Pagina1 COMUNE DI REMEDELLO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO VERDE NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.10.2009
Pagina2 INDICE Art. 1 Generalità.. pag. 3 Art. 2 Rilevamento e catalogazione pag. 3 Art. 3 Definizioni.. pag. 3 Art. 4 Prescrizioni. pag. 3 Art. 5 Verde Pubblico. pag. 4 Art. 6 Verde Agricolo pag. 4 Art. 7 Verde Privato pag. 5 Art. 8 Impatto ambientale ed insediamenti produttivi Pag. 5 Art. 9 Gestione reflui zootecnici.. pag. 5 Art.10 Zone di particolare interesse naturalistico. Pag. 5 Art.11 Rispetto durante le operazioni agricole. pag. 6 Art.12 Autorizzazioni... pag. 6 Art.13 Vigilanza gestione e competenze.. pag. 6 Art.14 Sanzioni... pag. 6 Allegato A pag. 7 Allegato B pag. 8
Pagina3 Art. 1 Generalità 1. Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale. Art. 2 Rilevamento e catalogazione 1. Il Comune di Remedello ha istituito nel maggio 1998 un catasto del patrimonio verde (censimento) con la catalogazione delle specie arboree e delle rilevanze vegetali presenti sul territorio comunale (Fiume Chiese e nella sua fascia di rispetto). 2. Gli obiettivi di tale rilevamento sono: a) rilevazione di esemplari unici per età, dimensioni, specie e posizione; b) individuazione di esemplari di specie arboree ed arbustive autoctone particolarmente interessanti per le loro caratteristiche biologiche, morfologiche e fenologiche, ed utili come riserve biogenetiche per l approvvigionamento di semi e di talee e quale habitat per la fauna della zona; c) classificazione del verde in funzione della tipologia e delle destinazioni successive (es. vivai, frutteti, vigneti, colture industriali di piante ad alto fusto); d) individuazione di zone di rilevante interesse naturalistico (boschetti, zone umide, scarpate, risorgive, radure asciutte). Art. 3 Definizioni 1. Definizioni e glossario a) parchi urbani e giardini di nuova formazione: si intendono complessi unitari in cui, indipendentemente dall estensione, siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d uso; b) arredo urbano: in questa categoria si intendono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo; c) coltivazioni arboree ed arbustive: categoria comprendente tutte le essenze di apparato verde quali siepi, filari, coltivazioni arboree ed arbustive; d) siepi: sono formate da una vegetazione densa a cespugli bassi ed alti eventualmente accompagnati da singoli alberi. Esse occupano per lo più strisce larghe pochi metri; possono però anche estendersi su aree occupate o presentare una distribuzione puntiforme. 2. Il territorio considerato dal presente Regolamento Verde è suddiviso in: a) verde pubblico; b) verde agricolo; c) verde privato; d) corsi d acqua, fontanili, risorgive, zone umide; e) aree di particolare interesse naturalistico. Art. 4 Prescrizioni 1. E necessario ottenere l autorizzazione da parte del Comune per il taglio delle specie arboree e/o arbustive di cui all allegato A del presente Regolamento.
Pagina4 Art. 5 Verde Pubblico 1. Si intende una zona in cui, indipendentemente dall estensione, sono riconoscibili i criteri che hanno preceduto alla sua progettazione ed alla precisa disposizione d uso. In questa categoria sono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo (es. parcheggi e siepi). In caso di nuove progettazioni sarà necessario rispettare le seguenti norme: a) evitare che le essenze possano limitare o pregiudicare la viabilità; b) mantenere la dovuta distanza delle specie dalle reti dei servizi (es. acqua, gas, telefono, fognature); c) garantire una superficie libera da copertura di almeno 1,5 mq. intorno ad ogni albero di medio ed alto sviluppo. 2. E vietato l uso delle piante per qualsiasi tipo di affissione, con chiodi, legacci o altro. 3. Per quanto riguarda la sostituzione o le nuove piantumazioni in aree pubbliche (viali, aiuole, ecc.) sarà consigliato attenersi alle specie autoctone. Art. 6 Verde agricolo 1. In questa categoria sono comprese tutte le specie di apparato vegetale quali alberi, siepi, ceppaie, filari, coltivazioni arboree ed arbustive. 2. E vietato danneggiare l esistenza dei singoli alberi, cespugli siepi e filari. 