COMUNE DI RAVENNA ASSESSORATO AL COMMERCIO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI



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COMUNE DI RAVENNA ASSESSORATO AL COMMERCIO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI Ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 6 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 188/2010 del 16/12/2010 Esecutiva dal 22 gennaio 2011 1

INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Parametri normativi Art. 3 Definizione e ambito di applicazione Art. 4 Condizioni per l esercizio dell attività e titoli abilitativi Art. 5 Requisiti edilizi e igienico sanitari dei locali adibiti all esercizio dell attività Art. 6 Divieto di svolgimento di attività abbinate nei locali stessi Art. 7 Orari di apertura Art. 8 Pubblicità dei prezzi Art. 9 Indicazioni poste a tutela del consumatore Art. 10 Indicazioni atte a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità nelle aree limitrofe ai centri di telefonia Art. 11 Sanzioni Art. 12 Disposizioni finali Art. 13 Norme transitorie Art. 14 Entrata in vigore 2

Art. 1 - Oggetto 1) L Amministrazione Comunale, allo scopo di definire partitamente la situazione di un fenomeno in fase di sviluppo e consolidamento, intende regolamentare gli aspetti essenziali di una tematica che ha acquisito, in virtù della proliferazione delle strutture denominate phone center e/o internet point, un importanza non trascurabile, anche in riferimento a problematiche territoriali connesse all ordine pubblico. 2) Il presente regolamento disciplina pertanto le modalità di svolgimento delle attività e di fruizione dei servizi offerti alla clientela da parte delle strutture di cui sopra, nonché i requisiti igienico-sanitari necessari per un corretto adempimento della prestazione. 3) Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative. Art. 2 Parametri normativi 1) Le fonti a cui attinge il presente Regolamento sono costituite dai seguenti riferimenti normativi: a) D. Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento all art. 25 che dispone come l esercizio dell attività di phone-center venga assoggettato alla presentazione di una dichiarazione da effettuarsi all Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, il quale, nel termine di giorni 60 può eventualmente inibire l esercizio dell attività, mentre in caso contrario l autorizzazione è da intendersi rilasciata in virtù del silenzio-assenso; b) Legge 31 luglio 2005, n. 155 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che convertendo le misure contenute nel decreto legge n. 144/2005, e recependo i principi ispiratori del succitato decreto, prevede in particolare all art. 7 che, chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale vengono messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni di natura telematica, ha l obbligo di richiedere la licenza al Questore competente territorialmente; c) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; d) Legge regionale 21 maggio 2007, n. 6 Disposizioni in materia di distribuzione commerciale. e) Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 Legge Comunitaria regionale per il 2010 ; f) D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ; 3

g) D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 3 Definizione e ambito di applicazione 1) Ai fini del presente Regolamento, con il termine centro di telefonia altrimenti definito phone center e/o internet point s'intende l esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione della clientela apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi appunto di carattere telefonico e/o telematico anche abbinato ad altre attività. Sono ricompresi nella definizione gli esercizi che forniscono esclusivamente servizi di telefonia e quelli che forniscono esclusivamente servizi telematici. 2) L attività di tipo telefonico e/o telematico, può essere svolta, nell ambito del locale che la ospita, in abbinamento con altra attività, debitamente autorizzata, cui si applica la disciplina particolare, di settore, inerente l attività stessa. 3) Le disposizioni del presente Regolamento non sono applicabili: agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande qualora mettano a disposizione un solo apparecchio terminale di rete ed altresì non si applica alle biblioteche, alle scuole di ogni ordine e grado, alle strutture ricettive, tabaccherie, alle sedi di circoli, ai servizi a fini non commerciali inseriti nell'attività di Enti Pubblici. Art. 4 Condizioni per l esercizio dell attività e titoli abilitativi Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali: 1) Vengono applicate, per quanto concernente le attività dei centri di telefonia, le disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni e integrazioni, della L.R. n. 4/2010, previste per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare e del D. Lgs. 59/2010. Le attività di centri di telefonia e comunicazioni, si intendono pertanto assimilabili a tutti gli effetti, e per questo compatibili, alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare. 2) Chi intende attivare, trasferire di sede, ampliare la superficie di un centro di telefonia fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 114/98, è tenuto a produrre al Comune di Ravenna, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA ) ai sensi dell art. 19, della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 3) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di un esercizio di telefonia fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del decreto medesimo. 4) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di un esercizio di telefonia fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 del predetto decreto. 5) Nella SCIA o istanza di autorizzazione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 il soggetto interessato deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: a) l ubicazione del centro di telefonia; 4

