto dalle sezioni II. 2. da 3 a 8 e 10 per un periodo di 6 mesi dalla data della sua autorizzazione. 3. Limitazioni agli investimenti 10 a) Ogni Comparto può acquisire quote o azioni di UCITS e/o UCI cui si fa riferimento nella sezione II. 1.1 (e) di cui sopra, purché non più del 20% delle sue attività sia investito in un singolo UCITS o altro UCI. Per l applicazione di questo limite, ogni Comparto di un UCI multi comparto, secondo il dettato dell Articolo 181 della Legge 17 Dicembre 2010, deve essere considerato come un entità separata, purché il principio di separazione degli impegni dei differenti Comparti sia assicurato nei confronti dei terzi. Gli investimenti in azioni e quote di UCI o altri UCITS non possono eccedere complessivamente il 30% delle attività del Comparto interessato. Quando il Comparto ha acquisito azioni o quote di UCITS e/o altri UCIs le attività dei rispettivi UCITS o altri UCIS non possono essere combinate ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalla sezione II. 2. da 3 a 7. b) Quando la Società investe in azioni o quote di altri UCITS e/o altri UCIs che sono gestiti direttamente o attraverso delega dalla stessa management company o da una società a cui la management company è collegata da una comune direzione o controllo o da un partecipazione sostanziale diretta o indiretta, tale management company o le altre società non possono addebitare né commissioni di gestione né altre commissioni di sottoscrizione o rimborso gli investimenti della Società in quote di altri UCITS e/o altri UCIs. 11 La Società non potrà acquisire azioni rappresentative di diritti d voto che le consentirebbero di esercitare una influenza significativa sulla gestione della società emittente. 12 La Società non potrà acquisire più del: 10% di azioni senza di diritto di voto dello stesso emittente, 10% di titoli di debito dello stesso emittente, 25% di quote del medesimo UCITS e/o altro UCI o 10% di strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. I limiti stabiliti nel secondo, terzo e quarto comma della sezione II. 3. 12 possono essere non osservati all acquisizione se in quel momento l ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l ammontare netto dei titoli in emissione, non possono essere calcolati. 13 I limiti delle sezioni II 3. 11 e 12 possono essere derogati se: a) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell UE o da una sua autorità locale; b) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato non Membro dell UE; c) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri dell UE facciano parte; d) Le azioni detenute nel capitale di una società registrata in uno Stato non Membro dell UE e che investe le proprie attività principalmente in titoli di emittenti aventi la propria sede legale in quello Stato, quando per la legislazione di quello Stato tale partecipazione rappresenta l unico modo per investire in titoli di emittenti di quello Stato. Questa deroga si applica unicamente se la Società ha 14

una politica di investimento conforme alle sezioni da 3 a 7 e alle sezioni da 10 a 12 di cui sopra. Se i limiti stabiliti nelle sezioni da 3 a 7 e 10 di cui sopra sono superati, quanto previsto dalle sezioni 9 e 17 verrà applicato mutatis mutandis; e) Le azioni detenute dai Comparti nel capitale di una o più società affiliate che esercitano unicamente l attività di gestione, consulenza o marketing nel Paese dove la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori esclusivamente per suo o loro conto. 14 Ogni Comparto non può contrarre prestiti per più del 10% del proprio attivo netto, ed in quel caso solo temporaneamente e da istituzioni finanziarie. Ciascun Comparto può, comunque, acquisire divisa estera per mezzo di finanziamenti paralleli di garanzia. Ciascun Comparto può inoltre contrarre prestiti fino al 10% delle sue attività nette al fine di acquisire beni immobili essenziali per il diretto conseguimento del proprio business. In questo caso, tali prestiti così come quelli di cui sopra (prestiti temporanei) non possono mai eccedere in totale il 15% delle attività nette del Comparto. 15 La Società non può garantire crediti o agire come garante per terze parti. Detta limitazione non impedisce alla Società di acquistare titoli e strumenti del mercato monetario che non siano pienamente pagati né prestarne così come ulteriormente descritto in questo Prospetto. Tale limitazione non si applica al pagamento dei margini di garanzia sulle opzioni negoziate o altre transazioni simili effettuate in conformità con quanto stabilito dalle pratiche di mercato. 16 Un Comparto non può concludere vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari riconducibili a quote di UCITS, strumenti finanziari derivati e strumenti del marcato monetario così come definiti nella sezione II 1. 1 (g) e (h) di cui sopra. 