DELIBERAZIONE N. 1676/2015 ADOTTATA IN DATA 29/10/2015 OGGETTO: Convenzione con la scuola di psicoterapia Centro milanese di terapia della famiglia di Milano per lo svolgimento di tirocini formativi da parte di medici e psicologi iscritti alla scuola di specializzazione in psicoterapia. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario f.f. e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che la scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale Centro milanese di terapia della famiglia di Milano ha chiesto di poter inviare presso questa azienda una psicologa iscritta al proprio corso di specializzazione quadriennale post-universitario, per lo svolgimento del tirocinio formativo previsto dal corrispondente piano di studi; Richiamati al riguardo: - l art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 Ordinamento della professione di psicologo e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; - il decreto ministeriale 11 dicembre 1998 n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ; - il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ; Evidenziato che, come espressamente previsto dalla normativa sopracitata, è possibile che questa azienda collabori attivamente con le scuole di specializzazione in psicoterapia, autorizzate dal Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, per consentire il completamento della preparazione dei medici e degli psicologi iscritti ai corsi dalle stesse gestiti; Evidenziato, inoltre, che la frequenza delle strutture ospedaliere da parte degli stessi non deve interferire con il regolare svolgimento dell attività istituzionale; Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali AT FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
Rilevato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta della scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale Centro milanese di terapia della famiglia, atteso altresì che è stata acquisita la disponibilità del direttore dell USC Psichiatria II a individuare un tutor da affiancare all allieva del corso di cui trattasi nel percorso di apprendimento pratico; Visto il testo definitivo della convenzione, come concordato tra la suddetta scuola di psicoterapia e i competenti uffici di questa azienda; DELIBERA di sottoscrivere con la scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale Centro milanese di terapia della famiglia di Milano apposita convenzione finalizzata all attivazione di tirocini per medici e psicologi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia, nei termini e alle condizioni riportati nel testo allegato al presente atto (allegato A). IL DIRETTORE GENERALE dr Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO F.F. dr. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali AT FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA Tra La scuola di psicoterapia Centro Milanese di Terapia della Famiglia s.r.l., con sede in Milano, via Leopardi n. 19, C.F./partita Iva 06878870150, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Jacqueline Pereira Boscolo, d ora in poi denominato Scuola e l Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII con sede in Bergamo, piazza OMS n. 1, C.F. 80020570166, nella persona del direttore generale dr. Carlo Nicora, d ora in poi denominata Azienda ospedaliera Premesso che: - il D.M. del 12 ottobre 1992, al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti, richiede che siano completate nella loro formazione almeno 100 ore in strutture pubbliche o private accreditate; - ai sensi dell art. 3 della legge 56/89 le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; - il Centro milanese di terapia della famiglia è stato riconosciuto idoneo, con D.M. 24/10/1994, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Bologna, Genova e Parma e con D.M. 25/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo; - il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con D.M. 25/05/2001, ha confermato l adeguamento del Centro milanese di terapia della famiglia al regolamento adottato con D.M. 11/12/1998 n. 509; tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 L Azienda ospedaliera si rende disponibile a far svolgere il tirocinio pratico previsto dal D.M. 12/10/92 agli studenti della Scuola alle seguenti condizioni: individuazione delle sedi da parte dell Azienda ospedaliera secondo le proprie disponibilità; determinazione da parte dell Azienda ospedaliera del numero massimo di studenti che potranno frequentare nell arco dell anno, al fine di coordinare l attività istituzionale con quella del tirocinio. Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d'intervento nell ambito psicoterapeutico.
Art. 2 Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l Azienda ospedaliera e il tirocinante. Art. 3 L attività di tirocinio, individuata di comune accordo tra l Azienda ospedaliera e la Scuola, si svolgerà nei periodi preventivamente concordati tra l unità operativa interessata e la Scuola. L azienda indicherà il tutor psicoterapeuta al quale il tirocinante è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza. L attestato di frequenza verrà rilasciato sulla base delle presenze del tirocinante, che saranno documentate da certificazione del tutor dell Azienda ospedaliera. Art. 4 Per il tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi dei tutor della Scuola e dell Azienda ospedaliera; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Art. 5 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall Azienda ospedaliera, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell azienda. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In caso di gravi inadempienze del tirocinante, l Azienda ospedaliera potrà chiedere alla Scuola la sospensione temporanea o definitiva del tirocinio. La Scuola e il tirocinante si impegnano inoltre a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 6 La Scuola garantisce che il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l Azienda ospedaliera si impegna a segnalare tempestivamente l evento alla Scuola.
Art. 7 La Scuola si impegna a comunicare all Azienda ospedaliera il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all esercizio della psicoterapia. La Scuola si impegna a riservare l iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi, dipendenti dell Azienda ospedaliera, che svolgono attività di tutor agli allievi della scuola presso le unità operative ove si svolgono le attività di tirocinio. I responsabili delle strutture operative presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche si impegnano a comunicare al rappresentante della Scuola, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei soggetti che intendono iscriversi alle iniziative. Art. 8 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata quadriennale; potrà essere rinnovata esclusivamente in forma esplicita. Potrà altresì essere modificata in corso di validità, previo accordo tra le parti. Art. 9 Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. Art. 10 In caso di controversie le parti eleggono domicilio nel foro di Bergamo. Art. 11 Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola. Letto, approvato e sottoscritto. Milano, Bergamo, Centro Milanese di Terapia della Famiglia Il rappresentante legale Dott.ssa Jacqueline Pereira Boscolo Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII Il direttore generale dr. Carlo Nicora Direttore del Dipartimento amministrativo USC Affari generali Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da dr. Alessandro Torresani Visto - procedere Direttore sanitario dott.ssa Laura Chiappa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------