b) la destinazione d uso dell immobile ospitante l attività; c) dichiarazione inerente la configurazione del centro con peculiare riferimento alla superficie, alla suddivisione interna, allegando copia della planimetria dei locali con indicato la dislocazione delle postazioni e delle attrezzature; d) informazioni afferenti recapito telefonico, fisso o mobile, nonché indirizzo di posta elettronica e/o postazione fax; e) il nominativo dell'eventuale rappresentante, nominato ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS R.D. 773/1931 che deve coincidere con quanto riportato nelle altre comunicazioni/licenze richieste. 2) La segnalazione certificata di inizio attività o richiesta di autorizzazione dovrà essere altresì corredata di autocertificazioni ed autodichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali il soggetto interessato riferirà altresì in merito a: a) possesso dei requisiti morali contemplati all art. 71, comma 1 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; nel caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, o da altra persona preposta alla attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall art 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; b) rispetto dei contenuti inerenti la normativa locale in materia di polizia urbana ed igienico sanitaria, nonché quanto afferente il regolamento edilizio, le norme urbanistiche, la destinazione d uso dei locali. 3) La segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di autorizzazione dovranno contenere inoltre: a) autodichiarazione attestante gli estremi della licenza rilasciata dalla Questura di Ravenna ai sensi della L. 155/2005 e s.m.i., o in alternativa copia della richiesta di licenza timbrata dalla Questura di Ravenna per ricevuta; b) autodichiarazioni attestanti il rispetto dei requisiti edilizio-urbanistici ed igienico-sanitari posseduti dai locali ; c) copia della dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico a firma di tecnico abilitato. L'accertamento delle condizioni sopra dichiarate ed autocertificate è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10-bis della legge31 maggio 1965, n. 575, dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4) L attività del complesso dei centri di telefonia e comunicazioni, potrà venire avviata unicamente a seguito di presentazione di regolare SCIA o in caso di istanza, di ottenimento della relativa autorizzazione e comunque non potrà prescindere dall ottenimento e possesso della licenza della Questura di Ravenna, ai sensi della Legge 31 luglio 2005, n. 155 e s.m.i. peraltro non disgiunta dal possesso dei requisiti igienico-sanitari; 5

5) E ammessa la prosecuzione dell attività, previa presentazione di SCIA al Comune, in caso di trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali in materia. Art. 5 - Requisiti edilizi e igienico sanitari dei locali adibiti all esercizio dell attività 1) Fatte salve le disposizioni del D. Lgs. n. 259/2003, e della Legge n. 155/05 e s.m.i., i locali per le attività di centro di telefonia e comunicazioni, devono rispettare le norme urbanistiche e la destinazione d'uso previste per gli esercizi commerciali non alimentari di vendita al dettaglio. 2) I locali deputati ad ospitare le attività di phone center ed internet point, per fornire servizi telefonici e telematici dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti: a) allacciamento idrico e fognario; b) idonea illuminazione naturale ed artificiale; c) idonei sistemi di ventilazione naturale o sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali; d) servizio igienico provvisto di disimpegno di sufficiente estensione dimensionale, interno all esercizio ed a disposizione dell utenza conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; e) postazioni telefoniche e telematiche aventi idonea superficie, quantificabile in misura minima di mq. 1, dislocati in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro, con larghezza minima di m. 1,20; f) spazio appositamente attrezzato, dedicato all uso di apparecchiature senza fili, di idonea superficie non inferiore a mq. 1; g) arredi, con peculiare riferimento ai sedili, presenti in numero pari a quello degli apparecchi e trovantisi in condizione di agibilità e d uso; h) qualora sussistano nel locale distributori automatici di alimenti e bevande di cui all'art. 17 del D. Lgs. 114/98, l esercizio dovrà essere adibito di apposita area calpestabile di superficie idonea non inferiore a 2,5 mq. e dovrà altresì disporre di attrezzature indirizzate alla raccolta differenziata di rifiuti; i) adeguato spazio di attesa di almeno mq. 12 per quattro postazioni, esclusa la superficie di magazzini, depositi e servizi; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 mq. per ogni postazione telefonica o telematica aggiuntiva. 3) La conformità dei locali potrà essere verificata in sede di controllo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ausl e dai competenti Uffici comunali. 6