17 Nel caso in cui l obiettivo della politica di investimento di un Comparto sia quello di replicare la composizione di un certo paniere di azioni e obbligazioni riconosciuto dalla CSSF (la composizione dell indice deve essere sufficientemente diversificata, l indice deve rappresentare un adeguato benchmark per il mercato cui si riferisce e deve essere pubblicato in modo adeguato), i limiti stabiliti nella sezione II 3 di cui sopra sono elevati fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi dal medesimo ente. Il limite stabilito nel precedente paragrafo è elevato al 35% laddove questo sia giustificato da condizioni eccezionali di mercato, in particolare nei mercati regolamentati dove certi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano largamente dominanti. Gli investimenti fino a detto limite sono permessi solo per singole emissioni 18 Se uno dei limiti precedenti viene superato consapevolmente dalla Società e/o da ciascun Comparto, o in conseguenza dell esercizio di diritti di sottoscrizione collegati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, la Società e/o ciascun Comparto deve provvedere, come obiettivo prioritario, a transazioni di vendita al fine di regolarizzare la situazione, tenendo in dovuto conto gli interessi degli azionisti. La Società ed i suoi azionisti non potranno trascurare i seguenti rischi/condizioni che sono collegati all investimento in quote di altro UCI aperto o chiuso: a) Se l investimento è effettuato in altro UCI aperto o chiuso che non è soggetto a costante controllo al fine della salvaguardia degli investitoti, richiesto dalla legge e svolto da un autorità di vigilanza nel Paese di appartenenza dell UCI, esiste una minor protezione contro possibili perdite. b) A causa di possibili controversie legali, contrattuali o giuridiche, esiste la possibilità che gli investimenti in altri UCI aperti o chiusi possano essere liquidati con difficoltà. c) In relazione agli investimenti in altri UCI aperti o chiusi che non sono collegati alla Società secondo le modalità descritte nella sezione II. 3. 10 b) di cui sopra, la Società dovrebbe accollarsi le commissioni relative alle quote di questi UCI. Il Consiglio di Amministrazione della Società è autorizzato ad introdurre in qualsiasi momento ulteriori restrizioni agli investimenti nell interesse degli azionisti, purché queste siano necessarie per assicurare l ottemperanza a leggi e regolamenti dei Paesi dove le azioni della Società sono acquistate e vendute. In questo caso il presente Prospetto dovrà essere aggiornato. 15

III. TECNICHE E STRUMENTI 1.Tecniche e Strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario Ogni Comparto deve, nel rispetto dei propri limiti di investimento, utilizzare le tecniche e gli strumenti descritti in questa sezione al fine di un efficiente gestione del portafoglio e/o per proteggere le proprie attività ed impegni. La Società deve assicurare che il rischio globale associato alle negoziazioni in strumenti derivati non ecceda le attività nette del relativo Comparto. Devono essere tenuti in debito conto nel calcolo del rischio: il valore di mercato del titolo sottostante, il rischio di inadempienza, il rischio di bancarotta dell emittente il derivato o dell emittente dello strumento sottostante, i futuri sviluppi del mercato ed il periodo entro il quale le posizioni saranno liquidate. Tutto ciò è da applicare anche ai seguenti due punti: Nel caso di investimenti in strumenti finanziari derivati che ricadano all interno dei limiti stabiliti in seguito, il rischio globale inerente ai titoli sottostanti non può eccedere i limiti agli investimenti descritti nelle sezioni II 2: da 3 a 7 di cui sopra. Gli investimenti in derivati su indici non devono essere tenuti in considerazione nel caso dei limiti agli investimenti stabiliti nelle sezioni II. 2. da.3 a.7 di cui sopra. Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora un derivato, quest ultimo deve essere tenuto in considerazione nella verifica della conformità alle regole stabilite nella presente sezione III. a. Opzioni sui valori mobiliari La Società può, in conformità alle seguenti linee guida, acquistare e vendere sia opzioni call che put su valori mobiliari l in un Comparto, purché esse siano negoziate sul mercato regolamentato oppure comprare e vendere opzioni fuori mercato, purché le controparti di tali negoziazioni siano istituzioni finanziarie di primaria importanza specializzate in questa tipologia di contratti. (a) Acquisto di opzioni La somma dei premi pagati per acquistare call e put, unitamente al totale dei premi pagati per l acquisto di opzioni call e put per operazioni non finalizzate alla copertura, non deve superare il 15% dell attivo netto del Comparto interessato. (b) Vendita di opzioni Nel momento in cui delle opzioni call sono