Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Roma, 30 ottobre 2014 RESPONSABILITA E RUOLO DELL ARBITRO (anche rispetto alle parti in causa) Maria Grazia Strazzulla
Arbitrato e Arbitro Ufficio di natura pubblica? oppure Ufficio di natura privata?
Arbitrato e Arbitro Perché di natura pubblica? Il contenuto delle funzioni di arbitro è identico a quello attribuito ai giudici dello Stato, vale a dire giudicare e decidere La giurisdizione può essere solo espressione della sovranità statale Effetti del lodo arbitrale
Arbitrato e Arbitro Perché di natura privata? Rileva la natura dell atto di investitura Non rilevano gli effetti del lodo arbitrale Rinuncia alla giurisdizione dello Stato Alternativa all autorità giudiziaria
Arbitrato e Arbitro L arbitrato è un processo privato e l Arbitro è un giudice privato Art. 7 della Legge n. 1176/1919 Corte di Cassazione, SS.UU., 3 agosto 2000, n. 527 Art. 813, comma 2, C.p.c.: agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio
Rapporto tra Arbitro e Parti Qualificazione giuridica del rapporto Arbitro-Parti: rapporto contrattuale
Rapporto tra Arbitro e Parti Contratto di arbitrato Perfezionamento del contratto: accettazione Oggetto del contratto: decisione
Rapporto Arbitro e Parti Ma che tipo di contratto? I tesi: contratto di mandato Mandato collettivo, revocabile solo congiuntamente Le Parti sono i mandanti L Arbitro è il mandatario delle Parti
Rapporto Arbitro e Parti Ma che tipo di contratto? II tesi: prestazione d opera intellettuale Le parti conferiscono un incarico professionale all Arbitro L Arbitro si obbliga a decidere la controversia Le Parti si obbligano a corrispondere il compenso
Rapporto Arbitro e Parti Ma che tipo di contratto? III tesi: prestazione d opera intellettuale in adempimento di un mandato Tentativo di conciliare le opposte tesi L Arbitro assume un incarico professionale La prestazione d opera ha per oggetto l adempimento di un mandato
Rapporto Arbitro e Parti Ma che tipo di contratto? Tesi più recente: tipicità del contratto di arbitrato La fonte giuridica è data dal C.p.c. Supplisce il Codice Civile: norme in materia di mandato norme in materia di locatio operis
Chiunque può essere nominato arbitro, purché abbia la capacità legale di agire (art. 812 C.p.c.)
Nomina (art. 810 C.p.c.) direttamente dalle Parti nella convenzione d arbitrato demandata a un terzo o all autorità giudiziaria
Numero di Arbitri (art. 809 C.p.c.) un arbitro pluralità di arbitri, purché in numero dispari se nulla è stabilito nella convenzione d arbitrato gli arbitri sono tre
Accettazione degli Arbitri (art. 813 C.p.c.) L accettazione deve essere data per iscritto: sottoscrizione del compromesso sottoscrizione del verbale della prima riunione
Effetti dell accettazione Con l accettazione si perfeziona il rapporto Arbitro-Parti Dopo l accettazione l Arbitro smette di essere l Arbitro della parte che lo ha nominato e diventa giudice privato voluto da tutte le Parti (c.d. principio di imparzialità degli arbitri) Con l accettazione sorgono diritti e obblighi in capo all Arbitro
Diritti (art. 814 C.p.c.) L Arbitro ha diritto al rimborso delle spese e all onorario, a meno che non vi abbia rinunciato al momento dell accettazione Le parti sono solidalmente obbligate al pagamento, salvo rivalsa tra loro In caso di disaccordo, decide il Presidente del Tribunale con ordinanza che è titolo esecutivo
Obblighi degli Arbitri (art. 813-ter C.p.c.) Pronunciare il lodo nei termini stabiliti Non omettere o ritardare atti del procedimento Non rinunciare all incarico senza giustificato motivo
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio (art. 813-ter, comma 7, C.p.c.)
Responsabilità degli Arbitri (art. 813-ter C.p.c.) I fattispecie dichiarazione di decadenza dolo o colpa grave omissione o ritardo di atti dovuti (rilevabile durante il giudizio arbitrale)
Responsabilità degli Arbitri (segue) (art. 813-ter C.p.c.) II fattispecie dolo o colpa grave Omissione o impedimento del lodo nei termini prescritti
Responsabilità degli Arbitri (segue) (art. 813-ter C.p.c.) III fattispecie mancanza di giustificato motivo rinuncia all incarico (rilevabile durante il giudizio arbitrale)
Responsabilità degli Arbitri (segue) (art. 813-ter C.p.c.) fattispecie residuale dolo o colpa grave nei limiti dell art. 2, comma 2 e 3, L. n. 117/1988 (legge sulla responsabilità civile dei magistrati)
Responsabilità degli Arbitri (segue) (art. 813-ter C.p.c.) In caso di responsabilità: se essa dipende da dolo, l arbitro dovrà risarcire l intero danno; Se essa dipende da colpa grave, l arbitro sarà tenuto a risarcire il danno fino ad un massimo del triplodelcompenso convenuto e previsto in tariffa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Roma, 30 ottobre 2014 EQUO ARBITRATO A TUTTI!