La prevenzione degli incidenti per le aziende a rischio di esposizione Non Moderato



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La prevenzione degli incidenti per le aziende a rischio di esposizione Non Moderato Giuseppina Vignola, Edoardo Galatola, Sergio Colombo Sindar s.r.l., Corso Archinti, 35 26900 Lodi Tel. 0371-549200 Fax: 0371-549201 E-mail: sindar@sindar.it Internet http://www.sindar.it Indice 1. Introduzione 1 2. Misure specifiche di protezione e prevenzione (Art. 72-sexies) 1 2.1 Prevenzione degli incidenti 1 3. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 72-septies) 3 3.1 Il Piano di Emergenza Interno 4 1. Introduzione L art. 72-quinquies del D.Lgs. 25/2002 introduce il concetto di rischio di esposizione moderato per la cui definizione si rimanda a Decreti successivi, e determina una serie di adempimenti per le aziende rientranti in questa casistica. Nel caso, invece, i risultati della valutazione preliminare dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, non si può escludere che l esposizione presenti un rischio di esposizione non moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si rendono obbligatorie ulteriori disposizioni di cui agli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies. Gli articoli citati riguardano espressamente:! Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).! Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).! Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria).! Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). Si evidenzia in questi articoli che, preso atto delle risultanze della valutazione preliminare che tengono conto del pericolo intrinseco dell agente chimico sarà necessario adottare dei provvedimenti di contenimento del rischio di esposizione con misure specifiche di protezione e prevenzione e disposizioni specifiche in caso di incidenti e di emergenze, e provvedere al monitoraggio, attraverso misurazioni ambientali e biologiche, dell effettivo livello di esposizione dei lavoratori. Di seguito si provvede ad approfondire gli aspetti connessi con le disposizioni in caso di incidenti e la gestione delle emergenze con riferimento al rischio di esposizione ad agenti chimici. 2. Misure specifiche di protezione e prevenzione (Art. 72-sexies) 2.1 Prevenzione degli incidenti L esposizione ad agenti pericolosi può avvenire durante varie fasi operative; in particolare oltre alle fasi di normale esercizio, occorre valutare con attenzione le possibilità di esposizione durante le attività di manutenzione ed in generale durante tutte le situazioni di emergenza.

Risulta pertanto evidente la necessità che l analisi delle attività lavorative tenga conto di tutti i potenziali eventi accidentali dovuti a malfunzionamenti, disattenzioni od anche connessi alla riduzione di operatività dei presidi di sicurezza e valuti la possibile esposizione dei lavorati all agenti chimico preso in esame, in queste condizioni. Sulla base di queste considerazioni e, in considerazione dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate in relazione alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento e la manipolazione e, anche, in relazione ai rischi connessi alla possibile interazione tra agenti chimici incompatibili fra di loro. In particolare, il datore di lavoro dovrà: - prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili - evitare la presenza di quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. Laddove ciò non sia possibile, il datore di lavoro dovrà: - evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; - limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. In particolare, il datore di lavoro dovrà: - adottare sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive (sia per le normali condizioni di lavoro, sia per gestire l emergenza); - adottare misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI Conformemente a quanto richiesto dalla normativa e data la tipologia di sostanze pericolose (tossiche ed infiammabili) presenti nello stabilimento, l'equipaggiamento della Squadra di Emergenza è costituito da: autoprotettore con maschera facciale intero scarpe di sicurezza maschere specifiche per sostanze tossiche tuta di protezione mascherine antipolvere tuta anticalore visiera imbracature e sistemi anticaduta elmetto corda di nylon per il salvataggio picozzino di acciaio modello Vigili del Fuoco materiali di assorbimento coperta antifiamma lampada portatile per la segnalazione della necessità di evacuazione parziale guanti anticalore guanti cuoio guanti in gomma stivali in gomma pompa carrellata per il travaso di liquidi gruppo elettrogeno per illuminazione di emergenza 3. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 72-septies) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 626/94 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, dovrà predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro dovrà adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti di tali incidenti ed in particolare, attivare i mezzi di assistenza, di evacuazione e di soccorso oltre ad informare i lavoratori. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 3.1 Il Piano di Emergenza Interno Sulla base dell analisi effettuata si evidenziano i possibili scenari di esposizione che devono essere contenuti nel piano di emergenza interno di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare la norma prevede che il piano contenga: - informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; - qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. In definitiva, ove già esistente, sarà necessario modificare ed integrare il Piano di Emergenza Interno in modo che tenga conto degli eventi che possano causare un esposizione dei lavoratori. Nella revisione del Piano sarà opportuno, tra l altro, definire i ruoli ed eventualmente correlarli alle mansioni. Occorre ricordare, tra l altro, degli obblighi di aggiornamento del Piano e di esercitazione periodica. A titolo esemplificativo, si rimanda ad una serie di schede rappresentative che illustrano le informazioni minime che debbono essere contenute in un Piano di Emergenza Interno. Le emergenze sono classificate in funzione della tipologia dell'evento.

