Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

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Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Schema di decreto legislativo n. 154) N 212 19 maggio 2015

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Schema di decreto legislativo n. 154) N. 212 19 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 154 Natura dell atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 Relatori per le Commissioni di Carrescia per la VIII Commissione merito: Cani per la X Commissione Gruppi: PD Relazione tecnica (RT): presente Commissioni competenti: VIII e X Commissione VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti (RIR). connessi con sostanze pericolose (c.d. direttiva Seveso III). Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall articolo l, della legge n. 96/2013 1 (legge di delegazione europea 2013). Come evidenziato dalle relazioni allegate al provvedimento, la dir. 2012/18/UE sostituisce la precedente normativa in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, costituita dalla dir. 96/82/CE (c.d. Seveso II'') recepita con il D.lgs. n. 334/1999 - modificata e integrata con la dir. 2003/105/CE. La direttiva 2012/18/UE aggiorna la normativa europea vigente, adeguandola alla nuova classificazione delle sostanze chimiche [Reg. (CE) n. 1272/2008 -nuovo regolamento per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele 2 ]. Nelle relazioni allegate, viene, altresì, evidenziato che lo schema di decreto legislativo in esame si propone di sostituire integralmente la normativa quadro vigente (il D.lgs. n. 334/1999, come modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 238/2005), e di ricomprendere nello stesso l insieme delle disposizioni in materia, tra le quali i decreti attuativi previsti dal summenzionato D.lgs. n. 334/1999. 1 L art. 1, della legge n. 96/2013 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate in appositi allegati (la direttiva 2012/18/UE figura nell elenco B) e precisa alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale per l esercizio delle deleghe. Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti non riguardanti l attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie. 2 Il regolamento in oggetto entrerà in vigore il 1 giugno 2015. - 1 -

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari. DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articolo 1 individua, quali finalità del provvedimento in esame, la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti [c.d. rischio di incidente rilevante (RIR)] connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze, derivanti dagli stessi, per la salute umana e per l'ambiente. Articolo 4 prevede che, su proposta del gestore dell impianto RIR o di altro soggetto interessato, il Ministero dell ambiente (MATTM) con la collaborazione tecnica dell'ispra e degli altri organi tecnici dei cui all art. 9 (INAIL, Istituto superiore di sanità-iss e Vigili del Fuoco-CNVF) valuti le particolari condizioni chimico fisiche di una sostanza, inserita allegato I, al fine di stimare la possibilità pratica che un incidente rilevante si verifichi. Articoli da 5 a 11 definiscono il quadro delle competenze delle amministrazioni pubbliche competenti in materia [Ministero dell interno-comitati tecnici regionali (CTR), MATTM, regioni, comuni, organi tecnici (ISPRA, INAIL, ISS, CNVF)]. Il provvedimento conferma l'assetto delle competenze previsto a normativa vigente (D.lgs. n. 334/1999) che, nelle more del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative alle attività di controllo sui RIR - previsto dall'art. 72 del D.lgs. 112/1998 (non ancora attuato) ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica non considera la norma. Si veda quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all articolo 30. La relazione tecnica afferma che, con riferimento alle attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del CTR, nonché di quelle svolte nell'ambito del Coordinamento nazionale presso il MATTM, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si veda, inoltre quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all articolo 30. - 2 -

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI - prevede che tali funzioni vengano esercitate in via transitoria dallo Stato. Al Ministero dell'interno sono attribuite in conformità all attuale assetto definito in base alla vigente normativa le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore 3 [da esercitare tramite i Comitati tecnici regionali (CTR)] nonché quelle riguardanti le misure di emergenza esterne agli stabilimenti (da esercitare tramite il prefetto competente per territorio) e alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore. Rispetto alla vigente disciplina si prevede il rafforzamento del ruolo d indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso lo stesso, di un Coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11) composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici. Per le attività svolte nell ambito dei CTR e del Coordinamento, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. L ISPRA svolge funzioni di segreteria tecnica del Coordinamento. Articolo 13 disciplina gli obblighi di notifica che gravano sul gestore dello stabilimento RIR, prevedendo, tra l altro (comma 9) che gli oneri sostenuti per la verifica, da parte dell'ispra, delle informazioni ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA Si veda, quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all articolo 30. 3 Quelli per i quali l'art. 8 del D.lgs. n. 334/1999 impone la redazione del rapporto di sicurezza. - 3 -

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI notificate, necessaria ai fini delle comunicazioni da parte del MATTM alla Commissione europea, sono a carico dei gestori degli stabilimenti RIR. Articoli 17 e 18 disciplinano le procedure che il CTR, quale autorità competente, deve seguire per la valutazione dei rapporti di sicurezza, e dei loro aggiornamenti, redatti dal gestore dello stabilimento RIR. Articolo 19 prevede che il CTR individui gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. effetto domino ). Articolo 26, prevede, in caso di incidente rilevante presso stabilimenti RIR, un sopralluogo da parte del MATTM, come già previsto dall'art. 24, comma 3 del D. lgs. 334/99, per la raccolta e la comunicazione di informazioni alla Commissione europea. Articolo 27 prevede il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti RIR. Articolo 29 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziane disponibili a legislazione vigente. Articolo 30, prevede che le istruttorie tecniche di cui agli artt. 4, 5, commi 2, lett. e) e 3, 17 e 18, comma 1, lett. b), ed alle ispezioni di cui all'art. 27, nonché all attività ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA Si veda, quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all articolo 30. La relazione tecnica non considera la norma. La relazione tecnica afferma che, con riguardo ai sopralluoghi postincidentali disposti dal MATTM, non sono previsti rimborsi o altri emolumenti e, pertanto, la copertura dei costi di missione resta a carico degli enti di appartenenza dei funzionari incaricati di effettuare i sopralluoghi. La relazione tecnica, afferma che, per la predisposizione del piano dì ispezioni, la collaborazione dell'ispra con il Ministero dell'interno avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività rientra nelle competenze istituzionali dello stesso Istituto. Si tratta, infatti, di attività che si sostanziano nella messa a disposizione delle informazioni tecniche sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, necessarie al Ministero dell'interno per la predisposizione del piano di ispezioni. Si veda, inoltre quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all articolo 30. La relazione tecnica afferma che per gli adempimenti previsti dal provvedimento non risultano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica con riguardo alle disposizioni richiamate dall art. 30 e con riferimento all allegato I, relativo a "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli", riporta nel dettaglio le tariffe relative agli specifici adempimenti, previsti, in particolare per: - 4 -

