contro nei confronti di per l'annullamento,



Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) Il Presidente DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'esecuzione del giudicato

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Tar Campania Napoli n del

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2007, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2011, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

TAR LAZIO: LE PARAFARMACIE POSSONO USARE INSEGNE DIVERSE DALLA CROCE VERDE

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato


Comune di Vieste Provincia di Foggia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA CECED

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

N. 09172/2015 REG.RIC. Pagina 1 di 5 N. 121.22/2015 REG.PROV.COLL. N. 09172/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2015, proposto da: Provincia di Chieti, tn persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso lo studio ddl'avv. Andrea Col.letti in Roma, piazza di Montecitorio, l; contro Il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle Finanze, in persona dei 1:ispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e di fesi dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Provincia di Belluno, in persona del Presidente pro tempore, intimata e non costituita in giudizio; per l'annullamento, 11/11/')()1<;

N. 09172/2015 REG.RIC. Pagim1 2 di 5 previa sospensione de!!'~fficacia, del D.M. 28.4.2015 del Ministro dell'interno, avente ad oggetto: "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle tegioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardcf,>na, pari complessivamente a 510 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014", pubblicato nelht Gazz. Uff. 13.5.2015, n. 109; del D.M. 28.4.2015 dcl Ministro dell'interno, avente ad oggetto: "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 1 milione di curo, per l'anno 2015, in proporzione al numero di autovetture'', pubblicato nella Gazz. Uff. 13.5.2015, n. 109; del D.M dcl Ministro dcll'econo111ia e delle Finanze dell'economia e delle Finanze dcl 28.7.2014, n. 59960, recante "Codifica SIOPI : degli incassi e dei pagamenti degli enti locali", nella parte in cui non ha previsto né disciplinato nelle ".Modalità di acquisizione dei dati" di cui all'art. 2 la cottctta acquisizione dei dati relativa alle spese sostenute dagli Enti locali per funzioni delegate. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dcl Ministero dell'interno e dcl Minis tcro dell'economia e delle Finanze; 1 1 /1 "')/"")(\1 i::

N. 09172/20!5 REG.RIC. Pagina 3 di 5 Relatore nella carnera di consiglio del giorno 15 ottobre 20 l 5 il C:ons. Rita 'fricatico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato: che con ordinanza collegiale n. 11264 del 16.9.2015, è stata disposta l'integtazione del contraddittorio a mezzo dei pubblici proclami cd è stata fissata la camera di consiglio del 18.12.2015; che la Provincia ricorrente, con istanza depositata in data 7.10.2015, ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio a.. mezzo PEC () fax o mediante tnseizlone sul SltO delle Amministrazioni resistenti; Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., di dover autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante inserzione sul sito del Ministero dell'.economia e delle Finanze, nella collocazione più opportuna per la diffusione, nonché sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione concernente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l'autorità giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censute dedotte; b) t controinteressati, mediante rinvio agli allegati ai decreti impugnati; Ritenuto: che pet: tale incombente debba assegnarsi alla Provincia ricorrente il t(~rrnine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC:; che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata attestazione nei successivi 15 giorni; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucml'roxy l l/12/2015

N. 09172/2015 REG.RIC. Pagina 4 di 5 Ritenuto di dover, altresì, differire la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell'l 1.1.2016; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Ret,rionale per il Lazio - Sezione Prima Ter: - ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla Provincia ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a n1ezzo PEC, e quello di ulteriori 15 giorni per.il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica; - differisce la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell'l 1.1.2016. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteri:t del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle p:trti Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei Magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRE~'I'ERIA https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocatì/ucml'roxy 11/12/2015

N. 09172/2015 REG.R!C. Pagina 5 di 5 Il 22/10/2015 IL SEGRI<:'I'ARIO (Art. 89, co. 3, cod. ptoc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy l l/12/2015