Art. 6 - Svolgimento di attività abbinate nei locali stessi 1) L esercizio dell attività di centro di telefonia e comunicazioni può essere svolta nel medesimo locale unitamente alle seguenti attività e servizi: a) servizio di telefax; b) servizio di fotoriproduzione; c) somministrazione di ricariche telefoniche; d) attività di money-transfer; e) attività commerciali ed artigianali di vendita di prodotti del settore non alimentare; f) distributori automatici di alimenti e bevande. Le attività sopra citate potranno venire svolte solo previo rilascio delle relative autorizzazioni, qualora richieste, nel pieno rispetto delle norme generali attualmente in vigore ed in adempimento a quanto prescritto dal presente regolamento. E consentita l installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, ex art. 17, d. lgs. 114/98, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all art. 71, comma 1, del d. lgs. 59/2010 e professionali di cui all art. 71, comma 6 del D. Lgs 59/2010. Per quanto attinente la vendita di bevande tramite distributore automatico, la medesima, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di all'art. 11, comma 3 della L. R. 14/2003. Art. 7 Orari di apertura 1) I centri di telefonia e comunicazione sono tenuti ad osservare le fasce orarie di apertura al pubblico definite con apposita ordinanza sindacale. Gli orari di apertura potranno essere differenziati anche in relazione alle diverse caratteristiche delle zone territoriali. Per comprovati motivi di interesse ed ordine pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato. Art. 8 Pubblicità dei prezzi 1) Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, se ed in quanto compatibili, le stesse disposizioni dell art. 14, del D. Lgs. 114/98. E comunque obbligatoria l indicazione del prezzo del servizio offerto ai clienti anche attraverso l utilizzo di cartelli multilingue o altre modalità idonee allo scopo, esposti in modo chiaro e leggibile. 7

2) Rimangono salve le specifiche normative di settore che regolamentano gli obblighi in merito alla pubblicità dei prezzi per le attività commerciali/artigianali svolte come attività complementari al centro di telefonia. Art. 9 Indicazioni poste a tutela del consumatore 1) I titolari dei centri di telefonia e comunicazione dovranno informare gli utenti circa le modalità d uso degli apparecchi e dei servizi, utilizzando anche cartelli redatti in una pluralità di lingue, nonché verificare l identità dei clienti, adottando tutte le misure tecnologiche e non, tese a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, tutelando, nel contempo, i dati personali acquisiti e gestiti, garantendo la generale regolarità dei servizi di telecomunicazione. 2) I titolari dei centri di telefonia e comunicazione hanno inoltre l obbligo di provvedere allo svolgimento di una adeguata pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture e dei locali, ivi comprese le più immediate vicinanze, in modo da garantire idonee condizioni di igiene e decoro. Art. 10 Indicazioni atte a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità nelle aree limitrofe ai centri di telefonia 1) I titolari dei centri di telefonia, dovranno assicurare che lo svolgimento dell attività avvenga esclusivamente all interno dell esercizio. E vietato tassativamente l utilizzo delle apparecchiature, anche in modalità cordless, al di fuori dei locali deputati ad ospitare l esercizio. 2) Il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi del caso, atti a garantire oltre al decoro dei locali e del limitato intorno, anche il rispetto del diritto al riposo delle persone, servendosi ad esempio di cartelli multilingue che invitino la clientela a mantenere comportamenti adeguati, al fine di evitare e comunque contenere rumori e schiamazzi sia all'interno che all'esterno del locale. Art. 11 Sanzioni 1) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi delle normative vigenti in materia. Art. 12 Disposizioni finali 1) Quanto a ciò non contemplato dal presente Regolamento, l attività di centro di telefonia è regolata dalle disposizioni di cui alla L.R. n.6 del 21.05.07 e dalle altre normative settoriali vigenti. 8

Art. 13 Norme transitorie 1) Tutti i soggetti che, al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento già esercitavano l attività di phone-center, dovranno necessariamente adeguarsi alle norme ivi contenute entro 2 anni dall entrata in vigore del medesimo. L avvenuto adeguamento deve venire comunicato al Comune entro e non oltre la scadenza prevista: qualora l interessato non provveda, nelle forme canoniche ad effettuare l adempimento succitato entro i termini previsti, le attività di phone-center sono inevitabilmente soggette a chiusura. 2) Il mancato adeguamento dell esercizio nei termini previsti, comporta l applicazione della sanzione amministrativa prevista dall art. 22, comma 1 del d. lgs. 114/98, consistente nel pagamento di una somma prevista da 2.582,00 ad 15.493,00, e l' ordine di immediata chiusura dell attività, da parte del Sindaco/Dirigente Responsabile. 3) Per quanto riguarda le sole norme relative alla destinazione d uso dei locali, in deroga a quanto stabilito nel presente regolamento, si specifica che le attività di centro di telefonia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere insediate nei locali esistenti, anche quando non compatibili con la destinazione d uso, nei seguenti casi: - modifiche necessarie all adeguamento al presente regolamento; - variazioni societarie; - subingresso senza modifiche. Art. 14 Entrata in vigore 1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale che lo approva. 9