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE INCENDIO INCENDIO IN AREA DI IMPIANTO O DI STOCCAGGIO INCENDIO DEI MAGAZZINI INCENDIO NEI FABBRICATI DI SEDE INCENDIO NELLE CABINE O APPARECCHIATURE ELETTRICHE RILASCIO DI GAS RILASCIO DI GAS TOSSICO RILASCIO DI GAS INFIAMMABILI RILASCIO RILASCIO DI LIQUIDI TOSSICI RILASCIO DI LIQUIDI RILASCIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI RILASCIO DI LIQUIDI CORROSIVI RILASCIO DI SOLIDI RILASCIO DI SOLIDI TOSSICI E/O INFIAMMABILI RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE ESPLOSIONE IN APPARECCHIATURA GRAVE INFORTUNIO/MALORE

ESEMPIO DI NORME SPECIFICHE DI INTERVENTO IN EMERGENZA INCENDIO fabbricati di sede Dispositivi di protezione individuali da indossare # Autoprotettore # Scarpe di sicurezza # Visiera # Elmetto # Guanti anticalore Chiudere le finestre e le porte del proprio ufficio. Avviarsi ordinatamente alle uscite di emergenza poste alla fine di ogni ala e appositamente segnalate e recarsi nell'area di raccolta, senza allontanarsi, in modo da consentire l'appello (vale per tutto il personale presente nei fabbricati, compresa la mensa). Avvisare del pericolo eventuali visitatori e invitarli ad allontanarsi dal fabbricato. Controllare che tutto il personale presente al momento dell'incendio abbia abbandonato l'edificio e nel caso mancasse qualcuno all'appello avvisare subito il Coordinatore dell'emergenza (a cura del responsabile di ogni funzione o, in sua assenza, della persona più anziana). Allontanare il personale e i mezzi non essenziali dalla zona pericolosa.. Nel caso di intervento dei Vigili del Fuoco, liberare le vie di accesso dalla portineria al luogo ove si è manifestato l'incendio.

RILASCIO DI LIQUIDI CORROSIVI Dispositivi di protezione individuali da indossare # Maschere specifiche per la sostanza tossica in oggetto (interventi all'aperto) # Autoprotettore (interventi in ambienti chiusi) # Stivali in gomma # Tuta di protezione # Visiera # Elmetto # Guanti in gomma Verificare se è possibile tamponare la fuoriuscita del prodotto. Nel caso di rilascio da serbatoi, verificare che le valvole di scarico dei bacini di contenimento, ove esistenti, siano chiuse, ed in caso contrario chiuderle immediatamente. Nel caso di rilascio durante operazioni di travaso, interrompere l'operazione in corso, fermando la pompa e chiudendo le valvole interessate. Circoscrivere la perdita con sacchi di sabbia o altri idonei sistemi antispandimento Vuotare, se possibile, l'apparecchiatura danneggiata inviando il prodotto in un altro apparecchio adatto al liquido rilasciato e che sia vuoto o che contenga il medesimo prodotto mediante le attrezzature fisse disponibili Se è il caso, arrestare gli impianti di produzione, seconde le procedure per l'arresto in emergenza previste dai singoli manuali operativi Se possibile aspirare il liquido rilasciato ed inviarlo in cisternette o autobotte oppure assorbire, ove possibile, il liquido accumulatosi nella pozza al suolo con materiale assorbente Allontanare il personale non essenziale dalla zona pericolosa. Nel caso di intervento dei Vigili del Fuoco, liberare le vie di accesso dalla portineria al luogo ove è avvenuto il rilascio del liquido corrosivo. Neutralizzare con prodotti adeguati e lavare accuratamente la zona, convogliando le acque di lavaggio all'impianto di trattamento centralizzato.