Napoli, 22 Gennaio 2016 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2016 1. COMUNICAZIONE DATI IVA L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Sono esclusi dall'adempimento: i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio; i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda); gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale; le persone che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi"). Il modello di comunicazione annuale Iva, deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno. La presentazione telematica può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite intermediari abilitati. La prova della presentazione della comunicazione dati Iva è data dall'attestazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. L attestazione viene trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate. 2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI DEL 2016 La legge di Stabilità 2016, (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prorogato gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dall 1 gennaio al 31 dicembre 2016. La legge prevede, inoltre, la possibilità di estendere l esonero anche al 2017 per le assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati, operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con un'eventuale maggiorazione dei benefici per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ma solo se verranno reperiti i fondi necessari.
La disciplina dello sgravio è stata tuttavia innovata riducendo il tetto massimo di fruizione e la durata massima del benefici. In pratica ai datori di lavoro viene concesso l esonero per ventiquattro mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail. Lo sgravio passa da totale a parziale, essendo limitato al 40% della contribuzione INPS posta a carico del datore di lavoro. Anche il massimale viene ridotto e fissato a 3.250 euro annui. 3. CARTELLE DI PAGAMENTO VIA PEC La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, sinora operata solo in via sperimentale nei confronti di società di persone e di capitali di alcune Regioni (Molise, Toscana e Lombardia), diventerà l unica valida modalità di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di PEC. L obbligo scatterà dal 1 giugno 2016: a decorrere da tale data, le cartelle di pagamento, in conformità ai contenuti della riforma della riscossione dettata dal D.Lgs. n. 159/2015 in attuazione della delega fiscale, viaggeranno solo via PEC anche per imprese individuali, società e professionisti. 4. USO DEL CONTANTE Il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore passa da 1.000 a 3.000 euro. Sono inoltre eliminati: - l obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
- l obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall ammontare. Resta, invece, fermo il tetto di 1.000 euro nell uso del contante per i money transfer. Infine, si mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l utilizzo di strumenti telematici. 5. IMU/TASI ABITAZIONE PRINCIPALE L abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI, sia quando l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l occupante a destinare l immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso). Il versamento della TASI, nel caso in cui l unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle si lusso, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell anno 2015. In caso di assenza di indicazione di tale misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell ipotesi di assenza totale di delibera anche per l anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%.
6. TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI FISCALI Si modifica la vigente disciplina dei termini per l accertamento delle imposte sui redditi e dell IVA: - sono allungati di un anno i termini per l accertamento dell IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; - si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l allungamento dei termini per l accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l accertamento effettuato fino all ottavo anno successivo a quello della dichiarazione; - viene eliminata la norma che raddoppia i termini per l accertamento dell IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Tali novità si applicano agli avvisi relativi al periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017). 7. ATTRIBUZIONE BENI AI SOCI Le società che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell attività propria dell impresa, possono optare per l applicazione di un imposta sostitutiva pari all 8% (o del 10,5% per le società non operative). È possibile usufruire del beneficio dell imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell imposta proporzionale di
registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 8. SUPER-AMMORTAMENTI BENI IMPRESA La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. La maggiorazione opera con esclusivo riferimento ai fini Ires e Irpef, ma non Irap. Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi a esclusione di fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, compresi quelli a deducibilità limitata, per le quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti). 9. COSTO DEL LAVORO: DEDUCIBILITÀ IRAP ANCHE PER GLI STAGIONALI La Legge di Stabilità 2016 estende la deducibilità del costo del lavoro dall imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell arco del biennio calcolato a partire dalla cessazione del precedente contratto. Si tratta di una misura aggiuntiva, rispetto a quella introdotta a decorrere dal 2015, secondo la quale i datori di lavoro che hanno in forza lavoratori a tempo indeterminato possono dedurre integralmente le retribuzioni, i contributi e tutti i costi inerenti, dalla base imponibile IRAP.
10. REGIME FORFETTARIO Sono state introdotte delle novità per i titolari di partita Iva che rientrano nel regime forfettario c.d. dei minimi (ai sensi dell art. 1 L.23/12/2014, n. 190). Qualora nell anno precedente avessero percepito redditi d impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati, questo non è più di ostacolo. Inoltre possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro, aumentando di fatto il limite che era di 15.000 euro. Per il periodo d imposta di inizio attività e per i 4 successivi l imposta è ridotta al 5%. Infine la contribuzione ai fini previdenziali è ridotta del 35% 11. LEGGE STABILITA BONUS INCENTIVI E DETRAZIONI ART BONUS: in materia di Art-bonus viene reso permanente il credito di imposta per erogazioni liberali per la cultura, inizialmente introdotta per il solo triennio2014-2016. DETRAZIONE CASA: proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del bonus mobili. CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI: l Art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n 83 recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo prevede al fine di migliorare la qualità' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta relativi al 2014, 2015 e 2016. La legge di stabilità 2016, al comma 320 interviene sulla misura oggetto di trattazione, aggiungendo dopo il comma 2 dell articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che il credito d imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)