E LA MORSA DELL INTEGRALISMO PRESCRITTIVO

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Transcript:

Firenze, 16-18 aprile 2015 15 Convegno nazionale AIP SIMPOSIO: Il trattamento farmacologico dei sintomi psicologici e comportamentali in corso di demenza: aspetti clinici e medico-giuridici. Presiedono: Vincenzo Canonico (Napoli) e Guido Gori (Firenze) E LA MORSA DELL INTEGRALISMO PRESCRITTIVO Fabio Cembrani Direttore U.O. Medicina Legale, Trento

La disciplina sull uso di principi attivi non label in campo umano è complessa ed è il risultato di una serie asincrona di interventi legislativi, amministrativi (AIFA) e deontologici per nulla coordinati che si sono stratificati nell arco di un ventennio a compartimenti stagni, con pochi punti di contatto e con ampie (preoccupanti) dissonanze.

Regole (cautelari) giuridiche: (1) La prescrizione non label è ammessa in singoli casi, dunque in situazioni circoscritte e non ordinarie. (2) Previo consenso dell interessato, adeguatamente informato. (3) Purchè l impiego non label sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate a livello internazionale. (4) Con oneri a carico del S.S.N. nell ipotesi in cui il principio attivo sia stato inserito dall AIFA nell apposito elenco previsto dalla legge n. 648 del 1996. (5) Quando il medico ritiene che il paziente non può essere adeguatamente trattato in label.

Legge n. 79 del 16 maggio 2014 Art. 3 4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'aifa attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni.

Regole (cautelari) imposte dall AIFA con Comunicazioni e Comunicato nella prescrizione di antipsicotici atipici: (1) Limitata agli specialisti delle Unità Valutative Alzheimer. (2) Sistema di monitoraggio trimestrale con flussi diretti verso gli Assessorati regionali o provinciali.. (3) Consenso del paziente capace di intendere e di volere in duplice copia, datato e firmato. (4) Se incapace di intendere e di volere, dal suo rappresentante legale (tutore o amministratore). (5) In situazioni di necessità ( per tutelare il paziente dal pericolo di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile ) anche senza il consenso del paziente incapace ma limitatamente alla sola prima prescrizione di antipsicotico.

Regole (cautelari) della deontologia professionale Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l applicabilità al caso specifico. L adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Vera e propria miscellanea (labirinto molto trafficato): (1) Con regole cautelari diverse e asimmetriche visto che le previsioni deontologiche sono addirittura più severe di quelle giuridiche. (2) Che confonde pericolosamente la competence della persona con la capacità di intendere e di volere. (3) Appellandosi allo stato di necessità che funge da scriminante della colpa. (4) Non valorizzando in alcun modo il ruolo di proxy dei familiari riguardo ad un attività di cura ordinaria. (5) E non considerando ipotesi alternative (DAT) comunque realistiche (pianificazione della cura e nomina del fiduciario).

Da cui possiamo e dobbiamo responsabilmente uscire: superando definitivamente la burocratizzazione che disumanizza la relazione di cura; promuovendo stili di presa in carico moderni fondati sulla pianificazione anticipata della cura; valorizzando il ruolo del fiduciario indicato dalla persona e la volontà espressa in forma anticipata.