vendute, il Comparto deve al contempo possedere i titoli sottostanti o equivalenti opzioni call o altri strumenti finanziari (ad esempio warrants) richiesti come adeguata copertura delle obbligazioni connesse a questi contratti. I titoli sottostanti non devono essere venduti prima della scadenza delle opzioni, a meno che esse non siano coperte tramite una compensazione di opzioni o altri strumenti finanziari contenuti nelle attività nette del Comparto; questi ultimi strumenti finanziari e opzioni non possono essere venduti. In caso di vendita di opzioni put, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto da attività liquide per l intero periodo di validità dell opzione. Il totale delle obbligazioni derivanti dalla vendita di opzioni put e call (escludendo la vendita di opzioni call che abbiano adeguata copertura dal Comparto), unitamente alle obbligazioni derivanti dalle negoziazioni non finalizzate alla copertura, non devono mai eccedere il totale delle attività nette del Comparto in questione. In questo contesto, le obbligazioni derivanti dalla vendita di opzioni call e put equivalgono al totale di tutti gli strike che sarebbero applicati se le opzioni venissero esercitate. b. Futures, swaps e opzioni relativi a strumenti finanziari Ciascun Comparto può acquistare e vendere futures e opzioni, purché negoziati in un mercato dei derivati sugli indici o in un mercato dei derivati sui tassi di interesse oltre che in un mercato delle opzioni o degli strumenti finanziari, quale copertura dal rischio di una esposizione sfavorevole sul mercato o di un andamento sfavorevole dei tassi di interesse, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di investimento. Dette transazioni possono essere concluse solamente in un mercato regolamentato efficiente, riconosciuto ed aperto al pubblico, eccezion fatta per acquisti e vendite effettuate in relazione ad operazioni di copertura così come specificato di seguito. 16

(i) L esposizione sul mercato deve essere coperta mediante vendita di futures su indici di borsa, vendendo opzioni call o acquistando opzioni put su indici di borsa. Resta comunque sottinteso che ogni contratto può essere concluso anche fra privati (transazione OTC) ma alle medesime condizioni che potrebbero essere ottenute con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. La Società può, con i medesimi obiettivi, concludere equity swaps, aventi la struttura di contratti conclusi fra privati, alle medesime condizioni che potrebbero essere ottenute con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. Il totale dell impegno relativo a futures e opzioni su indici di borsa non può eccedere il valore dei titoli posseduti relativi al mercato nel quale l indice è utilizzato. L obiettivo di queste operazioni di copertura ha come presupposto che esista una sufficiente correlazione tra la composizione dell indice utilizzato e il relativo portafoglio del Comparto. (ii) L esposizione sui tassi di interesse deve essere coperta mediante la vendita di futures su tassi di interesse, la vendita di opzioni call e l acquisto di opzioni put su tassi di interesse. Queste operazioni dovrebbero prioritariamente essere relative a contratti negoziati in mercati regolamentati, resta tuttavia sottointeso che tali contratti potrebbero essere anche conclusi tramite un accordo privato ( transazioni OTC ) a condizione che esse abbiano come controparte un istituzione finanziaria di buona reputazione specializzata in questo tipo di transazioni. La Società, può, allo stesso scopo, concludere contratti di swap su tassi di interesse mediante una serie di accordi privati relativi ad operazioni negoziate con istituzioni finanziarie di buona reputazione specializzate in questo tipo di transazioni. Il totale dell impegno relativo a futures su tassi di interesse, opzioni e swaps su tassi di interesse non può eccedere il valore dei titoli da coprire nella valuta corrispondente a questi contratti. (iii) A prescindere da contratti di opzione su valori mobiliari e contratti relativi a valute, ogni Comparto può acquistare e vendere contratti futures ed opzioni su qualsiasi tipo di strumento finanziario, per uno scopo diverso da quello di copertura, purché il totale degli impegni di tutti i futures e le opzioni non coperte, unitamente al totale degli impegni inerente tutte le opzioni su valori mobiliari, non ecceda il totale delle attività nette del relativo Comparto. Le Vendite di opzioni call su valori mobiliari per le quali il Comparto relativo abbia sufficiente copertura non sono incluse nel calcolo degli impegni di cui sopra. In tal modo, gli impegni derivanti dalle transazioni che non coinvolgono opzioni su valori mobiliari possono essere definite come segue: o gli impegni derivanti da contratti futures corrispondono al valore di mercato delle posizioni nette dei titoli sottostanti (dopo aver compensato contratti di acquisto e di vendita) dei medesimi strumenti finanziari senza considerare le rispettive scadenze, e o gli impegni derivanti da opzioni acquistate e vendute corrispondono alla somma dei prezzi di esercizio di quelle opzioni incluse nella posizione netta di vendita e relative allo stesso sottostante, senza considerare le rispettive scadenze. 