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI di verifica delle notifiche di cui all art. 13, comma 9, sì provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e con le modalità stabilite all'allegato I relativo a "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli" (comma 1). Le tariffe di in riferimento devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA a) le istruttorie tecniche delle valutazioni di pericolosità delle sostanze di cui all'articolo 4, effettuate, secondo le procedure indicate in via transitoria nell' allegato A, da ISPRA e dagli altri organi tecnici nazionali; b) i servizi connessi alla verifica delle informazioni trasmesse dai gestori, forniti dall 'ISPRA ai sensi dell'articolo 13, comma 9; c) le istruttorie tecniche dei rapporti di sicurezza e delle modifiche con aggravio del rischio, effettuate dai CTR, di cui agli articoli 17 e 18; d) le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 27. La relazione tecnica afferma che l'individuazione dei costi e l'applicazione delle tariffe viene effettuata valutando, in maniera proporzionale, la complessità e la rilevanza dello stabilimento e la complessità del procedimento soggetto a tariffazione. Per quanto attiene al primo fattore gli stabilimenti vengono differenziati in 5 classi secondo criteri oggettivi. Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, le stesse sono state quantificate sulla base della tariffa oraria per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi 4 e, per quanto riguarda il costo del personale appartenente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, INAIL, ISS ed ISPRA, sulla base dei relativi costi del lavoro dipendente, come risultanti nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle qualifiche dei soggetti da adibire alle attività sottoposte a tariffa. Le tariffe sono determinate moltiplicando la tariffa oraria per il personale con la qualifica prevista per l'impiego nella specifica attività per il numero delle ore/uomo occorrenti per ogni procedimento. La relazione tecnica riporta i parametri di calcolo e i dati di sintesi relativi ai costi dei servizi resi (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al fascicolo contenente il provvedimento in esame). La relazione tecnica precisa, altresì, che il provvedimento in esame non prevede il coinvolgimento di personale del MATTM nelle attività assoggettate a tariffa. Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, si rileva che l impianto della vigente disciplina (contenuto nel D.lgs. n. 334/1999, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 238/2005), viene sostanzialmente consolidato dallo schema in esame, confermando, in massima parte, l assetto funzionale ed organizzativo già previsto in base alle norme vigenti, riferito alle amministrazioni pubbliche competenti in materia [Ministero dell interno-comitati tecnici regionali (CTR), MATTM, regioni, comuni, organi tecnici (ISPRA, INAIL, ISS, CNVF)]. E previsto comunque (articolo 29) che le citate amministrazione provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziane disponibili a legislazione vigente 4 Di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 marzo 2012. - 5 -

e senza oneri per la finanza pubblica. A tale riguardo viene altresì confermata l imputazione (secondo tariffe indicate nell Allegato I) in capo ai gestori degli impianti e degli stabilimenti RIR degli oneri relativi alle attività (istruttorie tecniche, ispezioni e verifiche) che le stesse amministrazioni sono chiamate a svolgere 5. In proposito andrebbe confermata l idoneità del meccanismo tariffario a garantire la copertura dei predetti costi, anche per quanto attiene all allineamento temporale tra tali occorrenze di spesa e l acquisizione delle risorse con cui farvi fronte. Si evidenzia altresì che, rispetto alla vigente disciplina, il provvedimento prevede il rafforzamento delle funzioni d indirizzo e coordinamento espletate dal MATTM mediante l'istituzione, presso lo stesso Ministero, di un Coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11), composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e degli organi tecnici coinvolti. Ai fini del rispetto del summenzionato vincolo generale di invarianza finanziaria, sia la relazione tecnica che il testo (art. 11, comma 6) affermano che per le attività svolte all interno del Coordinamento, come per quelle dei CTR, non sarà corrisposto alcun emolumento, comunque denominato, fatta eccezione per eventuali costi di missione che resteranno carico delle amministrazioni di appartenenza. Alla luce di quanto evidenziato, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione. 5 Sul punto, si evidenzia che il summenzionato assetto organizzativo (articoli da 5 a 11) prevede l attribuzione al Ministero dell'interno di funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti RIR c.d. sopra soglia (tramite i CTR) e di gestione delle emergenze (tramite i prefetti) assegnando alle regioni funzioni di controllo sugli stabilimenti RIR c.d. sotto soglia. Con riguardo alle tariffe da applicare per le attività tecniche svolte dalle amministrazioni coinvolte, si rammenta che l articolo 30 prevede che queste devono coprire il costo effettivo del servizio reso e devono essere aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio. - 6 -