Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (3)

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Le Onlus: requisiti, attività e vincoli (3) 26 Gennaio 2007 Utili o avanzi di gestione vanno impiegati per realizzare attività istituzionali e quelle direttamente connesse Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione Il divieto - stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera d), Dlgs 460/1997 è analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni (cfr circolare ministeriale 12/5/1998, n. 124/E, par. 5.3.). Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è prevista l'ulteriore possibilità di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre Onlus. Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina delle Onlus, è consentita la destinazione del 3 per cento degli utili ai fondi mutualistici da parte delle società cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31/1/1992, n. 59 (articolo 11). Il comma 6, articolo 10, del decreto legislativo individua particolari fattispecie che costituiscono " in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione" e assumono pertanto valore di presunzione assoluta. Ipotesi di indiretta distribuzione di utili Come posto in evidenza nella più volte richiamata circolare 124/E/1998, le ipotesi di indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione sono unitariamente considerate per gli enti non commerciali in genere e per le Onlus, e sono riconducibili alle seguenti fattispecie: 1. cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per 1 di 5

l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, Dlgs 460/1997 (tutela, promozione e valorizzazione dei beni storico-artistici e dell'ambiente), i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico 2. acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale 3. corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Dpr 10/10/1994, n. 645 (tariffa dei dottori commercialisti), e dal Dl 21/6/1995, n. 239 (idem), per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni 4. corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto 5. corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai Ccnl per le medesime qualifiche. Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento Secondo l'articolo 10, comma 1, lettera f), lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell'organismo di controllo (Agenzia per le Onlus). E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le società cooperative dall'articolo 11, legge 59/1992. La perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. In caso di perdita della qualifica, la Onlus dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo. Disciplina dei rapporti associativi 2 di 5

La lettera h) del comma 1 impone alle Onlus la presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull'attività dell'organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge. Il vincolo non trova applicazione nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, relativamente all'analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi. In particolare, in tale sede, è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, mentre è stato precisato "che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tenere conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati". Soggetti considerati Onlus limitatamente a determinate attività Taluni enti, a norma dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo, possono svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), e di configurarsi come Onlus solo parzialmente. Si tratta di: enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25/8/1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno. Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus dall'articolo 12 e seguenti del Dlgs 460/1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lettera a), articolo 10 menzionato (si tratta delle attività indicate nella tabella "Onlus - contenuto obbligatorio degli statuti", pubblicata nel primo intervento della serie) a condizione che per tali attività: siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis, Dpr 600/1973 3 di 5

siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'articolo 10, Dlgs 460/1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10, nonché l'onere della comunicazione imposto dall'articolo 11. Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati, devono tenersi presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15/10/1997, n. 241, con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non sono... applicabili... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private". Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 460/1997. Ulteriori precisazioni La riconducibilità nella categoria soggettiva delle Onlus prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta. Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell'ente come Onlus i requisiti esclusivamente stabiliti all'articolo 10 del Dlgs 460/1997. Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle Onlus le disposizioni dell'articolo 73, comma 1, lettera c), e comma 4, del Tuir, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale. Comunicazione alla direzione regionale I soggetti in possesso dei prescritti requisiti, che intendono avvalersi delle agevolazioni concesse alle Onlus, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell'apposito modello, alla direzione regionale (o provinciale) dell'agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. La comunicazione si configura come un onere, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle Onlus. 4 di 5

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 460/1997, esclusivamente i seguenti enti: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e s.m. 3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate mercoledì 24 e giovedì 25 di Fabio Carrirolo URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/onlus-requisiti-attivita-e-vincoli-3 5 di 5