2. Copertura dal rischio di valuta Ai fini della copertura contro il rischio di valuta e il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, un Comparto può in conformità con la propria politica di investimento ed i limiti agli investimenti definiti in questo Prospetto (i) concludere un contratto future su valuta, vendere opzioni call o acquistare opzioni put su valuta in un mercato regolamentato dei derivati, e (ii) sottoscrivere dei contratti forward in valuta, vendere opzioni call o acquistare opzioni put su valuta mediante un contratto fra privati (transazione OTC) con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. L obiettivo di copertura delle transazioni di cui sopra presuppone l esistenza di una relazione diretta tra tali transazioni e le attività che devono essere coperte e implica che le transazioni effettuate in una data valuta non possano eccedere il valore patrimoniale netto denominato in tale valuta e che la duration di dette transazioni non possa essere superiore al periodo durante il quale le relative attività sono detenute. 3. Transazioni in swaps La Società può altresì, per ciascun Comparto, in conformità con i limiti agli investimenti descritti in questo Prospetto, stipulare contratti di swap, inclusi credit default swaps, variance swaps e equity swaps. Le controparti per gli strumenti finanziari menzionati nel precedente paragrafo devono essere primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. Ogni operazione in swap non deve essere in alcun modo utilizzata per modificare la politica di investimento del singolo Comparto. 17

4. Transazioni di prestito titoli/ pronti contro termine in acquisto e in vendita Un Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli solo in conformità alle disposizioni applicabili della Legge 17 Dicembre 2010 e delle relative circolari emesse dalla CSSF (in particolare la circolare numero 08/356. Le tecniche e gli strumenti menzionati in questa sezione III. 4. possono essere applicati solo allo scopo di una gestione più efficiente del portafoglio. Sono inoltre consentiti purché (i) siano economicamente appropriati ed efficacemente effettuati in termini di costi, (ii) siano conclusi al fine di ridurre i rischi, ridurre i costi e/o generare capitale o ricavi aggiuntivi per un Comparto, coerentemente con il profilo di rischio e le regole di diversificazione del rischio applicabili a quel Comparto, e (iii) i rischi collegati siano adeguatamente valutati dal processo di risk management della Società. Le tecniche e gli strumenti in questione comprendono: a) operazioni di prestito titoli; b) transazioni di vendita con diritto di riacquisto; e c) operazioni di pronti contro termine in acquisto e in vendita. La Società dovrà rispettare tutte le regole previste dalla circolare CSSF 08/356 relative alle transazioni previste dalla sezione III. 4 da a) a c) nonché ogni legge, regolamento e previsione normativa applicabili a tali transazioni. In particolare, la Società farà in modo di ricevere una garanzia per una ognuna delle tecniche di cui alla sezione III 4. da a) a c) di cui sopra, pari ad almeno il 90% del valore globale (interessi, dividendi, e/o ogni altro diritto connesso) dei titoli prestati. Inoltre, l esposizione al rischio per ogni singola controparte dell OICR relativamente alle tecniche e agli strumenti sopra menzionati non potrà eccedere il 10% delle attività del Comparto interessato, quando la controparte è un istituto di credito di cui all articolo 41, paragrafo (1) (f) della Legge 17 Dicembre 2010, ovvero il 5% delle attività del Comparto interessato negli altri casi. Le garanzie ricevute dalla Società devono essere valutate dalla stessa su base giornaliera ed i relativi accordi devono prevedere clausole per effetto delle quali la controparte deve concedere in un brevissimo lasso di tempo ulteriori garanzie qualora quelle già in essere appaiano insufficienti rispetto all ammontare da coprire. Inoltre, gli accordi relativi alle garanzie dovranno prendere in considerazione anche i rischi di cambio ed i rischi di mercato connessi alle attività accettate come garanzia. Gli accordi relativi alle garanzie devono assicurare altresì che la Società sia in grado di rivendicare i propri diritti rivenienti dalla garanzia, il che comporta che questa sia disponibile in ogni momento, direttamente o per il tramite di un primario intermediario finanziario o di un entità interamente controllata