3. Siepi: è consentita una parziale potatura di diradamento e di ordinaria manutenzione che non compromette l attuale assetto. E vietata l estirpazione. 4. E consentita, senza inoltrare alcuna richiesta di autorizzazione, la scalvatura delle ceppaie pur ché rimangano sulla ceppaia o sul tronco i giovani ricacci. 5. Malattie letali: nel caso in cui la pianta venga colpita da malattia letale irreversibile, si dovrà procedere all abbattimento seguendo tutta la prassi necessaria a non diffondere la malattia stessa. In particolare, l abbattimento dovrà avvenire in periodi asciutti e freddi; dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio; particolare riguardo va posto all uso delle attrezzature da taglio, che non dovranno essere impiegate per interventi su altre piante sane. 6. Potatura e scalvatura: attenzione verrà posta nel corso delle operazioni periodiche di potatura e scalvatura, nell uso di attrezzi per il taglio, in quanto è possibile trasmettere malattie, soprattutto fungine, da piante ammalate a piante sane. 7. E considerato dannoso l uso di frese e/o decespugliatori per il taglio o il contenimento della vegetazione arborea e arbustiva. E comunque vietato nel periodo della nidificazione, da marzo a giugno. 8. E vietata l eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante il fuoco o l impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade. 9. L eventuale incenerimento delle ramaglie derivanti dalle potature, dovrà essere effettuato ad almeno 20 (venti) metri da rive, scarpate e fossi, in giornate senza vento ed in terreni incolti. 10. E vietata la distruzione, l alterazione ed il danneggiamento delle zone umide (paludi, stagni, canneti, tifeti, lanche, fontanili, lame, incolti umidi, rive, ecc.) e della loro vegetazione. 11. Il taglio delle piante su interventi di bonifica agraria, regolamentati dalla legge 14/99, livellamento e accorpamento dei terreni, potranno essere effettuati previa comunicazione al Comune ed il taglio stesso o l estirpazione di qualsiasi vegetale potranno essere autorizzati con l obbligo da parte del richiedente di piantumare in suoli limitrofi di sua proprietà e all interno
Pagina5 del territorio comunale, un numero di piante delle essenze di cui all allegato A, pari a quelle estirpate o tagliate maggiorato del 30%. 12. Le attività sopra indicate (bonifica, livellamento, accorpamento), nel caso prevedano la soppressione o la modifica dei fossi colatori o la soppressione di zone umide, sono subordinate al parere della Commissione Edilizia, della Commissione Ambiente-Ecologia e Consorzio di Bonifica. 13. Nell anno successivo il Comune potrà verificare l avvenuta piantumazione e nel caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento. 14. L Amministrazione Comunale fornirà assistenza tecnica per domande di contributi regionali e comunitari. Art. 7 Verde Privato 1. Per verde privato si intende quello interno agli insediamenti urbani come ville, case a schiera, condomini, insediamenti artigianali, industriali, ecc. Per questi giardini e parchi si consiglia l uso di essenze autoctone, rispettando il rapporto tra superficie disponibile e sviluppo degli alberi onde evitare successive drastiche potature di contenimento. 2. Il materiale di scarto della potatura, dei tagli d erba o altro, dovrà essere conferito all apposita isola ecologica comunale. Art. 8 Impatto ambientale ed insediamenti produttivi 1. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione di impatto ambientale di tutti gli impianti produttivi. 2. Si consiglia di provvedere alla mimetizzazione dei fabbricati esistenti o ex-novo con barriere vegetali allo scopo di limitare l impatto ambientale. Art. 9 Gestione reflui zootecnici 1. Lo spandimento dei reflui deve avvenire seguendo la normativa vigente (DGR n.8/5868 del 2007) ed in particolare è sempre vietato lo spandimento dei liquami con sistemi a pioggia. 2. E vietato creare accumuli temporanei di letame dal primo dicembre al 28 febbraio salvo deroghe speciali. Art. 10 Zone di particolare interesse naturalistico 1. Per le zone censite dall art. 2/d ed agli esemplari individuati al medesimo articolo alla lett. a), il Comune potrà attivare con i proprietari una convenzione tesa a garantire la tutela e la conservazione.
Pagina6 Art. 11 Rispetto durante le operazioni agricole 1. Durante le operazioni agricole per il transito dei mezzi sulle strade è fatto divieto di depositare, perdere o disperdere liquami liquidi/solidi ed ogni altro materiale. Dovrà essere provveduto a cura e spese dell interessato alla pulizia ed al ripristino dello stato dei luoghi entro la giornata stessa. 2. Nell espletamento delle operazioni agricole es. aratura, livellamenti, ecc. è fatto divieto di alterare in qualsiasi modo i manufatti esistenti (strade, ponti, canali, pali, ecc.) e dovranno essere mantenute le distanze regolamentari dagli stessi. Art. 12 Autorizzazioni 1. In tutte le aree o zone, di cui agli articoli precedenti, per il taglio di alberi di cui all allegato A è obbligatorio ottenere autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Comunale. 2. L Amministrazione Comunale regolamenterà il numero delle piante da tagliare, i tempi ed i modi del taglio e della ripiantumazione cercando di incentivare la stessa. 3. La richiesta d autorizzazione al taglio, redatta su modello rilasciato dal Comune (vedi allegato B), dovrà essere corredata da: a) un estratto mappa con indicati foglio, numero di mappale, proprietà e/o conduzione (se necessario); b) l ubicazione delle specie da sottoporre al taglio; c) l indicazione delle caratteristiche (specie e dimensioni) e del numero delle stesse. 4. Entro 60 giorni dalla domanda il Comune dovrà esprimere il proprio parere, scaduto tale termine si applica il silenzio-assenso; il richiedente potrà procedere alle operazioni e/o al taglio, che dovrà comunque essere effettuato fra il 31 Ottobre e il 31 Marzo successivo. Art. 13 Vigilanza, gestione e competenze 1. La vigilanza compete all Amministrazione Comunale mediante le autorità preposte: Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, Commissione Ambiente-Ecologia, C.F.S., G.E.V. e A.S.L., coadiuvati nella loro opera dalle associazioni ambientalistiche e dai singoli cittadini. Art. 14 Sanzioni 1. L inosservanza delle presenti norme comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 125,00 (centoventicinque/00) ad un massimo di 500,00 (cinquecento/00). 2. L Amministrazione Comunale, nei casi rilevati e giudicati più gravi dalla Commissione Ambiente Ecologia, si riserva la possibilità di imporre il ripristino della situazione precedente, oltre alla sanzione amministrativa. 3. Le violazioni al Regolamento, qualora comportassero violazioni alle norme in materia ambientale, sono punite con sanzioni amministrative e penali secondo la legge.
Pagina7 ALLEGATO A 1. Elenco delle specie di alberi sottoposti a richiesta di autorizzazione per il taglio Nome dialettale nome italiano Nome scientifico mùr de more gelso nero morus nigra mùr gelso morus alba nùss noce juglans regia rùer farnia quercus robur romìlia bagolaro celtis australis ulmizì olmo campestre ulmus minor òpol acero campestre acer campestre àser de mònt acero di monte acer pseudoplatanus acero riccio acer platanoides càrpen carpino bianco carpinus betulus fràssèn frassino fraxinus excelsior onèss ontano nero alnus glutinosa piòpa molenèra pioppo bianco populus alba piòpa pina pioppo cipressino popolus alba tìglio tiglio nostrale tilia platyphyllos tiglio selvatico tilia cordata sarisì salvàdegh ciliegio selvatico prunus avium pòm salvadègh melo selvatico malus sylvestris tiglio argentato tilia tomentosa rubì robinia robinia pseudoacacia plàten platano platanus piòpa pioppo nero popolus nigra 2. Elenco delle speci di cespugli ed arbusti sottoposti a richiesta di autorizzazione per il taglio Nome dialettale nome italiano Nome scientifico nisola nocciolo corylus avellana sambuch sambuco nero sambucus nigra rosa salvàdega rosa selvatica rosa canina brugnì prugnolo prunus spinosa spì biancospino crataegus monogyna egnà vite vitis vinifera
Pagina8 ALLEGATO B Richiesta n /anno All Ufficio Ambiente del Comune di Remedello (Brescia) OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI TAGLIO VEGETAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO VERDE. Il sottoscritto residente a in Via n. tel. nella sua qualità di (proprietario, affittuario, altro) chiede di poter dare corso al taglio di: a) bosco ceduo di (semplice, matricinato, composto) (specie) b) filari o piante isolate o siepi arboree o arbustive (indicare n di piante e la/e specie) di proprietà come risulta evidenziato nell allegata copia dell estratto di mappa catastale. n. piante specie diametro (2) [cm] località foglio mappale (2) dimensioni: diametro misurato ad un metro da terra. al fine di ricavare (finalità dell intervento) Il taglio verrà eseguito in conformità alle disposizioni impartite dal Regolamento Verde in vigore. Verranno inoltre osservate eventuali istruzioni che venissero impartite dagli Agenti Forestali durante il taglio. Il sottoscritto è consapevole che dichiarazioni false saranno perseguite a norma di legge. Remedello, (data presentazione domanda) IL RICHIEDENTE (firma leggibile)