da questo, in modo tale che la Società possa appropriarsi o realizzare le attività concesse in garanzia, senza ritardo, nel caso in cui la controparte non faccia fronte al proprio obbligo di riconsegna dei titoli. Nel periodo di vigenza della garanzia, questa non può essere venduta, utilizzata o data in pegno, tranne nel caso in cui la Società abbia altri mezzi di copertura. Per il reinvestimento delle garanzie in denaro, la Società dovrà attenersi alle specifiche regole previste dalla sezione III della Circolare CSSF 08/356. La garanzia connessa agli strumenti ed alle tecniche previsti dalla presente sezione III. 4. potrà assumere solamente la forma di: - attività in denaro; e/o - strumenti del mercato monetario così come definiti dalla Direttiva UE 07/16/UE del 19 marzo 2007; e/o - lettera di credito o garanzia a prima richiesta rilasciata da una primaria istituzione creditizia non collegata alla controparte; e/o - obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell OCSE o da un loro ente pubblico locale o da un organismo sovranazionale ed imprese con obiettivi definiti a livello europeo, regionale o mondiale; - azioni o quote di UCIs che investono nel mercato monetario con valore della quota calcolato giornalmente e con rating di AAA o equivalente; e/o - azioni o quote di OICR che investono principalmente in azioni/obbligazioni emesse o garantite da primarie istituzioni che offrono un adeguata liquidità o azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell UE o in un mercato di uno Stato membro dell OCSE, a condizioni che queste azioni siano incluse nell indice principale. 18

Le sopra menzionate garanzie concesse in forme diverse da depositi liquidi o azioni o quote di un OICR devono essere emesse da un ente non collegato alla controparte. - IV. RISCHI Un investimento nella Società non è un deposito in una banca o in altri istituti di deposito garantiti. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati per tutti gli investitori. La Società non può essere intesa come programma completo di investimento e gli investitori devono considerare i propri obiettivi di investimento a medio-lungo termine e le proprie necessità finanziarie prima di assumere decisioni di investimento. Un investimento nella Società deve essere inteso come investimento a medio-lungo termine. Le passate performance non sono necessariamente ripetibili in futuro. Il valore delle azioni, e il guadagno da esse derivato, può subire oscillazioni. Non esiste alcuna assicurazione, e nessuna assicurazione è data, che la Società raggiunga i propri obiettivi di investimento. Un investitore che disinvesta le proprie azioni dopo un breve periodo di tempo potrebbe comunque non realizzare la somma originalmente investita a causa della commissione di ingresso applicabile all emissione delle azioni. 1. Rischio valuta Il valore di un investimento nella Società può essere influenzato da fluttuazioni del cambio fra la valuta di denominazione del relativo Comparto delle azioni e la valuta di denominazione dell investimento sottostante del Comparto. Tale valore potrebbe essere inoltre influenzato da cambiamenti nelle politiche di regolamento dei cambi delle valute, tassazione, politiche economiche o monetarie e altre normative e leggi applicabili. Fluttuazioni negative nei tassi di cambio delle valute potrebbero generare decrementi negli utili e perdite in conto capitale. 2. Rischio dell investimento in strumenti azionari Un investimento in strumenti di capitale può subire oscillazioni di valore sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Investimenti in azioni e in altri strumenti di capitale sono soggetti a rischio di mercato principalmente legato alla volatilità del prezzo, maggiore rispetto a bond o altri titoli a tasso fisso. Gli azionisti devono considerare che detenere warrants può determinare un incremento nella volatilità del valore del relativo Comparto a causa della superiore volatilità nel prezzo di tali strumenti. 3. Società con capitalizzazione piccola o media Società con bassa capitalizzazione potrebbero avere rischi superiori a quelle di maggiori dimensioni, più stabili. Possono essere suscettibili a contrazioni di mercato date le limitate risorse finanziarie o di gestione. Inoltre, le informazioni relative a tali società potrebbero non essere rese pubbliche. Il loro prezzo potrebbe essere pertanto soggetto a una maggiore volatilità. 4. Rischio del tasso di interesse I comparti che investono in titoli a tasso fisso sono soggetti ai cambiamenti nei tassi di interesse del mercato. Generalmente, il prezzo delle obbligazioni e degli altri titoli di debito fluttueranno in modo inversamente proporzionale ai cambiamenti nei tassi di interesse. I titoli a tasso fisso sono soggetti a rischio di credito, ovvero l impossibilità da parte dell emittente di onorare sia il debito che gli interessi; potrebbe inoltre essere soggetto alla volatilità del prezzo dovuta alla sensibilità del tasso di interesse. 5. Rischi relativi all utilizzo di derivati Mentre l utilizzo prudente dei derivati può essere favorevole, i derivati comportano altresì rischi differenti da e, in alcuni casi, maggiori del rischio rappresentato da più tradizionali investimenti. Gli investimenti in derivati possono aggiungere una maggiore volatilità alla performance del Comparto e comportare un rischio finanziario peculiare. Ciò che segue rappresenta un breve elenco di alcuni dei rischi che l utilizzo di derivati implica: Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o vendere. Se una transazione in derivati è particolarmente rilevante o il relativo mercato è illiquido, potrebbe essere impossibile avviare una transazione o liquidare una posizione ad un prezzo vantaggioso (comunque, la 19

Società concluderà un operazione in derivati OTC solo se sarà possibile liquidare le transazioni in qualsiasi momento al fair value). Il Fondo può altresì concludere transazioni in un mercato OTC che lo esporrà al rischio di credito delle sue controparti e alle loro capacità di soddisfare i termini contrattuali. Altri rischi nell utilizzo dei derivati sono il rischio di differenti valutazioni del derivato, riveniente da differenti possibili metodi di valutazione, e l impossibilità dei derivati di correlarsi perfettamente con sottostante, titoli, tassi e indici. Infine i derivati non sono sempre perfettamente correlati o seguono perfettamente il valore di titoli, tassi o indici che viceversa dovrebbero seguire. 6. Credit default swaps Tali transazioni sono utilizzate al fine di coprirsi da specifici rischi di credito di alcuni emittenti. I credit default swaps possono presentare un rischio di liquidità se la posizione dovesse essere liquidata prima della scadenza. La valutazione di queste transazioni può creare difficoltà che usualmente si riscontrano nella valutazione di operazioni OTC. 7. Rischio di controparte L acquisto di titoli trasferibili o di altre attività, incluso l utilizzo delle sopra menzionate tecniche e strumenti comporta il rischio di fallimento o di insolvenza dell emittente dei titoli acquistati o prestati da un Comparto della Società o di un altra controparte di tali transazioni. In caso di fallimento, la Società non sarà in grado di recuperare i fondi investiti per l acquisto o il prestito di tali titoli, o potrà recuperarne solo in parte. La Società si impegna comunque a compiere tutti gli sforzi necessari e ragionevoli per minimizzare il rischio di controparte applicando la diligenza dovuta ed effettuando le ricerche di mercato necessarie prima di investire in tali titoli. Inoltre, la Società minimizzerà il rischio monitorando permanentemente il rating degli emittenti fornito da agenzie di rating riconosciute. Qualora gli investitori avessero dubbi inerenti i fattori di rischio relativi a un investimento, possono consultare i loro intermediari, banche, avvocati, commercialisti a altri consulenti finanziari. V. PERFORMANCE I passati rendimenti non necessariamente potranno essere replicati in futuro e il valore delle Azioni e i relativi rendimenti potranno sia incrementare che diminuire. VI. Profilo dell Investitore tipico In considerazione degli obiettivi di investimento dei Comparti, essi possono essere considerati adeguati per investitori che: Ricercano investimenti in titoli a reddito fisso o titoli di capitale. Ricercano utili in conto capitale nel lungo periodo. Non ricercano distribuzioni regolari di utili. Accettano il rischio associato a questo tipo di investimento, così come stabilito nella sezione intitolata Rischi di cui sopra, principalmente dovuta al possibile uso da parte del Comparto di warrants e altri strumenti derivati. Sono consapevoli della volatilità del valore delle Azioni. VII DISTRIBUTORI La Società ha designato come principale Distributore Meliorbanca S.p.A. (il Distributore ), affinché promuova e venda sul mercato le azioni della Società, relative a tutti i comparti. La nomina del Distributore è avvenuta con apposito contratto tra la Società ed il Distributore (il Contratto di Distribuzione ), a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipula. É data facoltà alle parti di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 3 mesi. La Società e il Distributore si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi riguardanti la disciplina antiriciclaggio, in particolare quelli introdotti dalla Legge del Lussemburgo 12 Novembre 2004 e dalla legge 17 luglio 2008 (e successive modifiche) contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo, ed ogni legge e regolamento applicabile in materia, tenuto conto delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni apportate. 20